CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23033/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, quanto alla posizione della ricorrente, confermava la pronuncia di condanna di primo grado per il concorso, quale extraneus, nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva in danno della società "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 29 giugno 2015. In particolare, la SCUOTTO era stata condannata per il fatto di cui al capo A), n. 2, dell'imputazione consistente nell'aver acquistato gratuitamente, quale intestataria della ditta "Sfogliatelle e Babà", le attrezzature, l'avviamento commerciale e comunque il compendio aziendale della fallita, proseguendone l'attività economica nei medesimo locali già utilizzati dalla stessa, sfruttandone l'insegna "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." e facendo uso delle relative attrezzature. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Napoli l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportai:i nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo la SCUOTTO deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per illogicità della motivazione della pronuncia impugnata in relazione agli artt. 110 cod.pen., 223, comma :I, 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 1 e 2, n. 1, I. fall. La ricorrente premette che la sentenza di primo grado e quella di appello non potrebbero ritenersi "conformi" poiché compiono una lettura opposta delle emergenze istruttorie per fondare la sua responsabilità penale. In particolare, il Tribunale avrebbe a tal fine attribuito precipua rilevanza alle dichiarazioni della curatrice fallimentare e del teste di polizia giudiziaria, mentre la Corte d'Appello, svalutati di contro tali prove dichiarative, si sarebbe essenzialmente basata sulla consulenza tecnica di parte. Assume di qui la SCUOTTO che: la sentenza impugnata sarebbe illogica laddove censura la difesa per non essersi confrontata con le argomentazioni del giudice di primo grado sulla non validità della consulenza perché in realtà non sarebbe stato questo un motivo di gravame bensì l'analisi critica delle dichiarazioni testimoniali, motivo che invece sarebbe stato ad avviso della ricorrente accolto dalla Corte d'appello per la mancata indicazione delle stesse quali prove a carico; la decisione oggetto di ricorso non avrebbe inoltre adeguatamente motivato circa la sussistenza del dolo in considerazione della posizione di concorrente extraneus della stessa, risultando, peraltro, tanto dalle emercienze istruttorie che dalla sentenza di primo grado nelle parti in cui ha assolto l'imputata rispetto ad altre condotte contestate, che ella non aveva avuto alcuna percezione della pericolosità della propria condotta anche alla luce della distanza di tempo tra il proprio acquisto e il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s."; travisamento della prova poiché, stante l'assunto contrasto nella valutazione dei dati istruttori da parte delle sentenze di merito, la colpevolezza dell'imputata sarebbe stata desunta da elementi insufficienti quali il rapporto di parentela tra i soggetti facenti parte della compagine delle due società e la presenza del marito [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della fallita, nei locali della ditta "Sfogliatelle e Babà". 2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso l'imputata denuncia la sentenza impugnata per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., in punto di illogicità della motivazione quanto al rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale con l'esame della teste [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe potuto chiarire, in qualità di amministratore della società fallita, se e come era stato pagato il corrispettivo dei beni oggetto di cessione. 2.3. La ricorrente lamenta, altresì, violazione dell'art. 219, comma 3, I. fall., ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. atteso che, nel disconoscere la relativa attenuante la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con gli esiti dell'istruttoria dibattimentale dai quali sarebbe emerso che il Servillo non aveva attribuito alcun valore economico agli arredi e all'avviamento oggetto di cessione, così come confermato anche dal teste [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre premettere che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della SCUOTTO, non vi è stata alcuna diversa valutazione delle emergenze istruttorie da parte delle due sentenze di merito. Invero, la decisione impugnata non svaluta affatto la portata delle dichiarazioni dei testi esaminati nel giudizio di primo grado e, in particolare, quanto alla consulenza di parte prodotta dalla ricorrente, conferma la valutazione già compiuta dal Tribunale nel senso della inidoneità delle relative risultanze a dimostrare il pagamento dei beni e dell'avviamento aziendale. Ciò posto, nei gradi di merito è stata accertata, senza che emerga alcun vizio di illogicità manifesta, la penale responsabilità dell'imputata in virtù di una serie di elementi convergenti in detta direzione: ella ha stretti rapporti di parentela tanto con l'amministratore di fatto della società fallita, il marito [OSCURATO:PERSONA], che con l'amministratrice della medesima, la suocera [OSCURATO:PERSONA]; la ditta intestata alla stessa ha proseguito l'attività nei locali e con l'insegna "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." già proprie della società fallita; non è stata fornita alcuna prova idonea dell'assunto pagamento della somma di euro 11.132,00 per la cessione dei beni e dell'avviamento aziendale della fallita. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, come ha evidenziato la sentenza di primo grado, con motivazione congruamente argomentata, confermata dalla Corte d'appello, non può essere attribuito alcun rilievo alla consulenza di parte prodotta dalla SCUOTTO. Per vero, non solo si tratta di un elaborato depositato dopo la conclusione dell'istruttoria dibattimentale, ma soprattutto fondato su documenti privi di qualsivoglia valenza dimostrativa, ossia, per un verso, la copia fotostatica di un fac-simile di fattura, privo di sottoscrizione, data e timbro e quindi di ogni valore dimostrativo e, per un altro, la copia di un estratto del libro fatture, non recante indicazione dei numeri di pagine e anch'esso mancante di sottoscrizione. La ricorrente, quindi, non ha fornita alcuna idonea dimostrazione della destinazione delle somme relative alla cessione di beni strumentali o dell'azienda, non essendovi prova del pagamento del corrispel:tivo di questa. La SCUOTTO è dunque responsabile quale concorrente del reato, per non avere, quale amministratore della società acquirente, corrisposto il prezzo della cessione dell'azienda o dei beni aziendali, essendovi tenuta, così contribuendo al depauperamento della società fallita, in danno dei creditori della stessa. Peraltro, a differenza di quanto assunto nel ricorso, in ordine alla consapevolezza del concorrente extraneus, la Corte territoriale ha dunque correttamente applicato il principio in virtù del quale, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell' intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 26501 del 31/03/2021, Rv. 281555 - 01; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Rv. 278156 - 02; Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Rv. 271837 - 01). Invero, la consapevolezza del terzo di arrecare pregiudizio al ceto creditorio può ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Rv. 246879 - 01). In fattispecie analoghe a quella in esame, è stato affermato che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Rv. 252008) nonché il contratto di affitto d'azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Rv. 272841 - 01). Deve pertanto affermarsi che il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale si configura anche in una ipotesi, come quella considerata, di cessione gratuita dei beni aziendali.2. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato. Occorre infatti considerare che alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen il giudice può ricorrere solo quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, cioè quando i dati probatori già acquisiti siano incerti o quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze, ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01). Orbene, nella fattispecie in esame alcuna rilevanza decisiva avrebbero potuto rivestire, in assenza come già rilevato sub § 1, di ogni elemento documentale di idoneo valore dimostrativo (quali, ad esempio, una fattura originale sottoscritta avente data certa, un contratto, scritture contabili regolari di entrambe le società etc.), dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], peraltro suocera della ricorrente, in ordine all'avvenuto pagamento di un prezzo per la cessione del compendio aziendale da parte della SCUOTTO. 3. Il terzo motivo è, parimenti, manifestamente infondatp. La Corte territoriale ha invero sottolineato, in ordine al mancato riconoscimento della richiesta circostanza attenuante, che i beni oggetto di cessione gratuita alla SCUOTTO, ossia merci, arredi ed attrezzature, non avrebbero potuto considerarsi di tenue valore patrimoniale ai fini dell'integrazione della fattispecie invocata in ragione della loro eterogeneità e per la capacità di garantire la continuità dell'attività imprenditoriale senza soluzione di continuità tra la società fallita e la subentrante. Anche sotto tale profilo, è stata fatta corretta applicazione alla fattispecie concreta del principio per il quale il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale„ di cui all'art. 219, comma 3, I.fall., deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito o del concorrente nel reato dello stesso ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 279098 — 01; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, Rv. 272663 — 01). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). 5 scQ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proce