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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18683/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2605 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 101/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il03/03/2021 R.G.N. 564/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22550/2021Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 18683/20261.- La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,sul gravame proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], haconfermato la sentenza del Tribunale di Taranto che avevarigettato il ricorso proposto da quest’ultimo volto a far dichiararenon ripetibile la somma di € 31.841,05 richiesta dall’INPS a titolodi trattamento pensionistico non dovuto erogato dall’istitutoprevidenziale dal giugno all’ottobre 2003.La Corte di appello ha ritenuto elemento ostativo allairripetibilità della prestazione “il contegno doloso tenuto dalCaragnano, concretatosi nell’omessa segnalazione di circostanzeidonee a precludere il trattamento pensionistico, esclude lasanatoria ed autorizza la ripetizione delle prestazioniindebitamente erogate”.In particolare, “l’avere il Caragnano taciuto sulla sussistenza diun rapporto di lavoro al tempo della domanda di pensione e l’avererilasciato dichiarazione di responsabilità in ordine alla cessazionedi attività lavorativa alle dipendenze di terzi hanno integratocontegno doloso riconducibile alla fattispecie normativasuindicata”.Infine, nel disattendere la relativa eccezione, ha affermato che“nessuna prescrizione può essere sopravvenuta, in quanto iltermine di prescrizione decennale della pretesa ha iniziato adecorrere (art. 2941, n. 8, c.c.) dalla scoperta del dolo”.2.- Per la cassazione della sentenza ricorrono, quali eredi diCarmine Caragnano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRossella Caragnano formulando due censure, assistete damemoria.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in cNaummeero rreag isdtroi generale 22550/2021Numero sezionale 2605/2026consiglio.Numero di raccolta generale 18683/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 09/06/20261.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono falsa applicazionedell’art. 13 legge n. 412 del 1991 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),per avere i giudici di merito “dato assoluta rilevanza alla condottadel fu Caragnano stigmatizzandone l’omissione di segnalazione dialtri rapporti lavorativi al momento della decorrenza dellapensione” e per avere “negletto l’importanza del modello CUD2003 nel quale … era riportato che il Caragnano era di fatto ancoraimpegnato in altri rapporti lavorativi”.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazionedell’art. 2941, n. 8, c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in quantola Corte di appello ha erroneamente applicato la suddetta normanon essendovi stata alcuna condotta dolosa.3.- I due motivi, mirando entrambi essenzialmente acontestare la qualificazione in termini di dolo della condotta postain essere dal dante causa, possono essere esaminaticongiuntamente.4.- Le censure, incentrate sull’insussistenza di una condottadolosa da parte del pensionato, dietro lo schermo della violazionedi legge si prefiggono, in ultima analisi, di contestarel’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello,conformemente al giudice di prime cure, circa la condotta posta inessere dal beneficiario del trattamento pensionistico al momentodella presentazione della domanda di pensione.In sostanza, la parte ricorrente attraverso la violazione e falsaapplicazione della legge mira ad una rivalutazione del quadroprobatorio acquisito nel giudizio di merito, al fine di pervenire auna diversa qualificazione da attribuirsi alle risultanze probatoriesottoposte al vaglio del giudice.Numero registro generale 22550/2021Le deduzioni della parte ricorrente in realtà si risolvono nNuemllearo sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 18683/2026mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte delData pubblicazione 09/06/2026giudice del merito agli elementi valutati di un valore e unsignificato difformi dalle sue aspettative (Cass. n. 20322/2005), enell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatoriodiversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass.n. 8932/2006).Per tale via, la parte ricorrente in realtà sollecita, contra ius ecercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allagià considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad undiverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 5443/2006).5.- Così, l’accertamento di una circostanza di fatto operata daigiudici di merito può essere sindacata non quale violazione dilegge, ma nelle sole ipotesi in cui integri il vizio di cui all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., ambito in ogni caso nella fattispecieprecluso stante il convergente accertamento fatto in entrambi igradi del giudizio (art. 360, quarto comma, c.p.c.).Il discrimine tra vizio di violazione di legge e vizio dimotivazione è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, enon anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione dellerisultanze di causa (fra le tante Cass. n. 4125/2017).

In altreparole, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. viene inrilievo esclusivamente in relazione al fatto nei termini in cui èaccertato in sentenza e non già rispetto a fatti diversamentericostruiti dalla parte ricorrente.

Diversamente, si trasmoda nellarevisione dell'accertamento di fatto di competenza del giudice dimerito (tra le tante, Cass. n. 18715/2016).Numero registro generale 22550/20216.- Nella fattispecie in esame, la Corte di appNeulmloer,o sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 18683/2026nell’escludere l’irripetibilità della prestazione pensionistica inData pubblicazione 09/06/2026presenza di un comportamento doloso del beneficiario, consistentenell’avere dichiarato, in sede di domanda di pensione, lacessazione di rapporti di lavoro con terzi, omettendo così lasegnalazione di una circostanza idonea a precludere l’accesso altrattamento pensionistico, si è attenuta al consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui “In tema di indebitoprevidenziale, l'omessa o incompleta segnalazione di circostanzeincidenti sul diritto alla pensione o sulla sua misura, che non sianogià conosciute o conoscibili dall'ente competente, non si traduce inun mero silenzio ma integra dolo del pensionato, idoneo aescludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilitàdelle somme non dovute in deroga alla regola generale di cuiall'art. 2033 c.c.” (cfr., da ultimo, Cass. n. 2169/2026).7.- L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme inbase a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazionedel provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura,imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolodell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa oincompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misuradella pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente,difettando anche una sola delle quali opera la regola dellaripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. n. 5984/2022).8.- In particolare, per quanto riguarda il profilo del dolo delbeneficiario, in una fattispecie analoga, questa Corte ha avutomodo di affermare che “integra un dolo idoneo a determinarel'INPS a corrispondere una prestazione non dovuta anche il merosilenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altraanzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimentoNumero registro generale 22550/2021di tale attività, non essendo necessario un positivo e fraudolNeunmteoro sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 18683/2026comportamento dell'assicurato ed essendo invece sufficiente laData pubblicazione 09/06/2026consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delledisposizioni anticumulo” precisando che essendo l’INPS “titolarepassivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non puòragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza dellasituazione personale e patrimoniale dei creditori, senza lacollaborazione attiva di ciascuno di essi” (Cass. n. 27096/2018).9.- In definitiva, il dolo dell'assicurato, che consentel'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrispostea titolo di trattamento pensionistico, è sempre configurabile inpresenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti ecomportamenti dell'interessato positivamente indirizzati a indurrein errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazionealterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitivadi esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione (Cass. n.22081/2021).10.- Nella fattispecie in esame, la Corte di appello, con unavalutazione conforme a quella operata dal giudice di primo grado,nel ritenere sussistente il dolo dell’interessato per “avere ilCaragnano taciuto sulla sussistenza di un rapporto di lavoro altempo della domanda di pensione e l’avere rilasciato dichiarazionedi responsabilità in ordine alla cessazione di attività lavorativa alledipendenze di terzi”, si è attenuta ai principi sopra enucleati,concludendo, con una valutazione immune da censure, per laripetibilità della prestazione pensionistica.11.- La configurazione in termini di dolo della condotta deldante causa determina la sospensione del decorso del termine diprescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c., come correttamenterilevato dal giudice di appello nel disattendere la relativaeccezione.Numero registro generale 22550/2021L'operatività della causa di sospensione della prescrizioneNu,m deroi sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 18683/2026cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dalData pubblicazione 09/06/2026debitore una condotta tale da comportare per il creditore una verae propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà diaccertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere daldebitore un comportamento intenzionalmente diretto a occultareal creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. n. 5413/2020).12.- Nella fattispecie, l’INPS è venuto a conoscenza della nonconformità al vero della dichiarazione relativa alla cessazione deirapporti di lavoro con terzi solo nel 2015, allorquando lo stessopensionato ha inoltrato domanda di ricostituzione della pensione,senza che siano state fornite dagli odierni ricorrenti circostanze difatto dalle quali si possa evincere una diversa conoscenza da partedell’istituto previdenziale.13.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio dicassazione, liquidate come in dispositivo.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 3.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2Nu0m0e2ro ,r eogisvtreo generale 22550/2021Numero sezionale 2605/2026dovuto.Numero di raccolta generale 18683/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 mDaagtag piuobb licazione 09/06/20262026La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2605 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 101/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il03/03/2021 R.G.N. 564/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22550/2021Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 18683/20261.- La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,sul gravame proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], haconfermato la sentenza del Tribunale di Taranto che avevarigettato il ricorso proposto da quest’ultimo volto a far dichiararenon ripetibile la somma di € 31.841,05 richiesta dall’INPS a titolodi trattamento pensionistico non dovuto erogato dall’istitutoprevidenziale dal giugno all’ottobre 2003.La Corte di appello ha ritenuto elemento ostativo allairripetibilità della prestazione “il contegno doloso tenuto dalCaragnano, concretatosi nell’omessa segnalazione di circostanzeidonee a precludere il trattamento pensionistico, esclude lasanatoria ed autorizza la ripetizione delle prestazioniindebitamente erogate”.In particolare, “l’avere il Caragnano taciuto sulla sussistenza diun rapporto di lavoro al tempo della domanda di pensione e l’avererilasciato dichiarazione di responsabilità in ordine alla cessazionedi attività lavorativa alle dipendenze di terzi hanno integratocontegno doloso riconducibile alla fattispecie normativasuindicata”.Infine, nel disattendere la relativa eccezione, ha affermato che“nessuna prescrizione può essere sopravvenuta, in quanto iltermine di prescrizione decennale della pretesa ha iniziato adecorrere (art. 2941, n. 8, c.c.) dalla scoperta del dolo”.2.- Per la cassazione della sentenza ricorrono, quali eredi diCarmine Caragnano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRossella Caragnano formulando due censure, assistete damemoria.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in cNaummeero rreag isdtroi generale 22550/2021Numero sezionale 2605/2026consiglio.Numero di raccolta generale 18683/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 09/06/20261.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono falsa applicazionedell’art. 13 legge n. 412 del 1991 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),per avere i giudici di merito “dato assoluta rilevanza alla condottadel fu Caragnano stigmatizzandone l’omissione di segnalazione dialtri rapporti lavorativi al momento della decorrenza dellapensione” e per avere “negletto l’importanza del modello CUD2003 nel quale … era riportato che il Caragnano era di fatto ancoraimpegnato in altri rapporti lavorativi”.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazionedell’art. 2941, n. 8, c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in quantola Corte di appello ha erroneamente applicato la suddetta normanon essendovi stata alcuna condotta dolosa.3.- I due motivi, mirando entrambi essenzialmente acontestare la qualificazione in termini di dolo della condotta postain essere dal dante causa, possono essere esaminaticongiuntamente.4.- Le censure, incentrate sull’insussistenza di una condottadolosa da parte del pensionato, dietro lo schermo della violazionedi legge si prefiggono, in ultima analisi, di contestarel’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello,conformemente al giudice di prime cure, circa la condotta posta inessere dal beneficiario del trattamento pensionistico al momentodella presentazione della domanda di pensione.In sostanza, la parte ricorrente attraverso la violazione e falsaapplicazione della legge mira ad una rivalutazione del quadroprobatorio acquisito nel giudizio di merito, al fine di pervenire auna diversa qualificazione da attribuirsi alle risultanze probatoriesottoposte al vaglio del giudice.Numero registro generale 22550/2021Le deduzioni della parte ricorrente in realtà si risolvono nNuemllearo sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 18683/2026mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte delData pubblicazione 09/06/2026giudice del merito agli elementi valutati di un valore e unsignificato difformi dalle sue aspettative (Cass. n. 20322/2005), enell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatoriodiversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass.n. 8932/2006).Per tale via, la parte ricorrente in realtà sollecita, contra ius ecercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allagià considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad undiverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 5443/2006).5.- Così, l’accertamento di una circostanza di fatto operata daigiudici di merito può essere sindacata non quale violazione dilegge, ma nelle sole ipotesi in cui integri il vizio di cui all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., ambito in ogni caso nella fattispecieprecluso stante il convergente accertamento fatto in entrambi igradi del giudizio (art. 360, quarto comma, c.p.c.).Il discrimine tra vizio di violazione di legge e vizio dimotivazione è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, enon anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione dellerisultanze di causa (fra le tante Cass. n. 4125/2017). In altreparole, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. viene inrilievo esclusivamente in relazione al fatto nei termini in cui èaccertato in sentenza e non già rispetto a fatti diversamentericostruiti dalla parte ricorrente. Diversamente, si trasmoda nellarevisione dell'accertamento di fatto di competenza del giudice dimerito (tra le tante, Cass. n. 18715/2016).Numero registro generale 22550/20216.- Nella fattispecie in esame, la Corte di appNeulmloer,o sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 18683/2026nell’escludere l’irripetibilità della prestazione pensionistica inData pubblicazione 09/06/2026presenza di un comportamento doloso del beneficiario, consistentenell’avere dichiarato, in sede di domanda di pensione, lacessazione di rapporti di lavoro con terzi, omettendo così lasegnalazione di una circostanza idonea a precludere l’accesso altrattamento pensionistico, si è attenuta al consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui “In tema di indebitoprevidenziale, l'omessa o incompleta segnalazione di circostanzeincidenti sul diritto alla pensione o sulla sua misura, che non sianogià conosciute o conoscibili dall'ente competente, non si traduce inun mero silenzio ma integra dolo del pensionato, idoneo aescludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilitàdelle somme non dovute in deroga alla regola generale di cuiall'art. 2033 c.c.” (cfr., da ultimo, Cass. n. 2169/2026).7.- L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata alricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme inbase a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazionedel provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura,imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolodell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa oincompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misuradella pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente,difettando anche una sola delle quali opera la regola dellaripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. n. 5984/2022).8.- In particolare, per quanto riguarda il profilo del dolo delbeneficiario, in una fattispecie analoga, questa Corte ha avutomodo di affermare che “integra un dolo idoneo a determinarel'INPS a corrispondere una prestazione non dovuta anche il merosilenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altraanzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimentoNumero registro generale 22550/2021di tale attività, non essendo necessario un positivo e fraudolNeunmteoro sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 18683/2026comportamento dell'assicurato ed essendo invece sufficiente laData pubblicazione 09/06/2026consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delledisposizioni anticumulo” precisando che essendo l’INPS “titolarepassivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non puòragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza dellasituazione personale e patrimoniale dei creditori, senza lacollaborazione attiva di ciascuno di essi” (Cass. n. 27096/2018).9.- In definitiva, il dolo dell'assicurato, che consentel'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrispostea titolo di trattamento pensionistico, è sempre configurabile inpresenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti ecomportamenti dell'interessato positivamente indirizzati a indurrein errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazionealterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitivadi esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione (Cass. n.22081/2021).10.- Nella fattispecie in esame, la Corte di appello, con unavalutazione conforme a quella operata dal giudice di primo grado,nel ritenere sussistente il dolo dell’interessato per “avere ilCaragnano taciuto sulla sussistenza di un rapporto di lavoro altempo della domanda di pensione e l’avere rilasciato dichiarazionedi responsabilità in ordine alla cessazione di attività lavorativa alledipendenze di terzi”, si è attenuta ai principi sopra enucleati,concludendo, con una valutazione immune da censure, per laripetibilità della prestazione pensionistica.11.- La configurazione in termini di dolo della condotta deldante causa determina la sospensione del decorso del termine diprescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c., come correttamenterilevato dal giudice di appello nel disattendere la relativaeccezione.Numero registro generale 22550/2021L'operatività della causa di sospensione della prescrizioneNu,m deroi sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 18683/2026cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dalData pubblicazione 09/06/2026debitore una condotta tale da comportare per il creditore una verae propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà diaccertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere daldebitore un comportamento intenzionalmente diretto a occultareal creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. n. 5413/2020).12.- Nella fattispecie, l’INPS è venuto a conoscenza della nonconformità al vero della dichiarazione relativa alla cessazione deirapporti di lavoro con terzi solo nel 2015, allorquando lo stessopensionato ha inoltrato domanda di ricostituzione della pensione,senza che siano state fornite dagli odierni ricorrenti circostanze difatto dalle quali si possa evincere una diversa conoscenza da partedell’istituto previdenziale.13.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio dicassazione, liquidate come in dispositivo.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 3.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2Nu0m0e2ro ,r eogisvtreo generale 22550/2021Numero sezionale 2605/2026dovuto.Numero di raccolta generale 18683/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 mDaagtag piuobb licazione 09/06/20262026La PresidenteIrene Tricomi
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