CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 14523/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], entrambi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n.33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti - -contro- Comune di Orbetello, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, in via Tagliamento n.55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ev+e, controricorso; Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale pro- tempore, elett.te domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n.12, • • presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2198/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi al Tribunale di Grosseto il Comune di Orbetello e l'Agenzia delle Entrate- ufficio provinciale- chiedendo che fosse accertata, ex art. 21septies I. n. 231/90 la nullità assoluta di due provvedimenti, trascritti alla conservatoria dei RR.II. di Grosseto, con i quali il Comune convenuto aveva disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili realizzati senza titolo concessorio dal Biserni in Ansedonia, oggetto di una domanda di sanatoria rigettata dallo stesso Comune, immobili che erano stati demoliti a seguito dell'ordinanza di demolizione comunicata al Biferni nel marzo 2012. Al riguardo, i ricorrenti hanno chiesto la nullità dei suddetti provvedimenti in quanto emessi nei confronti del solo Biferni e non anche della comproprietaria Focacci. Con ordinanza del 26.9.13, il giudice dichiarò d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, rilevando che l'oggetto diretto ed immediato della controversia erano le ordinanze d'acquisizione degli immobili rispetto alle quali gli istanti erano titolari di un mero interesse legittimo. Avverso tale ordinanza i coniugi proposero appello che, con sentenza del 30.12.15, la Corte territoriale rigettò, osservando che: non sussisteva un difetto di giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo una contestazione sulle modalità dell'acquisizione immobiliare, anche sulla base dell'art. 133, lett. f), I. n. 104/10. Biserni e Focacci ricorrono in cassazione con unico motivo. Il Comune di Orbetello e l'Agenzia delle Entrate resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo denunzia violazione ed erronea applicazione dell'art. 133, I. n. 104/10, nonché omessa ed insufficiente motivazione su fatto decisivo della causa, per aver la Corte d'appello ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che l'art. 21septies I. n. 241/90, in tema di riparto di giurisdizione, contemplava quella del giudice ordinario per gli atti amministrativi nulli incidenti su diritti soggettivi, anche alla luce di Corte Cost. n. 281/04 dichiarativa dell'illegittimità cost. dell'art. 133, 1°c., lett. f), d.lgs. n.104/10 nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica. Il motivo è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia con la quale il proprietario dell'area sulla quale sia stato realizzato un immobile in assenza di concessione edilizia chieda la restituzione dell'area acquisita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 15 legge n. 10 del 1977, previo accertamento del suo diritto di proprietà, e la declaratoria di nullità dell'ordinanza di acquisizione (nella specie, per essere il proprietario medesimo estraneo all'abuso, commesso dal coniuge convivente dello stesso), atteso che l'oggetto immediato e diretto della controversia è la predetta ordinanza, della cui legittimità si discute (Cass., SU, n. 417/07; n. 1776/11; SU. n. 322/99; 27181/07). Nel caso concreto, l'oggetto di causa riguarda la legittimità dell'ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio comunale di immobili realizzati senza titolo abilitativo, poi demoliti; pertanto, si controverte riguardo all'accertamento dell'illegittimità della suddetta ordinanza, che costituisce la causa petendi, con la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, in piena conformità del citato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Né giova ai ricorrenti la richiamata sentenza Corte Cost. n. 281/04, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 80 del 1998 nella parte in cui, eccedendo dai limiti della delega, aveva devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia dell'edilizia e dell'urbanistica, e non si è limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa - nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, già conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimità che in via esclusiva - alle controversie concernenti i diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno. Tale sentenza non è pertinente alla fattispecie concreta; invero, riguardo alla materia edilizia ed urbanistica, con la legge n.59/97 il legislatore delegante affidò al Governo non già il compito di ampliare l'ambito della giurisdizione esclusiva, bensì quello di estendere "la giurisdizione amministrativa esistente, tanto di legittimità che esclusiva", sicché soltanto "i diritti patrimoniali consequenziali, in essi compreso il risarcimento del danno, erano l'oggetto (normativamente individuato) di tale estensione" (v. anche Corte Cost., sentenza n. 292 del 2000). Nella fattispecie, l'oggetto di causa, come detto, riguarda esclusivamente l'accertamento della nullità dei provvedimenti acquisitivi, a titolo gratuito, della proprietà degli immobili realizzati senza titolo abilitativo al patrimonio comunale, sicché non è dubbia la giurisdizione del giudice amministrativo. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6200, di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a