CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25879/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 017YL2F) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno, con cui l'imputata è stata ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, nn. 2 e 7, 61, n.2 cod. pen., e 55, comma 9, d. Igs. 21 novembre 2007, n. 231 e condannata alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente denunzia la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del furto, di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, è generico ed è manifestamente infondato, non emergendo l'asserito vizio di motivazione; il motivo si risolve, invece, in mere doglianze in punto di fatto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali concretamente l'atto di impugnazione non si misura (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato: non rileva che le cose lasciate incustodite nell'abitacolo non costituiscano dotazioni del mezzo). E sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, in tema di furto, ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, deve essere in altre parole rapportata alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite (cfr. Sez. 5, n. 5226 del 19/11/2013, dep. 2014, Maffei, Rv. 258716; Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Maccio, Rv. 263891); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec