CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 18869/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 03/02/2026 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la sentenza del 21/01/2020 con la quale il Tribunale di Palmi avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per ilreato di cui all'art. 648 cod. pen. (accertato il 15/02/2014).Secondo le conformi sentenze di merito il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto (e poirivenduto) un escavatore provento del reato di truffa in danno di NicolasBergamini (reato oggetto di denuncia del 14/06/2013).2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge penale e vizio dimotivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale dellaricettazione. Il difensore lamenta che entrambi i giudici di merito erano incorsi inuna errata applicazione dell'art. 648 cod. pen. ritenendo provata laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in difetto della prova che lo stesso fosse entrato inpossesso del bene. La motivazione dei giudici di merito era altresìmanifestamente illogica laddove gli stessi avevano desunto la prova dell'acquistoo della ricezione dell'escavatore dal solo fatto che l'imputato aveva emesso unafattura di vendita del mezzo nei confronti della ditta PM di [OSCURATO:PERSONA]; ciòtanto più che l'imputato aveva fornito una plausibile giustificazione di tale fatturaaffermando che la stessa era falsa e si era prestato ad emetterla solo perperpetrare un illecito fiscale; giustificazione che la Corte territoriale avevaimmotivatamente reputato non credibile.2.2. Col secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Il difensore lamenta inprimo luogo che la Corte di appello aveva ritenuto il dolo del delitto in virtù dellainverosimile versione fornita dall'imputato (di cui si è detto), non tenendo peròconto del fatto che, intanto una inattendibile giustificazione in ordine allemodalità di acquisto può provare l'elemento soggettivo, in quanto vi sia la provacerta dell'acquisto, che invece in questo caso mancava. La difesa ha poievidenziato la contraddittorietà della motivazione, atteso che la sentenzaimpugnata desume l'esistenza del reato dall'emissione della fattura, nonconsiderando affatto che la fattura è un documento fiscale che consente invecedi tracciare e rendere pubblici i movimenti del bene di provenienza delittuosa.L'emissione della fattura sarebbe dunque logicamente incompatibile con l'azionedel ricettatore.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente attesal'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi, investendo entrambi,sotto diversi profili (violazione di legge e vizio di motivazione) il punto delladecisione relativo alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delittodi ricettazione.Le doglianze sono entrambe inammissibili in quanto interamente versate infatto nonché meramente reiterative di motivi di appello sui quali la sentenzaimpugnata ha adeguatamente motivato.1.1. I Giudici di merito hanno infatti puntualmente ricostruito i passaggi diproprietà subiti dall'escavatore, dal momento in cui lo stesso è statofraudolentemente sottratto al Bergamini nel marzo 2013 sino a quello in cui ilbene è stato rinvenuto dai carabinieri presso una ditta di Rimini che lo avevamesso in vendita. Fra gli acquirenti intermedi vi era la ditta PM di BoselliAnnamaria, la quale sentita dagli inquirenti, affermava che il mezzo era stato alei venduto dall'odierno imputato e, a conferma delle sue affermazioni,produceva la fattura di vendita emessa proprio dal [OSCURATO:PERSONA]; fattura che l'odiernoricorrente non ha mai disconosciuto di aver rilasciato, salvo precisare che si eratrattato di un documento fiscale emesso a fronte di una operazione inesistentesolo per fare un piacere al marito della [OSCURATO:PERSONA] che glielo aveva chiesto. I Giudicidi merito hanno quindi rilevato che non vi erano ragioni per dubitare dellaconsegna dell'escavatore da parte del [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazioni dalle quali si traevala prova del fatto che l'odierno ricorrente aveva avuto la materiale disponibilitàdel bene. Sono state invece ritenute intrinsecamente inattendibili le dichiarazionidell'imputato, in quanto si è evidenziato che non vi era ragione per la qualequest'ultimo avrebbe dovuto emettere una falsa fattura nei confronti di una ditta(quella della [OSCURATO:PERSONA]) che si trovava a centinaia di chilometri di distanza e con laquale non risultava avere rapporti commerciali di sorta; si è altresì evidenziatoche non vi era motivo alcuno per il quale il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto sobbarcareil rischio di emettere una falsa fattura (e quindi di esporsi a gravi conseguenzepenali e/o amministrative) senza trarne alcun vantaggio economico o fiscale. Si èpoi rilevato che la versione dell'imputato era sfornita di riscontri.La Corte di appello si è dunque fatta carico di esaminare le censure in puntodi fatto che la difesa aveva articolato nei motivi di appello, spiegando, conmotivazioni puntuali (nelle quali non è dato ravvisare alcun profilo dicontraddittorietà o illogicità), le ragioni per le quali tali censure erano infondate.1.2. Ciò detto, i motivi di ricorso articolati dalla difesa – più che criticare lacoerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano aprospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne undiverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivodedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n.17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556–01). Non è infatti deducibile nelgiudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Cortedi cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali aquella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,1.3. Peraltro, si deve rilevare che l'argomento su cui pure il difensore delricorrente ha insistito, vale a dire che l'emissione della fattura di vendita di persé non prova che il [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto la materiale disponibilità dell'escavatore,risulta, a ben vedere, giuridicamente irrilevante. Ed infatti, l'art. 648 cod. pen.sanziona non solo colui che acquista, riceve o occulta cose di provenienzadelittuosa ma anche chi “comunque si intromette nel farle acquistare”; è quindipunibile anche il soggetto che, senza avere il possesso del bene, faccia daintermediario o ne agevoli l'acquisto.Va altresì evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa,anche il fatto che l'imputato abbia emesso regolare fattura di venditadell'escavatore non è in contraddizione con il dolo della ricettazione, ove solo siconsideri che, nel caso in esame, si trattava di un mezzo d'opera non targato néiscritto al PRA, sicché, non solo il bene non era immediatamente identificabile,ma non vi era neppure alcuna necessità di renderne pubblico (e dunquerintracciabile) il passaggio di proprietà.2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente