CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06380/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria della parte civile; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla tempestività della querela per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, non solo perché ripetitivo, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, risultando essi, in definitiva, solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, ma anche perché esso presuppone una rivalutazione delle circostanze di fatto che hanno portato la Corte alla conclusione indicata in sentenza: si tratta, all'evidenza, di una operazione concettuale preclusa al giudice della legittimità, perché sarebbe destinata a risolversi in una non consentita 'invasione di campo' nel merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla, invece, può liquidarsi per le spese della parte civile, non essendo stato soddisfatto, dalla memoria inviata dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., lo standard richiesto dalla giurisprudenza di legittimità a tal fine, di un atto idoneo ad esplicare un'attività di contrasto dell'avversa pretesa a tutela degli interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. La memoria inviata per mail, limitandosi in sostanza a chiedere la conferma delle statuizioni di appello, senza elaborazione, non ha raggiunto la 'soglia di attenzione' richiesta (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 01; Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298 - 01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso, il 16