CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 47517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cina) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cina) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1044/20 in data 27/05/2022 della Corte di appello di Napoli, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorìo scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni della parte civile, [OSCURATO:SOCIETA]., con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute nel grado da liquidarsi in euro 6.934,50 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava in dispositivo la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 10/09/2020, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] che erano stati condannati alla pena di anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 800 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione di cui ai capi A (artt. 110, 474 cod. pen.) e B (artt. 110, 648, comma 2, cod. pen.), reati entrambi accertati in data 02/09/2014. Nella parte motiva della sentenza, si dichiarava la prescrizione del reato di cui al capo A) e si rideterminava la pena per il solo capo B), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nella misura di anni uno di reclusione ed euro 600 di multa per ciascuno. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti, con unico atto, ricorsi per cassazione per l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: manifesta illogicità della motivazione in ordine ai motivi specificamente indicati nell'atto di gravame. L'impugnata sentenza presenta, infatti, una macroscopica illogicità interna che, di riflesso, ne determina la nullità essendo di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi. In sentenza, infatti, i giudici di appello, dapprima affermano che nessuno dei due reati è prescritto (il capo A, tenuto conto della data di commissione del fatto e della sospensione della prescrizione per mesi otto e giorni quattro, si prescriverà solo in data 06/11/2022, mentre il capo B ha una prescrizione che maturerà solo in data 06/05/2025); quindi, riconoscono che, quoad poenam, residua solo il capo B, con conseguente diminuzione della pena inflitta in primo grado, indicata in anni uno di reclusione ed euro 600 di multa; infine, nel dispositivo confermano la condanna inflitta in primo grado per entrambi i reati contestati, determinata in anni uno, mesi sette di reclusione ed euro 800 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati e, come tali, meritevoli di accoglimento. 2. La sentenza impugnata, ritenuto infondato il gravame proposto, ha confermato in dispositivo la pronuncia di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per entrambi i reati loro ascritti (artt. 110, 474 e 110, 648, comma 2, cod. pen.). 3. Dall'esame della motivazione della predetta sentenza, emerge, in modo chiaro ed evidente, la decisione del Collegio di affermare la responsabilità degli odierni ricorrenti per entrambi i reati loro ascritti, nessuno dei quali prescritto. Tuttavia, la sentenza, in aperta contraddizione con quanto precedentemente affermato, riconosce, in parte motiva (pag. 5), che "residuando ... il solo reato ex art. 648, secondo comma cod. pen., la pena va rideterminata ritenute le già concesse attenuanti generiche stante anche l'incensuratezza degli imputati, in anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa", con conferma del beneficio della sospensione condizionale e la confisca e la distruzione di quanto in sequestro. 4. L'accertato contrasto impone l'accoglimento dell'unico motivo di ricorso proposto e la declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la sopravvenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 110, 474 cod. pen., prescrizione, maturata medio tempore, in data 06/11/2022, tenendo conto della data di commissione/accertamento del fatto, della durata degli eventi interruttivi e del periodo di sospensione della prescrizione (pari a mesi otto e giorni quattro) verificatasi nel corso del giudizio dì primo grado. Ne consegue l'eliminazione dalla sanzione complessiva irrogata, della misura di pena inflitta per il reato dichiarato prescritto (mesi sette di reclusione ed euro 200,00 di multa) e la rideterminazione della pena finale per il residuo reato di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen. nella misura di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi sette di reclusione ed euro 200,00 di multa e, per l'effetto, ridetermina la pena per il residuo reato di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen. in anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa. Condanna gli imputati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3.686,00 olt