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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48834/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 3 luglio 2018 dal Tribunale di Forlì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riforma delle statuizioni civili conseguenti alla assoluzione del predetto dai reati - per quanto in questa sede di interesse - di cui ai capi b)(artt. 61 n.10, 582 cod. pen.), c)(art. 337 cod. pen.) e d)(artt. 61 n. 10, 582 cod. pen.) perché il fatto non sussiste e della declaratoria di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a)( art. 336 cod. pen.), qualificato ai sensi dell'art. 612 cod. pen., per difetto di querela, ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati di cui ai capi a), b), c) e d) condannandolo al risarcimento del danno in favore delle predette parti civili quantificato in complessivi euro 1.500 in favore di ciascuna di esse. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi a), b), c) e d) per omessa rinnovazione delle prove orali con riferimento alle persone offese ed al teste Garavelli, essendo la prima decisione giunta alla pronuncia assolutoria sulla base della ritenuta non credibilità dei predetti testimoni e non trovando, pertanto, fondamento l'assunto della sentenza di appello secondo il quale detta credibilità non sia stata mai messa in dubbio.

2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo a) ed in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità ex art. 393-bis cod. pen. ed omessa motivazione sulla mancanza di condizione di procedibilità.

La Corte di appello ha omesso di motivare in ordine al diverso giudizio sulla sussistenza del reato di cui all'art. 336 cod. pen. e sulla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., dal momento che il diniego al transito opposto dalla Marini al Gala era del tutto arbitrario.

Ancora, la Corte ha omesso di motivare sulla esistenza della querela, in assenza di un fatto corrispondente alla fattispecie criminosa nella denuncia sporta dalle parti civili, essendo presente nel fascicolo esclusivamente una "denuncia-querela" ove si faceva un mero richiamo ad una annotazione di servizio (ovviamente non presente, ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen.) e al numero di iscrizione della notizia di reato, così che il Giudice non ha avuto alcuna contezza di cosa sia stato esattamente denunciato.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate; è, inoltre, pervenuta memoria di replica alla requisitoria della stessa parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è genericamente proposto.

2.1. La Corte di appello ha ritenuto di non dover rinnovare il dibattimento sul rilievo d'ordine generale che il primo Giudice non ha sostenuto che non fossero attendibili e credibili le deposizioni delle due persone offese e del teste di accusa, trovandosi nel caso in cui il materiale probatorio è stato mal interpretato dallo stesso Giudice che ha argomentato in modo contraddittorio per giungere ad una sentenza assolutoria in punto di diritto (v. pg. 6 della sentenza).

L'argomentazione della Corte si articola in relazione alle singole fattispecie esaminate: - in relazione ai reati sub a) e b) ai danni della Marini, annota la sentenza, lo stesso Giudice dà conto del fatto che l'imputato ha pronunciato frasi di contenuto minaccioso tali da turbare la libertà morale del soggetto cui erano state rivolte, ma ha ritenuto che le stesse non fossero idonee a turbare l'esercizio di pubbliche funzioni.

Quanto alle lesioni, la Corte sconfessa l'assunto secondo il quale le stesse non potessero essere provate per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato dei testimoni ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., a sproposito richiamato dal primo Giudice.

Ancora, la Corte rileva che i rilievi difensivi sulla attendibilità della Marini riguardavano imprecisioni per un verso apparenti e, per altro verso, in ogni caso inidonee a minare la credibilità della persona offesa. - In relazione ai reati sub c) e d) commessi ai danni del Ruggeri, annota la sentenza che lo stesso Giudice di primo grado ha riconosciuto il compimento di un comportamento violento da parte dell'imputato per poi escludere il reato in quanto detta condotta non ha comportato alcun concreto pericolo al regolare espletamento della pubblica funzione esercitata.

Quanto alle lesioni la Corte ha mostrato di non condividere le conclusioni del primo giudice in relazione all'esito della istruttoria dibattimentale, che aveva dimostrato che l'imputato aveva ripetutamente cercato di chiudere lo sportello colpendo così più volte il Ruggeri, come confermato dai colleghi Marini e Garavelli e dal referto.2.2.

E' noto che in materia vige il principio secondo il quale il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02).

Il principio di legittimità stabilisce un maggiore livello di tutela dell'imputato che vede riformata in pejus, anche ai soli fini civili, la precedente sentenza assolutoria rispetto allo standard convenzionale recentemente ribadito dalla Corte E.D.U.

Sez.

I, 15 giugno 2023, Roccella c.

Italia, n. 44764/16 che ha ritenuto non sussistere la violazione da parte dell'Italia dell'art. 6 § 1 C.e.d.u. in un caso - analogo a quello di specie - di condanna sopraggiunta in secondo grado ma soltanto ai fini civili, dopo un'assoluzione adottata all'esito del giudizio di primo grado e nell'ambito del quale le dichiarazioni testimoniali non sono state riassunte.

La Corte di Strasburgo ha chiarito che le garanzie inerenti all'equità processuale in sede civile non sono del tutto sovrapponibili a quelle del giudizio penale, osservando che i §§ 2 e 3 dell'art. 6 C.e.d.u. non vengono espressamente richiamati anche per le questioni civili (§ 45).

Tuttavia, secondo la Corte sovranazionale, alcuni dei valori fondamentali quali il canone del contraddittorio e della parità delle armi trovano un'applicazione generalizzata sia nel giudizio penale, sia in quello civile (§ 46).

Per quanto concerne più nello specifico le prove dichiarative, la Corte europea ha affermato che il mancato accoglimento di una richiesta testimoniale non costituisce di per sé una violazione al diritto di difesa, qualora sufficientemente motivato.

Tale decisione risulta arbitraria laddove comporta una sproporzionata limitazione alla parità delle armi (§ 47).

Ha poi affermato che il principio secondo cui il giudice di appello, a fronte di una pronuncia assolutoria di primo grado, è tenuto ad ascoltare direttamente i testimoni, valutandone la credibilità (Dan. c.

Moldavia, n. 8999/07, 5 luglio 2011, § 33; Hanu c.

Romania, 10890/04, 4 giugno 2013; Lorefice c.

Italia, n. 63446/13, § 43, 29 giugno 2017; [OSCURATO:PERSONA] e Molinari c.

Italia, nn. 15931/15 e 16459/15, 25 marzo 2021) non trova applicazione con riguardo alle questioni civili ove non vige il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e la valutazione delle prove risponde a regole maggiormente flessibili (§ 50) e sul rilievo che durante il giudizio di primo grado erano state assunte le testimonianze presentate sia dall'accusa che dalla difesa ed il ricorrente aveva avuto la possibilità di contro-esaminare e, più in generate, di introdurre nell'istruzione dibattimentale le prove contrarie (§ 51).2.3.

Questa Corte ritiene che anche la più ampia tutela riconosciuta dall'autorevole arresto di [OSCURATO:PERSONA] non è stata violata dalla sentenza impugnata.

Invero, il motivo proposto a riguardo dal ricorrente si appunta genericamente sulla sola espressione della prima sentenza - testualmente "a fronte delle non univoche deposizioni testimoniali della stessa p. o. e dei testi Garavelli e Ruggeri" (v. pg. 1 della sentenza di primo grado) -, peraltro riguardante i soli capi a) e b), e sulla pretesa inattendibilità delle testimonianze, senza confrontarsi con il più articolato giudizio sopra riportato che non giustificava la rinnovazione istruttoria.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Quanto alla sussistenza del reato di cui al capo a) la deduzione è manifestamente infondata avendo la Corte puntualmente giustificato la sussistenza del reato (v. pg. 6, punto 7, secondo cpv.).

Quanto alla scrimínante, trattasi di censura genericamente proposta per questione di fatto non prospettata al giudice di merito e, pertanto, non proponibile per la prima volta in questa sede di legittimità.

Quanto alla mancanza di querela, la questione non rileva in relazione alla confermata sussistenza del reato di cui all'art. 336 cod. pen. sub a) procedibile di ufficio, dovendosi - in ogni caso - rilevare la ineccepibile censura del giudice di appello a riguardo della improcedibilità ritenuta dai primo giudice in ragione del rinvio della istanza dì punizione alla annotazione di servizio in cui erano riportati i fatti per i quali era stata richiesta la punizione dell'autore.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila ìn favore della Cassa delle ammende.

Il ricorrente, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che stimasi equo determinare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 3 luglio 2018 dal Tribunale di Forlì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riforma delle statuizioni civili conseguenti alla assoluzione del predetto dai reati - per quanto in questa sede di interesse - di cui ai capi b)(artt. 61 n.10, 582 cod. pen.), c)(art. 337 cod. pen.) e d)(artt. 61 n. 10, 582 cod. pen.) perché il fatto non sussiste e della declaratoria di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a)( art. 336 cod. pen.), qualificato ai sensi dell'art. 612 cod. pen., per difetto di querela, ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati di cui ai capi a), b), c) e d) condannandolo al risarcimento del danno in favore delle predette parti civili quantificato in complessivi euro 1.500 in favore di ciascuna di esse. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi a), b), c) e d) per omessa rinnovazione delle prove orali con riferimento alle persone offese ed al teste Garavelli, essendo la prima decisione giunta alla pronuncia assolutoria sulla base della ritenuta non credibilità dei predetti testimoni e non trovando, pertanto, fondamento l'assunto della sentenza di appello secondo il quale detta credibilità non sia stata mai messa in dubbio. 2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo a) ed in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità ex art. 393-bis cod. pen. ed omessa motivazione sulla mancanza di condizione di procedibilità. La Corte di appello ha omesso di motivare in ordine al diverso giudizio sulla sussistenza del reato di cui all'art. 336 cod. pen. e sulla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., dal momento che il diniego al transito opposto dalla Marini al Gala era del tutto arbitrario. Ancora, la Corte ha omesso di motivare sulla esistenza della querela, in assenza di un fatto corrispondente alla fattispecie criminosa nella denuncia sporta dalle parti civili, essendo presente nel fascicolo esclusivamente una "denuncia-querela" ove si faceva un mero richiamo ad una annotazione di servizio (ovviamente non presente, ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen.) e al numero di iscrizione della notizia di reato, così che il Giudice non ha avuto alcuna contezza di cosa sia stato esattamente denunciato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate; è, inoltre, pervenuta memoria di replica alla requisitoria della stessa parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è genericamente proposto. 2.1. La Corte di appello ha ritenuto di non dover rinnovare il dibattimento sul rilievo d'ordine generale che il primo Giudice non ha sostenuto che non fossero attendibili e credibili le deposizioni delle due persone offese e del teste di accusa, trovandosi nel caso in cui il materiale probatorio è stato mal interpretato dallo stesso Giudice che ha argomentato in modo contraddittorio per giungere ad una sentenza assolutoria in punto di diritto (v. pg. 6 della sentenza). L'argomentazione della Corte si articola in relazione alle singole fattispecie esaminate: - in relazione ai reati sub a) e b) ai danni della Marini, annota la sentenza, lo stesso Giudice dà conto del fatto che l'imputato ha pronunciato frasi di contenuto minaccioso tali da turbare la libertà morale del soggetto cui erano state rivolte, ma ha ritenuto che le stesse non fossero idonee a turbare l'esercizio di pubbliche funzioni. Quanto alle lesioni, la Corte sconfessa l'assunto secondo il quale le stesse non potessero essere provate per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato dei testimoni ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., a sproposito richiamato dal primo Giudice. Ancora, la Corte rileva che i rilievi difensivi sulla attendibilità della Marini riguardavano imprecisioni per un verso apparenti e, per altro verso, in ogni caso inidonee a minare la credibilità della persona offesa. - In relazione ai reati sub c) e d) commessi ai danni del Ruggeri, annota la sentenza che lo stesso Giudice di primo grado ha riconosciuto il compimento di un comportamento violento da parte dell'imputato per poi escludere il reato in quanto detta condotta non ha comportato alcun concreto pericolo al regolare espletamento della pubblica funzione esercitata. Quanto alle lesioni la Corte ha mostrato di non condividere le conclusioni del primo giudice in relazione all'esito della istruttoria dibattimentale, che aveva dimostrato che l'imputato aveva ripetutamente cercato di chiudere lo sportello colpendo così più volte il Ruggeri, come confermato dai colleghi Marini e Garavelli e dal referto.2.2. E' noto che in materia vige il principio secondo il quale il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02). Il principio di legittimità stabilisce un maggiore livello di tutela dell'imputato che vede riformata in pejus, anche ai soli fini civili, la precedente sentenza assolutoria rispetto allo standard convenzionale recentemente ribadito dalla Corte E.D.U. Sez. I, 15 giugno 2023, Roccella c. Italia, n. 44764/16 che ha ritenuto non sussistere la violazione da parte dell'Italia dell'art. 6 § 1 C.e.d.u. in un caso - analogo a quello di specie - di condanna sopraggiunta in secondo grado ma soltanto ai fini civili, dopo un'assoluzione adottata all'esito del giudizio di primo grado e nell'ambito del quale le dichiarazioni testimoniali non sono state riassunte. La Corte di Strasburgo ha chiarito che le garanzie inerenti all'equità processuale in sede civile non sono del tutto sovrapponibili a quelle del giudizio penale, osservando che i §§ 2 e 3 dell'art. 6 C.e.d.u. non vengono espressamente richiamati anche per le questioni civili (§ 45). Tuttavia, secondo la Corte sovranazionale, alcuni dei valori fondamentali quali il canone del contraddittorio e della parità delle armi trovano un'applicazione generalizzata sia nel giudizio penale, sia in quello civile (§ 46). Per quanto concerne più nello specifico le prove dichiarative, la Corte europea ha affermato che il mancato accoglimento di una richiesta testimoniale non costituisce di per sé una violazione al diritto di difesa, qualora sufficientemente motivato. Tale decisione risulta arbitraria laddove comporta una sproporzionata limitazione alla parità delle armi (§ 47). Ha poi affermato che il principio secondo cui il giudice di appello, a fronte di una pronuncia assolutoria di primo grado, è tenuto ad ascoltare direttamente i testimoni, valutandone la credibilità (Dan. c. Moldavia, n. 8999/07, 5 luglio 2011, § 33; Hanu c. Romania, 10890/04, 4 giugno 2013; Lorefice c. Italia, n. 63446/13, § 43, 29 giugno 2017; [OSCURATO:PERSONA] e Molinari c. Italia, nn. 15931/15 e 16459/15, 25 marzo 2021) non trova applicazione con riguardo alle questioni civili ove non vige il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e la valutazione delle prove risponde a regole maggiormente flessibili (§ 50) e sul rilievo che durante il giudizio di primo grado erano state assunte le testimonianze presentate sia dall'accusa che dalla difesa ed il ricorrente aveva avuto la possibilità di contro-esaminare e, più in generate, di introdurre nell'istruzione dibattimentale le prove contrarie (§ 51).2.3. Questa Corte ritiene che anche la più ampia tutela riconosciuta dall'autorevole arresto di [OSCURATO:PERSONA] non è stata violata dalla sentenza impugnata. Invero, il motivo proposto a riguardo dal ricorrente si appunta genericamente sulla sola espressione della prima sentenza - testualmente "a fronte delle non univoche deposizioni testimoniali della stessa p. o. e dei testi Garavelli e Ruggeri" (v. pg. 1 della sentenza di primo grado) -, peraltro riguardante i soli capi a) e b), e sulla pretesa inattendibilità delle testimonianze, senza confrontarsi con il più articolato giudizio sopra riportato che non giustificava la rinnovazione istruttoria. 3. Il secondo motivo è inammissibile. Quanto alla sussistenza del reato di cui al capo a) la deduzione è manifestamente infondata avendo la Corte puntualmente giustificato la sussistenza del reato (v. pg. 6, punto 7, secondo cpv.). Quanto alla scrimínante, trattasi di censura genericamente proposta per questione di fatto non prospettata al giudice di merito e, pertanto, non proponibile per la prima volta in questa sede di legittimità. Quanto alla mancanza di querela, la questione non rileva in relazione alla confermata sussistenza del reato di cui all'art. 336 cod. pen. sub a) procedibile di ufficio, dovendosi - in ogni caso - rilevare la ineccepibile censura del giudice di appello a riguardo della improcedibilità ritenuta dai primo giudice in ragione del rinvio della istanza dì punizione alla annotazione di servizio in cui erano riportati i fatti per i quali era stata richiesta la punizione dell'autore. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila ìn favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che stimasi equo determinare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla p
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