CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 aprile 2023
Cassazione n. 31245/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 069FYT8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiari inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1 aprile 2023, il Tribunale di Bologna, a seguito di presentazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in stato di arresto per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non ha convalidato l'arresto e ha restituito gli atti. Benannar era stato arrestato dalla polizia giudiziaria in flagranza di detenzione a fini di spaccio di n. 15 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 7, 20. Il Tribunale non ha convalidato l'arresto, ritenendo che non fosse giustificato dalla gravità del fatto, per il modico quantitativo della sostanza stupefacente detenuta, e dalla personalità dell'arrestato, incensurato e privo di segnalazioni di polizia. 2. Contro l'ordinanza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Spoleto ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe valutato, come invece sarebbe stato necessario, tutti gli elementi della condotta e le caratteristiche della personalità dell'arrestato, descritte nel verbale di arresto. Il Pubblico Ministero osserva, sotto il primo profilo, che il quantitativo, sia pure modesto, di sostanza detenuta era suddiviso in quindici dosi pronte per lo smercio, nascoste da Bebamar nel cavo orale e, sotto il secondo profilo, che Benamar era conosciuto agli agenti in quanto "assiduo frequentatore della zona universitaria e solito accompagnarsi con pregiudicati per la commissione di reati in materia di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti". Lo stesso Benamar - ricorda il Pubblico Ministero- aveva ammesso, in sede di udienza, di essere irregolare sul territorio nazionale e di essersi proposto per vendere qualche dose di droga in quanto, dopo aver litigato con la zia con cui abitava a Firenze, era venuto a Bologna e non aveva da mangiare. Il Tribunale, dunque, sarebbe incorso in errore nel non considerare tutte le circostanze evidenziate, emergenti dal verbale di arresto e di convalida, e fondanti il giudizio di pericolosità di Benamar. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato il motivo. 2. Ai sensi dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. la facoltà di procedere da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria all'arresto facoltativo in flagranza (in relazione a determinati categorie di reati individuate sulla base dei limiti edittali di pena, ovvero sulla base del titolo del reato) è subordinata a due requisiti previsti fra di loro in forma alternativa: la gravità del fatto, ovvero la pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire, in coerenza con il dato letterale, che il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravii:à del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885). Si è affermato, inoltre, che la valutazione della legittimità dell'arresto «va fatta con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione» (Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni, Rv. 233969; Sez. 5, n. .21577 del 27/03/2009, Celona, Rv. 243885). 3. Il Tribunale di Bologna non è incorso nella lamentata violazione di legge, ma ha operato il controllo di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria. Prendendo in esame entrambi i requisiti che legittimano l'arresto in flagranza, ovvero la gravità del reato e la personalità del soggetto agente ha ritenuto con apprezzamento insindacabile che nel caso di specie non ricorressero i presupposti su indicati. Di contro gli elementi indicati dal Pubblico Ministero ricorrente non valgono a intaccare la tenuta della argomentazione del provvedimento impugnato. Sotto il profilo della gravità del fatto, il numero di dosi di sostanza stupefacente trovate nella disponibilità dell'arrestato non è tale da rendere irragionevole l'apprezzamento del giudice. Sotto il profilo della pericolosità del soggetto agente, le circostanze evidenziate, sono per un verso non documentate, e per altro verso non significative. Si osserva, a tale fine, che la dicitura di cui al verbale di arresto secondo cui l'indagato era "frequentatore della zona universitaria e solito accompagnarsi con pregiudicati per la commissione di reati in materia di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti", appare generica e non documentata; lo stato di irregolarità sul territorio nazionale, inoltre, non può, di per sé, essere considerato indice di pericolosità, dovendo quest'ultima essere desunta dalla personalità o dalle circostanze del fatto. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 22 gi no 2023 [OSCURATO:PERSONA].gli tensore [OSCURATO:PERSONA]