CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 20407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Venezia ha rigettato l’istanza di riesame proposta dalla terzainteressata [OSCURATO:PERSONA], confermando il decreto del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Venezia in data 2 febbraio 2026, che aveva disposto ilsequestro preventivo, anche per equivalente, di crediti e liquidità presenti nellecasse societarie, procedendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DiMeglio, rispettivamente legale rappresentante e direttore operativo della suddettasocietà, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen.2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore costituito procuratorespeciale, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei terminidi cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 240, primo comma, e 648-quater, primo e secondocomma, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen.Il Tribunale, fraintendendo la portata censoria della doglianza, avrebbeomesso di rispondere alle deduzioni difensive dirette a sottolineare l’irritualità didisporre il sequestro per equivalente anche in ordine a beni ricompresi nelpatrimonio della società e non degli indagati. La questione avrebbe una propriarilevanza concreta, dato che l’esecuzione del provvedimento ablatorio sarebbericaduta anche su cespiti sociali.2.2. Violazione degli artt. 240, primo e terzo comma, e 648-quater, primo esecondo comma, cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen.Il provvedimento genetico e l’ordinanza di riesame avrebbero omesso diconformarsi all’insegnamento di legittimità che qualifica come sequestro perequivalente ogni ablazione avente ad oggetto beni di cui non sia stato accertato ilrapporto di derivazione causale con il reato per cui si procede. Questa fallaciaemergerebbe appieno dal passaggio motivazionale che stigmatizza la mancataprova di introiti leciti (peraltro, assolta dalla difesa), così di fatto qualificando comediretto il sequestro del preteso profitto di un reato commesso cinque anni addietro.2.3. Violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.Avuto riguardo alla parallela emissione da parte dell’Autorità giudiziaria diMonza di un decreto di sequestro preventivo per i medesimi fatti (sia purevalutando la condotta di [OSCURATO:PERSONA] come concorrente nel delitto presupposto di cuiall’art. 640-bis cod. pen.), alcuni beni societari sono stati contemporaneamentecolpiti da due provvedimenti ablatori, con indebita duplicazione di un vincolo dinatura recuperatoria.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per quanto attiene al primo e al secondo motivo, neitermini di seguito illustrati, ed è inammissibile nel resto.2. L’art. 648-quater, primo comma, cod. pen. prevede che, quando si procedeper taluno dei reati di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. «èsempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto».Il secondo comma della suddetta norma prevede, poi, la confisca per equivalente:nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca diretta del prodotto o delprofitto dei reati suddetti, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, deibeni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità per un valore equivalenteal prodotto, profitto o prezzo del reato.Il sequestro con funzione anticipatoria della confisca, ai sensi della suddettadisposizione, può ricadere anche su beni riconducibili a terzi, purché nonappartenenti «a persone estranee al reato» (primo comma, relativo al sequestrodiretto), ovvero su denaro, beni o altre utilità nella disponibilitàdell’indagato/imputato, «anche per interposta persona» (secondo comma, relativoal sequestro di valore).3. Dal momento che [OSCURATO:PERSONA] non rientra nel novero dei soggettiindagati nei cui confronti si procede per i reati suaccennati (evidentemente neitermini di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), i beni rientranti nel suo patrimoniopossono essere ritualmente aggrediti, in forza del decreto di sequestro emesso neiconfronti di due persone fisiche, soltanto quando sia dimostrato che i singoli cespitiassoggettati a vincolo, alternativamente,- costituiscano il prodotto o il profitto del reato (sequestro diretto);- siano stati in effetti nella piena disponibilità di uno degli indagati o dientrambi (sequestro per equivalente o di valore).3.1. L’ordinanza impugnata, ciò premesso, non differenzia adeguatamente,declinandole nel caso di specie, le due nozioni di prodotto e di profitto del delittodi riciclaggio, utilizzando anzi solo la locuzione «profitto».Al contrario, non può prescindersi da una loro compiuta individuazione equantificazione, nella concreta vicenda storica, verificando altresì, prima ancora,il rispetto del principio della domanda cautelare (poiché se l’Ufficio requirenteavesse chiesto solo di sottoporre a vincolo il profitto, andrebbe ultra petita ilprovvedimento che disponesse il sequestro dell’intero prodotto, salvo il potere delTribunale del riesame di dare una diversa qualificazione giuridica; cfr. Sez. 2, n.7315 del 10/01/2019, Silvani, Rv. 276093-01).In estrema sintesi, per quanto qui rileva, secondo il sempre valido canoneermeneutico fornito da Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01,in linea generale, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che ilcolpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, ècostituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto dellacommissione del reato (Sez. U, 24 maggio 2004, n. 29952, Romagnoli, Rv.228117-01, in motivazione, ha sottolineato, onde evitare un’estensioneindiscriminata e una dilatazione indefinita dell’istituto, l’esigenza di una direttaderivazione causale dall’attività del reo, con esclusione di vantaggi indiretti omediati).Per quel che attiene nello specifico al delitto di riciclaggio, ai fini della confiscaobbligatoria (e dell’eventuale sequestro con funzione anticipatoria)- il prodotto è costituito non solo dai beni oggetto di trasformazione per effettodella condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificativealterate, modificate o manipolate, ma anche dai beni e dai valori che, pur nonavendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in terminidi titolarità e ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali(Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, dep. 2024, B., Rv. 286323-02, che ha ritenutoche fossero stati correttamente intesi come prodotto i veicoli e i beni acquistaticon le somme di denaro di provenienza illecita) e, in genere, più ampiamentedall’intero valore delle somme oggetto delle operazioni dissimulatorie (Sez. 2, n.10218 del 23/01/2024, Meliota, Rv. 286131-01; Sez. 2, n. 7503 del 07/12/2021,dep. 2022, Marchesan, Rv. 282957-01; Sez. 2, n. 34218 del 04/11/2020, Bonino,Rv. 280238-01).- il profitto deve essere individuato con riferimento al valore del vantaggiopatrimoniale effettivamente conseguito (e non all’intera somma derivante dalleoperazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto; cfr. Sez. 2, n. 2166del 06/12/2022, dep. 2023, Ibrahim, Rv. 283898–01; Sez. 2, n. 19561 del12/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283194-01; Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020,Ambrosini, Rv. 280029-01; Sez. 2, n. 50982 del 20/09/2016, Douma, Rv. 268729-01).Inoltre, in tema di sequestro preventivo ai fini di confisca, deve considerarsipersona estranea al reato, nei confronti della quale tale misura di sicurezza nonpuò essere disposta ex art. 240, commi secondo e terzo, cod. pen., il soggetto chenon abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendoconoscere, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo delbene per fini illeciti (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207-02; Sez. 3,n. 45558 del 16/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284054-02; Sez. 3, n. 29586 del17/02/2017, C., Rv. 270250-01; Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, Italfondiario,Rv. 250804 - 01). Secondo la provvisoria imputazione, le condotte risultanooperate dagli stessi vertici societari, con dirette conseguenze patrimoniali positiveper [OSCURATO:PERSONA] Italia, che non potrebbe, pertanto, dirsi “terza estranea” nel sensosopra illustrato.3.3. In caso di negativa esecuzione del sequestro diretto, l’aggressionepatrimoniale può essere estesa, anticipando in sede cautelare l’effetto ablativodella confisca, a beni diversi – ma aventi un equivalente valore – da quellicostituenti il prodotto o il profitto del reato, formalmente rientranti nel patrimoniosociale, previa dimostrazione che, dietro tale schermo soggettivo («per interpostapersona»), gli indagati ne abbiano in concreto la piena disponibilità.4. La sintetica motivazione del Tribunale ha evitato un compiuto confrontocon queste problematiche classificatorie.I giudici lagunari, sul punto, osservano soltanto che «[OSCURATO:PERSONA] Italia acquisivaesclusivamente crediti fittizi, né la Difesa ha documentato introiti lecitamenteentrati a far parte del patrimonio», concludendo per la natura diretta delsequestro, ricaduto sul «profitto del reato», senza individuare i beni sottoposti asequestro nella loro natura e consistenza.La genericità dell’argomentazione, che trascura il necessario legame tra unospecifico fatto di reato e una somma, un credito o altra res ben determinati, silimita di fatto a ipotizzare la generalizzata provenienza illecita di tutta la liquiditàpresente nelle casse sociali.Tale insuperabile lacuna motivazionale impone l’annullamento con rinvio.5. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato.Il principio del ne bis in idem, sancito nell’ordinamento processuale dell’art.649 cod. proc. pen., si riferisce alla duplicazione di procedimenti per uno stessofatto nei confronti di uno stesso soggetto e non anche alla duplicazione diprocedimenti di sequestro o confisca di uno stesso bene in relazione a fatti diversio nei confronti di soggetti diversi. Risulta, anzi, del tutto fisiologico che uno stessobene possa essere sottoposto a sequestro o a confisca in distinti procedimenti,perché le esigenze cautelari o sanzionatorie possono trovare autonomaespressione nell’ambito di ciascuno di essi (Sez. 3, n. 48395 del 13/06/2018, Arria,Rv. 274703-01).Ciò premesso, trattandosi di una articolata sequenza di acquisti e successivecessioni di crediti fittizi, neppure la difesa distingue compiutamente quantoall’oggetto specifico delle misure reali (profitto del reato presupposto di truffaaggravata ovvero prodotto di uno o più dei successivi atti di riciclaggio),astrattamente possibile in sede cautelare, purché siano evitate poi illegittimeduplicazioni al momento della confisca (Sez. 2, n. 22641 del 03/06/2025, Gargiulo,Rv. 288228-01).Proprio in questo senso, notava, sia pure quasi obiter, il Tribunale come lamisura cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari di Monzaescludesse ogni possibilità di sovrapposizione, limitando il sequestro «alla parteresidua».4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio, per la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, al Tribunale diVenezia, competente per le misure cautelari reali, che, nel procedere ad un nuovovalutazione del riesame, terrà conto dei rilievi sopra indicati.Le restanti censure della società ricorrente non superano la sogliadell’ammissibilità. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diVenezia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così deciso il 20 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]Agostini