CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 17686/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 23169-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico locale -Conducenti – Orario di lavoro– Differenza tra luogo iniziale e luogo finale della prestazione di lavoro– Diritto alla retribuzione R.G.N.23169/2022 Cron. Rep. Ud.14/05/2024 PU avverso la sentenza n. 2711/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2022 R.G.N. 514/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05 /2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, insubordine rigetto; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, ad ì to (tra gli altri) dai ricorrenti di cui in epigrafe, autisti dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. (aggiudicataria del servizio ed esercizio delle linee periferiche del Comune di Roma e secondo gestore del trasporto pubblico locale), accoglieva, nella contumacia della società convenuta, il ricorso dei lavoratori diretto all'accertamento che il tempo da loro impiegato per gli spostamenti tra i diversi capolinea o tra capolinea e deposito (ove non coincidenti tra inizio e fine turno), nonché quello intercorrente tra la prima parte del turno e la successiva nell'ambito dei cd. turni a nastro, fosse da considerare orario di lavoro (assimilabile a quello trascorso all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento delle mansioni, e quindi al viaggio comandato ai sensi dell'art. 17 R.D.L. n. 2328/1923, che ricorre quando non vi sia coincidenza tra il luogo di inizio e il luogo di cessazione del lavoro giornaliero per effetto esclusivo di necessità logistiche aziendali) e alla condanna al pagamento della retribuzione corrispondente nei 5 anni antecedenti al deposito dell'atto introduttivo del giudizio.2. Invece l a Corte d’Appello di Roma, accogli endo l'appello della società e in riforma della sentenza impugnata, respingeva le originarie domande dei lavoratori appellati. 3. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale, premesso che l'art. 17 R.D.L. n . 2328/1923 prevede che sia considerato tempo di lavoro la metà di quello impiegato per gli spostamenti in viaggi comandati e non l'intero, riteneva mancanti i presupposti per considerare tali spostamenti quali viaggi da una località all'altra, sia perché gli spostamenti avvenivano sempre nel Comune di Roma, sia perché non vi era specifico ordine o interesse aziendale alla coincidenza tra luogo di inizio e luogo di fine turno (o al rientro degli autisti nel luogo di inizio turno), così come per i turni spezzati mancava le dimostrazione che i lavoratori fossero a disposizione del datore di lavoro per l'intero intervallo e non solo per il tempo effettivo di spostamento. 4. Per la cassazione della sentenza d’appello viene proposto ricorso dai lavoratori sulla base di unico articolato motivo, cui resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie; in esito alla camera di consiglio del 25.10.2023, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza per la sua rilevanza nomofilattica; parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria; il PG ha concluso per l’inammissibilitào il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), R.D.L. n. 2328/1923 e 1, comma 2, d. lgs. n. 66/2003, per avere la Corte di merito erroneamente affermato che non esistevano viaggi comandati e che nel periodo di intervallo tra i turni i ricorrenti non erano a disposizione del datore di lavoro. Rilevano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 400/1993, ha dichiarato incostituzionale l’abrogazione del predetto art. 17, comma1, lett. c),R. D . L . n. 2328/1923; che a essi, quali autisti addetti al trasporto pubblico locale (TPL), si applica la predetta norma; che l’art. 19, comma 3, d. lgs. n. 66/2003 prevede che “per il personale dipendente di aziende autoferrotranviere …. restano in vigore le relative disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19 ottobre 1923 n. 2328”, e quindi anche l’art. 17, comma 1, lett. c) del predetto R.D.L., che è “compatibile” con le disposizioni del d. lgs. n. 66/2003. 2. Il ricorso è fondato. 3. In primo luogo, deve essere confermato che l'art. 17 R.D.L. n. 2328/1923 (testo normativo in materia di pubblici servizi di trasporto in concessione (nella specie traposto urbano nel Comune di Roma); tale norma, che stabilisce, tra l’altro, che si “computa come lavoro effettivo … c) la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località a un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto” risulta vigente per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 400/1993, che ne ha dichiarato illegittima per eccesso di delega l’abrogazione ad opera dell’art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, emanato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo con la legge n. 835 del 1978 per l'emanazione di nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio di ferrovie ed altri servizi di trasporto pubblico; né emergono incompatibilità rilevanti ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 66/2003, che, per quanto qui rileva, si limita a definire (art. 1) l’orario di lavoro come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni” e come periodo di riposo “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”. 4. Tanto premesso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il computo del tempo di viaggio presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata, non da una scelta del lavoratore ma, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale (restando irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento); il fondamento della norma è insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario per il menzionato spostamento, indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda; il diritto all'attribuzione patrimoniale dipende dal fatto oggettivo della separazione del luogo di inizio e termine della giornata lavorativa, predeterminata dalla programmazione del lavoro aziendale, con l'inizio del lavoro in un determinato luogo e la conclusione in un altro luogo; la connessione causale di questa separazione con le necessità aziendali non esige dimostrazione alcuna; né la contingente scelta del lavoratore di utilizzare o meno la propria vettura per recarsi al lavoro (e quindi di recuperarla al termine della giornata) incide sul fatto oggettivo della separazione dei luoghi da cui dipende il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. n. 850/2017, n. 25527/2013, n. 4496/2008, n. 2118/2012, n. 10020/2011, n. 7197/2010, n.4496/2008). 5. Del resto, la disposizione del R.D.L. del 1923 non presuppone una nozione di orario di lavoro diversa da quella dettata dalla norma del d. lgs. del 2003, né considera compresi nell'orario normale i tempi di viaggio ivi contemplati, ma stabilisce che la metà del tempo impiegato nei "viaggi comandati … si computa come lavoro effettivo ", equiparandolo quindi ad esso in base ad una regola speciale. 6. D’altra parte, anche Cass. n. 11338/2021, richiamata nella motivazione della sentenza gravata per respingere la domanda dei lavoratori, esprime il principio di diritto secondo cui l'art. 17 del R.D.L n. 2328/1923, nella parte in cui prevede, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, che si computa come lavoro effettivo "la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto", deve interpretarsi intendendo per "viaggio comandato" ogni trasferimento inevitabile per l'organizzazione dei turni derivante da disposizione aziendale, effettuato sia con mezzo gratuito di servizio sia con proprio mezzo di trasporto con onere di spesa a carico del lavoratore; a tal fine, il computo del tempo di viaggio presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale, restando irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento; concorrendo tali condizioni, il lavoratore può ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma, il cui fondamento è insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato spostamento indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda (salvo, in tal caso, che si dimostr i , al termine della prestazione lavorativa, il recupero immediato del tempo libero cui il lavoratore ha diritto, senza che su tale situazione venga a incidere il potere organizzativo del datore di lavoro). 7. La sentenza impugnata non risulta conforme ai principi di cui sopra, perché non tiene conto del fatto che la scissione del luogo di inizio e del luogo del termine della prestazione lavorativa nel caso concreto risulta determinata da scelte organizzative datoriali, e non del lavoratore. 8. Rileva il Collegio che, in via generale, a i fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003, attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro (Cass. n. 20694/2015); si pensi al personale ferroviario o navigante, e comunque viaggiante in generale (nel caso concreto, è notoria la vasta estensione del Comune di Roma, che può determinare viaggi anche di decine di chilometri nel traffico urbano tra un deposito periferico e l’altro), per il quale la non coincidenza tra luogo di inizio e luogo finale della prestazione lavorativa impone di organizzare e gestire il proprio tempo in modo non autodeterminato; ciò comporta il diritto di tale personale, per i periodi di distacco dalla base operativa, periodi di lavoro o comunque imposti dall’organizzazione aziendale, a essere retribuito, non necessariamente con la retribuzione piena e con quella straordinaria, ma, ad esempio,con la regola speciale di cui si invoca l’applicazione nella fattispecie. 9. Non è, invece, consentita l’equipollenza del tempo necessario a spostamenti indotti dall'organizzazione del lavoro riconducibili all'azienda a periodi di riposo non retribuito, come se fossero totalmente sganciat i dalla prestazione lavorativa. 10. Nella legislazione e giurisprudenza dell’Unione europea, recepita dal legislatore italiano, si è infatti giunti a un approdo chiaramente binario, in termini di dicotomia tra orario di lavoro e periodo di riposo, senza nozioni intermedie; la direttiva 2003/88 ha come obiettivo quello di fissare prescrizioni minime destinate a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, obiettivo che viene raggiunto, tra l’altro, mediante il ravvicinamento delle disposizioni nazionali riguardanti l’orario di lavoro, quale elemento chiave nella costruzione del diritto sociale europeo e attuazione dell’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali; la Corte di Giustizia UE ha precisato in più occasioni che le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo», ai sensi della direttiva 2003/88, costituiscono nozioni di diritto dell’Unione che occorre definire secondo criteri oggettivi (cfr. Cass n. 32418/2023 e giurisprudenza ivi richiamata). 11. E in tale ottica binaria, la necessità di terminare il turnoin luogo diverso da quello in cui lo si è iniziato dipende da esigenze aziendali, quanto meno in via presuntiva, salva la dimostrazione di una richiesta del lavoratore in tal senso, con onere della prova a carico dell’azienda; la prova dell’interesse del lavoratore alla differenziazione tra luogo iniziale e luogo finale del turno lavorativo nel caso in esame non risulta né provatané allegata. 12. In accoglimento del ricorso dei lavoratori, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo per riesaminare la fattispecie alla luce del seguente principio di diritto: “per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione al quale si applica la disposizione dell’art. 17 del R.D.L n. 2328/1923, in caso di non coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero, il fatto che tale circostanza derivi da una scelta non del lavoratore, ma dell’azienda, determina il diritto del lavoratore al compenso del tempo necessario per il correlativo spostamento, in conseguenza del fatto oggettivo della separazione del luogo di inizio e termine della giornata lavorativa, con l'inizio del lavoro in un determinato luogo e la conclusione in un altro luogo”. 13. Alla Corte d’Appello in sede di rinvio è demandato altresì di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]