CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11 aprile 2022, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 11 settembre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 contestati ai capi A) e B) dell'imputazione - perché nella qualità di amministratore unico della s.r.l. "Latino", avendo presentato la dichiarazione obbligatoria in materia di imposta sul valore aggiunto per gli anni fiscali 2010 e 2011, ometteva di versare il relativo importo nel termine stabilito per il versamento dell'acconto nel periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione- e condannato alla relativa pena, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli al capo B) perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo A) in mesi sei di reclusione riducendo l'importo della confisca per equivalente. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 10-ter d.lgs 74/2000 e 42, comma 2, cod.pen. Lamenta che la Corte d'appello ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato di cui al capo A) dell'imputazione, senza tener conto dell'esistenza di un credito di imposta da parte del ricorrente nei confronti dell'erario, superiore all'importo dovuto, da cui non avrebbe potuto evincersi la volontà di non pagare la somma dovuta, bensì quella di pagare tale somma attraverso la compensazione del credito vantato nei confronti dell'amministrazione, il cui riconoscimento peraltro era stato già sollecitato dal ricorrente chiedendo alla curatela di riassumere il giudizio dell'impresa nei confronti dell'erario; rimarca che l'art. 13 del d.lgs 74/2000 esclude la punibilità per la violazione degli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater quando, prima dell'apertura del dibattimento i debiti siano stati estinti; in subordine, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter in relazione agli artt. 3,25,76 e 77 della Costituzione per contrasto con i principi fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 155/2022 e stabiliti dalla nostra [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 129 cod.proc.pen., deducendo che il reato commesso nel 2012 risultava estinto per sopravvenuta prescrizione, in data 01 luglio 2022. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.pen., lamentando che la Corte d'appello aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando solamente, come elemento negativo, il precedente penale dell'imputato, e omettendo, per contro, di considerare, quale elemento positivo, la situazione creditoria nei confronti dell'Erario. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cpp nella quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha spiegato che il credito di imposta vantato verso l'Erario dalla società amministrata dall'imputato era esigibile dal 2015 e, quindi, successivamente all'anno di imposta 2012, oggetto dell'imputazione; inoltre, come evincibili dalle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA] ( funzionario della Agenzia delle Entrate di Lecce), il chiaro tenore del nulla-osta del [OSCURATO:PERSONA] di Pescara (dal quale si evinceva che la predetta società poteva fruire dei crediti concessi per gli anni 2007 e 2008 a partire dall'anno di imposta 2015) rendeva evidente che l'imputato era consapevole della inesigibilità del credito di imposta prima dell'anno di imposta 2015 e che, quindi, aveva consapevolmente deciso di non versare all'Erario le somme dovute per l'Iva per gli anni 2010 e 2011. Va ricordato che l'accertamento del dolo, quale prova della coscienza e volontà del fatto, costituisce un accertamento di fatto volto a conoscere e ricostruire il fatto storico e deve fondarsi sulla considerazione di tutte le circostanze esteriori dello stesso. Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte territoriale a fondamento dell'accertamento dell'elemento psicologico ha tenuto conto di tutti gli elementi fattuali rilevanti, e si connota come adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Nè coglie nel segno il richiamo all'art. 13 d.lgs 74/2000, in considerazione del principio di diritto, secondo cui, in tema di reati tributari, la compensazione legale del debito Iva con i crediti del contribuente non integra la causa di non punibilità prevista dall'art. 13 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresentando un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento e non costituendo, pertanto, una forma di "pagamento" del debito quale elemento richiesto espressamente dalla norma (Sez 3 n. 17806 del 29/01/2020, Rv.279426 - 01).Con riferimento, infine, alla questione di legittimità costituzionale sollevata, va osservato che questa Corte ha già affermato il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo una eccezione di illegittimità costituzionale, si limita ad indicare solo le disposizioni di legge ritenute illegittime e gli articoli della Costituzione che si assumono violati senza esprimere alcun vaglio critico in ordine ai capi del provvedimento impugnato, poichè, a norma dell'art. 581 cod. proc. pen., i motivi di impugnazione debbono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (Sez.5, n.24054 del 27/04/2016,Rv.267113 - 01). Deve osservarsi che, come già ampiamente illustrato da questa Corte (Sez. 5, n. 51253 del 11/11/2014, Rv. 262200), se è vero che la proposizione dell'eccezione di illegittimità costituzionale con un motivo di ricorso in cassazione è in quanto tale ammissibile, sempre che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione possa conseguire, nella prospettiva del ricorrente, una pronuncia a lui favorevole in termini di annullamento, va anche evidenziato che dal punto di vista processuale penale essa si risolve, comunque, in una censura di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) riferita al provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Rv. 245509; Sez. 1, n. 409 del 10/12/2008, Rv. 242456; Sez. 3, n. 35375 del 24/05/2007, Rv. 237401). Sotto il profilo formale, però, oltre alle prescrizioni della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 (secondo cui la parte deve indicare le disposizioni di legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale e le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate), va considerato anche il rispetto dell'art. 581, lett. d) cod. proc. pen., secondo il quale devono essere enunciati nell'atto di impugnazione "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Tale norma ha l'evidente significato di imporre al titolare del diritto di impugnazione di esprimere un vaglio critico in ordine ai capi del provvedimento impugnato, formulando argomentazioni che espongano critiche analitiche. Poiché l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sanziona con l'inammissibilità, tra le diverse ipotesi, la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduca una eccezione di illegittimità costituzionale, limitandosi unicamente ad indicare le disposizioni di legge che assume viziate da illegittimità e gli articoli della Costituzione o di una legge costituzionale che si assumono violate - come avvenuto nella specie - risultando motivo di ricorso del tutto generico sotto il profilo evidenziato. 2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione del precedente penale, aggiungendo anche non si rinvenivano altri elementi valorizzabili in senso positivo per l'imputato. Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.Il ricorrente chiede che venga rilevata la prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impegnata. Va osservato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co