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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 27029/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]', per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in data 14 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di furto giudicati con due diverse sentenze, commessi in Perugia nel 2018 e in Ancona nel 2019, perché commessi in concorso con soggetti diversi e a notevole distanza di tempo e di luogo, elementi che contrastano con l'ipotesi di una ideazione unitaria originaria, e fanno ritenere che le varie condotte siano frutto di una personale propensione al delitto; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per non avere il giudice dell'esecuzione tenuto conto della omogeneità dei delitti, per la stessa tipologia di reato, e delle «analoghe modalità di condotta di tempo e di luogo commesse in un arco temporale ravvicinato»; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all'epoca di commissione del primo furto, anche del delitto ulteriore, in quanto commesso a distanza di circa un anno e in un contesto, territoriale e di identità dei complici, del tutto diverso; ritenuto insussistente il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la forte distanza temporale e territoriale, e la diversità delle modalità esecutive dei vari delitti, omogenei solo quanto al titolo di reato, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, essendo ravvisabile, piuttosto, una mera inclinazione a commettere un certo tipo di reati o una scelta di vita delinquenziale; rilevato altresì che il ricorrente non ha fornito alcun ulteriore elemento dimostrativo della programmazione unitaria di tutti i reati, formulando motivi del tutto generici e indicando una contiguità spazio-temporale palesemente insussistente (vedi Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]', per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in data 14 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di furto giudicati con due diverse sentenze, commessi in Perugia nel 2018 e in Ancona nel 2019, perché commessi in concorso con soggetti diversi e a notevole distanza di tempo e di luogo, elementi che contrastano con l'ipotesi di una ideazione unitaria originaria, e fanno ritenere che le varie condotte siano frutto di una personale propensione al delitto; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per non avere il giudice dell'esecuzione tenuto conto della omogeneità dei delitti, per la stessa tipologia di reato, e delle «analoghe modalità di condotta di tempo e di luogo commesse in un arco temporale ravvicinato»; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all'epoca di commissione del primo furto, anche del delitto ulteriore, in quanto commesso a distanza di circa un anno e in un contesto, territoriale e di identità dei complici, del tutto diverso; ritenuto insussistente il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la forte distanza temporale e territoriale, e la diversità delle modalità esecutive dei vari delitti, omogenei solo quanto al titolo di reato, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, essendo ravvisabile, piuttosto, una mera inclinazione a commettere un certo tipo di reati o una scelta di vita delinquenziale; rilevato altresì che il ricorrente non ha fornito alcun ulteriore elemento dimostrativo della programmazione unitaria di tutti i reati, formulando motivi del tutto generici e indicando una contiguità spazio-temporale palesemente insussistente (vedi Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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