CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 42624/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 4/11/2020 della Corta di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] con le quali si chiede l'accoglimento del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-I. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. 7L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di revocazione, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], del decreto definitivo emesso il 27 febbraio 2014 dalla Corte di appello di Lecce avente ad oggetto la confisca di beni immobili e mobili sequestrati al predetto ed ai membri della sua famiglia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione all'art. 28 del decreto leg.vo n. 159/2011 non avendo il provvedimento impugnato verificato la tenuta del provvedimento oggetto della domanda di revocazione rispetto alle pronunce assolutorie che hanno escluso l'esistenza di una condotta penalmente rilevante lindicate in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio è partito, ai fini della affermazione della pericolosità, da dati inconferenti e non indicati dal Giudice di legittimità nella pronuncia rescindente, segnatamente la sentenza di condanna per omicidio e tentato omicidio, mai valutata dai Giudici della prevenzione ai fini predetti. Inoltre, la motivazione resa dal provvedimento impugnato si incrina in relazione alla valutazione dei fatti indicati nelle sentenze di assoluzione che hanno escluso in radice la sussistenza dei fatti, anche ritenendo esistente una sentenza di assoluzione del Rochira dall'ipotesi di tentato omicidio ai danni di tale [OSCURATO:PERSONA], in assenza di qualsiasi produzione a riguardo e dello stesso procedimento, dovendosi - invece in relazione alle emergenze considerate a carico del ricorrente - far riferimento al procedimento n.3686/2007 nei confronti di ignoti e risultando errata la prospettazione dei rapporti dello stesso ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] /tenuti in periodo temporale in cui questi non era pericoloso. Inoltre, i dati di cui alla informativa del 9.11.2008 riportati a pag. 5 del provvedimento impugnato sono stati esclusi dalle sentenze allegate alla primigenia istanza di revocazione rigettata dalla Corte di appello di Potenza (v. all. 6) nonché dalla sentenza che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste (v. all.7). Anche la vicenda relativa alla detenzione del tritolo nel magazzino Plurimarket è priva di motivazione in relazione alla ritenuta riferibilità dell'esplosivo al ricorrente, invece esclusa dalla sentenza assolutoria (v. all. 8). Infine, la vicenda dell'attentato ai danni di Vincenzo Della Corte costituisce un dato neutro in assenza del coinvolgimento del Rochira.2.2. Con il secondo motivo,violazione dell'art.28 d.leg.vo n. 159/2011 e mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta pericolosità generica del ricorrente, essendosi omesso di indicare quali elementi, al netto delle sentenze di assoluzione, o quali fatti comunque da queste desumibili possano sorreggere detta valutazione. 2.3. Con motivo aggiunto si deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione all'art.1,comma 1 lett. b) e 4, comma 1, lett. c) d.leg.vo n. 159/2011 con riferimento alla declaratoria dì incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019. Si censura l'omessa indicazione degli elementi sulla base dei quali si è ritenuta ancora sussistente la pericolosità generica in capo al ricorrente soprattutto in considerazione della circostanza che la stessa è fondata su condotte tenute in epoca significativamente antecedente a quanto affermato dalla citata sentenza costituzionale, in relazione alla quale la Corte non ha riconsiderato i limiti di cognizione della richiesta di revoca della confisca di prevenzione basata su una normativa dichiarata incostituzionale, tenuto conto anche dei tre provvedimenti di cui ai punti 8,9 e 12 del ricorso - ora allegati - che hanno assolto il ricorrente o archiviato le accuse mossegli. [OSCURATO:PERSONA] della revisione ha solo rimarcato i fatti oggetto delle sentenze di assoluzione o prescrizione ai fini della pericolosità, attribuendo valore pregnante all'unico precedente penale per omicidio senza spendere alcun argomento in merito al perimetro temporale del reato nonostante sia già intervenuta la misura questorile dell'avviso orale che ricomprendeva tutti i fatti del narrato di cui alle pg. 3 e 4 del provvedimento impugnato - implicante il divieto del bis in idem applicabile anche alle misure di prevenzione - come pure in ordine alla effettiva derivazione di profitti illeciti. 3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, avendo la sentenza impugnata risposto in maniera adeguata alle indicazioni della sentenza rescindente, indicando una serie di elementi, già posti a base del decreto originario, che segnalavano la dedizione del Rochira ad attività illecite di natura patrimoniale (truffe). Del resto la difesa ha apoditticamente affermato l'inesistenza del processo per associazione a delinquere, truffa e riciclaggio, contestato erroneamente la valorizzazione degli elementi di fatto derivanti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e richiamato decisioni (v. punti 8,9 e 12 del ricorso) senza supporto documentale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 2. La sentenza rescindente aveva rimesso il giudizio sulla istanza di revocazione proposta dal ricorrente censurando l'omessa verifica della "tenuta" del provvedimento oggetto della domanda di revocazione alla luce delle sentenze assolutorie allegate dalla difesa che avevano escluso l'esistenza di una condotta penalmente rilevante. 3. Il primo motivo del ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che proposto per questioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità. Invero, La Corte di appello, ha proceduto ad una incensurabile autonoma valutazione degli elementi a carico del prevenuto in relazione al merito di vicende assolutorie ed ha affermato il superamento della prova di resistenza del provvedimento oggetto della domanda di revocazione, considerando la condanna per omicidio e tentato omicidio commesso nel 2005 - nell'ambito della quale è valorizzato il pregnante movente economico e le condotte truffaldine tenute dal Rochira - e le emergenze investigative relative ad altri procedimenti. Segnatamente, con riferimento al tentato omicidio ai danni del Chionna, è valorizzato il pieno inserimento del ricorrente nell'ambiente malavitoso di [OSCURATO:PERSONA] e la truffa commessa dal Chionna in concorso con il Rochira quale movente dell'azione omicidiaria; ancora socP/considerati i rapporti intensi, accertati nell'ambito del p.p. n.3686/07, tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato di essere il capo francavillese della [OSCURATO:PERSONA]; ancora, si considera la vicenda della intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di alcune attività imprenditoriali facenti capo al Rochira al cui posto il La Corte rimase vittima di un attentato; inoltre, è stata valorizzata la captazione ambientale del 13.11.2009 nella quale il pregfiudicato [OSCURATO:PERSONA] commentava un attentato alla stessa vita del Rochira, responsabile di minacce ai danni di [OSCURATO:PERSONA];infine, è considerato il rinvenimento in uno degli esercizi commerciali del Rochira di un ingente quantitativo di tritolo, ritenendo superabile ai fini prevenzionali il giudizio di insufficiente certezza che aveva determinato l'assoluzione del Rochira dalla detenzione dell'esplosivo. 4. Il secondo motivo e quello aggiunto sono fondati per quanto di ragione. 3. Invero, la Corte di appello ha omesso di considerare - in degli elementi che, secondo la Corte, giustificavano la pericolosità del Rochira - le necessità di inquadramento del tipo di pericolosità generica dello stesso prevenuto, 4 /5' necessitata dalla pronuncia costituzionale n. 24 del 2019, tenuto conto del cumulativo giudizio di pericolosità generica ai sensi degli artt. 4 lett. c) in relazione all'art. 1 lett. a) e b) del D. leg.vo n. 159 del 2011 posto a base del decreto ablatorio. Invero,è stato condivisibilmente affermato che le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca - ovvero abbia costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo (Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681); inoltre, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 (dep. 2021), Zangrillo, Rv. 280145) . 6. Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 19(10/2021 . I