CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Trieste del 23.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 30.4.2021 il Gip di Udine aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, a lui ascritti, e, ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva, così ridotta per la scelta del rito, di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere; 2. la Corte di Appello di Trieste ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato avanzata dal difensore dell'imputato, a tal fine munito di procura speciale, con contestuale rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello relativo al trattamento sanzionatorio sulla cui quantificazione aveva concordato il PG e rideterminando perciò la pena in quella su cui le parti avevano convenuto, di anni 4 e mesi 10 di reclusione ed Euro 2.000 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore del Battusi deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di valenza tra le circostanze di opposto segno: segnala, a tal proposito, che l'imputato era appena diciottenne al momento dei fatti oltre che nato e cresciuto in un ambiente marginale e svantaggiato sul piano economico, sociale e culturale; aggiunge che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'avvenuto risarcimento del danno laddove la gravità del fatto; sottolinea la peculiarità del caso concreto sia quanto alla imprevedibilità dello sviluppo dell'azione programmata che alla impropria applicazione della aggravante del travisamento atteso che l'uso della mascherina era obbligatorio in forza delle misura adottate per il contenimento della pandemia; segnala l'improprietà del riferimento al silenzio serbato dall'imputato, espressione di una scelta difensiva non sindacabile; sollecita la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen. in relazione alla severità della pena, non giustificabile per la tutela di interessi di natura pal:rimoniale ancorché connessi alla tutela della persona; 4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., infatti, è consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei I miti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Cannassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello). E, d'altra parte, la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio ovvero, per contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti denegate nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 827 del 21.11.2017, Scavone, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; Sez. 4, n. 53340 del 24.11.2016, Castiglione, Rv 268696; Sez. 1, n. 19041 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sardelli, Rv 252861; Sez. 6, n. 54341 de. 15.10.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315, Sez. 2, n. 11761 del 30.1.2014, Khribech, Rv 259825). È allora appena solo per completezza che è possibile richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha ravvisato gli estremi della aggravante del travisamento nel caso in cui l'agente indossi una mascherina, non rilevando, in contrario, che l'uso della stessa sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, atteso che la parziale copertura del volto mediante la mascherina è funzionale al compimento dell'azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , n. 1712 del 03/11/2021, Perfetti, Rv. 282517 - 01). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore d