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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 16601/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16759/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 158, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1182/2018,depositata i l 21/02/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 690/2011 il Tribunale di Rieti ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano chiesto di accertare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che un terreno e un fabbricato siti nella frazione Sommati di Amatrice facevano parte dell’asse relitto del de cuius [OSCURATO:PERSONA] e che essi, discendenti della sua legittima erede [OSCURATO:PERSONA], erano comproprietari pro quota dei suddetti beni.

Il Tribunale ha respinto la domanda in quanto ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], nel ricevere per atto notarile del 1940 la sua quota ereditaria, aveva rinunciato a ogni diritto successorio in favore del fratello [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza, censurando con un unico motivo la sentenza per non avere rilevato la nullità dell’atto notarile o comunque la sua inidoneità a produrre effetti giuridici.

La parte appellata ha eccepito l’inammissibilità della censura in quanto l’eccezione di nullità costituiva una eccezione nuova, come tale vietata dall’art. 345 c.p.c.

La Corte d’appello di Roma –con la sentenza 21 febbraio 2018, n. 1182 – ha statuito che l’eventuale nullità del contratto poteva essere rilevata d’ufficio dal primo giudice, mentre le questioni relative alla sua efficacia erano rilevabili solo su istanza di parte, così che sono state fatte valere in appello tardivamente, in violazione dell’art. 345 c.p.c.

La Corte d’appello ha poi ritenuto che l’atto del 1940 non potesse essere qualificato nullo e ha così rigettato il gravame.

3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in sette motivi.

A) I primi quattro motivi sono tra loro strettamente connessi.

1. Il primo motivo contesta “violazione, sotto diversi profili, dell’art. 132, n. 4 c.p.c., motivazione mancante, manifestamente illogica, apparente e perplessa in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.”: il ragionamento della Corte d’appello, laddove distingue tra nullità ed efficacia del contratto, sarebbe manifestamente illogico e perplesso, essendo le plurime questioni sollevate dagli appellanti “tutte questioni denuncianti la giuridica inesistenza e, a tutto voler concedere, la radicale nullità dell’atto notarile”, per cui le questioni dovevano essere tutte delibate d’ufficio dalla Corte d’appello; tali aspetti di grave illogicità e perplessità hanno finito per rendere la motivazione “gravemente carente e inammissibilmente omissiva”.

2. Il secondo motivo contesta “falsa applicazione degli artt.112, comma 2 e 345 c.p.c.”: la Corte d’appello non ha considerato come nell’atto notarile non possa essere rinvenuta una rinunzia unilaterale all’eredità e neppure possa essere considerato un negozio di natura divisionale, rispetto al quale sarebbe comunque mancata la partecipazione di tutti i condividenti, e come l’atto in ogni caso non contenga dichiarazioni di volontà tutelate dall’ordinamento.

3. Il terzo e il quarto motivo (accorpati dai ricorrenti) denunciano “erronea applicazione dell’art. 1418 c.c., violazione degli artt. 1114 e 1110 del codice civile del 1865”: la Corte d’appello ha affermato che l’atto notarile non era nullo richiamando l’art. 1418 c.c., ma trattandosi di atto stipulato nel 1940, quando era ancora vigente il codice civile del 1865, la disposizione non poteva trovare applicazione.

I motivi non possono essere accolti.

Quanto al primo motivo, va rilevato che il controllo della motivazione del giudice di merito da parte di questa Corte di legittimità è ridotto al “minimo costituzionale”, con la conseguenza che “risulta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le varie, Cass., sez. un., n. 8038/2018) e che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità , il vizio di motivazione apparente ricorr e quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, da ultimo, Cass., sez. un., n. 2767/2023e giurisprudenza ivi richiamata).

Nel caso in esame la Corte d’appello, sia pure con motivazione sintetica, ha chiaramente escluso la nullità dell’atto notarile ai sensi dell’art. 1418 c.c. e ha affermato la preclusione delle altre questioni sollevate in secondo grado dagli appellanti d.

D’altro canto – ed il rilievo è decisivo - i ricorrenti imperniano tutta la loro esposizione sull’atto notarile del 1940, ma si limitano a invocare tale atto senza premurarsi di trascriverne il contenuto (quanto meno per le parti di rilievo), né indicare dove e quando è stato prodotto nel giudizio di merito.

Proprio la mancata, specifica indicazione del contenuto dell’atto notarile rende inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, tutti incentrati sulla interpretazione e qualificazione del suddetto atto.

Non chiara è poi la censura che si sostanzia in un richiamo all’art. 1314 del codice civile del 1865, che prescriveva la forma scritta a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata delle convenzioni che trasferiscono proprietà d’immobili, trattandosi nel caso in esame di una convenzione stipulata in forma scritta, con atto pubblico notarile.

B) Il quinto, il sesto e il settimo motivo sono tra loro strettamente connessi e vengono d’altro canto congiuntamente trattati dai ricorrenti.

1. Il quinto motivo denuncia violazione del d.m. n. 55 del 2014, in quanto la Corte territoriale, nel condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite, non ha proceduto né a specificare lo scaglione né l’incremento applicato, né a una liquidazione separata per ciascuna fase, non consentendo così alla parte di verificare il rispetto dei parametri di cui al citato d.m.

2. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonché del d.m. n. 55/2014, per avere liquidato le spese di lite al di sopra del massimo legale.

3. Il settimo motivo contesta nullità della sentenza in quanto resa in base a motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione.

Questi motivi sonoinvece fondati.

La Corte d’appello, dopo essersi limitata nella motivazione a disporre che “le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo”, ha condannato i ricorrenti a pagare la somma complessiva di euro 6.615,00 di cui euro 100 ,00 per spese, senza argomentare la quantificazione operata.

E questo a fronte della specifica indicazione, sin dalla costituzione in giudizio, da parte dei ricorrenti dei dati catastali dei beni oggetto di causa (da loro rivendicati pro quota) e della produzione delle visure catastali con la specificazione della rendita e del reddito dei beni.

Il valore della causa, determinato in base all’art. 15 del codice di rito, che dispone che il valore delle cause relative ai beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda per duecento, rientra quindi sulla base delle deduzioni dei ricorrenti (che hanno operato le opportune divisioni pro quota) nello scaglione da euro 1.100,00 a euro 5.200, 00, così che la somma liquidata dalla Corte d’appello di euro 6.615,00 per compensi è superiore al massimo liquidabile sulla base di tale scaglione (€. 5.184,00, comprendendosi anche la fase di trattazione che è ineludibile).

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, liquiderà le spese di secondo grado attenendosi ai rilievi supra esposti; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo, rigettati gli altri motivi del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16759/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 158, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1182/2018,depositata i l 21/02/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 690/2011 il Tribunale di Rieti ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano chiesto di accertare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che un terreno e un fabbricato siti nella frazione Sommati di Amatrice facevano parte dell’asse relitto del de cuius [OSCURATO:PERSONA] e che essi, discendenti della sua legittima erede [OSCURATO:PERSONA], erano comproprietari pro quota dei suddetti beni. Il Tribunale ha respinto la domanda in quanto ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], nel ricevere per atto notarile del 1940 la sua quota ereditaria, aveva rinunciato a ogni diritto successorio in favore del fratello [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza, censurando con un unico motivo la sentenza per non avere rilevato la nullità dell’atto notarile o comunque la sua inidoneità a produrre effetti giuridici. La parte appellata ha eccepito l’inammissibilità della censura in quanto l’eccezione di nullità costituiva una eccezione nuova, come tale vietata dall’art. 345 c.p.c. La Corte d’appello di Roma –con la sentenza 21 febbraio 2018, n. 1182 – ha statuito che l’eventuale nullità del contratto poteva essere rilevata d’ufficio dal primo giudice, mentre le questioni relative alla sua efficacia erano rilevabili solo su istanza di parte, così che sono state fatte valere in appello tardivamente, in violazione dell’art. 345 c.p.c. La Corte d’appello ha poi ritenuto che l’atto del 1940 non potesse essere qualificato nullo e ha così rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in sette motivi. A) I primi quattro motivi sono tra loro strettamente connessi. 1. Il primo motivo contesta “violazione, sotto diversi profili, dell’art. 132, n. 4 c.p.c., motivazione mancante, manifestamente illogica, apparente e perplessa in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.”: il ragionamento della Corte d’appello, laddove distingue tra nullità ed efficacia del contratto, sarebbe manifestamente illogico e perplesso, essendo le plurime questioni sollevate dagli appellanti “tutte questioni denuncianti la giuridica inesistenza e, a tutto voler concedere, la radicale nullità dell’atto notarile”, per cui le questioni dovevano essere tutte delibate d’ufficio dalla Corte d’appello; tali aspetti di grave illogicità e perplessità hanno finito per rendere la motivazione “gravemente carente e inammissibilmente omissiva”. 2. Il secondo motivo contesta “falsa applicazione degli artt.112, comma 2 e 345 c.p.c.”: la Corte d’appello non ha considerato come nell’atto notarile non possa essere rinvenuta una rinunzia unilaterale all’eredità e neppure possa essere considerato un negozio di natura divisionale, rispetto al quale sarebbe comunque mancata la partecipazione di tutti i condividenti, e come l’atto in ogni caso non contenga dichiarazioni di volontà tutelate dall’ordinamento. 3. Il terzo e il quarto motivo (accorpati dai ricorrenti) denunciano “erronea applicazione dell’art. 1418 c.c., violazione degli artt. 1114 e 1110 del codice civile del 1865”: la Corte d’appello ha affermato che l’atto notarile non era nullo richiamando l’art. 1418 c.c., ma trattandosi di atto stipulato nel 1940, quando era ancora vigente il codice civile del 1865, la disposizione non poteva trovare applicazione. I motivi non possono essere accolti. Quanto al primo motivo, va rilevato che il controllo della motivazione del giudice di merito da parte di questa Corte di legittimità è ridotto al “minimo costituzionale”, con la conseguenza che “risulta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le varie, Cass., sez. un., n. 8038/2018) e che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità , il vizio di motivazione apparente ricorr e quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, da ultimo, Cass., sez. un., n. 2767/2023e giurisprudenza ivi richiamata). Nel caso in esame la Corte d’appello, sia pure con motivazione sintetica, ha chiaramente escluso la nullità dell’atto notarile ai sensi dell’art. 1418 c.c. e ha affermato la preclusione delle altre questioni sollevate in secondo grado dagli appellanti d. D’altro canto – ed il rilievo è decisivo - i ricorrenti imperniano tutta la loro esposizione sull’atto notarile del 1940, ma si limitano a invocare tale atto senza premurarsi di trascriverne il contenuto (quanto meno per le parti di rilievo), né indicare dove e quando è stato prodotto nel giudizio di merito. Proprio la mancata, specifica indicazione del contenuto dell’atto notarile rende inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, tutti incentrati sulla interpretazione e qualificazione del suddetto atto. Non chiara è poi la censura che si sostanzia in un richiamo all’art. 1314 del codice civile del 1865, che prescriveva la forma scritta a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata delle convenzioni che trasferiscono proprietà d’immobili, trattandosi nel caso in esame di una convenzione stipulata in forma scritta, con atto pubblico notarile. B) Il quinto, il sesto e il settimo motivo sono tra loro strettamente connessi e vengono d’altro canto congiuntamente trattati dai ricorrenti. 1. Il quinto motivo denuncia violazione del d.m. n. 55 del 2014, in quanto la Corte territoriale, nel condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite, non ha proceduto né a specificare lo scaglione né l’incremento applicato, né a una liquidazione separata per ciascuna fase, non consentendo così alla parte di verificare il rispetto dei parametri di cui al citato d.m. 2. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonché del d.m. n. 55/2014, per avere liquidato le spese di lite al di sopra del massimo legale. 3. Il settimo motivo contesta nullità della sentenza in quanto resa in base a motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione. Questi motivi sonoinvece fondati. La Corte d’appello, dopo essersi limitata nella motivazione a disporre che “le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo”, ha condannato i ricorrenti a pagare la somma complessiva di euro 6.615,00 di cui euro 100 ,00 per spese, senza argomentare la quantificazione operata. E questo a fronte della specifica indicazione, sin dalla costituzione in giudizio, da parte dei ricorrenti dei dati catastali dei beni oggetto di causa (da loro rivendicati pro quota) e della produzione delle visure catastali con la specificazione della rendita e del reddito dei beni. Il valore della causa, determinato in base all’art. 15 del codice di rito, che dispone che il valore delle cause relative ai beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda per duecento, rientra quindi sulla base delle deduzioni dei ricorrenti (che hanno operato le opportune divisioni pro quota) nello scaglione da euro 1.100,00 a euro 5.200, 00, così che la somma liquidata dalla Corte d’appello di euro 6.615,00 per compensi è superiore al massimo liquidabile sulla base di tale scaglione (€. 5.184,00, comprendendosi anche la fase di trattazione che è ineludibile). II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, liquiderà le spese di secondo grado attenendosi ai rilievi supra esposti; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo, rigettati gli altri motivi del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del g
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