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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01766/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la sentenza del 26 novembre 2019 del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e, quanto al Didberidze, anche dalla recidiva specifica, e li ha condannati alla pena di giustizia. 7/>

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo entrambi i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 56 e 624-bis cod. pen. e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado in ordine alla qualificazione del fatto come furto consumato anziché solo tentato.

La persona offesa si era accorta della presenza dei due imputati all'interno della sua abitazione grazie all'impianto di videosorveglianza ivi installato ed aveva allertato le forze dell'ordine che, giunte sul posto, avevano arrestato i due complici mentre stavano uscendo dalla predetta abitazione.

I due ricorrenti, invocando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186) sostengono che la persona offesa non ha mai perso il possesso della refurtiva, essendo l'azione delittuosa avvenuta sotto il suo costante controllo esercitato attraverso l'impianto di videosorveglianza, e che le forze dell'ordine erano intervenute prima che la refurtiva uscisse dalla sfera di controllo del derubato.

Non era, quindi, mai intervenuto alcuno spossessamento.

A nulla rilevava che l'arresto fosse avvenuto fuori dell'abitazione, atteso che anche il segmento della condotta delittuosa consistito nell'uscire dall'abitazione era avvenuto sotto il controllo degli appartenenti alle forze dell'ordine.

2.2. Con il secondo motivo entrambi i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, il solo Burchuladze, anche dell'omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Corte territoriale aveva negato le attenuanti generiche in considerazione della abitualità e professionalità dei due imputati nel commettere furti in appartamento. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che da nessun elemento emerge una sua «abitualità» nel commettere furti in appartamento. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, essendo egli incensurato, la sua parificazione al coimputato gravato da precedenti risulta illogica.

3. E' stato acquisito il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], dal quale risulta che il predetto è deceduto in Roma il 19 giugno 2021.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Quanto al primo motivo, secondo la ricostruzione del fatto operata dai due giudici del merito, il proprietario dell'appartamento si è accorto della presenza dei due imputati all'interno della sua abitazione grazie alle immagini trasmesse sul suo cellulare dall'impianto di videosorveglianza.

Ha quindi avvisato le forze dell'ordine che sono arrivate sul posto mentre i due, già all'esterno dell'abitazione, stavano chiudendo la porta di ingresso.

Secondo la Corte di appello, essendo i due imputati usciti dalla abitazione, la loro condotta non poteva più essere monitorata dal proprietario attraverso le telecamere, cosicché il furto deve ritenersi consumato.

I ricorrenti affermano che poiché anche tale segmento della condotta è avvenuto sotto il controllo delle forze dell'ordine, il furto andrebbe considerato come tentato e non consumato.

In contrario deve osservarsi che secondo il precedente delle Sezioni Unite invocato dai ricorrenti la circostanza che la azione sia avvenuta sotto il costante controllo della persona offesa rileva solo se questa abbia la possibilità di intervenire con immediatezza per impedire la consumazione del reato.

Esso «si fonda sulla considerazione che la concomitante osservazione da parte della persona offesa, ovvero del dipendente personale di sorveglianza, dell'avviata azione delittuosa (al pari dei controlli strumentali mediante apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce, scilicet: sensori, placche antitaccheggio) e la correlata e immanente possibilità di intervento nella immediatezza, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del reato, per non essersi perfezionata la fattispecie tipizzata - dell' impossessamento, mediante sottrazione, della cosa altrui - in quanto l'agente non ha conseguito l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo, la cui «signoria sulla cosa» non è stata eliminata.».

E' quindi irrilevante che il proprietario dell'appartamento potesse vedere quanto stava accadendo nella sua abitazione, non avendo la possibilità di intervenire nella immediatezza per impedire la consumazione.

Il reato si è, quindi, perfezionato quando i due odierni ricorrenti sono usciti dalla abitazione della persona offesa, a nulla rilevando che il proprietario si fosse accorto della loro presenza nell'appartamento grazie all'impianto di videosorveglianza.

Le forze dell'ordine sono intervenute solo dopo che i due complici erano usciti dall'abitazione ed avevano portato la refurtiva fuori della sfera di controllo e vigilanza del proprietario.Trova, quindi, piena applicazione il principio secondo il quale risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278).

Il furto in abitazione è già consumato quando il ladro ne sia uscito portando con sé le cose trafugate e non ha rilevanza il successivo intervento della polizia, che serve solo a consentire l'immediato recupero, ma non incide sulla consumazione del reato (Sez. 2, n. 10951 del 18/05/1983, Bole, Rv. 161789).

Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso

1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Nel caso di specie la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche considerando la particolare capacità a delinquere dei due imputati desunta dalle modalità di commissione del fatto, avvenuto in pieno giorno e mediante scasso di una porta blindata, modalità che richiedono, in chi commette il furto, il possesso di particolari abilità e capacità anche tecniche.

Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena invocato dal Burchuladze, l'entità della pena, pari ad anni quattro di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, osta alla sua applicazione.

2. Relativamente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241).

3. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la sentenza del 26 novembre 2019 del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e, quanto al Didberidze, anche dalla recidiva specifica, e li ha condannati alla pena di giustizia. 7/> 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo entrambi i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 56 e 624-bis cod. pen. e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado in ordine alla qualificazione del fatto come furto consumato anziché solo tentato. La persona offesa si era accorta della presenza dei due imputati all'interno della sua abitazione grazie all'impianto di videosorveglianza ivi installato ed aveva allertato le forze dell'ordine che, giunte sul posto, avevano arrestato i due complici mentre stavano uscendo dalla predetta abitazione. I due ricorrenti, invocando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186) sostengono che la persona offesa non ha mai perso il possesso della refurtiva, essendo l'azione delittuosa avvenuta sotto il suo costante controllo esercitato attraverso l'impianto di videosorveglianza, e che le forze dell'ordine erano intervenute prima che la refurtiva uscisse dalla sfera di controllo del derubato. Non era, quindi, mai intervenuto alcuno spossessamento. A nulla rilevava che l'arresto fosse avvenuto fuori dell'abitazione, atteso che anche il segmento della condotta delittuosa consistito nell'uscire dall'abitazione era avvenuto sotto il controllo degli appartenenti alle forze dell'ordine. 2.2. Con il secondo motivo entrambi i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, il solo Burchuladze, anche dell'omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale aveva negato le attenuanti generiche in considerazione della abitualità e professionalità dei due imputati nel commettere furti in appartamento. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che da nessun elemento emerge una sua «abitualità» nel commettere furti in appartamento. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, essendo egli incensurato, la sua parificazione al coimputato gravato da precedenti risulta illogica. 3. E' stato acquisito il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], dal quale risulta che il predetto è deceduto in Roma il 19 giugno 2021.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo, secondo la ricostruzione del fatto operata dai due giudici del merito, il proprietario dell'appartamento si è accorto della presenza dei due imputati all'interno della sua abitazione grazie alle immagini trasmesse sul suo cellulare dall'impianto di videosorveglianza. Ha quindi avvisato le forze dell'ordine che sono arrivate sul posto mentre i due, già all'esterno dell'abitazione, stavano chiudendo la porta di ingresso. Secondo la Corte di appello, essendo i due imputati usciti dalla abitazione, la loro condotta non poteva più essere monitorata dal proprietario attraverso le telecamere, cosicché il furto deve ritenersi consumato. I ricorrenti affermano che poiché anche tale segmento della condotta è avvenuto sotto il controllo delle forze dell'ordine, il furto andrebbe considerato come tentato e non consumato. In contrario deve osservarsi che secondo il precedente delle Sezioni Unite invocato dai ricorrenti la circostanza che la azione sia avvenuta sotto il costante controllo della persona offesa rileva solo se questa abbia la possibilità di intervenire con immediatezza per impedire la consumazione del reato. Esso «si fonda sulla considerazione che la concomitante osservazione da parte della persona offesa, ovvero del dipendente personale di sorveglianza, dell'avviata azione delittuosa (al pari dei controlli strumentali mediante apparati elettronici di rilevazione automatica del movimento della merce, scilicet: sensori, placche antitaccheggio) e la correlata e immanente possibilità di intervento nella immediatezza, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del reato, per non essersi perfezionata la fattispecie tipizzata - dell' impossessamento, mediante sottrazione, della cosa altrui - in quanto l'agente non ha conseguito l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo, la cui «signoria sulla cosa» non è stata eliminata.». E' quindi irrilevante che il proprietario dell'appartamento potesse vedere quanto stava accadendo nella sua abitazione, non avendo la possibilità di intervenire nella immediatezza per impedire la consumazione. Il reato si è, quindi, perfezionato quando i due odierni ricorrenti sono usciti dalla abitazione della persona offesa, a nulla rilevando che il proprietario si fosse accorto della loro presenza nell'appartamento grazie all'impianto di videosorveglianza. Le forze dell'ordine sono intervenute solo dopo che i due complici erano usciti dall'abitazione ed avevano portato la refurtiva fuori della sfera di controllo e vigilanza del proprietario.Trova, quindi, piena applicazione il principio secondo il quale risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale (Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278). Il furto in abitazione è già consumato quando il ladro ne sia uscito portando con sé le cose trafugate e non ha rilevanza il successivo intervento della polizia, che serve solo a consentire l'immediato recupero, ma non incide sulla consumazione del reato (Sez. 2, n. 10951 del 18/05/1983, Bole, Rv. 161789). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso di specie la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche considerando la particolare capacità a delinquere dei due imputati desunta dalle modalità di commissione del fatto, avvenuto in pieno giorno e mediante scasso di una porta blindata, modalità che richiedono, in chi commette il furto, il possesso di particolari abilità e capacità anche tecniche. Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena invocato dal Burchuladze, l'entità della pena, pari ad anni quattro di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, osta alla sua applicazione. 2. Relativamente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241). 3. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
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