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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1980

Cassazione n. 24986/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1980 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J (Lovreglio) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso relativo alla pretesa maturazione del termine massimo di prescrizione si rivela manifestamente infondato a fronte della intervenuta contestazione e ravvisata sussistenza della recidiva qualificata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) nonché delle sospensioni debitamente indicate dalla Corte territoriale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] stanzo D E POS A T A [OSCURATO:PERSONA]:\ 09 6W 023 CANCEL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1980 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J (Lovreglio) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso relativo alla pretesa maturazione del termine massimo di prescrizione si rivela manifestamente infondato a fronte della intervenuta contestazione e ravvisata sussistenza della recidiva qualificata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) nonché delle sospensioni debitamente indicate dalla Corte territoriale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] stanzo D E POS A T A [OSCURATO:PERSONA]:\ 09 6W 023 CANCEL
Sentenza Cassazione n. 24986/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris