CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09894/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA].-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n.592/2023 depositata il 16/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18239/2023Numero sezionale 3540/2025Numero di raccolta generale 9894/2026Data pubblicazione 16/04/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] notificava all’Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima(di seguito, per brevità: l’Azienda) decreto ingiuntivo con cui leintimava di pagare la somma di euro 22.347,31=, oltre interessiai sensi del d.lgs. 231/2002 ed alle spese di ingiunzione, inrelazione a varie fatture emesse dalla cessata [OSCURATO:PERSONA].n.c. nei confronti dell’U.L.S.S. per il servizio di ristoro aidonatori di sangue presso il bar interno all’Ospedale di Chioggia.L’Azienda proponeva opposizione al decreto ingiuntivochiedendo il rigetto delle domande dell’opposto, stante il fattoche il credito doveva ritenersi compensato integralmente.Proponeva inoltre domanda riconvenzionale, con la qualechiedeva “Alla luce delle considerazioni in precedenza svolteaccertarsi il credito dell’ULSS 14, ora ULSS 3 Serenissima, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per € 122.744,45, […] oltre interessi moratorie rivalutazione monetaria dall’insorgere del credito sino al saldo”.Si costituiva in giudizio il convenuto opposto [OSCURATO:PERSONA] il rigetto delle domande formulate dall’opponente.Insisteva, inoltre, affinché fosse accertata “l’invalidità e/ol’annullabilità del contratto di concessione intercorso tra MontinService (oggi [OSCURATO:PERSONA]) e Azienda U.l.s.s. 14 di Chioggia(oggi Ulss n. 3 Serenissima) per errore essenziale e riconoscibilee, per l’effetto, rigettarsi le eccezioni e le domande formulatedall’ULSS n. 3 Serenissima che sono in ogni caso infondate infatto e in diritto”. In via subordinata, infine, anche chiedeva diridurre l’importo dei canoni concessori al prezzo posto a based’asta e pari a euro 48.000,00 annui per i mesi da marzo 2011 asettembre 2011.2. Con sentenza n. 291 del 17 febbraio 2021 il Tribunale diVenezia così motivava: “L’opposizione è fondata e va accolta. Ciò2 di 8Numero registro generale 18239/2023Numero sezionale 3540/2025alla luce del sopravvenuto passaggio in giudicato della SentenzaNumero di raccolta generale 9894/2026della Corte d’Appello di Venezia n. 2621/2018 pubbliDcaatat pau bbililc azione 16/04/202620.09.2018 (doc. 14 opponente), procedimento R.G. n.612/2015, con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha accertatoe dichiarato – ormai in modo irretrattabile la debenza dei canoniproposti come controcredito opposto in compensazione giudizialedall’Azienda ULSS odierna opponente” e pertanto così stabiliva:“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,eccezione e difesa disattesa, revoca il decreto ingiuntivo n.1344/2017 di questo Tribunale, dichiarando non dovute lesomme da esso recate; dichiara tenuto e condanna [OSCURATO:PERSONA] pagamento, in favore della ULSS 3 Serenissima e per il titolo dicui in motivazione, di € 122.744,45 oltre interessi come in partemotiva; condanna parte opposta a rimborsare all’opponente lespese processuali (…)”.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; sicostituiva, resistendo al gravame, l’Azienda ULSS 3 Serenissima.4. Con sentenza n. 592 del 16 marzo 2023, in accoglimentodel primo motivo di appello, la corte veneziana riformaval’impugnata sentenza e così pronunciava: “La Corte d’Appello diVenezia, definitivamente pronunciando nel procedimento diappello di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza delTribunale di Venezia n. 291/2021, che per il resto conferma, cosìprovvede: 1) accerta che il credito di € 122.744,45 vantatodall’appellata U.L.S.S. 3 Serenissima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] estinto per decorrenza del termine di prescrizione brevequinquennale di cui all’art. 2948 Cod. Civ. e per l’effetto 2)respinge la domanda di condanna al pagamento della predettasomma svolta in via riconvenzionale dall’appellata; 3) compensatra le parti le spese processuali nella misura di ¼ e con-dannaU.L.S.S. 3 Serenissima al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] residui ¾ (…)”.3 di 8Numero registro generale 18239/2023Numero sezionale 3540/2025Numero di raccolta generale 9894/20265. Avverso tale sentenza l’Azienda propone ora ricorso perData pubblicazione 16/04/2026cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.L’Azienda ricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Azienda ricorrente denunzia: “Art.360 c.1 n. 3 c.p.c.: Violazione e Falsa applicazione degli artt.2943, 2944 e 2945 c.c.”.Lamenta che erroneamente la corte di merito ha ritenuto ilsuo credito prescritto.2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia: “Erratavalutazione, violazione degli artt. 116 c.p.c., artt. 2943, 2944 e2945 c.c.”.Lamenta che la sentenza impugnata ha altresì omesso diconsiderare alcune delle prove che suffragano le difese e ledomande svolte dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA].3. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente perl’evidente connessione, sono inammissibili.3.1. Nell’impugnata sentenza la corte di merito hamotivatamente rilevato: a) che tra le parti si era già svolto unprecedente giudizio, definito con la sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] n. 2621/2018 - non impugnata e quindi passata ingiudicato, nel corso del quale l’Azienda non risulta né averprospettato il mancato pagamento dei canoni da parte del Montinné aver chiesto il pagamento dei canoni suddetti, nell’ambito diquel giudizio, in via riconvenzionale; b) che il giudizio definitodalla suindicata sentenza n. 2621/2018 non poteva determinarealcun effetto interruttivo della prescrizione del diritto di credito alpagamento dei canoni pretesi dall’Azienda in via riconvenzionalenel presente giudizio: in quanto in quel precedente giudizio - che4 di 8Numero registro generale 18239/2023Numero sezionale 3540/2025era stato instaurato dalla società [OSCURATO:PERSONA], cui eraNumero di raccolta generale 9894/2026subentrato [OSCURATO:PERSONA] in proprio, per ottenere la pronuDnactai pau bdbliic azione 16/04/2026annullamento del contratto e la restituzione di quanto in eccessopagato, l’Azienda non aveva mai chiesto il pagamento dei canonioggetto del presente giudizio, non ne aveva mai contestato ilmancato pagamento né aveva mai costituito in mora il debitore;c) che, in sostanza, la questione relativa al pagamento dei canoninon era stata trattata nel giudizio definito con la sentenza n.2621/2018 della corte d’appello ed il pagamento dei canoni èstato chiesto in via riconvenzionale soltanto nel primo grado delpresente giudizio; d) che nel presente giudizio il Tribunale diVenezia ha rigettato l’eccezione di prescrizione, limitandosisoltanto a rilevare l’esistenza della precedente sentenza diappello, tra le parti, passata in giudicato, ma senza – comeinvece avrebbe dovuto – accertare ed individuare “la sussistenzae la validità di eventuali atti interruttivi della prescrizione eccepitadall’appellante” (così p. 11 dell’impugnata sentenza).3.2. Orbene, nello svolgere i suindicati rilievi e nel riformarela sentenza di prime cure, con la precisazione che “il Tribunale diVenezia, visto il giudicato formatosi sugli accertamenti dellasentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2621/2018, avrebbedovuto riconoscere il credito dell'U.L.S.S. nei limiti dellacompensazione invocata dall’appellante e respingere la domandadalla stessa svolta in via riconvenzionale di condanna di PaoloMontin al pagamento del credito residuo di € 122.744,45 perl’intervenuta prescrizione di esso ai sensi dell'art. 2948 cod. civ.”,la corte di merito di tale principio ha nell’impugnata sentenza (v.p. 15) fatto invero piena e corretta applicazione.Questa Corte ha già infatti avuto modo di affermare che “Intema di interruzione della prescrizione, un atto, per avereefficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazionedel soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di5 di 8Numero registro generale 18239/2023Numero sezionale 3540/2025Numero di raccolta generale 9894/2026una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento,Data pubblicazione 16/04/2026idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare delcredito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggettoindicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elementooggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore diforme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso diformule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti,essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con unqualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a suaconoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo ilsoddisfacimento del proprio diritto” (v. Cass., n. 3371/2010;Cass., n. 15714/2018; Cass., n. 15140/2021, ove si è precisatoche la valutazione circa la ricorrenza dei relativi presupposti èrimessa all'accertamento di fatto del giudice di merito, ed èpertanto sottratta al sindacato di legittimità).3.3. A fronte della precisa ratio decidendi con cui la corteveneziana - nell’escludere che nel giudizio definito con lasentenza n. 2621/2018, passata in giudicato, l’Azienda sanitarianon aveva mai chiesto il pagamento dei canoni, non ne avevamai contestato il mancato pagamento né aveva mai costituito inmora il debitore, donde l’assenza di atti interruttivi dellaintervenuta prescrizione dei crediti per canoni oggetto di specificadomanda riconvenzionale solo nel presente giudizio – hariformato la sentenza di prime cure, sul rilievo per cui il tribunaleavrebbe dovuto riconoscere il credito nei soli limiti dellacompensazione invocata dall’appellante, con reiezione delladomanda svolta in via riconvenzionale ed avente ad oggetto ilpagamento del credito residuo, i motivi dedotti dall’Aziendaodierna ricorrente si limitano invero a ripercorrere genericamentel’andamento delle pregresse fasi processuali di merito, asollecitare una rivalutazione delle risultanze acquisite al giudizio,ed, in ultima analisi, ad invocare assertivamente il vizio di6 di 8Numero registro generale 18239/2023Numero sezionale 3540/2025violazione o falsa applicazione di legge, finendo per risultare priviNumero di raccolta generale 9894/2026di decisività, non facendosi a tale stregua carico di cenDsatua rpuabrbelic azione 16/04/2026idoneamente la ratio decidendi in argomento dell’impugnatadecisione.Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare,quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel casoin esame, su più rationes decidendi autonome, nel senso cheognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possagiungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che ilsoccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione diuna di essere rende definitiva l’autonoma motivazione nonimpugnata, e le restanti censure non possono produrre in alcuncaso l’annullamento della sentenza (v. Cass., 28/06/2023, n.18403; Cass., 27/07/2017, n. 18641; Cass., 14/02/2012, n.2108).4. Dalla ritenuta inammissibilità del primo e del secondomotivo deriva l’inammissibilità del ricorso.5. Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine allespese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàversamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza7 di 8Numero registro generale 18239/2023Numero sezionale 3540/2025Numero di raccolta generale 9894/2026Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’11 luglioData pubblicazione 16/04/20262025.Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO8 di 8