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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 28725/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 571/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo elettronico è elettivamente domiciliata; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, V.le Angelico 35; -controricorrente avverso la sentenza n. 3938/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Il Tribunale di Roma emettevail 18 marzo 2016 ordinanza di convalida di sfratto per morosità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l., come richiesta dalla locatrice [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello, cui controparte resisteva.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 16 luglio 2019 , dichiarava inammissibile il gravame.

In particolare, il giudice d'appello osservava che l'appellante aveva sostenuto di aver avuto notizia del procedimento di sfratto soltanto mediante comunicazione a mezzo pec del precetto e del titolo il 23 marzo 2016, e che l'appellata aveva resistito chiedendo l'inammissibilità dell'appello in quanto diretto a farvalere una irregolarità della notifica che avrebbe dovuto essere oggetto dello specifico rimedio di cui all'articolo 668 c.p.c., oltre a contestare nel merito la prospettazione di controparte.

La corte territoriale rilevava pure che il gravame si era fondato essenzialmente sulla mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione di sfratto per morosità prima della notifica del precetto e del titolo, avvenuta appunto il 23 marzo 2016, per mancato deposito telematico dell'avvenuta notifica in violazione degliarticoli 9, comma 1 ter, l. 53 / 1994 e 16 bis , com ma 1, d.l. 179 / 2012 .

La notifica era stata poi prodotta solo in forma cartacea all'udienza fissata per la convalida, in cui, pur mancando prova di notifica rituale, il T ribunale aveva dato atto dell'avvenuta notificadella citazione ex articolo 660 c.p.c. e convalidato lo sfratto ex articolo 663c.p.c.

Aveva altresì lamentato l'appellante di avere anteriormente subito un guasto al proprio apparato informatico, che vi erano indagini sulla causa della mancata conoscenza della notificae che la citazione non era neppure iscritta a ruolo in via telematica.

La corte territoriale da ciò ha dedotto che l'appellante intendeva far valere vizi di notifica dell'atto introduttivo per mancata osservanza della normativa attinente alla notifica telematica, e che comunque intendeva far valere la mancata conoscenza dell'atto, per motivi peraltro non riconducibili alle ipotesi dell'articolo 660c.p.c. per giustificare una rinnovazione della notifica in caso di mancata comparizione del conduttore, cioè caso fortuito o forza maggiore.

I motivi proposti, dunque, avrebbero dovuto essere ricondotti allo strumento dell'articolo 668c.p.c.: di qui l'inammissibilità dell'appello. [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione ha proposto ricorso, sulla base di due motivi , illustrati anche con memoria; [OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo nel senso che il primo motivo del ricorsoè inammissibile e il secondo infondato.

Considerato che: 1.Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c.,violazione o falsa o errata applicazione degli articoli 437 e 438 c.p.c. nonché dell'articolo132, secondo comma, n.4 c.p.c.

Si osserva che il dispositivo letto in udienza e depositato nel fascicolo telematico dalla cancelleria della Corte d'appello riporta la stessa data dell'udienza in cui è stato letto, il 12 giugno 2019; la sentenza invece riporta in calce la data 14 giugno 2019.

Essendo applicabili gli articoli 437 e438 c.p.c., la pronuncia dell'intera sentenza avrebbe dovuto emettersi nel m e de s im o momento , dopo il quale il giudice avrebbe esaurito sia il potere decisorio sia quello motivazionale.

La sentenza pertanto avrebbe violato l'articolo132, secondo comma, n.4 c.p.c.; da ciò ne deriverebbe la nullità.2.

Il secondomotivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.,violazione o falsa o errata applicazione dell'articolo 113 c.p.c. n onché degli articoli660 e 663 c.p.c.

Si censura come l a c orte territoriale ha ripartito l’ oggetto dell'appello rispetto all’oggetto della impugnazione ex articolo 668c.p.c., attribuendole di non avere in effetti considerato quello che era l'unico motivo del gravame, ovvero che“la convalida è stata emessa senza che il giudice avesse accertato la rituale costituzione dell'intimante Nunie senza che avesse accertato la rituale notifica”.

Il motivo dunque sarebbe stato attinente all ’ attività del giudice .

Per di più l a corte avrebbe disatteso la negazione, più volteeffettuata dalla difesa dell'attuale ricorrente, che “l'appello fosse invece motivato dalla rituale o irrituale notifica dello sfratto”, cioè concernesseattività delle parti.

Si riporta uno stralcio d el motivo presentato in appello che , invero , culmina nell'affermazione che sarebbe “ mancata la rituale costituzione dell'intima n t e (art. 660 cpc ) e qualunque controllo del giudice su detta mancata costituzione nonché sulla rituale notifica (art.663 cpc) dello sfratto , prima della convalida ”, da ciò desumendo la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione di convalida.Ciò avrebbe dovuto condurre all'annullamento d'ufficio della convalida in sede di appello, perché, a parte ogni valutazione sulla ritualità o meno della notifica,“in ogni caso l'intimante non aveva prodotto i documenti che la legge impone di depositare entro l'udienza di convalida”.

L'articolo9, comma 1 bis, l. 5 4 / 1994 consent i rebbe all'avvocato di attestare la conformità all'originale informatico della stampa cartacea di una notifica pec soltanto quando è impossibile depositare telematicamente il documento informatico della pec e delle ricevute di accettazione e consegna; [OSCURATO:PERSONA] invece non avrebbe mai depositato l'originale dell'atto di sfratto, con conseguente nullità della convalida, “emessa fuori dal suo schema processuale tipico”.

E quando l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto viene emessa al di fuori del suo schema processuale tipico,il rimedio ne sarebbe l'appello .3.

Il primo motivo si deve disattendere, come ha correttamente sostenuto il Procuratore Generale.

Esso è privo di fondamento, in quanto denuncia un mero errore materiale della sentenza.

Essa indica nella prima pagina espressamente la pronuncia nell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della decisione dando lettura in udienza ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c. , così alludendo alla lettura del dispositivo, che è contemplata espressamente dal primo comma dell’art. 437 c.p.c. e che, del resto la stessa ricorrente dice essere pacificamente avvenuta nell’udienza tenuta quel giorno (sia a pag. 12, terzultimo rigo, sia a pag. 13 quartultimo rigo).Stante tale indicazione è palese che la data indicata nell’ultima pagina della sentenza, con le parole Roma, 14/6/2019 , è frutto di errore materiale.

Poiché nel rito locatizio, la lettura del dispositivo in udienza è preceduta dalla decisione resa dal giudice e, dunque, lo è statanella specie dalla decisione adottata Corte di appello quale giudice collegiale prima della lettura del dispositivo ( che eventualmente può anche avvenire con sospensione dell’udienza e ritiro in camera di consiglio, ma, all’evidenzia, in mancanza di tale sospensione, è comunque espressione della considerazione delle emergenze di causa) è palese che la data del 14 giugno 2019 , come si è detto figurante nell’ultima pagina, risulta un chiaro errore materiale.

Tanto più per quanto dice parte ricorrente.

D’altro canto, la prospettazione della ricorrente, là dove sostiene che l’esistenza della data del 14 giugno 2012 dimostrerebbe che le motivazioni sarebbero state scritte dopo la pronuncia del dispositivo è priva di congruenza giuridica, volta che si consideri che sempre nella fattispecie di decisione mediante lettura del solo dispositivo le motivazioni …sono redatte dopo quella lettura.

Sotto tutti questi profili, dunque, il motivo risulta inconsistente. 4.Diverso è lo spessore del secondo motivo .

Premesso che giurisprudenza consolidata (ex multis: Cass. sez. 3,3 luglio 2014 n.15230, Cass. sez. 3, 27 maggio 2010 n. 12979 , Cass. sez. 3, 16 maggio 2006 n.11380 e Cass. sez. 3, 23 gennaio 2006 n. 1222 ) ritiene ammissibile l'appello avverso il provvedimento di convalida quando è diretto a denunciare error in procedendonel senso dell'assenza dei presupposti di legge per emetterlo, così il provvedimento valendo sostanzialmente come sentenza, nella censura in esame sia dall'esposizione del fatto- che quanto al contenuto dell'atto di appello non viene riprodotto direttamente ma evocato indirettamente e quindi in modo rispettoso dell'articolo 366, primo comma,n.6 c.p.c., t enuto conto che l'atto di appello è prodotto comedoc.

A – sia , ad abundantiam , dalla stessa sentenza impugnata (a pagina 2) , emerge che l'appello si era fondato sulla circostanza che la copia cartacea della citazione per convalida con la notificazione asseverata era stata depositata all'udienza, e ciò quando sarebbe stato vigente - secondo parte ricorrente - l'obbligo di deposito telematico anche per l'atto introduttivo .

Seguendo questa prospettazione,all'udienza fissata per la convalida il tribunale avrebbe dovuto ritenere tamquam non esset il deposito cartaceo effettuato dall'intimante e avrebbe dovuto quindi prendere atto della mancanza della prova della notifica dell'intimazione, per cui avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare la convalida e- la ricorrente non lo afferma , ma si tratta della logica conseguenza di tale prospettazione- avrebbe dovuto ordinare di procedere alla notificazione della citazione per convalida,applicando l'articolo 291 c.p.c.

Tale prospettazione in effettinon viene esaminata nell'impugnata sentenz a , che qualifica inammissibile l'appello considerandolo finalizzato a denunciare la mancata conoscenza dell'intimazione e, dunque, a denunciare una situazione che sarebbe stata deducibile con l'opposizione di cui all'articolo 668c.p.c.

Sotto tale profilo il motivo risulta allora fondato,in quanto la Corte d'appello di Roma ha espresso il giudizio di inammissibilità dell'appello non solo su una base non corrispondente al suo contenuto,ma altresì con manifesta contraddizione rispetto a quel che ha identificato a pagina 2 della sentenza come ragione dell'appello.

Tale ragione denunciava un preteso errore nell’osservanza delle regole del procedimento da parte del giudice della convalida.

L’esistenza di tale errore avrebbe dovuto impedire la convalida.

Poichéla giurisprudenza di questa Corte ammette l’appellabilità dell’ordinanza di convalida emessa senza l’osservanza delle regole del procedimento che giustificano la pronuncia della convalida, l’appello era ammissibile e se ne doveva scrutinare la fondatezza.

Tutto questo conduce a cassare la sentenza impugnata.

5. Peraltro, il Collegio ritiene che siano presenti i presupposti per pronuncia re sul merito e dunque decidere sull’appello,potendo questa Corte giudicare senza bisogno di accertamenti di fatto, se il preteso errore in rito del giudice della convalida esisteva oppure no.

Ebbene, emerge che l'intimante aveva effettuato l’iscrizione telematica a ruolo della causa prima dell'udienza, non depositando però all'atto di essal'originale della citazione con le relate di notifica.

Inoltre, che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente all'udienza èindiscusso,in quanto - pur e questo emerge - l'udienza fu o ggetto di differimento, in forza di provvedimento del 14 m arzo 2016disposto evidentemente ai sensi dell'articolo 168 bis, terzo comma, c.p.c. , al 18 marzo 2016.

Comunque,quel che rileva in via assorbente è che il deposito cartaceo, censurato dalla ricorrente sotto il profilo della pretesa obbligatorietà del deposito telematico,al contrario di quanto egli sostiene fu rituale , in quanto la sostenuta obbligatorietà non sussisteva sotto due aspetti.

Il primo è il seguente.

Non era predicabile nel procedimento per convalida,in ragione del disposto della norma dell'articolo 660, quinto comma, c.p.c., a suo tempo introdotto dall'articolo 8, comma 3 ter, d.l. 432 / 1995 convertito con modifiche in l. 534/1995.

Poiché detta norma rende possibile la costituzione dell'intimantecon la citazione ( che anzi , al contrario di quanto prevede l'articolo 165 c.p.c. , è previsto che venga corredata dalla relata di notifica, sia prima dell'udienza, sia anche in udienza),la pretesa obbligatorietà del deposito dell'atto introduttivo in via telematica che la ricorrente ravvisa nella introduzione del comma 1 bis dell'articolo 16 bisdel d.l. 179/ 2012 - si veda a pagina 5, sub 3 ) , de l ricorso - non avrebbe potuto escludere la legittimità del deposito cartaceo avvenuto in udienza, per ottemperare all'articolo 165 c.p.c. ove prescrive il deposito dell'originale dell'atto di citazione.

Sarebbe del tutto incongruo, d'altronde, sostenere che, avendo proceduto all'iscrizione telematica senza la relata di notifica, l'intimante non potesse beneficiare dell'articolo 660, quarto comma, c.p.c. perregolarizzare appunto la costituzione all'udienza.

Peraltro, ed è il secondo aspetto, il presupposto da cui prende le mosse la ricorrente, cioè che al l'atto di introduzione della procedura di convalida l'iscrizione a ruolo dei giudizi civili dinanzi al tribunale dovesse necessariamente avvenire in via telematica,non è sostenibile ut supra rilevato , il che rende anche superfluo ed inutile argomentare sulla base proprio dell'articol o 660 , quarto comma, c.p.c. (mentre, semmai, una volta divenuto obbligatorio il deposito telematico, sussiste il problema di coordinamento con tale norma).

Invero, il citato comma 1 bis del l'articolo 16 bis del d.l. 179 / 2012 , con l'espressione “ è sempre am messo il deposito di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1” ( dello stesso articolo 16 bis ), introducendo il deposito telematico degli atti della parte non costituita e così riferendosi all'atto introduttivo della lite- cioè alla citazione o al ricorso - e dunque all'iscrizione a ruolo, espressamente precisò che detto deposito “ è sempre ammesso ”, in tal modo introducendo una facoltà meramente alternativa al deposito cartaceo.

Il che non è per nullacontraddetto dalla successiva precisazione finale dell'inciso del comma 1 - bis nell'ambito del perfezionamento in via esclusiva tramite il deposito telematico, considerato che questa si riferisce all'ipotesi in cui sia stata compiuta la scelta del deposito telematico stesso.

Da tutto quanto osservato deriva allora che l'attività compiuta dall'intimantealla prima udienza deve ritenersi sia stata pienamente lecita anche ai sensi del comma1-bis cit., e che abbia correttamente completato la costituzione mediante il deposito appunto dell'or iginale con la relata di notifica ; e ciò si osserva in aggiunta ed anzi a prescindere dall'incidenza dell'articolo 660, quarto comma, c.p.c. come poco sopra segnalata.Decidendo nel merito, dunque, quale conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo,deve rigettarsi l'intero gravame .

6. La novità e lapeculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese di tutto il giudizio.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso , ne accoglie il secondo e , decidendo nel merito,dichiara ammissibile l’appello e lo rigetta.

Compensa le spese di tutto il giudizio.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 571/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo elettronico è elettivamente domiciliata; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, V.le Angelico 35; -controricorrente avverso la sentenza n. 3938/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Il Tribunale di Roma emettevail 18 marzo 2016 ordinanza di convalida di sfratto per morosità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l., come richiesta dalla locatrice [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello, cui controparte resisteva. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 16 luglio 2019 , dichiarava inammissibile il gravame. In particolare, il giudice d'appello osservava che l'appellante aveva sostenuto di aver avuto notizia del procedimento di sfratto soltanto mediante comunicazione a mezzo pec del precetto e del titolo il 23 marzo 2016, e che l'appellata aveva resistito chiedendo l'inammissibilità dell'appello in quanto diretto a farvalere una irregolarità della notifica che avrebbe dovuto essere oggetto dello specifico rimedio di cui all'articolo 668 c.p.c., oltre a contestare nel merito la prospettazione di controparte. La corte territoriale rilevava pure che il gravame si era fondato essenzialmente sulla mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione di sfratto per morosità prima della notifica del precetto e del titolo, avvenuta appunto il 23 marzo 2016, per mancato deposito telematico dell'avvenuta notifica in violazione degliarticoli 9, comma 1 ter, l. 53 / 1994 e 16 bis , com ma 1, d.l. 179 / 2012 . La notifica era stata poi prodotta solo in forma cartacea all'udienza fissata per la convalida, in cui, pur mancando prova di notifica rituale, il T ribunale aveva dato atto dell'avvenuta notificadella citazione ex articolo 660 c.p.c. e convalidato lo sfratto ex articolo 663c.p.c. Aveva altresì lamentato l'appellante di avere anteriormente subito un guasto al proprio apparato informatico, che vi erano indagini sulla causa della mancata conoscenza della notificae che la citazione non era neppure iscritta a ruolo in via telematica. La corte territoriale da ciò ha dedotto che l'appellante intendeva far valere vizi di notifica dell'atto introduttivo per mancata osservanza della normativa attinente alla notifica telematica, e che comunque intendeva far valere la mancata conoscenza dell'atto, per motivi peraltro non riconducibili alle ipotesi dell'articolo 660c.p.c. per giustificare una rinnovazione della notifica in caso di mancata comparizione del conduttore, cioè caso fortuito o forza maggiore. I motivi proposti, dunque, avrebbero dovuto essere ricondotti allo strumento dell'articolo 668c.p.c.: di qui l'inammissibilità dell'appello. [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione ha proposto ricorso, sulla base di due motivi , illustrati anche con memoria; [OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo nel senso che il primo motivo del ricorsoè inammissibile e il secondo infondato. Considerato che: 1.Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c.,violazione o falsa o errata applicazione degli articoli 437 e 438 c.p.c. nonché dell'articolo132, secondo comma, n.4 c.p.c. Si osserva che il dispositivo letto in udienza e depositato nel fascicolo telematico dalla cancelleria della Corte d'appello riporta la stessa data dell'udienza in cui è stato letto, il 12 giugno 2019; la sentenza invece riporta in calce la data 14 giugno 2019. Essendo applicabili gli articoli 437 e438 c.p.c., la pronuncia dell'intera sentenza avrebbe dovuto emettersi nel m e de s im o momento , dopo il quale il giudice avrebbe esaurito sia il potere decisorio sia quello motivazionale. La sentenza pertanto avrebbe violato l'articolo132, secondo comma, n.4 c.p.c.; da ciò ne deriverebbe la nullità.2. Il secondomotivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.,violazione o falsa o errata applicazione dell'articolo 113 c.p.c. n onché degli articoli660 e 663 c.p.c. Si censura come l a c orte territoriale ha ripartito l’ oggetto dell'appello rispetto all’oggetto della impugnazione ex articolo 668c.p.c., attribuendole di non avere in effetti considerato quello che era l'unico motivo del gravame, ovvero che“la convalida è stata emessa senza che il giudice avesse accertato la rituale costituzione dell'intimante Nunie senza che avesse accertato la rituale notifica”. Il motivo dunque sarebbe stato attinente all ’ attività del giudice . Per di più l a corte avrebbe disatteso la negazione, più volteeffettuata dalla difesa dell'attuale ricorrente, che “l'appello fosse invece motivato dalla rituale o irrituale notifica dello sfratto”, cioè concernesseattività delle parti. Si riporta uno stralcio d el motivo presentato in appello che , invero , culmina nell'affermazione che sarebbe “ mancata la rituale costituzione dell'intima n t e (art. 660 cpc ) e qualunque controllo del giudice su detta mancata costituzione nonché sulla rituale notifica (art.663 cpc) dello sfratto , prima della convalida ”, da ciò desumendo la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione di convalida.Ciò avrebbe dovuto condurre all'annullamento d'ufficio della convalida in sede di appello, perché, a parte ogni valutazione sulla ritualità o meno della notifica,“in ogni caso l'intimante non aveva prodotto i documenti che la legge impone di depositare entro l'udienza di convalida”. L'articolo9, comma 1 bis, l. 5 4 / 1994 consent i rebbe all'avvocato di attestare la conformità all'originale informatico della stampa cartacea di una notifica pec soltanto quando è impossibile depositare telematicamente il documento informatico della pec e delle ricevute di accettazione e consegna; [OSCURATO:PERSONA] invece non avrebbe mai depositato l'originale dell'atto di sfratto, con conseguente nullità della convalida, “emessa fuori dal suo schema processuale tipico”. E quando l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto viene emessa al di fuori del suo schema processuale tipico,il rimedio ne sarebbe l'appello .3. Il primo motivo si deve disattendere, come ha correttamente sostenuto il Procuratore Generale. Esso è privo di fondamento, in quanto denuncia un mero errore materiale della sentenza. Essa indica nella prima pagina espressamente la pronuncia nell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della decisione dando lettura in udienza ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c. , così alludendo alla lettura del dispositivo, che è contemplata espressamente dal primo comma dell’art. 437 c.p.c. e che, del resto la stessa ricorrente dice essere pacificamente avvenuta nell’udienza tenuta quel giorno (sia a pag. 12, terzultimo rigo, sia a pag. 13 quartultimo rigo).Stante tale indicazione è palese che la data indicata nell’ultima pagina della sentenza, con le parole Roma, 14/6/2019 , è frutto di errore materiale. Poiché nel rito locatizio, la lettura del dispositivo in udienza è preceduta dalla decisione resa dal giudice e, dunque, lo è statanella specie dalla decisione adottata Corte di appello quale giudice collegiale prima della lettura del dispositivo ( che eventualmente può anche avvenire con sospensione dell’udienza e ritiro in camera di consiglio, ma, all’evidenzia, in mancanza di tale sospensione, è comunque espressione della considerazione delle emergenze di causa) è palese che la data del 14 giugno 2019 , come si è detto figurante nell’ultima pagina, risulta un chiaro errore materiale. Tanto più per quanto dice parte ricorrente. D’altro canto, la prospettazione della ricorrente, là dove sostiene che l’esistenza della data del 14 giugno 2012 dimostrerebbe che le motivazioni sarebbero state scritte dopo la pronuncia del dispositivo è priva di congruenza giuridica, volta che si consideri che sempre nella fattispecie di decisione mediante lettura del solo dispositivo le motivazioni …sono redatte dopo quella lettura. Sotto tutti questi profili, dunque, il motivo risulta inconsistente. 4.Diverso è lo spessore del secondo motivo . Premesso che giurisprudenza consolidata (ex multis: Cass. sez. 3,3 luglio 2014 n.15230, Cass. sez. 3, 27 maggio 2010 n. 12979 , Cass. sez. 3, 16 maggio 2006 n.11380 e Cass. sez. 3, 23 gennaio 2006 n. 1222 ) ritiene ammissibile l'appello avverso il provvedimento di convalida quando è diretto a denunciare error in procedendonel senso dell'assenza dei presupposti di legge per emetterlo, così il provvedimento valendo sostanzialmente come sentenza, nella censura in esame sia dall'esposizione del fatto- che quanto al contenuto dell'atto di appello non viene riprodotto direttamente ma evocato indirettamente e quindi in modo rispettoso dell'articolo 366, primo comma,n.6 c.p.c., t enuto conto che l'atto di appello è prodotto comedoc. A – sia , ad abundantiam , dalla stessa sentenza impugnata (a pagina 2) , emerge che l'appello si era fondato sulla circostanza che la copia cartacea della citazione per convalida con la notificazione asseverata era stata depositata all'udienza, e ciò quando sarebbe stato vigente - secondo parte ricorrente - l'obbligo di deposito telematico anche per l'atto introduttivo . Seguendo questa prospettazione,all'udienza fissata per la convalida il tribunale avrebbe dovuto ritenere tamquam non esset il deposito cartaceo effettuato dall'intimante e avrebbe dovuto quindi prendere atto della mancanza della prova della notifica dell'intimazione, per cui avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare la convalida e- la ricorrente non lo afferma , ma si tratta della logica conseguenza di tale prospettazione- avrebbe dovuto ordinare di procedere alla notificazione della citazione per convalida,applicando l'articolo 291 c.p.c. Tale prospettazione in effettinon viene esaminata nell'impugnata sentenz a , che qualifica inammissibile l'appello considerandolo finalizzato a denunciare la mancata conoscenza dell'intimazione e, dunque, a denunciare una situazione che sarebbe stata deducibile con l'opposizione di cui all'articolo 668c.p.c. Sotto tale profilo il motivo risulta allora fondato,in quanto la Corte d'appello di Roma ha espresso il giudizio di inammissibilità dell'appello non solo su una base non corrispondente al suo contenuto,ma altresì con manifesta contraddizione rispetto a quel che ha identificato a pagina 2 della sentenza come ragione dell'appello. Tale ragione denunciava un preteso errore nell’osservanza delle regole del procedimento da parte del giudice della convalida. L’esistenza di tale errore avrebbe dovuto impedire la convalida. Poichéla giurisprudenza di questa Corte ammette l’appellabilità dell’ordinanza di convalida emessa senza l’osservanza delle regole del procedimento che giustificano la pronuncia della convalida, l’appello era ammissibile e se ne doveva scrutinare la fondatezza. Tutto questo conduce a cassare la sentenza impugnata. 5. Peraltro, il Collegio ritiene che siano presenti i presupposti per pronuncia re sul merito e dunque decidere sull’appello,potendo questa Corte giudicare senza bisogno di accertamenti di fatto, se il preteso errore in rito del giudice della convalida esisteva oppure no. Ebbene, emerge che l'intimante aveva effettuato l’iscrizione telematica a ruolo della causa prima dell'udienza, non depositando però all'atto di essal'originale della citazione con le relate di notifica. Inoltre, che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente all'udienza èindiscusso,in quanto - pur e questo emerge - l'udienza fu o ggetto di differimento, in forza di provvedimento del 14 m arzo 2016disposto evidentemente ai sensi dell'articolo 168 bis, terzo comma, c.p.c. , al 18 marzo 2016. Comunque,quel che rileva in via assorbente è che il deposito cartaceo, censurato dalla ricorrente sotto il profilo della pretesa obbligatorietà del deposito telematico,al contrario di quanto egli sostiene fu rituale , in quanto la sostenuta obbligatorietà non sussisteva sotto due aspetti. Il primo è il seguente. Non era predicabile nel procedimento per convalida,in ragione del disposto della norma dell'articolo 660, quinto comma, c.p.c., a suo tempo introdotto dall'articolo 8, comma 3 ter, d.l. 432 / 1995 convertito con modifiche in l. 534/1995. Poiché detta norma rende possibile la costituzione dell'intimantecon la citazione ( che anzi , al contrario di quanto prevede l'articolo 165 c.p.c. , è previsto che venga corredata dalla relata di notifica, sia prima dell'udienza, sia anche in udienza),la pretesa obbligatorietà del deposito dell'atto introduttivo in via telematica che la ricorrente ravvisa nella introduzione del comma 1 bis dell'articolo 16 bisdel d.l. 179/ 2012 - si veda a pagina 5, sub 3 ) , de l ricorso - non avrebbe potuto escludere la legittimità del deposito cartaceo avvenuto in udienza, per ottemperare all'articolo 165 c.p.c. ove prescrive il deposito dell'originale dell'atto di citazione. Sarebbe del tutto incongruo, d'altronde, sostenere che, avendo proceduto all'iscrizione telematica senza la relata di notifica, l'intimante non potesse beneficiare dell'articolo 660, quarto comma, c.p.c. perregolarizzare appunto la costituzione all'udienza. Peraltro, ed è il secondo aspetto, il presupposto da cui prende le mosse la ricorrente, cioè che al l'atto di introduzione della procedura di convalida l'iscrizione a ruolo dei giudizi civili dinanzi al tribunale dovesse necessariamente avvenire in via telematica,non è sostenibile ut supra rilevato , il che rende anche superfluo ed inutile argomentare sulla base proprio dell'articol o 660 , quarto comma, c.p.c. (mentre, semmai, una volta divenuto obbligatorio il deposito telematico, sussiste il problema di coordinamento con tale norma). Invero, il citato comma 1 bis del l'articolo 16 bis del d.l. 179 / 2012 , con l'espressione “ è sempre am messo il deposito di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1” ( dello stesso articolo 16 bis ), introducendo il deposito telematico degli atti della parte non costituita e così riferendosi all'atto introduttivo della lite- cioè alla citazione o al ricorso - e dunque all'iscrizione a ruolo, espressamente precisò che detto deposito “ è sempre ammesso ”, in tal modo introducendo una facoltà meramente alternativa al deposito cartaceo. Il che non è per nullacontraddetto dalla successiva precisazione finale dell'inciso del comma 1 - bis nell'ambito del perfezionamento in via esclusiva tramite il deposito telematico, considerato che questa si riferisce all'ipotesi in cui sia stata compiuta la scelta del deposito telematico stesso. Da tutto quanto osservato deriva allora che l'attività compiuta dall'intimantealla prima udienza deve ritenersi sia stata pienamente lecita anche ai sensi del comma1-bis cit., e che abbia correttamente completato la costituzione mediante il deposito appunto dell'or iginale con la relata di notifica ; e ciò si osserva in aggiunta ed anzi a prescindere dall'incidenza dell'articolo 660, quarto comma, c.p.c. come poco sopra segnalata.Decidendo nel merito, dunque, quale conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo,deve rigettarsi l'intero gravame . 6. La novità e lapeculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese di tutto il giudizio. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il primo motivo del ricorso , ne accoglie il secondo e , decidendo nel merito,dichiara ammissibile l’appello e lo rigetta. Compensa le spese di tutto il giudizio. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi
Sentenza Cassazione n. 28725/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris