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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 07304/2026

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte di Cassazione.

Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note scritte dei ricorrenti che insistono nell'accoglimento del ricorso; letta la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si chiede il rigetto dell'istanza di correzione proposta dalle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 11 giugno 2025 questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alle pene di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 589 cod. pen. e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite.

2. Con l'istanza in esame le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono di integrare il dispositivo della sentenza di questa Corte di legittimità, estendendo, in via solidale, al responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] la condanna alla rifusione delle spese legali del giudizio di cassazione dalle parti sostenute beL nonché quello della Corte di appello di Palermo che, a differenza del Tribunale di Agrigento, ha omesso di specificare l'estensione dell'obbligo di pagamento anche al responsabile civile.

3. L'istanza non è fondata e deve essere rigettata.

4. Come questa Corte ha avuto modo di affermare «non è emendabile con il rimedio previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello, trattandosi di decisione implicante valutazioni discrezionali sulla fondatezza delle richieste e sulla entità della liquidazione, suscettibili di essere censurate solo con gli ordinari mezzi di impugnazione» (Sez. 6, n. 27073 del 15/05/2025, Rv. 288519 - 01).

Nel caso in esame, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, ha disposto il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del trattore agricolo e, confermando nel resto la sentenza impugnata, ha condannato solo l'imputato alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle costituite parti civili.

Nel caso in esame non risulta essere stata impugnata la mancata statuizione né proposta istanza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. al giudice competente a decidere sulla correzione, ossia il giudice autore dell'atto /il che rende l'istanza, per questa parte inammissibile.

5. Quanto alla richiesta volta a correggere la sentenza pronunciata da questa Corte, estendendo al responsabile civile la condanna al pagamento delle spese processuali, questa Corte intende ribadire, in questa sede, il principio secondo cui «in tema di spese processuali, l'acquiescenza alla sentenza da parte del responsabile civile esclude, nel caso in cui il solo imputato abbia infruttuosamente interposto l'impugnazione, che nel relativo giudizio sia configurabile una situazione di soccombenza, con conseguente condanna alle spese in favore della parte civile, rimanendo queste a carico del solo imputato (Sez. 4, n. 28201 del 08/07/2025, Rv. 288512 - 01; Sez. 1, n. 31855 del 05/05/2021, Rv. 281938).

Nel caso in esame, a differenza di quanto avvenuto in grado di appello, dinanzi a questa Corte di legittimità, [OSCURATO:PERSONA] non ha presenziato né ha fatto pervenire conclusioni scritte, con ciò dimostrando acquiescenza alla sentenza della Corte di appello di Palermo.

6. Al rigetto della istanza non consegue la condanna alle spese alla luce del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte che con la sentenza n. 298432 del 14 novembre 2024f ha enunciato il principio secondo cui, nei procedimenti di correzione degli errori materiali, aventi natura sostanzialmente amministrativa e non diretta a incidere, in situazioni di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento del quale si chiede la correzione, non 'ipuò procedere alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile una situazione di soccombenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 cod. proc. civ. neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'accoglimento dell'istanza poiché trattandosi di procedimento non contenzioso, non può determinare una posizione di soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Deciso il 13 gennaio 2026 La igliera est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte di Cassazione. Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note scritte dei ricorrenti che insistono nell'accoglimento del ricorso; letta la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si chiede il rigetto dell'istanza di correzione proposta dalle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 11 giugno 2025 questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alle pene di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 589 cod. pen. e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite. 2. Con l'istanza in esame le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono di integrare il dispositivo della sentenza di questa Corte di legittimità, estendendo, in via solidale, al responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] la condanna alla rifusione delle spese legali del giudizio di cassazione dalle parti sostenute beL nonché quello della Corte di appello di Palermo che, a differenza del Tribunale di Agrigento, ha omesso di specificare l'estensione dell'obbligo di pagamento anche al responsabile civile. 3. L'istanza non è fondata e deve essere rigettata. 4. Come questa Corte ha avuto modo di affermare «non è emendabile con il rimedio previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello, trattandosi di decisione implicante valutazioni discrezionali sulla fondatezza delle richieste e sulla entità della liquidazione, suscettibili di essere censurate solo con gli ordinari mezzi di impugnazione» (Sez. 6, n. 27073 del 15/05/2025, Rv. 288519 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, ha disposto il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del trattore agricolo e, confermando nel resto la sentenza impugnata, ha condannato solo l'imputato alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle costituite parti civili. Nel caso in esame non risulta essere stata impugnata la mancata statuizione né proposta istanza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. al giudice competente a decidere sulla correzione, ossia il giudice autore dell'atto /il che rende l'istanza, per questa parte inammissibile. 5. Quanto alla richiesta volta a correggere la sentenza pronunciata da questa Corte, estendendo al responsabile civile la condanna al pagamento delle spese processuali, questa Corte intende ribadire, in questa sede, il principio secondo cui «in tema di spese processuali, l'acquiescenza alla sentenza da parte del responsabile civile esclude, nel caso in cui il solo imputato abbia infruttuosamente interposto l'impugnazione, che nel relativo giudizio sia configurabile una situazione di soccombenza, con conseguente condanna alle spese in favore della parte civile, rimanendo queste a carico del solo imputato (Sez. 4, n. 28201 del 08/07/2025, Rv. 288512 - 01; Sez. 1, n. 31855 del 05/05/2021, Rv. 281938). Nel caso in esame, a differenza di quanto avvenuto in grado di appello, dinanzi a questa Corte di legittimità, [OSCURATO:PERSONA] non ha presenziato né ha fatto pervenire conclusioni scritte, con ciò dimostrando acquiescenza alla sentenza della Corte di appello di Palermo. 6. Al rigetto della istanza non consegue la condanna alle spese alla luce del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte che con la sentenza n. 298432 del 14 novembre 2024f ha enunciato il principio secondo cui, nei procedimenti di correzione degli errori materiali, aventi natura sostanzialmente amministrativa e non diretta a incidere, in situazioni di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento del quale si chiede la correzione, non 'ipuò procedere alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile una situazione di soccombenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 cod. proc. civ. neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'accoglimento dell'istanza poiché trattandosi di procedimento non contenzioso, non può determinare una posizione di soccombenza. P.Q.M. Rigetta l'istanza. Deciso il 13 gennaio 2026 La igliera est. [OSCURATO:PERSONA]
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