CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 17228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: f [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'appello ex art. 310 cod.proc.pen. promosso dal Pm avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato contestatogli al capo 43) dell'imputazione provvisoria (artt. 99,56,110 e 73, commi 1,4,6 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione ai presupposti applicativi della misura cautelare. Argomenta che i Giudici del riesame avevano violato il disposto dell'art. 273 cod.proc.pen. che richiede l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di una misura cautelare personale, in quanto si erano limitati a riportare quanto evidenziato dal Pm nella richiesta e dato rilievo alle dichiarazioni rese dal ricorrente in assenza delle garanzie di legge e, quindi, inutilizzabili. Con riferimento alle esigenze cautelari, poi, i Giudici del riesame avevano espresso una motivazione contraddittoria in relazione alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato, valorizzando in maniera erronea i precedenti penali e le pendenze ancora sub iudice Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e inammissibilità dei motivi proposti. 2. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). Va, poi, evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv. 272687). Nella specie, il Tribunale ha evidenziato che le convergenti risultanze istruttorie (contenuto delle plurime conversazioni intercettate, servizi di osservazione e riscontro della Pg, sequestro di sostanza stupefacente e di consistenti somme di denaro) davano atto della condotta concorsuale nel reato tentato di acquisto di sostanza stupefacente a fini di spaccio addebitata a [OSCURATO:PERSONA]: lo Sciuto, nell'ambito del traffico di stupefacenti organizzato dai condagati Alvaro e Titola, si recava unitamente ai predetti in Calabria per prelevare dai venditori calabresi la sostanza stupefacente oggetto dell'illecita gestione; l'incontro si verificava presso lo svincolo di [OSCURATO:PERSONA] ma l'acquisto dello stupefacente non veniva portato a termine per ragioni sconosciute. Risultano, pertanto, puntualmente evidenziati in motivazione una serie di elementi circostanziati che danno adeguato conto, sul piano della gravità indiziaria, del coinvolgimento del ricorrente nel reato contestatogli. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Le censure che il ricorrente svolge sono, pertanto, manifestamente infondate e si connotano anche come inammissibili doglianze in punto di fatto, risolvendosi, in sostanza, in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dai Giudici di merito.3. Del pari esente da censure è la motivazione espressa dal Tribunale in ordine alla sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione criminosa. Va evidenziato come, con l'intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore abbia prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special-preventiva, il pericolo di reiterazione del reato non debba essere più soltanto "concreto" ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013, Rv.255763; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità; Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871, secondo cui i pericula libertatis, oltre che concreti dovessero essere anche "attuali", cioè sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240, secondo cui l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla sua ipotetica gravità). L'attualità del pericolo di reiterazione deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216). Nella specie, il Tribunale ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate. [OSCURATO:PERSONA] cautelare non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di reato (tentativo di acquisto di consistente quantitativo di sostanza stupefacente) nè la sola personalità dell'indagato (gravato da numerosissimi precedenti penali, molti dei quali specifici), ma ha espressamente richiamato anche la significativa capacità a delinquere desunta dalle modalità del fatto (non occasionalità e professionalità della condotta, inserimento in ambiente criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti), nonchè le numerosissime pendenze per condotte illecite successive, anche analoghe a quella per i quali è stata applicata la misura cautelare in esame; tali elementi, complessivamente valutati, sono stati ritenuti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza. Le argomentazioni esposte dal Tribunale sono adeguate e prive di vizi logici, nonché giuridicamente corrette, con conseguente manifesta infondatezza anche delle censure mosse sul punto dal ricorrente. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de