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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 23974/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MACEDONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R-17 - udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo -e_JO cort ìstiAz_ 0E-n (1-9-t-tt-1-4-L; I [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 30 luglio 2018 il Tribunale di Trieste ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di reingresso abusivo nel territorio dello Stato (art.13 co.13 d.lgs. n.286 del 1998) posteriore ad espulsione (avvenuto imbarco alla frontiera marittima il 7 ottobre del 2014), con condanna alla pena di un anno di reclusione.

La presenza nel territorio nazionale è stata constatata in data 4 maggio 2015. 1.1 Con sentenza emessa in data 18 marzo 2021 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado.

Secondo la Corte di merito nessun vizio di legittimità dell'atto amministratovo di espulsione può essere ritenuto sussistente.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla affermazione di responsabilità.

Si afferma che la verifica di legittimità del provvedimento di espulsione è stata solo formale, non potendosi attribuire rilievo decisivo al rigetto della opposizione (al primo provvedimento di espulsione) proposta innanzi al Giudice di Pace. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione.

Si reitera, in sostanza, la precedentre doglianza, posto che il provvedimento di espulsione eseguito in data 7 ottobre 2014 era motivato per relationem al contenuto di un primo decreto di espulsione non ottemperato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero la verifica della regolarità e legittimità del provvedimento amministrativo eseguito in data 7 ottobre del 2014 (presupposto della rilevanza penale del reingresso) è stata correttamente realizzata dalla Corte di merito, posto che il decreto prefettizio ha fatto richiamo espresso ad un atto (il precedente provvedimento di espulsione in via amministrativa) non solo conosciuto dal ricorrente ma sottoposto ad impugnativa giurisdizionale e confermato in quella sede.

Peraltro il ricorrente contesta la regolarità formale del secondo decreto - in modo del tutto infondato, per quanto si è detto - ma non spiega le ragioni per cui il primo decreto (rimasto ineseguito) sarebbe stato, in tesi, illegittimo, sicchè il ricorso è anche affetto da genericità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 22 febbraio 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MACEDONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R-17 - udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo -e_JO cort ìstiAz_ 0E-n (1-9-t-tt-1-4-L; I [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 30 luglio 2018 il Tribunale di Trieste ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di reingresso abusivo nel territorio dello Stato (art.13 co.13 d.lgs. n.286 del 1998) posteriore ad espulsione (avvenuto imbarco alla frontiera marittima il 7 ottobre del 2014), con condanna alla pena di un anno di reclusione. La presenza nel territorio nazionale è stata constatata in data 4 maggio 2015. 1.1 Con sentenza emessa in data 18 marzo 2021 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado. Secondo la Corte di merito nessun vizio di legittimità dell'atto amministratovo di espulsione può essere ritenuto sussistente. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla affermazione di responsabilità. Si afferma che la verifica di legittimità del provvedimento di espulsione è stata solo formale, non potendosi attribuire rilievo decisivo al rigetto della opposizione (al primo provvedimento di espulsione) proposta innanzi al Giudice di Pace. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione. Si reitera, in sostanza, la precedentre doglianza, posto che il provvedimento di espulsione eseguito in data 7 ottobre 2014 era motivato per relationem al contenuto di un primo decreto di espulsione non ottemperato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero la verifica della regolarità e legittimità del provvedimento amministrativo eseguito in data 7 ottobre del 2014 (presupposto della rilevanza penale del reingresso) è stata correttamente realizzata dalla Corte di merito, posto che il decreto prefettizio ha fatto richiamo espresso ad un atto (il precedente provvedimento di espulsione in via amministrativa) non solo conosciuto dal ricorrente ma sottoposto ad impugnativa giurisdizionale e confermato in quella sede. Peraltro il ricorrente contesta la regolarità formale del secondo decreto - in modo del tutto infondato, per quanto si è detto - ma non spiega le ragioni per cui il primo decreto (rimasto ineseguito) sarebbe stato, in tesi, illegittimo, sicchè il ricorso è anche affetto da genericità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 22 febbraio 2022 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 23974/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris