CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28870/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Vallo il 02/03/1995avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA],contenente motivi nuovi, che ha concluso per l’annullamento della sentenzaimpugnata senza rinvio o, in subordine, con rinvio;letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA],contenente motivi nuovi, che ha concluso per l’annullamento della sentenzaimpugnata senza rinvio o, in subordine, con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, inriforma della pronunzia del Tribunale di Marsala del 17 maggio 2023, chedichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e GiubilatoAlfonso, per il reato di furto di energia elettrica mediante allaccio diretto allarete, di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2, cod. pen., con l’aggravante di averecommesso il fatto con violenza sulle cose e con l’ulteriore aggravante di avercommesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, accogliendo l’appello delPubblico Ministero, ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato ascritto e li hacondannati alla pena di giustizia.La Corte d’appello, con ordinanza dell’8 aprile 2025, ha rilevato la nullitàdella sentenza del Tribunale di Marsala per mancata notifica agli imputati delverbale di udienza del 17 maggio 2023, contenente, ai sensi dell’art. 517 cod.proc. pen., la contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all’art.625 n.7 cod. pen., e ai sensi dell’art. 604, comma 6, cod. pen., ha deciso nelmerito, previa rinnovazione del dibattimento, mediante esame dei testi indicatinella lista del Pubblico ministero.2. Gli imputati, ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, ricorrono percassazione avverso la sentenza di appello, ciascuno con un atto di impugnazioneaffidato a due motivi, il cui contenuto è sostanzialmente sovrapponibile a quellodell’altro imputato.Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità, in relazione all’art. 604, commi 4 e 6, cod.proc. pen.Si deduce violazione del diritto di difesa in quanto la Corte d’appello, rilevatauna nullità assoluta e insanabile del giudizio di primo grado, per la mancatanotifica da parte del Tribunale di Marsala agli imputati assenti del verbale diudienza del 17 maggio 2023, contenente la contestazione suppletiva, anzichétrasmettere gli atti al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 604, comma 4,cod. proc. pen., in presenza di nullità assoluta, ha deciso nel merito, previarinnovazione del dibattimento, ai sensi del comma sesto del medesimo articolo, eprivato il ricorrente di un grado di giurisdizione.2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di mancanza e di manifestaillogicità della motivazione, in punto di affermazione della penale responsabilità,fondata su elementi indiziari (la disponibilità del casolare, rifornito illecitamente,la presenza sul luogo, la fuga).Si deduce la carenza di motivazione con riguardo alla prova dellaconsapevolezza del ricorrente della natura fraudolenta dell’allaccio abusivo e delconsapevole utilizzo.3. Con memorie, contenenti motivi nuovi e aggiunti, ai sensi dell’art. 585,cod. proc. pen., i difensori degli imputati deducono vizio di inosservanza di leggee violazione del diritto di difesa, con riguardo alla mancata conferma dellasentenza di primo grado e richiamano la sentenza delle Sezioni Unite del 26marzo 2026, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale sul potere del pubblicoministero, in difetto di querela, di modificare in udienza l’imputazione, mediantecontestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all’art. 625, commaprimo, n. 7, cod. pen., ove sia già decorso il termine di cui all’art. 85, comma 1,d.lgs. n. 150 del 2022, affermando il principio secondo cui il giudice deve rilevareimmediatamente la mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.Si reiterano le richieste contenute nel ricorso principale e, in subordine, siinvoca l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Va rilevato che, a seguito della modifica dell'art. 624, terzo comma, cod.pen., intervenuta per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto, anche se aggravato opluriaggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è divenuto punibile a querela dellapersona offesa, tranne che nei seguenti casi: - se la persona offesa è incapace,per età o per infermità; - se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625,numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (ilreato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su coseesistenti in uffici, stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o apignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa oreverenza); - se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numero 7-bis.In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore dellasuddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito cheil termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data (30dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fattocostituente reato. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità,dunque, trova applicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 150 citato.2.1. Venendo al caso in esame, va rilevato che: il reato è stato commessoprima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia; nel termine previsto dall’art.85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non ha presentato querela;nell’originaria imputazione non era indicata la norma che prevede l’aggravante diavere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio; il Pubblicoministero, all’udienza del 17 maggio 2023, ha contestato l’aggravante di averecommesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio.Il Tribunale, rilevata l’omessa proposizione della querela da parte delServizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel termine di cui all’art. 85 d.lgs. n. 150 del2022, di tre mesi dall’entrata in vigore della legge (30 dicembre 2022), haritenuto che il difetto della condizione di procedibilità precludesse qualsiasiulteriore sviluppo processuale, compresa la possibilità per il PM di effettuarecontestazioni suppletive.La Corte d'appello ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondocui, in tema di nuove contestazioni, va riconosciuto all’accusa il potere diprocedere alla modifica dell’imputazione o alla formulazione di nuovecontestazioni senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l’imputato hafacoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l’accusa, esercitandoogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto di essererimesso in termini per chiedere riti alternativi o l’oblazione(Sez. 5, Sentenza n. 4767 del 21/01/2025, Torricelli, Rv. 287615 – 02). QuestaCorte di cassazione ha inoltre, affermato che, in tema di reati divenuti procedibilia querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stataproposta la querela, al pubblico ministero è consentita la contestazione diun'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio anche nel caso in cuil'improcedibilità si sia virtualmente prodotta (Sez. 5, Sentenza n. 28514 del20/06/2025, Panza, Rv. 288373 – 01).Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di merito, ai sensi dell'articolo604, comma 6, cod. proc. pen., ha disposto la notifica dell'ordinanza checonteneva la contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all’art.625, n.7, cod. pen., ed ha deciso nel merito, previa rinnovazione deldibattimento mediante l’esame dei testimoni indicati nella lista del Pubblicoministero.2.2 Tanto premesso, la Corte d’appello ha, comunque, ritenuto lacontestazione in fatto della aggravante in questione.2.2.1 La circostanza aggravante di avere commesso il fatto su benedestinato a pubblico servizio è sicuramente connotata da componenti di naturavalutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico (sulla natura della res,sulla sua specifica destinazione e sul concetto di "pubblico servizio"), che riposasu considerazioni in diritto che non sono rese palesi dal mero riferimentoall'oggetto sottratto.Secondo i recenti approdi della giurisprudenza di questa Quinta SezionePenale in casi analoghi (tra le molte, Sez. 5, n. 14890 del 14/3/2024, Bevacqua,Rv. 286291; Sez. 5, n. 14888 del 14/3/2024 e, successivamente alla presentedecisione, Sez. 5, n. 28108 del 7/6/2024), che il Collegio intende ribadire,l'aggravante con natura "valutativa" dell'essere la cosa sottratta destinata apubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.) è da ritenersiadeguatamente contestata anche ove venga evocata non esplicitamente ma conperifrasi o espressioni che la riguardino puntualmente, idonee a consentireall'imputato di difendersi e, per questo, utili a prendere il posto dellacontestazione formale. Ciò perché le Sezioni Unite (Sez. U., n. 24906 del18/4/2019, Sorge, Rv. 275436), distinguendo tra aggravanti contestabili in fattoed aggravanti con natura "valutativa", che hanno bisogno di esserespecificamente evocate nell'imputazione per potersi ritenere validamentecontestate, ricostruiscono in modo articolato, e non con una soluzione rigida, laquestione riguardante le modalità di contestazione delle aggravanti che nonpresentano la caratteristica di essere "autoevidenti", vale a dire immediatamentepercepibili da un agente "medio" nella loro portata aggravatrice del trattamentosanzionatorio, sì da potersi legittimamente ritenere contestabili "in fatto". Per leSezioni Unite, nel primo caso, è doverosa una contestazione che risulti chiara eprecisa e che richiami l'imputato ad una difesa accorta e puntuale, visto chel'intera disciplina delle coerenza tra contestazione e sentenza è funzionale adassicurare la piena esplicazione del diritto di difesa; ma è anche consentito chel'aggravamento derivante dalla destinazione pubblica del bene sottratto possaritenersi adeguatamente contestato ed evidenziato mediante "espressionievocative" che lo riguardino puntualmente, espressioni che, perciò, risultanoanche idonee a prendere il posto della contestazione formale (quella cioèeffettuata mediante l'indicazione dell'articolo di legge o del comma in cui èmenzionata l'aggravante).2.2.2 La Corte d’appello ha, dunque, correttamente ritenuto che, nonostantele modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato, per come originariamentecontestato, è rimasto procedibile d’ufficio.Nel caso di specie, nel capo di imputazione si faceva esplicitamenteriferimento all'Enel “servizio elettrico nazionale”. Come è agevole rilevare dalladisamina della chiara ed inequivoca formulazione del capo di imputazione, èstata contestata una condotta di furto di energia, evidenziando la dicitura delservizio elettrico nazionale come ente che ha subito il reato, senza che rilevi,peraltro, il fatto che l'allaccio abusivo insista su terminali collocati in unaproprietà privata, poiché ciò che conta è la destinazione finale della res sottrattaad un pubblico servizio da cui viene distolta.2.3 Di recente, peraltro, le Sezioni unite hanno affrontato la questione se,in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85, comma 1, d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, sia consentito alpubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza, mediante lacontestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.7, cod. pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d'ufficio (ai sensidella vigente formulazione dell'art. 624, terzo comma, come modificato dall'art.2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debbarilevare immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen., ed hanno affermato, secondo l’informazione provvisoria, che il giudice deverilevare immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen.Sulla base del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, consegueche, scaduto il termine di cui all'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15,senza che, come nella specie, sia stata proposta querela, il pubblico ministeronon può procedere alla contestazione suppletiva dell’aggravante di cui all’art.625, comma primo, n. 7, cod. pen., e, se effettuata, tale contestazionesuppletiva è tamquam non esset, in quanto non consentita, e non determina,pertanto, violazione del diritto di difesa.2.4 Nel caso di specie, come correttamente ritenuto nella sentenzaimpugnata, il reato era perseguibile d’ufficio. La citata circostanza aggravanteera da ritenersi adeguatamente contestata in fatto, essendo stata addebitata unacondotta di furto mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'entegestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungerele utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfareun'esigenza di rilevanza "pubblica" (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024 Rv. 286291- 01), aggravante che sussiste in tutti i casi di sottrazione mediantel’allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumentoarrecato agli altri utenti, perché la rete serve a distribuire l'energia tra tutti gliutenti.Per effetto di tale modo di procedere, gli imputati hanno ricevuto unagaranzia ulteriore in quanto la circostanza aggravante era da ritenersi giàcontestata in fatto sin dal primo grado anche senza la contestazione suppletivadel Pubblico ministero.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile quanto teso a provocare unadiversa valutazione dei profili di merito della vicenda.La Corte d'appello ha spiegato che l'allaccio abusivo aggravato eraaddebitabile agli odierni imputati, che avevano la disponibilità dell'immobilerifornito illecitamente mediante allaccio diretto alla rete elettrica, cometestimoniato dagli agenti di polizia giudiziaria. Si sottolinea l’assenza diintestazione di alcuna utenza in capo agli imputati.Quali indici della disponibilità dell’immobile si indicano: la presenzaall’interno del terreno degli imputati, trovati intenti ad irrigare il campo, oveveniva coltivata sostanza stupefacente a loro riferibile; l’immediata fuga allavista degli gli agenti.Il motivo mira a riconsiderare profili di valutazione fattuali della vicenda.Elementi, unitariamente valutati, da cui la Corte di appello, in modo logico, hadesunto la consapevolezza dell’allaccio abusivo alla rete elettrica da parte degliimputati.4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 18/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]