CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 29510/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione del 18.12.2023, con la quale il locale Tribunale ha dichiarato la predetta responsabile dei reati ascrittile, condannandola a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo inosservanza di norma stabilite a pena di nullità e contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto della dedotta nullità del decreto penale di condanna e degli atti susseguenti non essendo mai stati tradotti in lingua conosciuta dalla imputata. Non sussiste in atti alcun comportamento della imputata dal quale si possa desumere che la stessa conosca pienamente la lingua italiana, non potendosi - a tal riguardo - né farsi leva sul risalente precedente giudiziale, che non prova che la stessa abbia soggiornato nel territorio italiano in modo continuativo dal 2013 al 2018; né il verbale di identificazione il cui contenuto la ricorrente non ha fatto proprio rifiutandosi di sottoscriverlo. Inoltre, la mancanza di conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente è stata attestata proprio nella relata di notifica, avvenuta in data 16/05/2019, del decreto penale di condanna, in cui la p.g. relaziona "ritira copia ma si rifiuta di firmare in quanto non sa leggere l'italiano". 2.2. Con il secondo motivo, intervenuta prescrizione alla data del 20/06/2025 del reato contravvenzionale di cui al capo 4. 2.3. Sono pervenuti motivi nuovi a sostegno del secondo motivo di ricorso. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il RG. ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltreché genericamente proposto. 2. La sentenza impugnata ha rigettato la dedotta nullità della sentenza di , primo grado, sulla base del verbale di identificazione della imputata, ancorché da essa non sottoscritto per rifiuto, in assenza di contestuali rilievi sul suo contenuto; 2nonché sulla base delle circostanze dei fatti, dalle quali si desumeva che la imputata parlasse correttamente l'italiano, oltre che dal precedente del 2013, dal quale si desumeva la sua risalente permanenza in Italia. 3. Costituisce jus receptum che il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693 - 01) e l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi (Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012,Wu,Rv. 253250;conf.Sez. F, n. 44016 del 04/0 9/2014, Vjerddha, Rv. 260997). Inoltre, quanto alla rilevanza del rifiuto a sottoscrivere il verbale di identificazione, è stato affermato che la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio, ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (Sez. 5, n. 37342 del 10/09/2024, S., Rv. 287114 - 02); ancora - in fattispecie analoga, in cui il verbale contenente l'elezione recava, in corrispondenza dello spazio riservato alla sottoscrizione del dichiarante, la seguente dicitura apposta con un timbro: "Si rifiuta di firmare accetta copia" - è stato affermato che deve ritenersi valida l'elezione presso il difensore di ufficio effettuata dall'indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi rifiuti di sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l'omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, del quale l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata (Sez. 2, n. 33956 del 14/06/2017, Pena, Rv. 270733 - 01). 4. La Corte di appello si è correttamente attenuta ai parametri di legittimità richiamati, esprimendo una non illogica valutazione fondata sulle ricorrenze indicate, alla quale il ricorrente oppone una diversa valutazione in fatto, da un lato, del rifiuto di sottoscrivere il verbale di identificazione - in cui gli operanti hanno dato atto di una serie di sue dichiarazioni (dichiarazione di parlare e comprendere la lingua italiana, declinazione delle generalità, nomina difensore di fiducia ed elezione di domicilio) - senza confrontarsi con l'altro indice comportamentale valorizzato dalla Corte di appello e - dall'altro - facendo leva 3sull'argomento autoreferenziale incentrato sulla relata di notifica del precedente decreto penale per i medesimi fatti. 5. Il secondo motivo è assorbito dal rilievo della inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01). 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. P.Q.M