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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19687/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che — in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, in composizione monocratica, concesse le circostanze attenuanti generiche e conseguentemente rideterminata la pena - ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di furto aggravato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati e, pertanto, trattabile congiuntamente, che contesta la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato non essendo possibile sostenere che i ricorrenti non fossero pienamente consapevoli di usufruire illegittimamente, tramite un allaccio abusivo, dell'acqua comunale, in assenza di un regolare contratto di fornitura idrica; Ritenuto che il secondo motivo, parimenti comune ad entrambi gli imputati, che lamenta l'omessa riqualificazione del reato nella fattispecie di appropriazione indebita, è manifestamente infondato stante la piena configurabilità, nel caso di specie, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata.

Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, inoltre, la richiesta di riqualificazione avanzata dalla Difesa non può trovare accoglimento data l'impossibilità di ritenere in alcun modo lecita la disponibilità dell'acqua da parte degli imputati e dovendosi necessariamente considerare gli stessi pienamente consapevoli dell'illeceità dell'allaccio; Rilevato che il terzo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la reiterazione nel tempo della condotta illecita/ la commissione di fatti illeciti, pur astrattamente compatibili con l'applicazione del beneficio) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; Considerato che il terzo ed ultimo motivo del [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto ed ultimo motivo della [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti deducono la intervenuta estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato poiché, nel caso di specie, il 1termine massimo di prescrizione interverrà solo in data 16 aprile 2029.

Tale data risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni dodici e mesi sei, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato in data 11 agosto 2016. - risulta, poi, un termine di sospensione della prescrizione pari a giorni 64 in applicazione della disciplina emergenziale per COVID-19; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIN C,A2 AG 026 ) SiIntìfs 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che — in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, in composizione monocratica, concesse le circostanze attenuanti generiche e conseguentemente rideterminata la pena - ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di furto aggravato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati e, pertanto, trattabile congiuntamente, che contesta la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato non essendo possibile sostenere che i ricorrenti non fossero pienamente consapevoli di usufruire illegittimamente, tramite un allaccio abusivo, dell'acqua comunale, in assenza di un regolare contratto di fornitura idrica; Ritenuto che il secondo motivo, parimenti comune ad entrambi gli imputati, che lamenta l'omessa riqualificazione del reato nella fattispecie di appropriazione indebita, è manifestamente infondato stante la piena configurabilità, nel caso di specie, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, inoltre, la richiesta di riqualificazione avanzata dalla Difesa non può trovare accoglimento data l'impossibilità di ritenere in alcun modo lecita la disponibilità dell'acqua da parte degli imputati e dovendosi necessariamente considerare gli stessi pienamente consapevoli dell'illeceità dell'allaccio; Rilevato che il terzo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la reiterazione nel tempo della condotta illecita/ la commissione di fatti illeciti, pur astrattamente compatibili con l'applicazione del beneficio) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; Considerato che il terzo ed ultimo motivo del [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto ed ultimo motivo della [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti deducono la intervenuta estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato poiché, nel caso di specie, il 1termine massimo di prescrizione interverrà solo in data 16 aprile 2029. Tale data risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni dodici e mesi sei, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato in data 11 agosto 2016. - risulta, poi, un termine di sospensione della prescrizione pari a giorni 64 in applicazione della disciplina emergenziale per COVID-19; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIN C,A2 AG 026 ) SiIntìfs 2
Sentenza Cassazione n. 19687/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris