CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 47664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE n. a Genova 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte di Appello di Milano in data 1/3/2023 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnato decreto la Corte d'Appello di Milano confermava il provvedimento del locale Tribunale che, in data 18/10/2022, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di P.s. per la durata di un anno.2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori del proposto, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo con comuni motivi: 2.1 la violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod.proc.pen., 1, comma 1 lett. c), e 4 D. Igs n. 159/2011. I difensori lamentano che la Corte territoriale ha rinvenuto i presupposti della pericolosità ex art. 1, comma 1 lett. c), d.lgs n. 159 in una condanna per oltraggio, assai risalente nel tempo, e in alcune condotte contravvenzionali, l'ultima delle quali datata 2013. Così operando si è discostata dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della fattispecie di pericolosità ritenuta, i reati qualificanti debbono esprimere un'offensività proiettata verso beni non meramente individuali e i fatti pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica devono avere carattere non occasionale o sporadico. In considerazione della modestissima offensività e della risalenza temporale dei fatti di reato apprezzati il giudizio di pericolosità espresso nel decreto impugnato risulta - ad avviso del ricorrente- privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Risulta, inoltre, contraddittorio secondo i difensori ancorare il giudizio di pericolosità a condotte che si arrestano al 2013, formulando nel contempo una valutazione di attualità dello stesso sulla base di condotte estranee al tipo criminologico in quanto la prognosi di pericolosità è alimentata dai contenuti del giudizio constatativo e, poiché mira a neutralizzare il ripetersi di condotte antisociali, non può che essere alle stesse parametrato. La radicalità dei vizi denotati dall'apparato giustificativo impone di ritenere la motivazione meramente apparente e in quanto tale inidonea a rappresentare le ragioni della decisione; 2.2 con il secondo motivo i difensori prospettano questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 1, comma 1 lett. c), d.lgs n. 159/2011 in ragione della indeterminatezza della previsione normativa relativa alle ipotesi di pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ritenendo incongrua e perplessa la motivazione con la quale la Corte di merito ha disatteso la questione in questa sede riproposta. Segnalano che, oltre all'assenza di indicazioni vincolanti per l'interprete nella legislazione vigente, la stessa giurisprudenza ha difficoltà a riconoscere alla norma attitudine selettiva delle tipologie di evidenze suscettibili di essere utilizzate come fonti di prova per le fattispecie di pericolosità generica delineate dalla disposizione con conseguente difetto di prevedibilità e incapacità della stessa di orientare le condotte dei consociati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo che lamenta la mera apparenza della motivazione in relazione alla ritenuta attuale pericolosità del proposto è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito reso una motivazione effettiva e congrua in ordine ai rilievi difensivi. Il dissenso espresso dai difensori in ordine alle valutazioni del decreto impugnato non può trovare ingresso in sede di legittimità, atteso il perimetro cognitivo delineato dal legislatore. Deve aggiungersi che la Corte milanese nell'inscrivere il prevenuto nella categoria dei soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica ex art. 1, comma 1 lett. c), d.lgs 159 si è conformato alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi della disposizione cennata il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Rv. 281842-01; Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Rv. 272682 - 01). 1.1 Il decreto impugnato ha individuato quali precedenti rilevanti ai fini della ascrizione del proposto nella categoria di pericolosità in discorso una condanna per resistenza a p.u., tre condanne (di cui una patteggiata) per la contravvenzione ex art. 4 L. 110/75 (l'ultima delle quali risalente all'anno 2016), una condanna per violazione della legge armi, ovvero condotte in concreto espressive di una sintomatica e persistente tendenza a delinquere in settori che mettono a rischio la sicurezza pubblica. Quanto all'attualità del giudizio di pericolosità, la Corte d'appello a pag. 4 ha fatto riferimento in particolare ai precedenti per tentata estorsione, lesioni personali, esercizio arbitrario delle proprie ragioni nonché alla pendenza per il delitto di estorsione continuata, fatti per i quali il proposto è stato destinatario delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.g. , segnalando che, quantunque si tratti di fatti apparentemente disomogenei rispetto alla categoria di pericolosità ritenuta, la loro commissione nell'ambito dell'attività di intermediazione immobiliare svolta in forma societaria dal ricorrente, come già evidenziato dal primo giudice, impone di ritenerli espressivi di una pericolosità non confinata ad una dimensione intersoggettiva ma dotata di diffusività esterna in quanto eziologicannente collegata ad un'attività imprenditoriale destinata al pubblico. Nella specie la proiezione all'attualità del giudizio di pericolosità del proposto appare, pertanto, sostenuta da motivazione effettiva, congrua e non meramente apparente come denunziato dalla difesa. 2. La questione di costituzionalità sollevata con il secondo motivo è formulata in termini del tutto generici, difettando l'indispensabile individuazione dei parametri costituzionali che si assumono violati e l'argomentazione della rilevanza. L'illustrazione è esaurita nel richiamo di passi della sentenza della Corte Cost. 24/2019 senza alcun dettaglio circa le pretese criticità della categoria rispetto alla fattispecie a giudizio.3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 novembre 2023 La Consigliera estensore nLa [OSCURATO:PERSONA]