CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 49078/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria con la quale è stata ribadita l'ammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen. (avendo la Corte di fatto ribadito le puntuali indicazioni argomentative già spese dalla sentenza di primo grado sul punto), sia in relazione alla recidiva, confermata alla luce di una sufficiente e non illogica motivazione diretta a rimarcare la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio in considerazione dei precedenti ascritti al ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022.