CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 aprile 1987
Cassazione n. 10479/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Avola il 11/04/1987 altre parti: Ministero dell'economia e delle finanze avverso l'ordinanza del 19/03/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale in ordine al reato associativo di cui all'art. 416-ter cod. pen. La misura cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania, era stata annullata dal Tribunale del riesame; in seguito, il GIP aveva accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal PM. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale in quanto carenti e generiche, visto che a carico del ricorrente non sono stati contestati ulteriori reati in ragione della sua condotta. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o, colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio . tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201. La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801). 3. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del Giamblanco, pur ritenuto privo di rilevanza penale, ha contribuito colposamente in maniera decisiva all'emissione della misura cautelare. 3.1. Allo scopo sono stati valorizzati specifici comportamenti dell'interessato, ritenuti emblematici di un'attività di compravendita di voti posta in essere nell'ambito di contatti intercorsi tra il Giamblanco e il Rubino, con la consapevolezza del primo di agire per conto del sodalizio mafioso facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; il tutto finalizzato a far convergere voti in favore di un candidato da sostenere per le imminenti elezioni regionali. In particolare, dalle conversazioni intercettate era emerso che il Giamblanco dichiarava di poter contare su un pacchetto di 400-500 voti, con previsione di un pagamento di 50 euro per ogni singolo voto, di cui 30 destinati al votante e altri 20 da trattenere per un ipotetico profitto di 10.000 euro. Tali elementi sono stati considerati ragionevolmente ostativi all'indennizzo, evidenziando un comportamento quantomeno colposo e avente effetto sinergico con il provvedimento restrittivo adottato.3.2. A fronte di tale impeccabile motivazione, il ricorso è assolutamente generico, omettendo di specificare le ragioni in fatto e in diritto per le quali l'ordinanza sarebbe affetta da vizi di legittimità, limitandosi a rappresentare che, per i fatti indicati, il PM aveva avanzato richiesta di archiviazione, accolta dal GIP, situazione che costituisce mero presupposto della richiesta di indennizzo. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.