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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02477/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza ciel 15/10/202:, delia CORTE APPELLO GENOJAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da, Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia,, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 15 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Genova il 22 gennaio 2021, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 61, n. 11-quater, e 81, comma 2, cod. pen., e 73,.comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a tre motivi, con i quali deduce violazione di legge sotto un triplice profilo: a) per mancato rinnovo dell'istruttoria dibattimentale; b) in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, stante l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal correo; c) in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, al di là dell'apparente richiamo ai vizi di violazione di legge e illogicità della motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo . il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da Motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Esso, inoltre, è articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motiVazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pp. 2-4): quanto all'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, l'acquisizione del cellulare non risulta rilevante ai fini della decisione e l'eventuale ritrovamento del messaggio del Pinto, che lo avvisava del proprio arresto, non avrebbe valenza difensiva bensì accusatoria; quanto alla attendibilità del correo, le dichiarazioni di costui trovano riscontro nelle immagini e nelle risultanze dei pedinamenti e osservazioni effettuate dalla p.g.; infine, quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, rilevano la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta, il dato qualitativo della stessa e il numero di dosi da essa ricavabili.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali è della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza ciel 15/10/202:, delia CORTE APPELLO GENOJAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da, Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia,, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 15 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Genova il 22 gennaio 2021, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 61, n. 11-quater, e 81, comma 2, cod. pen., e 73,.comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a tre motivi, con i quali deduce violazione di legge sotto un triplice profilo: a) per mancato rinnovo dell'istruttoria dibattimentale; b) in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, stante l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal correo; c) in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, al di là dell'apparente richiamo ai vizi di violazione di legge e illogicità della motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo . il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da Motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Esso, inoltre, è articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motiVazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pp. 2-4): quanto all'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, l'acquisizione del cellulare non risulta rilevante ai fini della decisione e l'eventuale ritrovamento del messaggio del Pinto, che lo avvisava del proprio arresto, non avrebbe valenza difensiva bensì accusatoria; quanto alla attendibilità del correo, le dichiarazioni di costui trovano riscontro nelle immagini e nelle risultanze dei pedinamenti e osservazioni effettuate dalla p.g.; infine, quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, rilevano la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta, il dato qualitativo della stessa e il numero di dosi da essa ricavabili. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali è della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos
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