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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14770/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];'t( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge rispetto alla recidiva, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] infatti che, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960); Rilevato che la Corte di appello di Bari si è attenuta al principio sopra richiamato poiché, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato la sussistenza della recidiva ritenendo la condotta posta in essere dall'imputato indice di una particolare pericolosità tenuto conto dei suoi precedenti penali, anche di particolare gravità e commessi in epoca recente, dovendosi quindi ritenere che egli non aveva maturato alcuna rivisitazione critica delle proprie condotte perseverando nella commissione di reati, mostrandosi del tutto irrispettoso delle regole impostegli a conferma della sua persistente pericolosità; Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare la sussistenza della contestata recidiva; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); 2 P.Q.MF 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];'t( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge rispetto alla recidiva, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] infatti che, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960); Rilevato che la Corte di appello di Bari si è attenuta al principio sopra richiamato poiché, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato la sussistenza della recidiva ritenendo la condotta posta in essere dall'imputato indice di una particolare pericolosità tenuto conto dei suoi precedenti penali, anche di particolare gravità e commessi in epoca recente, dovendosi quindi ritenere che egli non aveva maturato alcuna rivisitazione critica delle proprie condotte perseverando nella commissione di reati, mostrandosi del tutto irrispettoso delle regole impostegli a conferma della sua persistente pericolosità; Rilevato che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge, sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare la sussistenza della contestata recidiva; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); 2 P.Q.MF 3
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