Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06531/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Il verbale di arresto del 15 ottobre 2025 relativo all'applicazione della misura precautelare a [OSCURATO:PERSONA] descriveva che alle 06:20 giungeva una chiamata al numero di emergenza “ 112 ” che s egnalava la presenza di una persona che si aggirava intorno a delle autovetture in sosta; gli operanti rintracciavano il [OSCURATO:PERSONA] accovacciato dietro una [OSCURATO:PERSONA] c on la portiera anteriore sinistra aperta.

Sorpreso,lo stesso ingaggiava una colluttazione con gli operanti, che conduceva al suo arresto .

L a perquisizione e seguita nell’immediatezza consentiva di rinvenire nello zainodetenuto dal [OSCURATO:PERSONA] diversi oggetti.Alle ore 8:00, dopo l'applicazione della misura precautelare , gli operanti visionavano i filmatidelle telecamere di videosorveglianza e verificavano che alle 03:16,il [OSCURATO:PERSONA] era entrato nell'area dell'autofficina LGL e vi si era trattenuto fino alle 05:10 sottraendo degli oggetti dalle autovetture posteggiate; seguiva l’identificazione dei proprietari d elle auto presenti nel piazzale dell’autofficina che riconoscevano come propri gli oggetti rinvenuti nello zaino del C arboni al momento dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA] elevava due capi di imputazione per rapina impropria ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito violenz a e minacc ia per procurarsi l'impunità (a) sia in relazione al tentativo di sottrazione degli oggetti contenuti nella [OSCURATO:PERSONA] M usa (condotta descritta al capo 2) , (b) sia in relazione al trafugamento degli oggetti contenuti nelle autovetture parcheggiate presso l’autofficina LGL asportati nel corso della notte (condotta descritta al capo 1). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari: -convalidava l'arresto per i l capo 2) ritenendo che ci fossero gli estremi della quasi flagranzadel reato di tentata rapina, - riqualificava il reato contestato al capo 1) in furto, ritenendo che la violenza agita nei confronti degli operanti non fosse collegata all’azione predatoriaconsumata in precedenza, -non convalidava l’arresto in relazione al capo 1 ) ritenendo insussistente il requisito della “quasi flagranza” perché il fatto che gli oggetti rinvenuti fossero dei proprietari delle auto parcheggiate presso l’autofficina LGL era st a to accertato con un’attività investigativa “successiva” all’applicazione della misura precautelare.

2. Ricorreva per cassazione la Procura presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo sostituto, che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 382 e 581 cod. proc. pen., art. 628 cod. pen.): si deduceva che la qualificazione giuridica della condotta descritta al capo 1) avrebbe dovuto essere quella di “rapina impropria” in quanto l'indagato era stato sorpreso a breve distanza temporale (poco più di due ore) dal suo allontanamento dal luogo in cui aveva sottratto gli oggetti ed aveva usato violenza nei confronti dei poliziottiper garantirsi l’impunità.

Si deduceva, altresì, che la mancata convalida dell'arresto fosse illegittima perché la qualificazione giuridica corretta del capo 1) come rapina impropria implicava che gli operanti avesseroassistito direttamente ad un frammento della condotta criminosa ovvero alla consumazione della violenza necessaria per l'integrazione della rapina. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile.

1.1. Le doglianze rivolte nei confronti della qualificazione giuridica della condotta descritta al capo 1) come furto piuttosto che come rapina impropria sono manifestamente infondate.

In materia il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito della "immediatezza", contemplato dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della "res" e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038 – 02; Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappala, Rv. 254171; Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821).

La valutazione della sussistenza dell’unitarietà dell’azione nei casi in cui la violenza e la minaccia, in ipotesi dirette a conseguire l’impunità , non siano contestuali è affidata al giudice del meritoal quale è devoluto il giudizio sulla ricostruzione della condotta e sulla sua qualificazione giuridica.

Nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari prendeva atto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva sottratto i beni circa tre ore prima del momento in cui era stato sorpreso dagli operanti mentre era intento a commettere un'altra azione predatoria, il che - secondo la sua l ogica valutazione - non consentiva di ritenere che la violenza agita nei confronti delle forze dell'ordine fosse collegabile all'impossessamento degli oggetti a ppresi precedentemente ; riteneva,quindi, che mancasse il requisito della immediatezza e che la violenza esercitata fosse funzionale a garantire l'impunità solo in relazione al l’ultima azione predatoria.

Si tratta di una valutazione di merito che non si presta ad alcuna censura in quantooffre una persuasiva e logica valutazione sia in ordine alla sussistenza del requisito dell'immediatezza che alla qu alificazione giuridica (furto invece che rapina impropria: pag.8 del provvedimento impugnato).

1.2. Sono manifestamente infondate anche le doglianze rivolte nei confronti della mancata convalida dell’arresto in relazione alla condotta descritta al capo [OSCURATO:PERSONA] riafferma che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez.

U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591 -01) Nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha legittimamente escluso la sussistenza del requisito della quasi flagranza rilevando che per accertare i furti consumati presso il parcheggio dell’autofficina LGL la polizia giudiziaria ha eseguito un’attività investigativa “successiva” all'arresto,consistita nella visione dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza e nell'assunzione delle informazioni delle vittime.

Dunque,mancano gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per procedere all'arresto ovvero la percezione diretta degli indizi del reato per cui si applica la misura precautelare da parte degli operanti.

Aciò si aggiunge che , secondo la giurisprudenza d i legittimit à in caso di convalida dell'arresto in flagranza per più reati non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento solo in relazione ad uno degli addebiti, ove le ulteriori fattispecie in contestazione consentano, come nel caso di specie, l'adozione della censurata ordinanza (Sez. 6, n. 49666 del 13/12/2022, Spataro, Rv. 284097 – 01; Sez. 6, n. 14085 del 16/03/2021, P., Rv. 281156 –01, Sez. 6, n. 28021 del 11/06/2014, Antonacci, Rv. 261647 - 01) .

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, il giorno 21gennaio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Il verbale di arresto del 15 ottobre 2025 relativo all'applicazione della misura precautelare a [OSCURATO:PERSONA] descriveva che alle 06:20 giungeva una chiamata al numero di emergenza “ 112 ” che s egnalava la presenza di una persona che si aggirava intorno a delle autovetture in sosta; gli operanti rintracciavano il [OSCURATO:PERSONA] accovacciato dietro una [OSCURATO:PERSONA] c on la portiera anteriore sinistra aperta. Sorpreso,lo stesso ingaggiava una colluttazione con gli operanti, che conduceva al suo arresto . L a perquisizione e seguita nell’immediatezza consentiva di rinvenire nello zainodetenuto dal [OSCURATO:PERSONA] diversi oggetti.Alle ore 8:00, dopo l'applicazione della misura precautelare , gli operanti visionavano i filmatidelle telecamere di videosorveglianza e verificavano che alle 03:16,il [OSCURATO:PERSONA] era entrato nell'area dell'autofficina LGL e vi si era trattenuto fino alle 05:10 sottraendo degli oggetti dalle autovetture posteggiate; seguiva l’identificazione dei proprietari d elle auto presenti nel piazzale dell’autofficina che riconoscevano come propri gli oggetti rinvenuti nello zaino del C arboni al momento dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA] elevava due capi di imputazione per rapina impropria ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito violenz a e minacc ia per procurarsi l'impunità (a) sia in relazione al tentativo di sottrazione degli oggetti contenuti nella [OSCURATO:PERSONA] M usa (condotta descritta al capo 2) , (b) sia in relazione al trafugamento degli oggetti contenuti nelle autovetture parcheggiate presso l’autofficina LGL asportati nel corso della notte (condotta descritta al capo 1). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari: -convalidava l'arresto per i l capo 2) ritenendo che ci fossero gli estremi della quasi flagranzadel reato di tentata rapina, - riqualificava il reato contestato al capo 1) in furto, ritenendo che la violenza agita nei confronti degli operanti non fosse collegata all’azione predatoriaconsumata in precedenza, -non convalidava l’arresto in relazione al capo 1 ) ritenendo insussistente il requisito della “quasi flagranza” perché il fatto che gli oggetti rinvenuti fossero dei proprietari delle auto parcheggiate presso l’autofficina LGL era st a to accertato con un’attività investigativa “successiva” all’applicazione della misura precautelare. 2. Ricorreva per cassazione la Procura presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo sostituto, che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 382 e 581 cod. proc. pen., art. 628 cod. pen.): si deduceva che la qualificazione giuridica della condotta descritta al capo 1) avrebbe dovuto essere quella di “rapina impropria” in quanto l'indagato era stato sorpreso a breve distanza temporale (poco più di due ore) dal suo allontanamento dal luogo in cui aveva sottratto gli oggetti ed aveva usato violenza nei confronti dei poliziottiper garantirsi l’impunità. Si deduceva, altresì, che la mancata convalida dell'arresto fosse illegittima perché la qualificazione giuridica corretta del capo 1) come rapina impropria implicava che gli operanti avesseroassistito direttamente ad un frammento della condotta criminosa ovvero alla consumazione della violenza necessaria per l'integrazione della rapina. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. Le doglianze rivolte nei confronti della qualificazione giuridica della condotta descritta al capo 1) come furto piuttosto che come rapina impropria sono manifestamente infondate. In materia il [OSCURATO:PERSONA] riafferma che ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito della "immediatezza", contemplato dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della "res" e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038 – 02; Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617; Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappala, Rv. 254171; Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821). La valutazione della sussistenza dell’unitarietà dell’azione nei casi in cui la violenza e la minaccia, in ipotesi dirette a conseguire l’impunità , non siano contestuali è affidata al giudice del meritoal quale è devoluto il giudizio sulla ricostruzione della condotta e sulla sua qualificazione giuridica. Nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari prendeva atto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva sottratto i beni circa tre ore prima del momento in cui era stato sorpreso dagli operanti mentre era intento a commettere un'altra azione predatoria, il che - secondo la sua l ogica valutazione - non consentiva di ritenere che la violenza agita nei confronti delle forze dell'ordine fosse collegabile all'impossessamento degli oggetti a ppresi precedentemente ; riteneva,quindi, che mancasse il requisito della immediatezza e che la violenza esercitata fosse funzionale a garantire l'impunità solo in relazione al l’ultima azione predatoria. Si tratta di una valutazione di merito che non si presta ad alcuna censura in quantooffre una persuasiva e logica valutazione sia in ordine alla sussistenza del requisito dell'immediatezza che alla qu alificazione giuridica (furto invece che rapina impropria: pag.8 del provvedimento impugnato). 1.2. Sono manifestamente infondate anche le doglianze rivolte nei confronti della mancata convalida dell’arresto in relazione alla condotta descritta al capo [OSCURATO:PERSONA] riafferma che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591 -01) Nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha legittimamente escluso la sussistenza del requisito della quasi flagranza rilevando che per accertare i furti consumati presso il parcheggio dell’autofficina LGL la polizia giudiziaria ha eseguito un’attività investigativa “successiva” all'arresto,consistita nella visione dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza e nell'assunzione delle informazioni delle vittime. Dunque,mancano gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per procedere all'arresto ovvero la percezione diretta degli indizi del reato per cui si applica la misura precautelare da parte degli operanti. Aciò si aggiunge che , secondo la giurisprudenza d i legittimit à in caso di convalida dell'arresto in flagranza per più reati non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento solo in relazione ad uno degli addebiti, ove le ulteriori fattispecie in contestazione consentano, come nel caso di specie, l'adozione della censurata ordinanza (Sez. 6, n. 49666 del 13/12/2022, Spataro, Rv. 284097 – 01; Sez. 6, n. 14085 del 16/03/2021, P., Rv. 281156 –01, Sez. 6, n. 28021 del 11/06/2014, Antonacci, Rv. 261647 - 01) . P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il giorno 21gennaio 2026.
Sentenza Cassazione n. 06531/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris