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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29611/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile costituita, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e l'integrazione della decisione impugnata in punto di omessa liquidazione delle spese in favore della stessa parte civile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta semplice, poiché, nelle diverse vesti rivestite nella società fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ossia quale Presidente del Consiglio di amministrazione dal 27 agosto 2010 al 19 dicembre 2012, amministratore unico da tale data sino al 12 marzo 2018, e quindi di liquidatore sino al fallimento nella data del 16 gennaio 2019), aggravava il dissesto della società non osservando gli obblighi imposti dalla legge di convocare senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti ex artt. 2748-bis e 2482-ter cod. civ. ai fini della ricapitalizzazione o dell'accertamento della causa di scioglimento e, in ogni caso, si asteneva dal richiedere la dichiarazione di fallimento.

2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a un unico motivo di impugnazione, con il quale - dopo aver ripercorso la storia della società - assume contraddittorietà ovvero illogicità della motivazione in punto di accertamento della sua responsabilità penale per le condotte ascritte, con peculiare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

A fondamento dell'articolata doglianza deduce che è stata erroneamente ritenuta la ricorrenza della colpa grave, che pure deve essere accertata in concreto, nonostante egli avesse, sin da quando era emersa la situazione di crisi della società, fatto ricorso all'ausilio di professionisti, mediante i quali era riuscito anche ad ottenere credito dalle banche sino all'anno 2017, presentando un piano per "ridimensionare" la società e andare, poi, attraverso l'affitto di alcuni importanti rami di azienda, a ripianare la situazione debitoria.

Tali azioni apparivano ex ante idonee ad evitare il dissesto talché non avrebbe potuto affermarsi, in modo tautologico, così come aveva fatto la Corte territoriale, che egli aveva ritardato colpevolmente il dissesto perché la crisi era già irreversibile, essendo tale dato emerso solo ex post. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è fondato.

E' ben vero che è stato più volte affermato, nella giurisprudenza di legittimità, che l'omissione della tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, causa di aggravamento del dissesto, deve essere sorretta dal coefficiente psicologico della colpa grave, che non è presunta ex lege (tra le (Q altre, Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Pg in proc.

Zille e altri, Rv. 257533).

E, infatti, la fattispecie incriminatrice contestata è quella sia dell'art. 217, comma 1, n. 1,

I. fall., consistente nella condotta dell'imprenditore che ha concorso a cagionare o ad aggravare il dissesto della società, con inosservanza degli obblighi imposti dalla legge (id est, nel caso specifico quelli previsti dall'art. 2482-ter cod. civ.), sia del n. 4 della stessa disposizione, che impone all'amministratore di richiedere il fallimento della società allorché la prosecuzione dell'attività determini un aggravamento del dissesto.

Sotto quest'ultimo profilo, l'interrogativo è se la gravità della colpa debba o meno ritenersi presunta qualora il fallimento non sia tempestivamente richiesto dall'imprenditore in stato di insolvenza: la soluzione affermativa di una siffatta presunzione appare, per un verso, priva di ragionevolezza, e per un altro, non è l'unica autorizzata dal testo normativo.

Quanto al primo aspetto, il ritardo nell'adozione della decisione dell'imprenditore di richiedere il proprio fallimento può essere ricollegata a una vasta gamma di dinamiche gestionali, che varia dall'estremo dell'assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell'opinabile valutazione sull'efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse.

L'eterogeneità di queste situazioni rende improponibile una loro automatica sussunzione nella più intensa dimensione della colpa.

Il dato oggettivo del ritardo nella dichiarazione di fallimento, in altre parole, è ancora troppo generico perché dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave, dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato.

Per il secondo profilo, il fatto che la norma qualifichi nel segno della «altra grave colpa» le condotte diverse da quella di ritardato fallimento non implica necessariamente che quest'ultima sia intesa da legislatore come manifestazione tipica di colpa grave.

È infatti possibile una lettura che sottintende tale condotta come punibile in quanto in concreto connotata da colpa grave, al pari di altri comportamenti non tipizzati altrimenti che per la loro efficienza causale rispetto all'aggravamento del dissesto; sicché, in altri termini, la tardiva richiesta di fallimento assume la consistenza di un'omissione penalmente rilevante ove oggetto di una scelta caratterizzata da colpa di livello grave.

Questa opzione interpretativa, non incorrendo nei difetti di ragionevolezza rilevabili nella tesi per la quale la gravità della colpa sarebbe assolutamente presunta nell'ipotesi in esame, deve pertanto essere privilegiata laddove, per quanto appena detto, non incompatibile con il dato letterale.

Né la stessa contrasta con l'orientamento, anche recentemente ribadito da questa Corte, per 3 & il quale la norma incriminatrice non richiede comportamenti ulteriori che concorrano con la mancata richiesta di fallimento ed il conseguente aggravamento del dissesto, anche solo per effetto del mero proseguimento dell'attività di impresa (Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv. 254986).

Oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti (Sez. 5, n. 28609 del 21/04/2017, Andriollo, Rv. 270874).

Non si vuol sostenere infatti che ulteriori comportamenti siano necessari, ma si assume semplicemente che la scelta di ritardare la dichiarazione di fallimento in proprio deve essere, in sé stessa, determinata da un atteggiamento gravemente colposo.

1.3. Tuttavia nel caso di specie, la Corte territoriale, lungi dal far discendere la sussistenza di colpa grave a carico dell'imputato dalla mera circostanza del ritardato deposito della domanda di fallimento, ha indicato compiutamente gli elementi dai quali era possibile desumere luna piena conoscenza da parte dell'imputato dello stato di decozione in cui versava l'impresa; elementi dai quali si evince che [OSCURATO:PERSONA] ha potuto adeguatamente rappresentarsi preventivamente che la sua scelta di ritardare la presentazione dell'istanza di dichiarazione di fallimento ben poteva determinare un aggravamento del dissesto.

Il principio sopra ricordato è stato rispettato e la Corte territoriale ha puntualmente motivato, alle pagine 7-8 della sentenza impugnata, in ordine alla gravità della colpa che aveva sorretto sul piano soggettivo l'azione dell'imputato.

In particolare, la decisione censurata ha posto in rilievo che sebbene la società, agli inizi dell'anno 2016, avesse già perso interamente il capitale sociale, il ricorrente aveva continuato a svolgere l'ordinaria attività produttiva senza porre in essere alcuna azione di carattere conservativo, realizzata solo nell'agosto del 2018 con l'affitto di un ramo di azienda.

Né avrebbe potuto, come pure ha evidenziato la Corte d'appello di Firenze, dubitarsi del dissesto, almeno ai fini dell'integrazione del requisito soggettivo della colpa grave, poiché in quegli anni vi erano stati molti contrasti all'interno dell'organo amministrativo diretto dall'imputato circa l'opportunità di proseguire, proprio per la crisi, nell'attività caratteristica propria dell'impresa e vieppiù erano rimasti inascoltati gli ammonimenti in detta direzione del Collegio sindacale e del revisore dei conti.

Inoltre, la sentenza impugnata ha congruamente sottolineato che, se è vero che la società aveva cercato di ristrutturare il debito ai sensi dell'art. 67 l.fall., tuttavia tale prospettiva era proseguita vanamente per un tempo eccessivo, ossia sin dall'anno 2012, in una situazione di progressivo depauperamento aziendale con perdite crescenti che avevano condotto, nonostante la (Q trasformazione in s.r.l. nell'anno 2015, alla totale perdita del capitale sociale nell'anno 2016, momento dal quale era ampiamente prevedibile in concreto l'inevitabile dissesto.

Peraltro, con questa complessiva e ragionevole motivazione, sottratta dunque al sindacato di questa Corte (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01), il ricorrente neppure si confronta, incorrendo, così, anche nella genericità della censura (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01).

2. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Nella memoria la parte civile ha chiesto una "integrazione" della decisione della Corte d'Appello nella parte in cui aveva omesso di liquidare le spese della stessa nel relativo grado.

Detta integrazione, tuttavia, non può essere operata in questa sede (Sez. 6, n. 18756 del 16/04/2008, Ferrari, Rv. 239938 - 01), poiché, trattandosi di una mancata pronuncia e non già di un errore materiale, la parte civile avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione contro la relativa decisione.

Come è stato in effetti puntualizzato più volte nella giurisprudenza di legittimità è ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione (Sez. 4, n. 6807 del 24/01/2024, Moretti, Rv. 285804 - 01; Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019, Associazione A.L.I.L.A.C.C.O.

S.O.S.

Impresa, Rv. 277595 - 01).

4. Il ricorrente deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile, liquidate nell'importo di euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, che liqui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile costituita, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e l'integrazione della decisione impugnata in punto di omessa liquidazione delle spese in favore della stessa parte civile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta semplice, poiché, nelle diverse vesti rivestite nella società fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ossia quale Presidente del Consiglio di amministrazione dal 27 agosto 2010 al 19 dicembre 2012, amministratore unico da tale data sino al 12 marzo 2018, e quindi di liquidatore sino al fallimento nella data del 16 gennaio 2019), aggravava il dissesto della società non osservando gli obblighi imposti dalla legge di convocare senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti ex artt. 2748-bis e 2482-ter cod. civ. ai fini della ricapitalizzazione o dell'accertamento della causa di scioglimento e, in ogni caso, si asteneva dal richiedere la dichiarazione di fallimento. 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a un unico motivo di impugnazione, con il quale - dopo aver ripercorso la storia della società - assume contraddittorietà ovvero illogicità della motivazione in punto di accertamento della sua responsabilità penale per le condotte ascritte, con peculiare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo. A fondamento dell'articolata doglianza deduce che è stata erroneamente ritenuta la ricorrenza della colpa grave, che pure deve essere accertata in concreto, nonostante egli avesse, sin da quando era emersa la situazione di crisi della società, fatto ricorso all'ausilio di professionisti, mediante i quali era riuscito anche ad ottenere credito dalle banche sino all'anno 2017, presentando un piano per "ridimensionare" la società e andare, poi, attraverso l'affitto di alcuni importanti rami di azienda, a ripianare la situazione debitoria. Tali azioni apparivano ex ante idonee ad evitare il dissesto talché non avrebbe potuto affermarsi, in modo tautologico, così come aveva fatto la Corte territoriale, che egli aveva ritardato colpevolmente il dissesto perché la crisi era già irreversibile, essendo tale dato emerso solo ex post. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è fondato. E' ben vero che è stato più volte affermato, nella giurisprudenza di legittimità, che l'omissione della tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, causa di aggravamento del dissesto, deve essere sorretta dal coefficiente psicologico della colpa grave, che non è presunta ex lege (tra le (Q altre, Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Pg in proc. Zille e altri, Rv. 257533). E, infatti, la fattispecie incriminatrice contestata è quella sia dell'art. 217, comma 1, n. 1, I. fall., consistente nella condotta dell'imprenditore che ha concorso a cagionare o ad aggravare il dissesto della società, con inosservanza degli obblighi imposti dalla legge (id est, nel caso specifico quelli previsti dall'art. 2482-ter cod. civ.), sia del n. 4 della stessa disposizione, che impone all'amministratore di richiedere il fallimento della società allorché la prosecuzione dell'attività determini un aggravamento del dissesto. Sotto quest'ultimo profilo, l'interrogativo è se la gravità della colpa debba o meno ritenersi presunta qualora il fallimento non sia tempestivamente richiesto dall'imprenditore in stato di insolvenza: la soluzione affermativa di una siffatta presunzione appare, per un verso, priva di ragionevolezza, e per un altro, non è l'unica autorizzata dal testo normativo. Quanto al primo aspetto, il ritardo nell'adozione della decisione dell'imprenditore di richiedere il proprio fallimento può essere ricollegata a una vasta gamma di dinamiche gestionali, che varia dall'estremo dell'assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell'opinabile valutazione sull'efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse. L'eterogeneità di queste situazioni rende improponibile una loro automatica sussunzione nella più intensa dimensione della colpa. Il dato oggettivo del ritardo nella dichiarazione di fallimento, in altre parole, è ancora troppo generico perché dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave, dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato. Per il secondo profilo, il fatto che la norma qualifichi nel segno della «altra grave colpa» le condotte diverse da quella di ritardato fallimento non implica necessariamente che quest'ultima sia intesa da legislatore come manifestazione tipica di colpa grave. È infatti possibile una lettura che sottintende tale condotta come punibile in quanto in concreto connotata da colpa grave, al pari di altri comportamenti non tipizzati altrimenti che per la loro efficienza causale rispetto all'aggravamento del dissesto; sicché, in altri termini, la tardiva richiesta di fallimento assume la consistenza di un'omissione penalmente rilevante ove oggetto di una scelta caratterizzata da colpa di livello grave. Questa opzione interpretativa, non incorrendo nei difetti di ragionevolezza rilevabili nella tesi per la quale la gravità della colpa sarebbe assolutamente presunta nell'ipotesi in esame, deve pertanto essere privilegiata laddove, per quanto appena detto, non incompatibile con il dato letterale. Né la stessa contrasta con l'orientamento, anche recentemente ribadito da questa Corte, per 3 & il quale la norma incriminatrice non richiede comportamenti ulteriori che concorrano con la mancata richiesta di fallimento ed il conseguente aggravamento del dissesto, anche solo per effetto del mero proseguimento dell'attività di impresa (Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv. 254986). Oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti (Sez. 5, n. 28609 del 21/04/2017, Andriollo, Rv. 270874). Non si vuol sostenere infatti che ulteriori comportamenti siano necessari, ma si assume semplicemente che la scelta di ritardare la dichiarazione di fallimento in proprio deve essere, in sé stessa, determinata da un atteggiamento gravemente colposo. 1.3. Tuttavia nel caso di specie, la Corte territoriale, lungi dal far discendere la sussistenza di colpa grave a carico dell'imputato dalla mera circostanza del ritardato deposito della domanda di fallimento, ha indicato compiutamente gli elementi dai quali era possibile desumere luna piena conoscenza da parte dell'imputato dello stato di decozione in cui versava l'impresa; elementi dai quali si evince che [OSCURATO:PERSONA] ha potuto adeguatamente rappresentarsi preventivamente che la sua scelta di ritardare la presentazione dell'istanza di dichiarazione di fallimento ben poteva determinare un aggravamento del dissesto. Il principio sopra ricordato è stato rispettato e la Corte territoriale ha puntualmente motivato, alle pagine 7-8 della sentenza impugnata, in ordine alla gravità della colpa che aveva sorretto sul piano soggettivo l'azione dell'imputato. In particolare, la decisione censurata ha posto in rilievo che sebbene la società, agli inizi dell'anno 2016, avesse già perso interamente il capitale sociale, il ricorrente aveva continuato a svolgere l'ordinaria attività produttiva senza porre in essere alcuna azione di carattere conservativo, realizzata solo nell'agosto del 2018 con l'affitto di un ramo di azienda. Né avrebbe potuto, come pure ha evidenziato la Corte d'appello di Firenze, dubitarsi del dissesto, almeno ai fini dell'integrazione del requisito soggettivo della colpa grave, poiché in quegli anni vi erano stati molti contrasti all'interno dell'organo amministrativo diretto dall'imputato circa l'opportunità di proseguire, proprio per la crisi, nell'attività caratteristica propria dell'impresa e vieppiù erano rimasti inascoltati gli ammonimenti in detta direzione del Collegio sindacale e del revisore dei conti. Inoltre, la sentenza impugnata ha congruamente sottolineato che, se è vero che la società aveva cercato di ristrutturare il debito ai sensi dell'art. 67 l.fall., tuttavia tale prospettiva era proseguita vanamente per un tempo eccessivo, ossia sin dall'anno 2012, in una situazione di progressivo depauperamento aziendale con perdite crescenti che avevano condotto, nonostante la (Q trasformazione in s.r.l. nell'anno 2015, alla totale perdita del capitale sociale nell'anno 2016, momento dal quale era ampiamente prevedibile in concreto l'inevitabile dissesto. Peraltro, con questa complessiva e ragionevole motivazione, sottratta dunque al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01), il ricorrente neppure si confronta, incorrendo, così, anche nella genericità della censura (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01). 2. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Nella memoria la parte civile ha chiesto una "integrazione" della decisione della Corte d'Appello nella parte in cui aveva omesso di liquidare le spese della stessa nel relativo grado. Detta integrazione, tuttavia, non può essere operata in questa sede (Sez. 6, n. 18756 del 16/04/2008, Ferrari, Rv. 239938 - 01), poiché, trattandosi di una mancata pronuncia e non già di un errore materiale, la parte civile avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione contro la relativa decisione. Come è stato in effetti puntualizzato più volte nella giurisprudenza di legittimità è ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione (Sez. 4, n. 6807 del 24/01/2024, Moretti, Rv. 285804 - 01; Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019, Associazione A.L.I.L.A.C.C.O. S.O.S. Impresa, Rv. 277595 - 01). 4. Il ricorrente deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile, liquidate nell'importo di euro 3.600,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, che liqui
Sentenza Cassazione n. 29611/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris