CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01HZ231) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alle pene di legge per il reato di trasporto illecito di circa 15 gr. di eroina, rinvenuti nella tasca portaoggetti collocata posteriormente al sedile del passeggero dell'auto da lui condotta, deduce il vizio di motivazione per essere stata la sostanza a lui attribuita benché l'auto appartenesse a terzi, essendosi illogicamente valorizzato il possesso da parte sua di una rilevante somma di denaro contante che il giudice di primo grado aveva ritenuto elemento non dirimente e non collegato al reato, tanto da disporne la restituzione all'imputato; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità perché contenente mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da contestazioni di travisamento delle prove, estranea al sindacato di legittimità in quanto frutto di insindacabile valutazione di merito sorretta da adeguata e non manifestamente illogica motivazione, avendo la Corte territoriale valorizzato il fatto che l'auto era risultata nella disponibilità dell'imputato e il possesso da parte sua di una significativa somma di denaro, senza che ciò si ponga in contraddizione con la restituzione della somma sequestrata, essendo la stessa stata giustificata dall'assenza di prova circa il vincolo pertinenziale col reato sub iudice che ne avrebbe consentito la confisca, ciò che tuttavia non esclude il ritenuto collegamento con ambienti legati allo spaccio di stupefacenti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per la comunicazione dei dispositivo al Comando generale della Guardia di Finanza. Così deciso il 17 no