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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25880/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 16 settembre 2020, che ha confermato la sentenza del 14 gennaio 2019 del Tribunale di Bologna, con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di arresto, in ordine al reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, in violazione del provvedimento con il quale il Questore di Bologna il 12 febbraio 2015 (notificatogli il 23 febbraio 2015) gli aveva vietato di fare ritorno nel Comune di Bologna per la durata di anni tre, il 6 aprile 2016 veniva rinvenuto nel territorio del citato Comune.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 62 bis cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche solo in forza dei precedenti penali dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La Corte ritiene che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Nel caso in esame, infatti, ha evidenziato che il fatto accertato non poteva considerarsi occasionale, posto che l'imputato aveva numerosissimi precedenti penali, anche specifici, circostanza sintomatica della gravità del reato commesso, quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Il giudice di merito, infine, ha evidenziato che non erano stati allegati elementi positivi e idonei a giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] fhordalisi [OSCURATO:PERSONA] ( ( Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 16 settembre 2020, che ha confermato la sentenza del 14 gennaio 2019 del Tribunale di Bologna, con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di arresto, in ordine al reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, in violazione del provvedimento con il quale il Questore di Bologna il 12 febbraio 2015 (notificatogli il 23 febbraio 2015) gli aveva vietato di fare ritorno nel Comune di Bologna per la durata di anni tre, il 6 aprile 2016 veniva rinvenuto nel territorio del citato Comune. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 62 bis cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche solo in forza dei precedenti penali dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte ritiene che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nel caso in esame, infatti, ha evidenziato che il fatto accertato non poteva considerarsi occasionale, posto che l'imputato aveva numerosissimi precedenti penali, anche specifici, circostanza sintomatica della gravità del reato commesso, quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Il giudice di merito, infine, ha evidenziato che non erano stati allegati elementi positivi e idonei a giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] fhordalisi [OSCURATO:PERSONA] ( ( Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Pres
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