CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06120/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 28464/2021 sollevato dal Giudice di Pace di Latina con ordinanza n. 313/2021 depositata il 3/11/2021 nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA]' rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -attore- AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE rappresenta e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -convenuti - Ric. 2021 n. 28464 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede di dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Latina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in atti il Giudice di pace di Latina ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di Latina che, adito da [OSCURATO:PERSONA] ai fini di opporre la cartella di pagamento a mezzo della quale il Comune di Sabaudia aveva reclamato da costei la corresponsione di euro 361,51 a titolo di indennità di occupazione per l'anno 2003, aveva ricusato la propria competenza per valore in favoredel Giudice di pace, escludendo, altresì. che la vicenda in scrutinio evidenziasse profili afferenti all'accertamento del diritto di proprietà. Nel sollevare il predetto conflitto il giudice a quo ha rilevato che la controversia riassunta dalla Imperioli avanti a sé eccedesse i limiti tanto della propria competenza per valore quanto della competenza per materia,involgendo essa la cognizione del diritto di agire del Comune convenuto ovvero l'accertamento della titolarità dei beni in relazione ai quali era stato preteso il pagamento opposto dalla Imperioli. Il P.M. ha concluso ai sensi dell'art. 380-tercod. proc. civ. perché sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Latina. [OSCURATO:PERSONA] 2. La chiesta regolazione della competenza va operata in favore del Giudice di pace di Latina. Ric. 2021 n. 28464 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -3- 3. Come visto l'incidente in disamina è stato sollevato dal giudice ad quem sul duplice presupposto che si rendesse necessario procedere nella specie all'accertamento del diritto di agire del Comune convenuto e degli aspetti proprietari sottesi ai beni a cui si riferiva la pretesa. 4. Il primo profilo, fermo ed incontroverso il valore della lite, non legittima minimamente il sospetto adombrato dal denunciante non essendo revocabile in dubbio che, quando si azioni un diritto di credito, l'accertamento della titolarità del medesimo e, di riflesso, della legittimazione processuale a pretenderne il riconoscimento in diritto non ecceda il valore del credito stesso, sicché se questo ricade nei limiti della competenza per valore del Giudice di pace, il medesimo giudice sarà pure competente per valore ad accertare la titolarità del credito e la legittimazione a pretenderne il riconoscimento in giudizio. 5. Il secondo profilo, postula, come ha ricordato il P.M., onde poter ravvisare la competenza di un giudice diverso da quello che è competente per valore, che allorché la pretesa abbia fonte da un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, «che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale -allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato» (Cass., Sez. VI-III, 28/07/2020, n. 16012). Ora, nella specie, come si apprende dalla lettura dell'atto di citazione in riassunzione non è ravvisabile, neppure incidentalmente, alcuna istanza afferente all'accertamento del diritto di proprietà, posto che,da un lato, l'opponente ha semplicemente chiesto che sia revocata o che sia, altrimenti, dichiarata nulla o inefficace la pretesa del Comune, dall'altro ha evidenziato che la questione proprietaria è oggetto del diverso Ric. 2021 n. 28464 sez. M1 -ud. 16-11-2022 -4- procedimento in cui si discute dell'usucapione del bene ed in relazione al quale si è chiesto che l'odierno giudizio fosse sospeso. 6. In ordine alla controversia di che trattasi va quindi confermata la competenza del Giudice di pace di Latina. 7, Nulla per le spese trattandosi di regolamento di competenza promosso d'ufficio. PQM Dichiara la competenza del Giudice di pace