CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 40234/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede del 27/2/2019, che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato il 1°/4/2015. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per contrasto tra la fattispecie incriminatrice e la Direttiva Europea n. 2008/115/C. Con ulteriore motivo di impugnazione si lamenta che l'impugnata sentenza abbia acriticamente recepito la tesi del primo giudice in ordine all'irrilevanza dell'analfabetismo dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta basato su motivi per un verso reiterativi di doglianze già compiutamente affrontate con esito negativo nell'impugnata sentenza, per altro verso manifestamente infondati. 1.1. La censura relativa alla contrarietà del reato ex art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998 alla Direttiva Europea n. 2008/115/C è infondata. Infatti, questa Corte ha affermato che la condotta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario, già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, ha conservato rilevanza penale pur dopo l'emissione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 2008 e la conseguente pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso [OSCURATO:PERSONA], perché i principi affermati con riguardo alle modalità di rimpatrio non possono assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso in assenza di autorizzazione (Sez. 1, n. 35871 del 25/05/2012, dep. 19/09/2012, Mejdi, Rv. 253353; Sez. 1, n. 7912 del 04/02/2013, Hidri, Rv. 254531). È stato anche specificato che "In tema di reato di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, l'irrogazione di una pena detentiva è conforme alla direttiva 2008/115/CE, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 1 ottobre 2015 nel caso Celaj, che consente all'ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio." (Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015, Moussa, Rv. 265469). 1.2. Quanto alla censura diretta a valorizzare il presunto analfabetismo dell'imputato, la Corte territoriale, in accordo con il primo giudice, ha rilevato che non vi è prova di tale condizione, non potendola desumere dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato di firmare la notifica del provvedimento di espulsione, del quale peraltro aveva accettato copia, contenente la traduzione dell'atto in una lingua a lui nota. Tali notazioni, prettamente fattuali, sono state compiutamente espresse nell'impugnata sentenza, con motivazione logica che la rende intangibile in sede di legittimità. 2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021