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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 35653/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 16/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. 1.La Corte di appello di Roma ha ridotto la pena originariamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA], rideterminandola, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in quella di anni uno mesi dieci di reclusione e duemila euro di multa.

L'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 337 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 100.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione dì legge e vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.4.

La Corte dì cassazione ha chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. solo nel caso in cui siano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, peraltro nel caso di specie del tutto generiche, relative a motivi rinunciati.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 3.000,00 (tremila) euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 15 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] fere estensore I 2resid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 16/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. 1.La Corte di appello di Roma ha ridotto la pena originariamente inflitta a [OSCURATO:PERSONA], rideterminandola, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in quella di anni uno mesi dieci di reclusione e duemila euro di multa. L'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 337 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 100. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione dì legge e vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile.4. La Corte dì cassazione ha chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. solo nel caso in cui siano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, peraltro nel caso di specie del tutto generiche, relative a motivi rinunciati. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 3.000,00 (tremila) euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 15 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] fere estensore I 2resid
Sentenza Cassazione n. 35653/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris