CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23473/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatae difesa –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 8/9 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24 gennaio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi a quattro motiv i , avverso la ordinanza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Roma, a definizione della fase sommaria dell’opposizione agli atti esecutivi [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 23473/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proposta dalla Tralicci avverso atto di pignoramento ex art. 72-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, eseguito in suo danno dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione dell’esecuzione e condannato l’opponente alla refusione delle spese di lite; non ha svolto difese in grado di legittimità l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], benché ritualmente evocata, a seguito di rinnovazione di notifica del ricorso; considerato che è superfluo dare conto de lle doglianze articola te in ricorso, palesandosi l’inammissibilità dello stesso, siccome diretto avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità con il rimedio previsto dall’art. 111, settimo comma, Cost.; secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, in tema di opposizioni esecutive, connotate da articolazione in cadenza bifasica, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione definisca (pur senza fissare il termine per la instaurazione del giudizio di merito) la fase sommaria svolta innanzi a sé, in quanto atto a carattere meramenteordinatorio e di direzione del procedimento esecutivo, privo di contenuto (anche implicitamente) decisorio, ben potendo la parte proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari chieste oppure introdurre autonomamente e motu proprio la controversia a cognizione piena onde conseguire una pronuncia di merito sull’opposizione ( ex plurimis, sulla scia di Cass.24/10/2011, n. 22033, cfr. Cass. 29/11/2021, n. 37255; Cass.09/02/2021, n. 3019; Cass.20/11/2019, n. 30300; Cass. 31/05/2019, n. 15082; Cass. 14/04/2017, n. 9652; Cass. 14/06/2016,n. 12170 ) ; come chiarito in un arresto relativo a fattispecie pianamente sovrapponibile a quella in esame, l’enunciato principio di diritto deve ritenersi validoanche nel caso in cui, come nella specie, l’ opposizione r.g. n. 23473/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sia stata oggetto di rinuncia da parte delproponente: anche in siffatta ipotesispetta esclusivamente al giudice del merito valutare la corretta liquidazione delle relative spese processuali, in relazione ad ogni fase dell’opposizione,mentre l’ordinanza del giudice dell ’ esecuzione resta in ogni caso un provvedimento non definitivo, in quanto emesso a conclusione della fase sommaria dell’opposizione, e quindi non impugnabile con ricorso straordinario per cassazione (così Cass.29/11/2021, n. 37252); non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in ragione della indefensio della parte intimata; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella