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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 37814/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 20 gennaio 2020, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale ambrosiano in relazione al delitto di guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187, cod.strada) aggravato dall'essere la stessa neopatentata al momento del fatto (art. 186-bis cod.strada): reato commesso in Magenta il 19 febbraio 2018.

La ricorrente articola due motivi di doglianza.

1.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiamando la giurisprudenza di legittimità relativa ai presupposti di detto riconoscimento, la deducente lamenta la carenza argomentativa sul punto della sentenza impugnata, che non rispetta il principio della valutazione complessa e congiunta da effettuare in ordine alla concedibilità della causa di non punibilità: valutazione che deve basarsi sulla gravità dell'offesa e sul comportamento dell'imputato in termini di abitualità.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo al giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e la contestata aggravante, giudizio che doveva essere nel senso della prevalenza delle prime sulla seconda, ma che la Corte di merito ha operato in termini di equivalenza con motivazione di poche righe.

2. Il primo motivo di ricorso é infondato.

La Corte di merito, non limitandosi a fondare il proprio giudizio sul livello di alterazione da stupefacenti dell'imputata al momento del fatto, ha evidenziato che il giudizio circa il fatto non poteva essere di particolare tenuità a considerare l'orario serale in cui la Valenti si pose alla guida della sua autovettura in stato di alterazione dall'assunzione di cannabinoidi, nonché il fatto che trattavasi di persona neopatentata (da cui il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 186-bis cod.strada): ciò che rende evidente la particolare pericolosità della sua condotta alla guida.

Tanto appare bastevole a integrare la valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj,Rv. 266590).

3. Il secondo motivo é manifestamente infondato.

Nella specie, infatti, trova applicazione il disposto dell'art. 186-bis, comma 4, cod.strada, che sottrae a giudizio di bilanciamento l'aggravante della qualità di conducente neopatentato, e che la Corte di merito richiama espressamente nel motivare la dosimetria della pena, sottolineando che il trattamento sanzionatorio si attesta sui minimi edittali.

Quanto precede senza contare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; in senso conforme vds.

Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 20 gennaio 2020, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale ambrosiano in relazione al delitto di guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187, cod.strada) aggravato dall'essere la stessa neopatentata al momento del fatto (art. 186-bis cod.strada): reato commesso in Magenta il 19 febbraio 2018. La ricorrente articola due motivi di doglianza. 1.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiamando la giurisprudenza di legittimità relativa ai presupposti di detto riconoscimento, la deducente lamenta la carenza argomentativa sul punto della sentenza impugnata, che non rispetta il principio della valutazione complessa e congiunta da effettuare in ordine alla concedibilità della causa di non punibilità: valutazione che deve basarsi sulla gravità dell'offesa e sul comportamento dell'imputato in termini di abitualità. 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo al giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e la contestata aggravante, giudizio che doveva essere nel senso della prevalenza delle prime sulla seconda, ma che la Corte di merito ha operato in termini di equivalenza con motivazione di poche righe. 2. Il primo motivo di ricorso é infondato. La Corte di merito, non limitandosi a fondare il proprio giudizio sul livello di alterazione da stupefacenti dell'imputata al momento del fatto, ha evidenziato che il giudizio circa il fatto non poteva essere di particolare tenuità a considerare l'orario serale in cui la Valenti si pose alla guida della sua autovettura in stato di alterazione dall'assunzione di cannabinoidi, nonché il fatto che trattavasi di persona neopatentata (da cui il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 186-bis cod.strada): ciò che rende evidente la particolare pericolosità della sua condotta alla guida. Tanto appare bastevole a integrare la valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj,Rv. 266590). 3. Il secondo motivo é manifestamente infondato. Nella specie, infatti, trova applicazione il disposto dell'art. 186-bis, comma 4, cod.strada, che sottrae a giudizio di bilanciamento l'aggravante della qualità di conducente neopatentato, e che la Corte di merito richiama espressamente nel motivare la dosimetria della pena, sottolineando che il trattamento sanzionatorio si attesta sui minimi edittali. Quanto precede senza contare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; in senso conforme vds. Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021. Il Consigliere
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