CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 19503/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] nc i t39 [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso associandosi alla richiesta del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di responsabilità pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso distraendo, da amministratore della fallita '[OSCURATO:PERSONA] Srl.' (dichiarata tale in data 8 maggio 2008), la somma di Euro 67.400,00, prelevata dalle casse sociali ed impiegata per soddisfare esigenze - extraziendali (riportate in contabilità, nel conto economico, sotto la voce 'spese non documentate'); ha, invece, riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla durata delle pene accessorie fallimentari. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Con il primo motivo denuncia la violazione della legge penale con riguardo alla ripartizione dell'onere della prova. Deduce che le dichiarazioni dibattimentali dei dipendenti Filippone, Bona, Mora e la documentazione prodotta - costituita da ricevute di pagamento e da fatture emesse da dipendenti e da consulenti esterni della società, nonché da corrispondenza intercorsa tra la 'POOL' e la 'DELL sa', attestante che quest'ultima aveva effettivamente ricevuto dalla prima il pagamento di una fornitura di materiale informatico per Euro 39.000,00, ordinata tramite la 'Moviepoint' - integravano quel principio di prova indicato dalla giurisprudenza come idoneo a soddisfare l'onere probatorio posto a carico dell'imputato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di modo che sarebbe spettato al pubblico ministero dare chiara smentita della ricostruzione operata dal fallito. - Con il secondo e il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen., l'omessa acquisizione di prova decisiva - che si sarebbe potuta trarre disponendosi da parte della Corte di appello accertamenti sul conto corrente della Ditta 'Moviepoint', i quali sarebbero valsi a dimostrare che quest'ultima aveva effettuato bonifici a favore della 'DELL sa' per Euro 39.000,00, somma, questa, precedentemente accreditatale dalla 'POOL Sri.' - e l'apparenza e, comunque, la contraddittorietà della motivazione rassegnata a sostegno del diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello. - Con il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione con riguardo al diniego di riduzione dell'ammontare del risarcimento del danno liquidato in favore della costituita parte civile 'Fallimento '[OSCURATO:PERSONA] Sri.', giacché non potevano considerarsi causative di alcun danno quelle condotte corrispondenti all'utilizzazione delle somme prelevate dalle casse sociali per il pagamento delle spettanze dei dipendenti. - Con il quinto motivo denuncia il vizio di motivazione con riguardo al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L.F., posto che il ricorrente sarebbe stato senz'altro meritevole della mitigazione di pena conseguente al riconoscimento della stessa, vuoi perché aveva destinato almeno una parte delle somme prelevate dalle casse sociali per scopi aziendali, vuoi perché la distrazione di soli Euro 67.000,00 sarebbe fodera 'ictu ocull' di un danno di speciale tenuità. 3. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire, tramite PEC in data 2 febbraio 2022, richiesta di trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata. 4. Con memoria in data 4 febbraio 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata ai soli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. 1. Il primo motivo è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dal ricorrente, statuisce, effettivamente, che, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204 e n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848; conf. Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021- dep. 24/01/2022); precisa, tuttavia, che non può valere a superare l'inversione dell'onere della prova in ordine alla destinazione impressa a beni mobili non rinvenuti in sede di inventario fallimentare l'indicazione generica circa la loro sorte. Ciò è quanto accaduto nel caso di specie: infatti, sia le dichiarazioni dibattimentali dei dipendenti e del titolare della ‘Moviepoint', che i documenti prodotti dalla difesa dell'imputato non hanno consentito di avviare alcuna verifica in ordine all'effettiva destinazione della somma, prelevata in contanti dall'imputato dal conto corrente (acceso presso la [OSCURATO:PERSONA]) della '[OSCURATO:PERSONA] Srl.', al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti e delle merci, in tesi difensiva acquistate dalla 'POOL', tramite la 'Moviepoint', e vendute alla '[OSCURATO:PERSONA]', perché, come plausibilmente argomentato dalla Corte territoriale, il loro contenuto o non era per nulla specifico oppure era smentito da altre evidenze di natura documentale (cfr. pagg. 7 e 8, della sentenza impugnata). 2. Il secondo e il terzo motivo sono infondati e deducono un vizio non consentito nel giudizio di legittimità. - 3 - )g Poiché, per pacifico insegnamento di questa Corte, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 29/01/2014, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995), nel caso che occupa il diniego di rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. può essere sindacato solo sotto il profilo del vizio di motivazione. Tuttavia, poiché la Corte territoriale ha diffusamente e plausibilmente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non necessario, ai fini del decidere, disporre gli accertamenti bancari sollecitati dalla difesa sul conto della ‘Moviepoint' (pag. 8, ultimo capoverso, della sentenza impugnata, in cui ha spiegato, altresì, come le indagini di polizia giudiziaria avessero permesso di accertare che i beni mobili forniti dalla '[OSCURATO:PERSONA]' alla '[OSCURATO:PERSONA]' non fossero quelli dalla prima acquistati dalla 'DELL sa' tramite la 'Moviepoint') nessun sindacato è consentito in questa sede sul merito della decisione. Il diritto vivente ha, infatti, chiarito che il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai riguardare la concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373). 3. Il quarto motivo è inammissibile. Generico e manifestamente infondato è il rilievo formulato avverso la statuizione di mancata riduzione del quantum liquidato a titolo di risarcimento del danno dovuto alla parte civile 'Fallimento [OSCURATO:PERSONA] Srl.', non avendo la Corte territoriale ridimensionato la portata delle condotte causative del pregiudizio fatto valere dalla Curatela. 4. Infondato è, infine, il quinto motivo. E' principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta, per distrazione e documentale, il giudizio relativo alla speciale tenuità del danno deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti e al pregiudizio causato ai creditori, con riferimento alla possibilità di esercitare le azioni poste a tutela dei loro interessi (Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541); sicché, rilevata l'impossibilità di verificare che la somma prelevata in contanti dall'amministratore della fallita dal conto corrente di questa fosse stata destinata al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti e delle merci acquistate e, quindi, di compiere qualsivoglia valutazione circa il decisivo aspetto della diminuzione causata proprio dal comportamento dell'amministratore della fallita alla massa attiva, correttamente il Collegio della decisione impugnata ha escluso che il ricorrente potesse beneficiare dell'attenuante invocata. 5. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai soli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, e il rigetto del ricorso agli effetti civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso, in Roma il 3 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M a ess