CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 1988
Cassazione n. 38348/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, limitatamente alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], n. in Albania 12/04/1988 [OSCURATO:PERSONA], n. Sargodha (Pakistan) 18/08/1986 avverso la sentenza n. 607/21 del G.i.p. del Tribunale di Rimini del 29/11/2021 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Rimini, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Rimini, previa formulazione delle rispettive richieste concordate con il Pubblico Ministero, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro anni e tre mesi di reclusione e 11.000,00 euro di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quella di due anni di reclusione e 3.000,00 euro di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché quella di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa, condizionalmente sospesa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tutte in relazione a plurimi episodi di traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, 80 d.P.R. n. 309 del 1990). 2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed il Procuratore della Repubblica il Tribunale di Rimini, deducendo violazione di legge in relazione alla sospensione condizionale della pena applicata nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], nonostante il beneficio non fosse stato concordato dalle parti, il difensore dell'imputato non avesse subordinato il patteggiamento alla relativa concessione ed il ricorrente Pubblico Ministero avesse espressamente ribadito di non prestare consenso alla sospensione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Rimini è fondato e deve essere accolto. Concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena il G.i.p. ha unilateralmente modificato i termini dell'accordo convenuto tra le parti. L'esame del fascicolo processuale evidenza, infatti, che nel corso dell'udienza del 29 novembre 2021 il difensore dell'imputato Buldrini chiedeva a verbale la concessione del beneficio della sospensione condizionale, ad implicita conferma di non averla chiesta in precedenza, mentre il PM precisava che il proprio consenso non si estendeva al beneficio da ultimo richiesto. L'accordo non contemplava, dunque, la concessione del beneficio. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata sul punto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], conformemente al principio stabilito dalla unanime giurisprudenza di questa Corte di legittimità, a mente del quale in tema di patteggiannento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, P.G. in proc. Demian, Rv. 277610, conf. tra molte Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003, Borzi, Rv. 228309; Sez. 5, n. 4121 del 23/06/1998, Pellino, Rv. 211506; Sez. 6, n. 7109 del 09/06/1997, Lauretta e al., Rv. 208236; Sez. 4, n. 4030 del 06/12/1995, dep. 1996, Merlo, Rv. 203310). L'annullamento senza rinvio comporta, anche, l'eliminazione del beneficio ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen. 2. Vanno, invece, dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le cui doglianze - concernenti una pretesa carenza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - esulano palesemente dal novero di quelle proponibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, che elimina. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi