Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 33302/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20359-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 129/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/01/2020 R.G.N. 3878/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sociale – rinuncia al mantenimento R.G.N.20359/2020 Cron.

Rep.

Ud26/09/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto a conseguire l’assegno sociale, per avere rinunciato , pochi mesi prima della domanda amministrativa, alla corresponsione dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’ex coniuge , avendo dichiarato i coniugi, nel verbale di omologa della separazione consensuale, di essere soggetti economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere a sé stessi.

La Corte territoriale ha rilevato che l’appellato era in grado di mantenersi da solo, indipendente ed autonomo sotto il profilo economico e,ad ogni modo, essendosi posto nella condizione di non avere redditi a vantaggio della ex moglie ed a svantaggio di INPS.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, a cui INPS resiste con controricorso.

3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione della L. 335/1995 per avere la Corte ritenuto un inesistente automatismo tra la dichiarazione di autosufficienza economica resa in sede di dichiarazione e la insussistenza del requisito reddituale.

Ai sensi della normativa vigente, fruiscono dell’assegno sociale i cittadini ultra sessantasettenni, residenti in Italia, che versano in stato di bisogno; qualora posseggano redditi propri, ai richiedenti è corrisposto un assegno in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo previsto; rileva, infatti, il reddito e non la capacità economica, e lo stato di bisogno è presunto juris et de jure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali.

Ritiene il ricorrente che non ha rilevanza la volontà o la colpa di porsi in tale stato di bisogno e che la legge 335/95 non richiede che il soggetto si rivolga prima al nucleo familiare e, in subordine , ad INPS , rientrando , il beneficio richiesto nel novero delle prestazioni assistenzial i finalizzat e a proteggere dallesituazioni di bisogno, costituzionalmente tutelat e ex art.38 Cost.

In conclusione, in assenza di prova del superamento della soglia reddituale o di elementi che consentano di ravvisare una illecita, intenzionale e comune volontà dei coniugi separati di eludere le disposizioni in materia di assegno sociale, doveva riconoscersi il diritto alla prestazione invocata.

2. Nel controricorso INPS rileva che non si devolve una violazione di legge ma piuttosto una generica denuncia di vizio di motivazione; non sussisteva e non era provato lo stato di bisogno per esse r si il ricorrente posto nella condizione di rinunciare all’assegno di mantenimento, tanto più in considerazione dell’onere, a carico del richiedente la prestazione, di fornire la prova della ricorrenza del requisito reddituale.

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

4. Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale disciplinato dall’art. 3, comma 6, della L. n.335/1995, prevede come requisito socio-economico lo “stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno” (in tal senso cfr. Cass. ord. n.14513/2020).

È stato anche precisato,da questa Corte, che non è previsto che lo stato di bisogno, normativamente rilevante , debba essere anche incolpevole (cfr. Cass. sent. n.24954/2021).

5. Si aggiungache non è evincibile alcun intento elusivo laddove non sia fornita la prova di condotte fraudolente da parte di chi abbia artificiosamente simulato la propria situazione di bisogno, intendendo profittare della pubblica assistenza.

È stato, infatti, osservato (cfr. Cass. ord. n.21573/2023) che il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. 335/1995 spetti anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato “atteso che la condizione reddituale, legittimante l’accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l’accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza”; in tali condizioni l’intento fraudolento deve essere oggetto di accertamento giudiziale nel rispetto degli oneri di allegazione e di deduzione.

Tali principi sono stati, da ultimo , ribaditi dalla Corte in ord. n. 22755/2024 e n. 33513/2023 (in quest’ultima pronuncia si rammenta che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l’intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi),e nella recente ord. n. 23341/2025.

6. Trattasi di principi espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale questa Corte ritiene di non doversi discostare.

7. Il ricorso va, pertanto, accoltoe la sentenza cassata; la Corte territoriale, a cui si rinvia per nuovo esame, dovrà attenersi ai suddetti principi, avendo cura anche di provvedere alle spese del presente grado.

P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20359-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 129/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/01/2020 R.G.N. 3878/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sociale – rinuncia al mantenimento R.G.N.20359/2020 Cron. Rep. Ud26/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto a conseguire l’assegno sociale, per avere rinunciato , pochi mesi prima della domanda amministrativa, alla corresponsione dell’assegno di mantenimento posto a carico dell’ex coniuge , avendo dichiarato i coniugi, nel verbale di omologa della separazione consensuale, di essere soggetti economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere a sé stessi. La Corte territoriale ha rilevato che l’appellato era in grado di mantenersi da solo, indipendente ed autonomo sotto il profilo economico e,ad ogni modo, essendosi posto nella condizione di non avere redditi a vantaggio della ex moglie ed a svantaggio di INPS. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, a cui INPS resiste con controricorso. 3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione della L. 335/1995 per avere la Corte ritenuto un inesistente automatismo tra la dichiarazione di autosufficienza economica resa in sede di dichiarazione e la insussistenza del requisito reddituale. Ai sensi della normativa vigente, fruiscono dell’assegno sociale i cittadini ultra sessantasettenni, residenti in Italia, che versano in stato di bisogno; qualora posseggano redditi propri, ai richiedenti è corrisposto un assegno in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo previsto; rileva, infatti, il reddito e non la capacità economica, e lo stato di bisogno è presunto juris et de jure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali. Ritiene il ricorrente che non ha rilevanza la volontà o la colpa di porsi in tale stato di bisogno e che la legge 335/95 non richiede che il soggetto si rivolga prima al nucleo familiare e, in subordine , ad INPS , rientrando , il beneficio richiesto nel novero delle prestazioni assistenzial i finalizzat e a proteggere dallesituazioni di bisogno, costituzionalmente tutelat e ex art.38 Cost. In conclusione, in assenza di prova del superamento della soglia reddituale o di elementi che consentano di ravvisare una illecita, intenzionale e comune volontà dei coniugi separati di eludere le disposizioni in materia di assegno sociale, doveva riconoscersi il diritto alla prestazione invocata. 2. Nel controricorso INPS rileva che non si devolve una violazione di legge ma piuttosto una generica denuncia di vizio di motivazione; non sussisteva e non era provato lo stato di bisogno per esse r si il ricorrente posto nella condizione di rinunciare all’assegno di mantenimento, tanto più in considerazione dell’onere, a carico del richiedente la prestazione, di fornire la prova della ricorrenza del requisito reddituale. 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 4. Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale disciplinato dall’art. 3, comma 6, della L. n.335/1995, prevede come requisito socio-economico lo “stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno” (in tal senso cfr. Cass. ord. n.14513/2020). È stato anche precisato,da questa Corte, che non è previsto che lo stato di bisogno, normativamente rilevante , debba essere anche incolpevole (cfr. Cass. sent. n.24954/2021). 5. Si aggiungache non è evincibile alcun intento elusivo laddove non sia fornita la prova di condotte fraudolente da parte di chi abbia artificiosamente simulato la propria situazione di bisogno, intendendo profittare della pubblica assistenza. È stato, infatti, osservato (cfr. Cass. ord. n.21573/2023) che il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. 335/1995 spetti anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato “atteso che la condizione reddituale, legittimante l’accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l’accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza”; in tali condizioni l’intento fraudolento deve essere oggetto di accertamento giudiziale nel rispetto degli oneri di allegazione e di deduzione. Tali principi sono stati, da ultimo , ribaditi dalla Corte in ord. n. 22755/2024 e n. 33513/2023 (in quest’ultima pronuncia si rammenta che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l’intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi),e nella recente ord. n. 23341/2025. 6. Trattasi di principi espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale questa Corte ritiene di non doversi discostare. 7. Il ricorso va, pertanto, accoltoe la sentenza cassata; la Corte territoriale, a cui si rinvia per nuovo esame, dovrà attenersi ai suddetti principi, avendo cura anche di provvedere alle spese del presente grado. P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla
Sentenza Cassazione n. 33302/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris