CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 40767/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 1606/2019 R.G. proposto da 20_4 N. 1606, 19 R.G. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura allegata in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d'Arezzo, 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 1396/2018 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 25.06.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.09.2021 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trani respinse l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] - formalmente avanzata ai sensi degli artt. 615, comma 2, e 617 c.p.c. - avverso il decreto di rilascio alloggio notificato in data 5.7.2017 ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. L'adito giudice rilevò l'irrilevanza della mancata N. 1606/19 R.G. allegazione della procura ad litem al preavviso di rilascio (essendo presente la procura a margine del precetto), nonché la sussistenza della legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] Puglia, contestata dall'opponente, e ancora la circostanza che quest'ultima era stata già destinataria di un provvedimento di rilascio notificato il 9.12.2016, non impugnato e divenuto definitivo. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ora per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 — Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.474, comma 3, 479, 605, 608 c.p.c. e 180 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere il Tribunale accertato la carenza di titolo esecutivo o l'irregolarità della notifica del titolo, del precetto e del decreto di rilascio. 1.2 — Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione in riferimento agli artt. 100 c.p.c. e 3-7 della I.r. Puglia n. 22/2014, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il Tribunale rilevato la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], essendo competente ad attivare la procedura di rilascio il solo Comune di Barletta.N. 1606/19 R.G. 2.1 — Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale di Trani, seppur erroneamente, ha qualificato l'opposizione proposta dalla Errico (sia nell'intestazione della sentenza, sia nel corpo della motivazione) come avanzata tout court ai sensi dell'art. 617 c.p.c., benché la ricorrente avesse ad un tempo proposto doglianze ascrivibili sia all'opposizione formale, che sostanziale. Il ricorso straordinario in esame, come proposto dalla Errico, è quindi ammissibile in virtù del principio dell'apparenza (v. Cass. n. 13381/2017). 3.1 — Ciò posto, tutti i profili agitati col primo motivo, diversi dalla contestata sussistenza di un titolo esecutivo nei confronti dell'odierna ricorrente, consistono a ben vedere in motivi di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., discutendosi di omessa notifica del titolo, del precetto, ecc. Essi sono inammissibili per difetto di specificità. Infatti, premesso che il giudice di merito ha accertato che la Errico era stata destinataria - in data 9.12.2016 - di un provvedimento di rilascio dell'immobile da lei occupato, non impugnato da alcuno quindi divenuto definitivo, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente spiegare il perché detto accertamento sia erroneo, anzitutto riproducendo (anche per sintesi) la relata di notifica, e poi eventualmente dimostrando l'assunto della non convivenza del marito, ove N. I 606/19 R.G. ancora possibile, a sostegno della pretesa irregolarità/invalidità della notifica stessa (il perché detta notifica dovrebbe intendersi viziata a cagione della pretesa non convivenza del marito non è neppure compiutamente esplicato dalla ricorrente, ma viene nella sostanza lasciato all'intuizione del lettore; si noti, infine, che secondo la controricorrente, detta notifica è stata effettuata proprio nell'alloggio abusivamente occupato dall'intero nucleo familiare della stessa Errico). Ritiene dunque la Corte che, nella sostanza, il superiore accertamento del giudice di merito non sia stato adeguatamente attinto, per non essere il mezzo conforme ai dettami di contenuto-forma di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Quanto poi al preteso vizio circa la mancata notifica del precetto, la doglianza è del pari inammissibile, sia perché dalla lettura del ricorso non risulta che essa sia stata proposta, in questi termini, dinanzi al giudice di merito, donde la sua novità, sia perché la ricorrente - senza neanche indicare elementi di dettaglio circa l'epoca della notifica, il destinatario, il contenuto dell'atto, ecc. - si limita a invocare quella giurisprudenza di legittimità sulla spendibilità del titolo esecutivo inter alios nei confronti dell'attuale occupante dell'immobile, così mostrando di non aver colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, invece fondata (come N. 1606/19 R.G. meglio si dirà tra breve) sull'accertata sussistenza di un titolo esecutivo proprio nei confronti della Errico. 3.2 - La censura circa la pretesa assenza di titolo esecutivo, chiaramente attinente, invece, ad una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice), è infondata. [OSCURATO:PERSONA] - sostanzialmente poggiando la censura sulla medesima questione già esaminata nell'ambito dell'opposizione formale - ritiene di poter contestare il diritto di [OSCURATO:PERSONA] Puglia di procedere in executivis perché il decreto di rilascio non le sarebbe mai stato notificato, per esserlo invece stato, in data 9.12.2016, a mani del marito, [OSCURATO:PERSONA], con lei non convivente. Il primo giudice ha invece riscontrato l'esistenza del decreto emesso a carico della Errico, nonché la regolarità della sua notifica (questione quest'ultima che, oramai, deve intendersi coperta dal giudicato, per quanto già detto), donde la definitività del decreto stesso, a seguito di sua mancata tempestiva opposizione; il Tribunale ha così inequivocabilmente affermato la sussistenza di un titolo esecutivo spendibile nei confronti dell'odierna ricorrente e, pertanto, il correlativo diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].N. 1606/19 R.G. Così stando le cose, è anzitutto evidente che la ricorrente non contesta che il decreto di rilascio notificato il 9.12.2016 sia stato formalmente emesso (almeno anche) nei suoi confronti. Ne discende - come correttamente accertato dal giudice di merito - che il titolo esecutivo non può che dirsi nella specie sussistente, tenuto anche conto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 11, comma 12, del d.P.R. n. 1035/1972, applicabile in subiecta materia quale disciplina generale in materia di E.R.P., il decreto di rilascio per occupazione sine titulo è esecutivo per legge. Conseguentemente, la valutazione operata dal giudice di merito circa la sussistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del detto decreto deve ritenersi ineccepibile. 4.1 - II secondo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. L'art. 20 della I.r. Puglia n. 10/2014, ai primi due commi, così recitava nel testo originario: "1. L'occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di cui alla presente legge comporta l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione. L'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo dandone comunicazione, ove necessario, al comune dove gli stessi sono ubicati, agendo per il recupero dei canoni di locazione e dei servizi nei confronti dell'assegnatario, o del legittimo subentrante N. 1606/19 R.G. nell'assegnazione, che ha ceduto a terzi l'alloggio a suo tempo assegnato. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, gli enti gestori possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, previo accertamento da parte dei servizi sociali dei comuni dello stato di particolare disagio socio-economico e di necessità degli occupanti". Nella sostanza (e per quanto qui interessa), dunque, la citata normativa regionale esprime il disfavore per le occupazioni abusive di immobili di E.R.P., comminando l'esclusione dalle relative graduatorie di assegnazione, fatta eccezione per situazioni di particolare disagio sociale: è proprio a tale ipotesi eccettuativa che la Errico ha fatto ricorso, nelle more del presente procedimento, con esito però non favorevole, come pure accertato dal giudice di merito. Deve peraltro evidenziarsi che l'art. 20, comma 2, cit., è stato oggetto di un successivo intervento normativo, disposto con l'art. 2 della I.r. Puglia n. 50/2014, che ha invece lasciata intatta la previsione di cui al comma 1, che in modo inequivoco continua ad attribuire all'ente gestore degli alloggi il potere di ordinare, con proprio provvedimento, il rilascio di quelli occupati senza titolo, con il solo onere di darne comunicazione, ove necessario, al comune in cui gli N. 1606/19 R.G. stessi sono ubicati. E tanto basta, ai fini dello scrutinio che occupa, perché è proprio la successiva I.r. Puglia n. 22/2014, dettata ai fini del "Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti operanti nel settore", che con l'art. 6 ha d'imperio disposto la trasformazione degli IACP nelle Agenzie regionali per la casa e l'abitare ([OSCURATO:PERSONA]), determinandone il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo agli enti soppressi ed esplicitamente istituendo, per quanto qui interessa, proprio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dello IACP di Bari. A nulla, dunque, rileva che l'art. 3 della stessa I.r. n. 22/2014, invocata dalla Errico, nell'ambito della elencazione delle funzioni demandate al riguardo ai comuni, attribuisca all'ente locale il potere di provvedere alle "comminatorie in caso di occupazione e detenzione senza titolo", trattandosi di precetto di contenuto aspecifico (e a ben vedere riferito a vicende fattuali conseguenti a formali provvedimenti di annullamento o decadenza dall'assegnazione, come pure si evince dal periodo immediatamente seguente, nel testo normativo, circa la surroga dell'[OSCURATO:PERSONA] in caso di inerzia del comune), rispetto alla pressoché coeva e puntuale attribuzione del potere in discorso operata dall'art. 20, comma 1, I.r. n. 10/2014, in favore dell'ente gestore.N. 1606/19 R.G. Infine, va rilevata l'inammissibilità del profilo di censura che involge l'art. 7 della I.r. n. 22/2014, ove si assume che - trattandosi di bene immobile di proprietà del Comune di Barletta - in ogni caso l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto procedere alla sua gestione previa delega formale da parte dell'ente locale, in realtà mancante, giacché dall'esposizione del ricorso non risulta in alcun modo che la specifica questione fosse stata già posta nel giudizio di merito, dovendo pertanto essa considerarsi affetta da novità. 4.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 6.000,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.N. 1606/19 R.G. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dov