CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza emessa il 6 maggio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1988; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 15 novembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 6 maggio 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, avendo ritenuto insussistente il pericolo di fuga, non ha convalidato il fermo, operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ISSA in relazione al delitto di rapina. 2. Contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, avendo il Giudice per le indagini t preliminari, nell'ordinanza dettata a verbale, ritenuto che non fossero stati rispettati i termini di cui agli artt. 286 e 390 cod. proc. pen. mentre, nel provvedimento allegato al verbale, ha affermato che vi era stato "il rispetto dei termini di legge nonché dei requisiti formali e sostanziali che caratterizzano il contenuto di tale tipo di provvedimento" e non ha convalidato il fermo per l'assenza del pericolo di fuga; 2.2 mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso ogni valutazione sulla quasi totalità degli elementi, desumibili da circostanze concrete, indicati nella richiesta di convalida, quali la mancanza di documenti di riconoscimento e, quindi, l'assenza di certa identificazione del fermato; l'irreperibilità alle ricerche di polizia giudiziaria a decorrere dal 2019; la mancanza di stabile attività lavorativa lecita; la nazionalità straniera con la conseguente agevole possibilità di stabile ricovero all'estero. Il menzionato Giudice, inoltre, avrebbe indicato un elemento deponente per la sussistenza del pericolo di fuga (ossia la mancanza di una fissa dimora) e un altro neutro (l'assenza di precedenti di polizia) mentre avrebbe trascurato che nel verbale di fermo si dà atto che l'indagato non era stato rintracciato sino al 3 maggio 2022. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito; all'esito la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente precisarsi che la trattazione del ricorso è avvenuta ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., in luogo dell'art. 611 cod. proc. pen., ma ciò non ha provocato alcun pregiudizio al ricorrente, atteso che gli avvisi, effettuati per l'odierna udienza, sono stati ricevuti oltre 30 giorni prima dell'udienza, così che risulta comunque rispettato il termine previsto per i procedimenti da celebrare ex art. 611 cod. proc. pen.. 2. Ciò precisato, deve rilevarsi che il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, dopo avere affermato che il fermo era stato eseguito per titoli di reato che lo consentono (rapina), "con il rispetto dei termini di legge nonché dei requisiti formali e sostanziali che caratterizzano il contenuto di tale tipo di provvedimento", ha rilevato che non appariva sussistente il pericolo di fuga, essendo l'indagato senza fissa dimora, non avendo precedenti di polizia e non essendo scappato dopo il fatto. 3. Siffatta motivazione si appalesa viziata. Questa Corte è ferma nel ritenere che, in sede di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione "ex ante", desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità della fuga dell'indagato (Sez. 2, n. 52009 del 4/10/2016, Rv. 268511 - 01). Si è precisato, inoltre, che il "pericolo di fuga", atto a giustificare il fermo dell'indiziato di un delitto, non può dirsi superato in conseguenza della sopravvenuta effettività della fuga e sussiste anche quando l'indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto, rimanendo momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia "dato alla fuga" deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia (Sez. 1, n. 780 del 9/2/1998, Rv. 209854; Sez. 2, n. 48367 del 20/10/2011, Rv. 252048). Nel caso in esame, come correttamente dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari, nel ritenere assente il pericolo di fuga, ha valorizzato: 1) la mancanza di fissa dimora dell'indagato, che, tuttavia, agevolandone l'irreperibilità, assume valenza in senso contrario rispetto al difetto del pericolo di fuga; 2) l'assenza di precedenti di polizia, che, però, è un dato neutro; 3) il non essere l'indagato scappato dopo aver commesso la rapina, che è circostanza errata, atteso che dal verbale di vane ricerche, redatto dalla Polizia giudiziaria operante, si evince che l'indagato era stato irreperibile sino al 3 maggio 2022. Per di più, il menzionato Giudice ha compiuto una valutazione non approfondita, avendo trascurato di considerare la serie di elementi evidenziati nella richiesta di convalida del fermo, quali la mancanza di fissa dimora; l'assenza di documenti di riconoscimento e, quindi, l'identificazione non certa del fermato; l'irreperibilità alle ricerche di Polizia giudiziaria a decorrere dal 2019; la mancanza di stabile attività lavorativa lecita; la nazionalità straniera con la conseguente agevole possibilità di stabile ricovero all'estero. Sulla base di tali elementi ed avendo, quindi, riguardo alla situazione in cui la Polizia giudiziaria ha operato, deve rilevarsi che il fermo è stato legittimamente effettuato e, quindi, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, essendo la fase di convalida ormai definitivamente esaurita. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso in Roma, udie