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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 30020/2025

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ciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da : [OSCURATO:PERSONA] FRANCOnato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso ildecreto del 11 /0 4 /2024 del la CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleMARIELLA [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricors i . lette le memorie scritte presentate dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ZANALDAnell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , i quali hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto n. 33 in data 8 luglio 2024 , l a Corte di appello di Torino – Sezionemisure di prevenzione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , conferma nd o il decreto n. 122 in data 5 aprile 2023 del Tribunale di Torino, Sezionemisure di prevenzione, con il quale era stata disposta, nei confronti dello stessoCaserta, la confisca di beni mobili e immobili formalmente intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma di fatto a lui riconducibili ; beni costituiti dagli immobili ubicati in [OSCURATO:PERSONA], corso Repubblica n. 82, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15 e via XX Settembre n. 106, nonché dai terreni e fabbricati siti in [OSCURATO:PERSONA], località Vado delle Fosse e contrada [OSCURATO:PERSONA], dalla quota del 50%di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di terreni siti in Oleggio, nonché d a i saldi attivi dei conti correnti bancari intestati allaSobeca s.r.l. (indicati con il n. 785 acceso presso UBI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., filiale n. 5412 di [OSCURATO:PERSONA] e con il n. 1000/18489 acceso presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., filiale n. 00121 di [OSCURATO:PERSONA]) e d a ogni altro conto corrente bancario o deposito titoliintestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l .

Con lo stesso decreto la Corte di appello hadichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca della somma di 20.000,00 euro avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

1.1. In sintesi, a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato formulato un giudizio di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo che egli si fosse reso responsabile, a partire dai primi anni ‘80, di una pluralità di reati lucrogenetici (ovvero di fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale o comunque di attività distrattive ai danni dei creditori di diverse società,quali la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la C.V.L s .r.l. , la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. , la [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. , la [OSCURATO:SOCIETA].; nonché di fatti di appropriazione indebita ovvero di indebita restituzione dei finanziamenti erogati dalla Gis s . a . s . e da lla D.N.I. s . r . l . ), utilizzando una serie di società costituite o acquisite al fine di compiere illeciti in danno dei creditori e dell’Erario.

Tali società venivano svuotate dell ’ attivo attraverso operazioni distrattive e di dissipazione (tra cui l ’ accollo di spese personali del proposto e del figlio Francesco)e, indi, lasciate fallire; e le risorse illegalmente conseguite attraverso tale modus operandi venivano, poi, utilizzate per ricominciare ilciclo con altre società non ancora attenzion at e d a gli organi di controllo.Attraverso tali modalità er ano state acquisite del le risorse finanziarie , dell’ammontare di vari milioni di euro,a loro volta utilizzat e per acquist are i beni sottoposti a confisca, formalmente intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., « cassaforte immobiliare di famiglia»costituita con la moglie convivente del proposto, [OSCURATO:PERSONA], in data 8 ottobre 1991.A sostegno della provenienza illecita delle somme utilizzate per gli acquisti, i decreti hanno dato atto della rilevante discrasiatra il valore dei beni in questione e quello dei redditi dichiarati , nonc hé delle entrate e delle uscite connesse all’attività economico-finanziaria e ai bisogni familiari.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decre to di appello per mezzo de i D ifensor i di fiducia , avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione , di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 42, 111 Cost., 6,Convenzione EDU, 1, comma 1, lett. b ) , 4, comma 1 , lett. c ), 16, 18, 20, 23,24, 28e 29 , d.lgs. n. 159 del 2011, 445 , c omma 1 - bis , c od . p roc . p en ., nonché degli artt. 151,174, 210, 646 cod. p en ., 216 e 223 r . d . n. 267 del 1942 e 2639 cod.civ., 10, comma 3 e 27, comma 2 , d . l gs. n. 159 del 2011 per avere il decreto impugnato erroneamente qualificato [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto pericoloso sin dall’inizio degli anni ‘80 sulla base di sentenze di assoluzione, declaratorie di amnistia e di una sentenza di patteggiamento,nonché per l’erronea affermazione dell’illiceità della provvista derivante dal finanziamentodella Gis s . a . s . del 1991 e per il richiamo a condotte distrattive non configurabili come bancarotta fraudolenta e per le quali Casertanon sarebbe mai stato sottoposto a procedimento penale .

Dopo avere premesso che sarebbero stati considerati come illeciti tutti gli incrementi patrimoniali conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] nell’arco di 40 anni e per i quali l’interessatonon abbia offertola prova della loro provenienza lecita, con una chiara inversione dell’onere della prova previsto per i cas i di pericolosità generica , il ricorso lamenta che siano stati erroneamente valorizzati taluni fatti oggetto di sentenze definitive che avevano assolto il proposto ( come nel caso delle truffe commesse nell’ambito della società Gima, della vicenda di [OSCURATO:PERSONA], dei reati tributari relativi allaC.[OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ) , di sentenze di amnistia c.d. secca,ossia emesse in assenza di accertamento dei fatti contestati, idonee a estinguere, ai sensi dell’art. 210 cod. pen., l’applicazione di misure di sicurezza, cui dovrebbe essereequiparata la misura di prevenzione (come le truffe relative alle società [OSCURATO:PERSONA] ) , di una sentenza di patteggiamento ( per la bancarotta fraudolenta della società [OSCURATO:PERSONA] ) , priva di efficacia nel giudizio di prevenzione ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis,cod. proc. pen. e per la quale era statodisposto l’indulto, con conseguente inapplicabilità della misura di sicurezza ai sensi dell’art. 210 cod. pen.,ovvero di sentenze rese in procedimenti che non avevano mai avuto ad oggetto quei reati (è il caso dei delitti di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta in relazione alle vicende delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. ); e senza un accertamento concreto della «lucrogeneticità» delle condotte del proposto e del conseguimento, da esse, di provviste illecite, utilizzate n ell ’ acquisto dei beni confiscati.In tal modo, la Corte non si sarebbe attenuta al principio secondo cui il giudice della prevenzione, ai fini dell’affermazione di pericolosità generica, non può ricorrere a mere ipotesi indiziarie o a ricostruzioni prive di riscontro, ma deve individuare, sulla base di dati processuali certi, la commissione abituale di delitti concretamente lucrogenetici e produttivi di redditi che abbiano generato profitti in capo al proposto.

Di conseguenza, la provvista proveniente dal finanziamento dalla Giss.a.s. non p otrebbe dirsi di natura delittuosa; né potrebbero venire in rilievo, ai fini del giudizio di pericolosità, le truffe aggravate ascritte a [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della società [OSCURATO:SOCIETA]. e in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , la bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:PERSONA], gli addebiti valutari della vicenda di [OSCURATO:PERSONA], nonché lecondotte «distrattive» in danno delle società [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:SOCIETA]. , C .

G .

F . s .r.l . , [OSCURATO:SOCIETA].

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 16, 18, 20, 23 e 24,d.lgs. n. 159 del 2011, nonché degli artt. 216 e 223 r.d.n. 267 del 1942 in relazione agli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 quanto alla nozione di derivazione illecita dei beni confiscabili , in assenza di concomitanza temporale tra le manifestazioni di pericolosità e l’acquisto deibeni e di correlazione tra gli acquisti e la commissione di delitti «lucrogenetici». 2.2.1.Secondo la Difesa non vi sarebbe correlazione temporale tra il periodo di ritenuta pericolosità generica del proposto e la datazione degli acquisti.

Nel dettaglio, rispetto all’acquisto, nel 1991, dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Repubblica n. 82 , l e condotte di truffa e d i bancarotta fraudolenta si collocherebbero temporalmente tra il 1980 e il 1984, data del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], ovvero un decennio prima.Né p otrebbe ipotizzarsi che l a provvista illecita, comunque irrisoria alla luce del modico valore delle distrazioni d e lla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA], s i a stata utilizzat a nell ’ attività d ella [OSCURATO:SOCIETA]. , costituita l’11giugno 1987, e in particolare p e r l ’ acquisto del ramo d ’ azienda del 26 giugno 1987 poi rivenduto allaConad e dal quale la società tra ss e la provvista destinata alla costituzione dellaSobeca s.r.l. e ai primi acquisti immobiliari di quest ’ ultima.

Si tratterebbe, invero, di un’asserzione meramente ipotetica, che lo stesso Tribunale di prime cure avrebbe definito«congetturale» , non sostenuta da alcun elemento di fatto.

E invero, il decreto impugnato, pur avendo indicato gli anni «1980-1983» e « 1992 - 2018 » quali periodi in cui sarebbero state poste in essere dal proposto condotte delittuose espressive di pericolosità sociale, avrebbe erroneamente ritenuto che le operazioni compiute nel periodo 1987-1991 (costituzione e finanziamento della [OSCURATO:SOCIETA]. e acquisto dell ’ immobile di Cors o Repubblica da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ), pur in assenza di manifestazioni di pericolosità sociale del proposto e di reati lucrogenetici, rivestissero origine illecita. 2.2.2.Del pari, con riferimento ai tre fatti di bancarotta fraudolenta inerenti alle società C.V.L., M.D.V.2010e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], la Difesa osserva come la«continuità» tra ess i sia smentita dal fatto che, tra tali episodi , vi sarebbero quasi 20 anni (dal 1993 al 2018), tanto da far escludere l ’ esistenza di un «medesimo disegno criminoso»tra i medesimi, peraltro mai accertato.

In particolare, quanto allaC.[OSCURATO:SOCIETA]. , l e condotte d i bancarotta fraudolenta si collocherebbero nel 1993, sicché essesarebbero distanti sia dall’acquisto dei beni di Sobecas.r.l., avvenuti negli anni 1998 - 2001 , sia dalla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] , fallita nel 1984, sia dalla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] , fallita nel 2013,sicché la presenza di un periodo silente tanto ampio impedirebbe di ritenere che i beni acquistati in anni successivi da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. possano deriva r e causalmente da talereato.

In ogni caso, la bancarotta fraudolenta della C.V.L.s.r.l.non avrebbe generato , in capo al proposto,alcun profitto illecito che sia stato utilizzato per l ’ acquisto dei beni confiscati, avendo essa avuto ad oggetto una distrazione di merce del valore di circa 900 milioni di lire a lla C.V.L. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. ) , senza che sia stato dimostrato che essa si fosse tradotta in utilità a favore del proposto, essendo stata compiuta in favore di persone giuridiche ( C.V.L. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , poi [OSCURATO:SOCIETA]. ) alla cui gestione [OSCURATO:PERSONA] era estraneo , e non essendo stato dimostrato che la distrazione abbia avuto un ’ effettiva redditività anche per le società destinatarie, sicché la ricostruzione del decreto impugnato si fonderebbe su mere congetture.

Non si p otrebbe confondere, infatti, l ’ utilità ricevuta da una società con la nozione di profitto o provento delittuoso del proposto, essendo necessariodocumentare, ai fini della confisca, come il flusso economico dell’utilità sarebbe giuntoal proposto.

2.2.3. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] , la sentenza del Tribunale di Imperia avrebbeassolto [OSCURATO:PERSONA] « perché il fatto non sussiste » dalle contestazioni dei reati di cui agli artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000.

Per quanto attiene alla bancarotta fraudolenta, in disparte il fatto che non sarebbe stato accertato processualmente che utilità derivanti dalle condotte di bancarotta fraudolenta siano state destinate agli acquisti di immobili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . , l a diminuzione patrimoniale in pregiudizio della prima società sarebbe deriva ta non dalla distrazione di risorse, bensì dalla differente valutazione di un cespite patrimoniale venduto, sicché n on vi sarebbe stato alc un profitto “ liquid o ” suscettibile di investimento per il proposto; così come l’utilizzo di una carta di credito aziendale da parte del proposto per il pagamento di spese personali non po trebbe aver determinato un incremento patrimoniale conferibilenella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la nozione di «provento» richiamata dal l ’ art. 1, lett. b ) , d.lgs. n. 159 del 2011 presupporrebbe un’entrata nel patrimonio del proposto e non un a differente valorizzazione di un cespite patrimoniale o un « risparmio di spesa » , sicché le predette condotte distrattive non avrebbero avuto carattere «lucrogenetico». 2.2.4.Per quanto attiene alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] , dichiarata con sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 luglio 2021,per la bancarotta della MDV 2010s.r.l., fallita nel 2018, il reato riguarderebbe condotte poste in essere tra il 2015 e il 2018e, dunque , successivamente a ll’ acquist o, da parte d ella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dei beni da confiscare, sicché esso non potrebbeessere posto a fondamento della misura ablativa, richiamando un finanziamento e un pagamento effettuati dallaMDV 2010 a favore d ella [OSCURATO:PERSONA] nel 2012 e 2013.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, lett. b),d.lgs. n. 159 del 2011 , 14 , legge n . 55 del 1990 , 11 - ter , d . l . n. 92 del 2008, nonché degli artt. 25, 42 Cost. e 1 del [OSCURATO:PERSONA] a ddizionale n. 1 alla Convenzione EDUe degli artt. 10, comma 3 e 27 , comma 2 , d.lgs. n. 159 del 2011 quanto all’erronea applicazione dei principi della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale e d ella s entenza della Corte europea dei diritti dell ’ Uomo « [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia»in relazione all’applicabilità retroattiva delle norm e in materia di misure di prevenzione rispetto a condotte non costituenti base legale per la pericolosità generica secondo la legge vigente al momento della loro commissione.

La tesi accolta dalla Corte di appello , secondo cui le misure di prevenzione patrimonialiavrebbero natura « non penale » e le norme che le disciplinano non soggiacerebbero al divieto di applicazione retroattiva, sarebbe in contrasto conil più recente diritto vivente,secondo cui ad esse si applic herebbero comunque i principi di legalità,tassatività, determinatezza e prevedibilità delle conseguenze personali e patrimoniali di determinate condotte.

Tale assunto, affermato dall a Corte costituzionale con la se ntenza n. 24 del 2019 in materia di misur e di sicurezza, sarebbe stato ribadito dalla Grande Camera della Cedu (sentenza del 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia) con riferimento all’art. 1, n.2, della legge n. 1423 del 1956, confluito nell’attuale art. 1 , lett . b ), d.lgs. n. 159 del 2011 , ritenuto non compatibile con i principi della Convenzione EDU in quanto redatto «in termini vaghi ed eccessivamente ampi», tali da non soddisfa re « i requisiti di prevedibilità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte».Ciò che, all’evidenza, non consentirebbe di ritenere che la misura di prevenzione patrimoniale possa applicarsi con effetto retroattivo nei confronti di coloro che commiserodeterminati reati al tempo in cui,per essi, non ne era consentita l ’applicazione, come del resto affermato, di recente, dalle Sezioni u nite in materia di confisca cd. allargata, allorché sarebbe stato applicato il principio tempus regit actum di cui all ’ art. 11 delle Preleggi.Su tali basi, nel caso di specie, i Giudici della prevenzione avrebbero dovuto applicarel’art. 14, legge n . 55 del 1990 nel testo vigente nel momento in cui era stata commessa la bancarotta relativa alla C.V.L. s .r.l . , che non contemplava la bancarotta fraudolenta quale reato sintomatico di pericolosità sociale.Peraltro, anche l’affermazione della natura «non penale» delle misure di prevenzione patrimoniali sarebbe ormai superata da lla Corte europea dei diritti dell’Uomo, che con p rovvedimento interlocutorio del 10 luglio 2023 avrebbe invitatole parti a dedurre in merito allaqualificazione di ess e come sanzion i penal i , adombrando la possibile violazione dell’art. 7 della Convenzione ; e che, nel procedimento scaturito dal r icor so n. 76967/17 , avrebbe invitato il Governo italiano, con nota pubblicata il 18 dicembre 2023, a fornire chiarimenti sulla conformità dell’ingerenza nel godimento dei beni da parte dei ricorrenti con l’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale n. 1della Convenzione EDU, con specifico riferimento alla chiarezza, precisione, prevedibilità nell’applicazione e nelle conseguenze,e allacompatibilità con lo Stato di diritto dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 , nonché alla necessità e proporzione di tali misure, adombrando la qualificazione della misura di prevenzione quale «pena»ai sensi dell’art. 7, CEDU.

3. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., terza interessata nel procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],per mezzo dei Difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l uca [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3, 24, 42, 111 Cost., 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1,lett. c), 10, 18, 19, 23, 24 e 27,d.lgs. n. 159 del 2011 , nonché la violazione degli artt. 125 , comma 3, 192 cod. proc., per essere il decreto impugnato caratterizzato da vizio assoluto di motivazione sull’asserita «disponibilità effettiva» dei beni oggetto di confisca in capo al proposto e di correlazione temporale tra gli acquisti e la pericolosità sociale, in mancanza di un effettivo confronto con le allegazioni difensive comprovantila liceità dei flussi finanziari della [OSCURATO:PERSONA] utilizzati per l ’ acquisto dei beni e l’effettiva titolarità dei beni stessi da parte della societàin questione.

Il decreto impugnato, pur richiamando le allegazioni difensive sulla lecita provenienza delle risorse e sulla effettiva titolarità in capo alla terza interessata dei beni sottoposti a confisca, non si sarebbeconfrontato con tali emergenze. [OSCURATO:SOCIETA], la terza interessata, mediante la produzione di tre relazioni di consulenza tecnica, datate29 marzo 2022, 7 dicembre 2022 e 3 febbraio 2023 , avrebbedocumentato la propria capacità di investimento e i leciti flussi economici che costituirono la provvista utilizzata per i singoli acquisti immobiliari , con particolare riguardoalla provvista derivata dalle operazioni della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Dimar; eavrebbe documentato la pressoché integrale restituzione al proposto, da parte della società, dei conferimentieffettuati in qualità di socio.

Una ricostruzione , quella del consulente,che la Corte territoriale avrebbe ritenuto inattendibile sulla base di una presunzione assoluta, palesata dal l’uso di espressioni meramente ipotetiche, quali, a titolo esemplificativo , quelle adoper ate in relazione alla operazione di cessione di esercizi commerciali dallaSobeca a lla Dimar .

Del pari, il decreto, purdando atto dell ’ allegazione di una lecita attività lavorativa da parte del nucleo familiare del proposto sin dagli anni ‘80, nonché dell’esistenza di introiti riconducibili,ad esempio, all e cessioni del bar Piccadilly e d ell ’ alloggio di Baveno, tuttavia li considererebbetamquam non essent.

In questo modo, la confisca sarebbe stata adottata in assenza diun compendio indiziario contraddistinto da gravità, precisione e concordanza, sicché, in definitiva, la motivazione adottata sarebbe meramente apparente, in violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazionealla sussistenza della qualifica di «amministratore di fatto» della [OSCURATO:PERSONA] in capo al proposto , alla provenienza delle risorse destinate alle singole operazioni di acquisto degli immobili candidati all’ablazione, alla titolarità effettiva dei beni e dei conti correnti intestati a lla Sobecas.r.l. in capo a quest ’ ultima società .

3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, comma 1, lett. b),4, comma 1, lett. c ) , 16 , 19, 20 , 24 e 26 ss. , d.lgs. n. 159 del 2011 , 2639 cod.civ., nonché degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 , per avere la sentenza erroneamente applicato le nozioni di «amministrazione di fatto»e di « fittizia intestazione » , con riferimento alla effettiva titolarità dei beni della terza interessata assoggettati ad ablazione.

Il decreto impugnato sarebbe incorso in una violazione di legge nell’interpretazione delle nozioni di «amministrazione di fatto» e di « fittizia intestazione»di cui agli artt. 2639 cod. c iv . e 26 , d.lgs. n. 159 del 2011 a partire dalle quali sarebbe stata erroneamenteaffermata,in capo al proposto, la titolarità sostanziale dei beni di proprietà della Sobecanonostante la dismissione delle sue quote in favore della figlia, sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] «gestisse la società come cosa propria».Infatti, il decreto applic herebbe erroneamente l ’ art. 2639 cod. civ. , secondo cui per l’attribuzione della predetta qualifica è necessario l ’ esercizio in modo «continuativo e significativo dei poteri tipici» ad essa inerenti, richiama ndo occasionali relazioni di natura economica tra la società e soggetti terzi ovvero episodi avvenuti in epoca anteriore al gennaio - febbraio 2015, allorquando si verificò la definitiva uscita di [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] , sicché il ruolo di «amministratore di fatto»di [OSCURATO:PERSONA] verrebbe portat o all ’ epoca attuale in virtù del vincolo con la moglie, amministratore unico della società e socio al 99%, e con la figlia, socioall’1%.

Quanto alla nozione di « intestazione fittizia » dei beni assoggettati ad ablazione, il decreto, pur dando atto dell’uscita del proposto dal capitale della [OSCURATO:PERSONA] nel 2015, tacerebbe sul la titolarità effettiva dei beni confiscati e sull’inesistenza di atti di disposizione patrimoniale del proposto dal 2015 in avanti, non confrontandosi con la circostanza che la presunzione relativa di titolarità sostanziale in capo al proposto in caso di intestazioni o trasferimenti di beni è limitata ad atti intervenuti nei due anni antecedenti alla proposta di applicazione della misura di prevenzione,avanzata in data 17 maggio 2021 , potendo l’esistenza di un rapporto tra proposto e familiari costituire, tutt’al più, un indizio che deve essere valutato congiuntamente alla possibilità/impossibilità del proposto di documentare la lecita provenienza del bene nonché alla circostanza che il formale titolare del bene sia o meno provvisto di un’effettiva capacità economica.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2, 3 , 24,42, 111 Cost., 1 , comma 1, lett. b ), 4, comma 1 , lett. c ), 16 , 24, 26 e 28 , d.lgs. n. 159del 2011, 216 r.d. n. 267 del 1942 , 10 , comma 3, 27 , comma 2 , d.lgs. n. 159del 2011, per avere il decreto impugnato erroneamente applicato le disposizioni in materiadi pericolosità generica disponendo la confisca di tutti i beni mobili e immobili intestati allaSobeca s.r.l. nonostante le allegazioni della terza interessata dimostrativedell’effettiva titolarità dei beni in capo ad essa e che gli acquisti avvennero utilizzando lecite e proporzionate disponibilità economiche.

Il decreto equiparerebbe erroneamente le ipotesi di pericolosità generica ex art. 1, lett. b)a que lle di pericolosità qualificata ex art. 4, comma 1, lett. a ) e b ) , d.lgs. n. 159 del 2011, benché , n el primo caso , spett i all ’ organo accusatorio provare che il bene acquisito sia collegato a una illecita provenienza delittuosaa partire da una sentenza passata in giudicato o comunque da atti processuali.

Infatti, l’impugnato decretoavrebbe ritenuto che tutti gli incrementi patrimoniali fossero illeciti proventi di delitti, anche a discapito di sentenze passate in giudicato che avevano assolto il proposto o ritenuto non configurabili dei reati.

Pertanto, il decreto sarebbe incorso, innanzitutto,nella violazione degli artt. 1 , comma 1,lett. b), 4 lett. c ), 16 , 18 , 19 , 20 , 23 , 24 e 28 d.l g s. n. 159 del 2011 per avere erroneamente disposto l’ablazione di tutti i cespiti intestati alla [OSCURATO:PERSONA], asserendonela illecita provenienza sulla base di generiche indicazioni circa il fatto chetutti i finanziamenti erogati da [OSCURATO:PERSONA] in suo favore, da cui la società aveva trattola provvista per gli acquisti immobiliari , si colloca va no in anni in cui egli era pericoloso e non disponeva di risorse lecitesufficienti a far fronte agli esborsi.

In realtà,quanto alla provvista utilizzata per la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] e per l’acquisto dell’immobile sitoin [OSCURATO:PERSONA], corso Repubblica n. 82 operato nel 1991, in relazione allaquale il decreto si limiterebbe ad asserire che ess a , derivan do dal finanziamentodallaGis s.a.s. , « ha origine illecita » in virtù di condotte illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] negli anni 1980 –1983, sussisterebbe un salto cronologico tra tali condotte delittuose e la costituzione della società in data11 giugno 1987, avvenuta,per ammissione della Corte territoriale, con proventi proporzionati alle disponibilità del nucleo familiare del proposto.Inoltre, dal momento che fu la [OSCURATO:SOCIETA]. a porre in essere l e operazioni dalle quali derivò la plusvalenza che rappresentò la provvista per il finanziamento di 700.000.000 di lire concesso per la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] nel 1991 , il decreto errerebbe nell ’ interpreta r e la nozione di «sproporzione» e di « illecita provenienza » per l ’ applicabilità della confisca di prevenzione, dato che esse presuppo rrebber o l ’ accertamento dell’esistenza delle condizioni di pericolosità generica del proposto al momento dell’acquisto di ogni singolo bene oggetto della proposta di applicazione della confisca.

Pertanto, i l decreto avrebbe illegittimamente confisca to i beni della società in assenza della necessaria correlazione causale e temporale tra una condotta delittuosa lucrogenetica e il momento di acquisto del singolo bene , peraltro asserendo, sempreerroneamente, che d a ll ’ illiceità della provvista iniziale deriverebbela illiceità delle successive operazioni immobiliari.

Inoltre, il decreto sarebbe incorso nella violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, 16, 19,comma 3, 20, 23 , c omma 3 e 24 , d.lgs. n. 159 del 2011 , nella parte in cui ha disposto l’ablazione dei cespiti intestati alla terza interessataa partire da un inquinamento della provvista economica utilizzata per il loro acquisto che si sarebbe prodotto con il mero transito suiconti correnti della [OSCURATO:PERSONA] di singoli flussi finanziari.In particolare, quanto all’acquisto dell’immobile sito in A rona, via XX Settembre n. 106,dei terreni siti in [OSCURATO:PERSONA] e del 50% dei terreni siti in Oleggio, il provvedimento impugnato, pur dando atto delle allegazioni difensive sulla lecita origine della provvista, avrebberitenuto di disattenderle sulla scorta di una «illiceità derivata » dei ricavi provenienti dalla dismissione di beni la cui acquisizione non trovava conforto in una proporzionata disponibilità finanziaria , senza considerare le lecite risorse documentate dai ricorrenti e, in particolare, l’erogazione di un mutuo fondiario nel 1995, che Sobecasarebbe stata in grado di onorare con proprie risorse lecite.Analogamente, quanto al l ’acquisto dell ’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], il decreto si sarebbe limitato ad a ffermare la illiceità della provvista utilizzata apartire da presunte distrazioni in danno d ella C.G.F.s.r.l., nonostante la documentata esistenza di introiti non provenienti dal proposto.

In particolare, il decreto riterrebbe che la provvista utilizzata dalla Sobecaper acquistare da lla [OSCURATO:SOCIETA]. i tre esercizi commerciali poi ceduti alla [OSCURATO:SOCIETA]. con un introito di 1.400.000 euro utilizzato per l ’ acquisto dell’immobile in questione, derivida finanziamenti erogati da [OSCURATO:PERSONA] e frutt o del reimpiego di somme provenienti da operazioni distrattiv e, senza che però detta provenienza sia mai stata accertata in sede penale ov e , anzi , l a sentenza assolutoria del proposto daireati fiscal i escluderebbe che il giudizio di pericolosità sociale generica sia stato compiut o su una « base cognitiva processualmente certa».

Infine, quanto all’acquisto di terreni e dell’autorimessa in [OSCURATO:PERSONA] (2013), il decreto opererebbe un rinvio al decreto del Tribunale , eludendo le allegazioni del ricorrente in merito alla lecita provvista derivante dai canoni di locazione e dal ricavato della vendita allaDimar [OSCURATO:SOCIETA] altro profilo il decreto incorrerebbenella violazione degli artt. 1, comma 1,lett. b), 4 , 24 d.lgs. n. 159 del 2011 , 646 cod. pen. 216 e 223 , r.d. n. 267 del 1942 per avere erroneamente ravvisato un ’ appropriazione indebita nel finanziamento di 700 milioni di lire della [OSCURATO:SOCIETA]. confluito in [OSCURATO:PERSONA] benché il finanziamento stesso fosse stato regolarmente deliberato con la previsione di restituzione in caso di richiesta della societàe la conseguente insussistenza di una interversiopossessionis da parte del proposto ; ovvero per avere ritenuto illecito tale finanziamento per non essere stato indicato nella dichiarazione dei redditi del proposto nell’anno di competenza, in violazione del T.U.

Irpef secondo cui i finanziamenti non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.Del pari, quanto agli ulteriori finanziamenti da parte dei soc i della [OSCURATO:PERSONA] , il decreto avrebbe fatto erroneamente riferimento alla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], senza indicare quale sarebbe stata la condotta distrattiva da cui sia derivata la provenienza illecita del finanziamentoe,anzi , venendo in rilievo , in tale bancarotta,l’erronea valutazione dell’avviamento dei rami d’azienda ceduti.

Il decreto configurerebbe come distrattive le cessioni di tre esercizi commerciali dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a lla [OSCURATO:PERSONA] senza dimostrarne la natura depauperatoriae senza che il proposto f osse mai stato attinto da procedimenti penali per reati fallimentari in danno dellaC.[OSCURATO:SOCIETA]., essendo anzi stato assolto , «per non avere commesso il fatto»,dal reato di infedele dichiarazione ex art. 4 , d.lgs. n. 74del 2000 per l ’anno 2007 d ella [OSCURATO:SOCIETA]. dal Tribunale di Verbania con sentenza 16 dicembre 2014 ; ciò c he avrebbe imposto di esclud ere tali condotte contestate ai fini delgiudizio di pericolosità sociale.

Con riferimento allaC.[OSCURATO:SOCIETA]. e alla « cessione di terreni in Oleggio » all a [OSCURATO:PERSONA], il decreto indicherebbe il proposto come soggetto che avrebbe agito in «conflitto d’interessi»,concetto civilistico irrilevante in sede penale, salvo l’ipotesi, estranea alla presente vicenda, di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ. , peraltro mai richiamatadalla Corte territoriale.

Inoltre, i l decreto a vrebbe erroneamente configurato come « distrattivo » il finanziamento della D.N.I. a [OSCURATO:PERSONA] e da lui utilizzato per un conferimento a favore dellaSobeca, atteso che la D.N.I non sarebbe mai fallita , sicché , in tal caso, il decreto non individuerebbealcuna «condotta delittuosa» del proposto.

Analogamente, quanto alla bancarotta della [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbe stat a indicatala condotta distrattiva lucrogenetica utilizzata per il finanziamento soci della [OSCURATO:PERSONA] , tanto più che tale bancarotta riguarda va « condotte successive all’ultimo acquisto immobiliare di [OSCURATO:PERSONA]» e le condotte ivi contestate erano posteriori rispetto all’ultimo acquisto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nel 2013 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Quanto, ancora, al subentro della [OSCURATO:PERSONA] nel leasing stipulato d a lla IMA , qualificato come condotta distrattiva,l’operazione, sollevando la IMA dal debito dei canoni scaduti con accollo di quelli successivi, avrebbe rappresentato un vantaggio e non un danno per tale società.

Sotto altro profilo, il decreto sarebbe incorso nell’erronea interpretazione dell’art. 24 in relazione all’ipotesi di pericolosità generica prevista dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159del 2011, nella parte in cui il provvedimento impugnato a vrebbe sovrapposto la nozione di reddito della persona fisica aquella di reddito dell’ente, senza considerare la diversità tra redditività della società e dei soci persone fisiche.

Del pari,sarebbe erroneo paragonare le dichiarazioni delle persone fisiche de l nucleo familiare con quelle della società, ch e avrebbe presenta to una propria dichiarazione dei redditi mai oggetto di contestazioni, né sarebbemai stata posta in dubbio la veridicità dei bilanci approvati da Sobecas.r.l., tant’è che per le quote sociali non sarebbero stati richiesti né il sequestro né la confisca. [OSCURATO:SOCIETA], il riferimentoa un tenore di vita luss uoso da parte del proposto e del suo nucleo familiare sarebbe inconferente rispetto al patrimonio dellaSobeca s.r.l .

3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 18, 23 e 24 , d.lgs. n. 159 del 2011e 568, comma 4, cod. proc. pen. quanto alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di restituzione della somma di 20.000.00 euro avanzata da [OSCURATO:PERSONA], socia di minoranza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da lei versata a titolo di prestitoinfruttifero alla società sul conto corrente di quest’ultima presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.filiale di [OSCURATO:PERSONA].

L a società non sarebbe stata privata dell’ordinaria gestione poiché non sottoposta ad amministrazione giudiziale e non sarebbero state sequestrate le singole quote societarie, tra cui quella di [OSCURATO:PERSONA].

L ’ importo in questione sarebbe stato versato come da delibera dell’assemblea dei soci dellaSobeca in data 18 ottobre 2021, da cui si evince rebbe che il prestito era diretto a finanzia re i lavori di ristrutturazione del tetto dell’immobile dellaSobeca s.r.l. , sito in [OSCURATO:PERSONA], via XX Settembre n. 106, con obbligo in capo allasocietà di restituirlo immediatamente se i lavori non fossero stati effettuati.In conseguenza del sequestro di prevenzione sarebbe venuta meno la destinazione della somma alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , che ben pot eva chiedere i l dissequestro della somma in quanto giacente sul proprio conto corrente, conformemente alparere favorevole della Pubblico ministero, reso all ’ udienza del 10maggio 2022.

In ogni caso, non sarebbe ipotizzabile alcuna derivazione causale di tale denaro dai delitti connessialla pericolosità generica del proposto, né alcuna riconducibilità della predetta somma alla persona del proposto, il quale fuoriuscì dallaSobeca s.r.l. sin dal 2015.

P ertanto, ricorrerebbe la violazione dell ’ art. 568, comma 4, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale escluso l ’ interesse a impugnare del terzo, laddove laSobeca s.r.l. avrebbe interesse alla revoca della confisca essendo venuto meno il titolo sotteso al prestito da parte della socia di minoranza, che potrebbe,quindi, rivendicare la restituzione e d esporre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.a vertenza civilistica in cui sarebbe sicuramente soccombente.

3.5. In ultimo, la Difesa formula istanza di correzione di errori materiali exart.130 cod. proc. pen. chiedendo che la Corte di cassazione voglia correggere : a pagina 56, rigo 26 le parole « Lire 1.000.000 euro » con quelle « Lire 1.000.000,00»;a pagina 58, rigo 10, le parole « 16.600.000 » con quelle « Euro 16.600,00», secondo quanto risult erebbe a pagina 100 dell ’ a nnotazione della Guardia di Finanza di Milano -G.I.C.O. n. prot. 290396 del 6maggio 2021, allegato 2 alla Proposta di applicazione della misura di prevenzione del 17 maggio 2021 avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano);a pagina 127, rigo 35, le parole «16.600.000»con quelle « Euro 16.600,00 » , come da lla citata a nnotazione del 6 maggio 2021; a pagina 127, rigo 39 , le parole « 3.000.000 euro » con quelle «3.000,00 euro», come risult erebbe d a lla pag. 31 del r icorso in appello d ella Sobecas.r.l.

4. In data 24 luglio 2024 è pervenuta in Cancelleria una memoria, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per conto del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale, nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha depositato le consulenze tecniche contabili datate29 marzo 2022, 7 dicembre 2022 e 3 febbraio 2023, a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], con cui sarebbe stata documentata la liceità dei flussi finanziari utilizzati dalla Sobecaper l’acquisto dei singoli immobili nonché la tracciabilità dei saldi attivi dei conti correnti alla stessa intestati.

5. In data 24 dicembre 2024 è pervenu ta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestoil rigetto dei ricorsi.

6. Con PEC in data 16 dicembre 2 0 24 è pervenuta una memoria, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per conto del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale, nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., i Difensori hanno proposto motivi nuovi, con i quali hanno evidenziato: sotto un primo profilo, che la Quinta Sezione penale, con ordinanza n. 43160 del 7/11/2024, ha rimesso al vaglio delle Sezioni unite ilquesito relativo alla estensione della legittimazione del terzo interessato a ricorrere avvero il provvedimento che abbia disposto la confisca di prevenzione; sotto un secondo aspetto, il sopravvenire di un decreto della Corte di appello di Catania in data 11 luglio 2024 che avrebbe disposto la revocazione ex art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 del decreto di confisca della Corte di appello di Caltanissetta che aveva fondato l’affermazione di pericolosità del proposto sullacondanna per il reato di cui all’art. 12-quinquesd.l. n. 306 del 1992, commesso in epoca in cui tale fattispecie non era contemplata tra le ipotesi delittuose rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità sociale.

Su tali basi le Difese hanno ribadito, in relazione ai motivi primo e terzo del ricorso principale, la denunciadella violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b), 16, 24 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011, 13, 25, 41, 42, 117 Cost., 7 Convenzione EDU e 1 [OSCURATO:PERSONA] addizionale CEDU, 14, legge n. 55 del 1990 e 11-terd.l. n. 92 del 2008, in relazione agli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per l’erronea applicazione retroattiva della confiscaad acquisti compiuti in periodo di pericolosità generica del proposto, con conseguenti riflessi sulla posizione della società proprietaria dei beni confiscati; nonché, in relazione al terzo motivo del ricorso principale, sia la violazione degli artt. 1, comma 1,lett. b), 4, comma 1, lett. b), 16, 24 e 27 , d.lgs. n. 159del 2011 , 13, 25, 41, 42 e 117 Cost., 7 CEDU, 2 , [OSCURATO:PERSONA] n. 4 CEDU , 1 , [OSCURATO:PERSONA] addizionale CEDU, in relazione agli artt. 10,comma 3 e 27 , comma 2 , d.lgs. n. 159del 2011 per l’ erronea applicazione d ella pericolosità generica non sufficientemente tassativizzata all’epoca delle condotte illecite attribuite al proposto, sia la violazione degli artt. 1, 4, 24 e 26, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agliartt. 10,comma 3 e 27, comma 2 , d . l gs. n. 159 del 2011 per omessa individuazione di condotte illecite effettivamente lucrogenetiche, produttive di redditi reimpiegati nell’acquisto dei beni confiscati alla terza interessata, sia la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b), 24 e 26,d.lgs. n. 159del 2011 e 125, comma 3, cod. p roc . p en . in relazione a gli artt. 10 , comma 3 e 27,comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per l’ erronea affermazione relativa alla collocazione dell’acquisto dei beni confiscati in periodo di pericolosità sociale o immediatamente successivo, in assenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali da una provvista formatasi nel periodo di compimento di attività illecite.

6. Con comunicazione via PEC pervenuta in data 17 dicembre 2024, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], una memoriacontenente motivi nuovi in relazione al le questioni di diritto dedotte conil terzo motivo del ricorso principale e relative all ’ insussistenza di una base legale dellamisura di prevenzione nel momento in cui erano stati acquistati ibeni sottoposti a confisca, con conseguente violazione dell’art. 14, legge n . 55 del 1990, nonché agli artt. 25, 42 e 117 Cost ., del l ’ art. 7 , Convenzione EDU e dell’art. 1, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 della Convenzione come interpretati dalla sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale sulla scorta della s entenza della Grande Camera della Corte Edu - [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia.

Tale prospettiva interpretativa sarebbe stata seguita dalla Cortedi appello di Catania, la quale, con decreto in data 11luglio 2024, avrebbe disposto la revocazione ex art. 28 , d . l gs. n. 159 del 2011 del d ecreto di confisca emesso d a lla Corte d i a ppello di Caltanissetta, che aveva fondatol’affermazione di pericolosità del proposto sulla sua condanna per il reato di cui all ’ art. 12 - quinques , d . l . n. 306 del 1992, commesso in epoca incui tale fattispecie non era contemplata tra i casi rilevanti ai fini del giudiziodi pericolosità sociale , di tal che la misura non avrebbe potuto essere disposta alla luce dei principi di legalità, di tassatività, determinatezzae di prevedibilità delle conseguenze personali e patrimoniali dideterminate condotte.

Iprincipi in questione rileverebbero, inoltre, anche rispetto al la portata d e ll ’ art. 1 , lett. b), d . l gs. n. 159 del 2011 , di cui l a sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale avrebbe fornit o una interpretazione tassativizzante e «costituzionalmente orientata», consentendone una prevedibilità da parte dei consociati precedentemente non ravvisabile.

E dal momento che le condotte lucrogenetiche sicollocherebbero in un lasso temporale anteriore alle pronunce della Suprema Corte che hanno operato la «tassativizzazione» della fattispecie, all’epoca delle condotte del proposto, anteriori a tale pronuncia, per i consociati non sarebbe stata ragionevolmente prevedibile la modalità dicomportamento cui conformarsi ai finidell’applicazione della confisca.

7. Con comunicazione via PEC pervenuta il 3 gennaio 2025 , gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale del 24 dicembre 2024, ribadendo che le questioni dedotte non configurerebbero dei vizi della motivazione , quanto delle ipotesi di violazion e di legge in ordine all’interpretazione offerta dell’art. 1, comma 1 , lett. b ) , d . l gs. n. 159 del 2011 relativamente alla nozione di «condotte delittuose lucrogenetiche » (quale , ad esempio,il reato di appropriazione indebita per quanto riguarda il finanziamento della Giss.a.s. di 700 milioni di lire alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), a l la correlazione causale tra la commissione di delitti e la produzione di un rilevante reddito illecito , alla correlazione causale e alla coincidenza temporaletra la commissione di tali delitti e l’acquisizione di ciascunbene candidato all ’ ablazione, nonché tra quest ’ ultima e il periodo dimanifestazione di pericolosità sociale del proposto.

Quanto al richiamo al propostoquale «bancarottiere seriale», tale locuzione evocherebbe la fattispecie di cui all’art. 1, lett. a), ritenuta contrastante con i principi di tassatività e prevedibilitàdalla Corte costituzionale.

Q uanto alle truffe nell ’ ambito della società Gima, risalenti agli anni ‘80, per esse sarebbe interven uta una declaratoria di amnistia secca, senza la possibilità di procedere al necessario accertamento istruttorio in contraddittorio;mentre con riferimento alle ulteriori ipotesi di truffa aggravata non amnistiabili, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe statoassolto con formula ampia, con conseguente elisione di quelle condotte ai fini della pericolosità generica.Quanto alla sentenza emessa nell’affare [OSCURATO:PERSONA], si ribadisce che trattavasi di sentenza di patteggiamento non utilizzabilenei giudizi di prevenzione e che, in ogni caso, non vi erastato un accertamento dibattimentale sul merito dei fatti.

In ultimo , quanto alla vicenda relativa alla C.G.F.s.r.l., v i sarebbe stata una sentenza assolutoria del Tribunale di Verbaniain data 16 dicembre 2014.

Infine, con riferimento alle censure elevate con il terzo m otivo in ordine ai profili di diritto intertemporale, si ri badisce che solo in epoca successiva all’acquisto dei beni confiscati eraintervenuta un ’ interpretazione giurisprudenziale sufficientemente precisa della fattispecie.

Peraltro, con la sentenza della CEDU 26/9/2024, Gangemi c.Italia, nel solco della pronuncia [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato ritenuto che la fattispeciedell’art. 1, lett. b ) , d.lgs. n. 159 del 2011 difetti di chiarezza eprevedibilità, con violazione dell’art. 2, Prot. n. 4 Convenzione EDU.

Infine, con la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024 sarebbe stato ribadito il necessario ancoraggio ai principi di legalità eproporzionalità anche in materia di misure di prevenzione.

8. In data 3 gennaio 2025 è pervenuta in Cancelleria una nuova memoria, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per conto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale, nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., i Difensori hanno replicato alla requisitoria del Procuratore generale del 24 dicembre 2024 e, in particolare, alla parte relativa all’estensione del diritto di impugnazione in capo al terzo interessato, oggetto dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite del 7 novembre 2024.

Secondo una recente pronuncia delle Suprema Corte, il diritto al contraddittorio del terzo, quale parte processuale, non incontrerebbelimitazioni e sarebbetutelato dagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 117 Cost.Inoltre, l’impugnazione della società non si sarebbe limitata a riproporredoglianze già avanzate in sede di appello, come ritenuto dalla requisitoria, sottolineandosi l’erroneainterpretazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 16, 24, 26 e 27 , d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento alle nozionidi « sproporzione » , « illecita provenienza » e pericolosità generica ai sensi dell’art.1 come interpretato dalla sentenza della Corte c ostituzionale n. 24/2019; nonché, correlativamente, in relazione allaricostruzione della capacità economica e dei leciti flussi finanziari,oggetto di specifiche allegazioni della terza interessata.

Quanto, infine, ai profili di diritto intertemporale, prevedibilità e tassatività - determinatezza della fattispecie di pericolosità generica ex art. 1, lett. b ), d.lgs. n. 159 del 2011 , solo in epoca successiva all ’ acquisto dei beni assoggettati a misura ablativa sarebbe intervenuta un ’ interpretazione giurisprudenziale sufficientemente precisa dellasuddetta fattispecie, con l ’ individuazione del c.d.

«triplice requisito».Tale prospettazione difensiva sarebbe stata confermata dal la sentenza della CEDU del 26/09/2024, Gangemi c.Italia, secondo cui la fattispecie di cui all’art. 1,lett. b ) , d.lgs. n. 159 del 2011 difett erebbe di chiarezza e prevedibilità, con violazione dell’art. 2 Prot. n. 4, Convenzione EDU.Nel medesimo solco, la sentenza della Corte c ostituzionale n. 162/2024 a vrebbe ribadito il necessario ancoraggio ai principi di legalità eproporzionalità in materia di misure di prevenzione, come riconosciutodal decreto della Corte di appello di Catania in data11 luglio 2024, che a vrebbe disposto la revocazione ex art. 28 , d.lgs. n. 159 del 2011 di un decreto di confisca in relazione a reati commessi in epoca in cui essi non eranotra i presuppost i per formulare il giudizio di pericolosità sociale.

9. All’udienza del 10 gennaio 2025 il Collegio, su richiesta della Difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2024, ha disposto un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delleSezioni unite all’esito dell’udienza del 27marzo 2025 (r.g. n. 27791/2024).

10. Con comunicazione pervenuta via PEC il 12 maggio 20 25 , gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno depositato , nell ’ interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., una memoria contenente motivi nuovi , articolati a partire dal la pronuncia delleSezioni Unite, all’esito della camera di consiglio del 27marzo 2025, dalla cui informazione provvisoria,contrassegnata dal n. 3/2025, si ricaverebbe che al terzo interessato s ia consentito dedurre ogni elemento utile rispetto a l thema probandumcostituito dalla effettiva titolarità dei beni confiscati.

Sotto un primo profilo, in relazione al primo e al terzo m otivo del ricorso principale e al primo dei motivi aggiunti, si prospetta laviolazione degli artt. 1, comma 1,lett. b), 4, comma 1, lett. b), 16, 24 e 27 , d.lgs. n. 159 del 2011 , 13, 25, 41, 42, 117 Cost., 7 Convenzione EDU,1, [OSCURATO:PERSONA] addizionale CEDU, art. 14, leggen. 55 del 1990 e 11 - ter d . l . n. 92 del 2008, in relazione agli artt. 10 , comma 3 e 27,comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per erronea applicazione d ella confisca a beni legittimamente acquisiti dalla terza interessata, nonché per erronea applicazione della categoria di pericolosità generica non sufficientemente tassativizzata all’epoca della commissione delle condotte illecite.Con riferimento alle nozioni di «sproporzione»e «illecita provenienza » il decreto avrebbe disposto la confisca in assenza di condotte lucrogenetiche correlabili alle acquisizioni dei beni intestati alla terza interessata.La Corte territoriale avrebbe equiparato, sul versante probatorio, un’ipotesi di pericolosità generica a una di pericolosità qualificata, con conseguente confiscabilità della res in assenza di correlazione causale e temporale tra le condotte lucrogenetiche e il momento di acquisto di ciascun bene.

Inoltre, il d ecreto impugnato dedu rrebb e “ l ’ inquinamento ” della provvista economica lecitamente accumulata dalla terza interessata dal mero transito su conti correnti dellaSobeca di singoli flussi finanziari, benché fosse stato dimostrato che gli immobili di [OSCURATO:PERSONA], via XX Settembre n. 106 e corso Repubblica n. 82, avevano genera to utili rilevanti da affitti, utilizzati per il pagamento delle rate del mutuo acceso per l’acquisto della villa in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 15.

Infine, si ribadisce che la confiscadi beni acquistati dalla società tra il 1991 e il 2008sarebbe avvenuta nonostante che , secondo la normativa all ’ epoca vigente, la bancarotta fraudolenta non rientrasse tra gli indicatori di pericolosità sociale generica, in violazione del principio che imponela necessaria «prevedibilità» dell e fattispecie di cui agli artt. 1 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011 .

A questo riguardo si ribadisce che soltanto in forza della pronuncia della Corte costituzionale n. 24/2019 sarebbestata fornita una interpretazione tassativizzante e « costituzionalmente orientata»dell’art. 1, comma 1, lett. b ), d.lgs. 159 del 2011 , consentendone una effettiva prevedibilità da parte dei consociati.

Sotto altro profilo, in relazione al primo e al secondo m otiv o del ricorso principale e al primo dei motivi aggiunti, la memoria prospetta laviolazione degli artt. 1, comma 1,lett. b), 4, comma 1, lett. b), 7, 10, comma 3, 16, 19, 24, 26 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, 2639 cod. c iv ., nonché degli artt. 125, comma 3, 192 cod.proc. p en . con riferimento alle allegazioni difensive relative alla liceità dei flussi finanziari della terza interessata utilizzati per l’acquisto dei beni confiscati, all’assenza di una «disponibilità effettiva» dei beni in capo al proposto e di correlazione temporale tra gli acquisti e la pericolosità sociale generica, con conseguenti riflessi sulla titolarità dei beni confiscati in capo alla terza interessata, effettiva proprietaria di essi .

Il decreto manc herebbe di motivazione quanto alle allegazioni difensive concernenti la capacità di investimento e autonomia patrimoniale e reddituale del terzo, la ricostruzione dei leciti flussi economici che costituironola provvista impiegata per i singoli acquisti e la lecita origine e tracciabilità delle somme in giacenza sui conti correnti societari.

Per altro verso, nonostante quanto documentat o d a lle tre relazioni di consulenza tecnica allegate al ricorso principale, il decreto impugnato si sarebbe limitato a una mera reiterazione delle considerazioni del primo Giudice, senza confrontarsicon i motivi di appello, che escludevano che le risorse utilizzate d a lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l ’ acquisto degli immobili fossero qualificabili quale profitto di reato.

I G iudici della prevenzione non avrebbero considerato l ’ autonomia patrimoniale e reddituale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la cui situazione patrimoniale era proporzionata al valore dei beni confiscati, acquistati con risorse provenienti da l finanziamento ad opera della Gis di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s. , la cui provvistaderivava dalla vendita di due supermercati alla Conad .

D’altronde, nelle misure di prevenzione incidenti su beni in complessi aziendali sarebbe necessario un approfondimento sull’entità degli apporti per l’acquisto di beni ovvero la formazione del capitale, dal momento che solo incaso di assoluta o prevalente natura illecita delle risorse impiegate potrebbe essere disposta la confisca integrale di un complesso aziendale, dovendosi altrimenti distinguere gli apporti leciti da quelli illeciti e sottoporre ad ablazione solo quelle parti o quote di valore e di patrimonio riferibili ai secondi.

Anche nel casodi specie, peraltro, una volta dimostrata la provenienza lecita degli importi, la decisione impugnata non potrebbe sottoporre ad ablazione i beni dell’impresa riferibili a tali apporti, svincolati da un’attività delittuosa del proposto.

Per altro verso, l’erronea interpretazione degli artt. 2639 cod.civ. e 1, lett. b ), 4, 16, 19, 24e 26 , d.lgs. n. 159 del 2011 e delle nozioni di « amministratore di fatto» e di « fittizia intestazione » avrebbe determinato l ’ erronea negazione della titolarità effettiva in capo alla terza interessata dei beni sottoposti a confisca.In tale prospettiva, neppure l’esistenza di un rapporto tra proposto, coniuge e figli consentirebbe un automatismo nella ricostruzione della titolarità dei beni al di fuori dell’ambito delle presunzioni relative di cui all’art. 26,d.lgs. 159 del 2011.

11. In data 12 maggio 2024 è pervenuta in Cancelleria una nuova requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata ribadita larichiesta de l rigetto dei ricorsi .

12. Con PEC pervenuta il 26 maggio 20 25 , gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, nell’interessedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale.Dopo avere evidenziato che le Sezioni unite, secondo quanto evincibile dall’informazione provvisoria n. 3/2025, avrebbero affermato l’ampiezzadel diritto di difesa in capo al terzo interessato, cui sarebbe consentito dedurre ogni elemento utile ai fini del thema probandum, si ribadisce l’erroneitàdell’interpretazione offerta degli artt. 1, comma 1, lett. b), 16, 24, 26 e 27,d.lgs. n. 159 del 2011 quanto alle nozioni di « sproporzione » , di «illecita provenienza»e di pericolosità generica ai sensi del citato art . 1; nonché, correlativamente, quanto alla ricostruzione della capacità economica e dei leciti flussi finanziari, oggetto di specifiche allegazioni della terza interessata.

L a memoria del Procuratore generale prospetterebbe apoditticamente l’illiceità di ogni incremento patrimoniale della società, omettendo di confrontarsi con le allegazioni con cui sarebbe stata dimostrata la liceità della provvista utilizzata per la costituzione e dotazione patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] , nonché l ’ esistenza di risorse proporzionate ed estranee alla figura del proposto mediante le quali essaavrebbe effettuato gli acquisti immobiliari .

Quanto ai profili di diritto intertemporale, prevedibilità e tassatività-determinatezza della fattispecie di pericolosità generica exart. 1, lett. b ), d.lgs. n. 159 del 2011 , vengono ribadite le considerazioni già articolate con la memoria di replica alla prima requisitoria del Procuratore generale, cui deve pertanto rinviarsi.

13. In data 26 maggio 20 25 gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato , nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, il cui contenuto è sostanzialmente sovrapponibile a quello della prima memoria di replica, pervenuta il 3 gennaio 2025, alla cui sintesi, pertanto, deve rinviarsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è, invece, parzialmente fondat o , sicché essodeve essere accolt o per quanto di ragione .

2. Va premesso che la sovrapposizione di alcune delle censure che sono state poste con i due ricorsi,o comunque la stretta connessione tra esse, ne suggerisce la trattazione congiunta, sicché appare opportuno, per ragioni espositive, il raggruppamento dei vari temi dedotti per macroaree, al cui interno saranno affrontate le varie sotto-articolazioni delleproblematiche di natura giuridica che sono state prospettate dalle parti.

E ciò al netto della questione relativa all’ampiezza della legittimazione a ricorrere per cassazione della terza interessata, che verrà trattata, infra,al § 5.2.

2.1. Sempre in premessa giova ricordareche, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.

In tale nozione va , nondimeno, ricompresa sia l ’ ipotesi in cui la motivazione del provvedimento sia inesistente, ricorrentenei casi di assenza totale della motivazione, cui consegue la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.e dell ’ art. 10 , d . l gs. n. 159 del 20 11, secondo cui la decisione è assunta « con decreto motivato » ; sia l ’ ipotesi della motivazione apparente, che invece sussiste quando essa sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi, ovvero, ancora, quando essa ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte,il quale, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246- 01 ; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01 ; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080- 01).

Tale limitazione, prevista anche per le misure reali a segu i to del richiamo dell ’ art. 10, comma 3 da parte dell’art. 27, comma 2, esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano nellaprospettazion e di illogicità , in una diversa interpretazione degli elementi probatori ovvero in una contraddittorietà del percorso giustificativo, ancorché, dal punto di vista formale, denuncino il vizio di violazione di legge.

In o gni caso , secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità devono considerarsi implicitamente disattese le censure incompatibili con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche,del provvedimento medesimo, ovvero quando esse risultino assorbite dall’esame di altro motivo, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente (così Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 – 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 -01; si veda anche Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283 –01).

A ciò devono, poi, aggiungersi le regole propri e del giudizio di legittimità, il cui perimetro è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e logica del provvedimento impugnato, senza che la Corte di cassazione possa sostituire al contenuto di esso l a propria alternativa decisione qua nto a lla valutazionedegli elementi probatori, di tal che detta verifica deve necessariamente arrestarsi alla corrispondenza degli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato ai criteri dettati dalla legge per l’applicazione della misura di prevenzione.

2.2. Ancora preliminarmente,giova evidenziare che i Giudici della prevenzione hanno ritenuto di configurare a carico del proposto un giudizio di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo egli utilizzato, fin dagli anni 1980, una serie di società a lui riferibili che venivano costituite al fine di compiere illeciti in danno dei creditori e dell’Erario, operando sul mercato in condizioni indebitamente favorevoli e, parallelamente, venendo svuotate dell’attivo attraverso operazioni distrattive e di dissipazione (tra cui l’accollo di spese personali del proposto e del figlio Francesco) e, quindi, lasciate fallire per ricominciare le medesime attività con altre società non ancora gravate da un numero di illeciti tale da sollecitare l’attenzione degli organi di controllo.

Nel dettaglio, il decreto impugnato ha fondato il giudizio di pericolosità generica su una pluralità di fatti oggetto di numerosi procedimenti penali.Alcuni di essi si sono conclusi con sentenze definitive di condanna , ovvero : a ) la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Milano il 12 aprile 1994 relativa a fatti di bancarotta patrimoniale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , consistenti nell’avere [OSCURATO:PERSONA] distratto, quale amministratore unico, tra il settembre e il 21 novembre 1983, ricavi pari a 171.206.421 di lire e merce del valore di 63.524.403 di lire; nonché, quale amministratore di fatto, un autocarro, una partita di pollame del valore di 32.384.000di lire e materiale edile del valore di 1.519.996 di lire; b) la sentenza del Tribunale di Monza del 23 febbraio 2005 per la bancarotta fraudolenta patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA]., per avere distratto, nel 1993,forniture del valore di circa 900 milioni di lire.Altri, invece, hanno portato a una pronuncia di condanna non ancora definitiva, ovvero: A) la sentenza di primo grado del Tribunale di Imperia del 9 dicembre 2019, per la bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., attiva dal 13 aprile 2005, in relazione alla quale Casertaaveva distratto beni del valore complessivo di 1.821.132,69 euro; b) la sentenza del Tribunale di Milano del 16 febbraio 2021, per cui pende giudizio di appello in sede di rinvio in relazione alle ipotesi di bancarotta preferenziale e alla dismissione a prezzo vile di beni della società, di condanna per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 19 luglio 2018, rinvenuta dal curatore fallimentare senza attivo e con un passivo di circa 4 milioni di euro, costituito in parte da debiti derivanti dall’omesso versamento dei contributi previdenziali e delle imposte, rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] avevacommesso fatti distrattivi nel 2010 e 2011.

A ltri procedimenti si sono conclusi con sentenze di non doversi procedere per amnistia ai sensi del d.P.R. n. 744 del 1981, pronunciate, rispettivamente, in data 18 ottobre 1982 dal Giudice istruttore del Tribunale di Varese, in ordine a 102 reati di truffa ad opera di [OSCURATO:PERSONA], per un profitto di ammontare pari a 389.207,495 lire e il 12 aprile 1994 dal Tribunale di Milano per truffa ai danni della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] procedimenti, ancora , sono stati definiti con pronunce di assoluzione e, tuttavia, in relazione ad essisono stati valorizzati,ai fini del giudizio di pericolosità, fatti non oggetto di contestazione: è il caso della sentenza del Tribunale di Verbania in data 16 dicembre 2014, che si è conclusa con l’assoluzione per non avere commesso il fatto in relazione agliomessi versamenti tributari concernenti le dichiarazioni IVA e IRES nel 2008 della [OSCURATO:SOCIETA]., costituita dal proposto il 22 gennaio 1997, al 50% con [OSCURATO:PERSONA]: sentenza che, pur non avendo ad oggetto la responsabilità, mai ipotizzata, di [OSCURATO:PERSONA] per la bancarotta fraudolenta della società, di cui è stato ritenuto responsabile solamente l’ultimo dei soci e amministratori, ha fatto emergere la corresponsabilità del propostoper tali fatti, tenuto conto della riconducibilità a costui della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale era stata coinvolta nelle operazioni di depauperamento del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]con conseguente bancarotta, erroneamente non contestata, ma riconducibile allo schema delittuoso seguito, in quegli stessi anni, per la cessione allaMercatone di [OSCURATO:SOCIETA]., che sia il Tribunale di Imperia che quello di Milano hanno ritenuto di natura fraudolenta.In altri casi, infine, sono state valorizzate condotte illecite, asseritamente integranti reati mai formalmente contestati ad alcuno , come nel caso di quelle emerse in relazione ai finanziamenti erogati dalla Giss.a.s. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., configuranti il reato di appropriazione indebita nonché quello di cui all’art. 2626 cod. civ., qualora si ritenga che le disposizioni patrimoniali dissimulassero la restituzione di conferimenti ai soci ovvero di ricettazione.

A partire da tali reati i provvedimenti di merito hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia conseguito delle risorse finanziarie illecitenell’ordine di vari milioni di euro, utilizzate per l’acquisto dei beni sottoposti a confisca, tenuto conto dello sbilancio tra i redditi dichiarati e le entrate/uscite connesse all’attività economico-finanziaria e ai bisogni familiari, sbilancio calcolato: nel periodo 1985-1995, caratterizzato dalle due bancarotte per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in 719.519,21 euro e nel periodo 1996-2018, in cui cadono altri fatti dibancarotte, in 1.101.607,96 euro.

Tale sbilancio è stato ritenuto complessivamente congruo rispetto all’ammontare dei profitti illeciti tratti dalle bancarotte e dai plurimi illeciti tributari commessi durante le gestioni imprenditoriali riferibili al proposto, tanto da far ritenere che gli immobili confiscati fossero stati acquistati con risorse finanziarie frutto diretto o indiretto di attività illecite o che ne costituissero il reimpiego, essendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.l’immobiliare che [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito insieme alla moglie convivente, [OSCURATO:PERSONA], in data 8 ottobre 1991, dopo la bancarotta ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]. e durante il periodo in cui erano stati commessi i fatti di bancarotta in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] era , quindi, diventata la «cassaforte di famiglia», attraverso l’intestazione di case e di terreni di cui essa acquisiva la disponibilità grazie ai proventi dei delitti commessi dal proposto , avendo essa operato, sin dalla costituzione, grazie alla percezione di «finanziamenti soci» di entità incompatibile con i redditi leciti familiari, essendo i primipari, nel 1991-1992, a 356.051,19 euro a fronte di redditi familiari che, nel periodo 1985-1992, presentavanodisponibilità nette complessive pari a70.818,58 euro, in parte peraltro assorbitedalle esigenze di vita della famiglia nel periodo di riferimento, durante il quale il nucleo era cresciuto di numero e nelle necessità di spesa, tanto da doversi ricondurre le predette disponibilità finanziarie alle condotte di bancarotta fraudolenta ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , commesse nel periodo in questione e in quel lo immediatamente precedente.

Gli accrediti di «finanziamenti soci»di entità fortemente sproporzionata rispetto al le disponibilità finanziarie lecite del proposto e della moglie, [OSCURATO:PERSONA], risultavano per di più proseguiti, in maniera costante e in parallelo con le condotte delittuose ulteriormente riferibili al proposto.

Infatti, tra il 1991 e il 1997,[OSCURATO:PERSONA] e la moglie avevano finanziato la Sobecas.r.l. per importi complessivi superiori al miliardo di lire, a fronte di redditi dichiarati, in tale arco temporale, inferiori a 136 milioni di lire ed essendo stati gli accolli di mutui ipotecari e la sottoscrizione di cambiali restituiti facendo ricorso a somme di origine delittuosa provenienti da [OSCURATO:PERSONA], a conferma dell’inquinamento radicale delle attività economiche svolte dall’immobiliare.

Tanto più che i ricavi dell’immobiliare erano frutto delle locazioni attive e delle plusvalenze collegate alle cessioni e discendevano da rapporti con altre società amministrate dal proposto (come nel caso diC.[OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), il cui attivo era stato svuotato da condotte di bancarotta di cui [OSCURATO:PERSONA] risultava responsabile o che erano state gestite senza assolvere gli obblighi tributari.

3. Il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la Difesa di [OSCURATO:PERSONA], il giudizio di pericolosità generica formulato a carico del proposto sarebbe stato compiuto in violazione dei criteri stabiliti dalla legge ed elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento delle abituali attività delittuose produttive di redditi illeciti che costituiscano fonte di sostentamento e che siano stati utilizzati dal proposto per l ’ acquisto dei beni confiscandi(primo e secondo motivo del suo ricorso ) .

3.1. Con riferimento, in particolare, alla verifica della abituale commissione di attività di natura delittuosa da parte di [OSCURATO:PERSONA], sono state articolate, innanzitutto, una serie di censure in relazione al rispetto delle regole che sovrintendono all’accertamento da parte del giudice della prevenzione.

Infatti, quanto ai delitti oggetto delle sentenze definitive che avrebbero assolto il proposto in relazione alle 3 truffe della società Gima commesse in danno di Minonzio, Tonetti e Marenda (sentenza della Corte di appello di Milano), alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale di Como), ai reati tributari relativi alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] , il ricorso evidenzia come l’accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedirebbe di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale.

Del pari, quanto alle sentenze di amnistia c.d. secca relative alle truffe commesse nell’ambito della Gimae della [OSCURATO:PERSONA] (dichiarate, rispettivamente, dal Giudice istruttore del Tribunale di Varese il 18 ottobre 1982 e dal Tribunale di Milano il 12 aprile 1994), la difesa lamenta che esse siano state emesse prima del rinvio a giudizio e, dunque, in assenza di accertamento dei fatti contestati; tanto piùche, secondo l’art. 8, d.lgs. n. 231 del 2001, ove il reato presupposto dell’ente si sia estinto per amnistia, non è possibile procedere per la responsabilità amministrativa nei confronti della persona giuridica.

Inoltre, dal momento che, per alcune delle truffe commesse nell’ambito della società Gima si era proceduto con il contraddittorio e [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto con formula ampia, non potrebbe escludersi che, ove si fosse proceduto a giudizio anche per le altre contestazioni di truffa oggetto di amnistia, si sarebbe pervenuti ad analoghe sentenze assolutorie.

Per quanto, poi, riguarda i fatti di cui alla bancarotta fraudolenta della società [OSCURATO:PERSONA], oggetto di una sentenza di patteggiamento, essa sarebbe priva di rilevanza nel giudizio di prevenzione ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., a mente del quale la sentenza di applicazione della pena non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, amministrativi, tributari e contabili, dovendo riconoscersiuna sostanziale omogeneità tra procedimento di prevenzione o procedimento applicativo delle misure di sicurezza diverse da quella obbligatoria di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen.

Inoltre, la modifica del comma 1-bis dell’art. 445 ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 avrebbe comportato che alla sentenza di patteggiamento non sia più attribuita natura di vera e propria sentenza di condanna, venendo ad essa solo « equiparata » , sicché la sentenza di applicazione non avrebbe operato una ricognizione nel merito dei fatti contestati secondo i principi tipici di formazione della prova nel processo penalee le condotte di bancarotta fraudolenta contestate a [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero qualificarsi quali «elementi di fatto» comprovanti la pericolosità del proposto.

Tanto più che la pena applicata dalla sentenza di patteggiamento sarebbe stata condonata ai sensi del d.P.R. n. 394 del 1990 e che l’indulto preclude l’applicazione della misura di sicurezza, cui la misura di prevenzione sa rebbe assimilabile.

Sotto altro profilo, la Difesa sottolinea la struttura inquisitoria del vecchio codice di procedura penale per inferirne la strutturale inadeguatezza dell’accertamento compiuto in relazione alle truffe compiute nell ’ ambito delle società [OSCURATO:PERSONA] e alla bancarotta fraudolenta della società [OSCURATO:PERSONA] .

Il ricorso ulteriormente opina, quanto al finanziamento della [OSCURATO:SOCIETA]. , effettuato nel 1991, che l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, secondo cui esso riguarderebbe il provento di un’attività di appropriazione indebita ovvero di reimpiego di proventi derivanti dalle truffe operate nell’ambito della società Gimae dalle distrazioni della bancarotta della società [OSCURATO:PERSONA] , non avrebbe avuto una «base cognitiva processualmente certa», in assenza di una sentenza di condanna e di una indagine penale o tributaria rispetto alle suddette ipotesi delittuose; e che non sussisterebbero i requisiti per l ’ integrazione di un’appropriazione indebita, essendo stato il finanziamento regolarmente deliberato in accordo con il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] a favore del socio accomandante [OSCURATO:PERSONA], con la previsione di restituzione in caso di richiesta della società e la conseguente insussistenza di una interversio possessionis.

Diversamente opinando, secondo la Difesaqualunque finanziamento al socio configurerebbe un’appropriazione indebita, fintanto che esso non venga restituito.

Né il finanziamento dalla [OSCURATO:SOCIETA]. potrebbe ritenersi derivante da reimpieghi di proventi derivanti dalle truffe commesse nell’ambito della società Gimae dalla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA], atteso che le prime si collocherebbero quasi un decennio prima del finanziamento effettuato dalla Gise riguarderebbero reati per cui sarebbe intervenuta assoluzione ovvero declaratoria di estinzione per amnistia senza un accertamento nel merito della derivazione di un profitto in capo al proposto; mentre le seconde sarebbero rimaste allo stadio di mere ipotesi investigative in ragione della inidoneità della sentenza di patteggiamento a realizzare un accertamento dell’effettiva esistenza delle distrazioni e circa la generazione di liquidità in capo al proposto che possa essere confluita nella Gisa distanza di vari anni, tenuto conto del carattere irrisorio delle distrazioni.

Infine, si opina l’irrilevanza penale della mancata indicazione dei finanziamenti nella dichiarazione dei redditi del proposto nell’anno di competenza.

Quanto, poi, alla configurabilità dei reati previsti dagli artt. 216 e 223 legge fall. rispetto alle già richiamate «distrazioni» commesse nell ’ ambito delle società D.N.I., [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:SOCIETA]. , il ricorso osserva, quanto al « finanziamento soci » che la D.N.I.aveva effettuato, nel 2008, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che egli aveva utilizzato per finanziare, quale socio di minoranza dellaSobeca s.r.l. , parte degli acquisti di quest’ultima, che tale finanziamento avesse trovato la propria origine lecita nella plusvalenza che la D.N.I. aveva ricavato dalla cessione alla Dimar di due punti vendita che, in precedenza, la stessa D.N.I. aveva acquistato dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e C o .B io s.r.l. ; plusvalenza che, secondo la Corte di appello sarebbe derivata da condotte distrattive in danno di quelle società,di cui però non vi sarebbe alcuna prova, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] era ad esse estraneo, che egli non fu mai indagato per bancarotta fraudolenta rispetto a tali società, che la D.N.I. non era mai fallita né era stata oggetto di procedure concorsuali, sicché non poteva parlarsi di condotte distrattive e che, in ogni caso, il finanziamento a [OSCURATO:PERSONA] era stato regolarmente deliberato dall’assemblea dei soci di una società in bonis.

Analogamente, quanto alle «distrazioni» ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. , costituite quantomeno dalla cessione del punto vendita di Sanremo allaSobeca s.r.l. nel maggio 2007, quando [OSCURATO:SOCIETA]. era già in stato di dissesto, il decreto avrebbe erroneamente interpretato la nozione di «elementi di fatto»nel ritenere il proposto quale amministratore di fatto di tale società benché egli non fosse mai stato sottoposto a procedimento per bancarotta, né il curatore o il giudice delegato avessero rilevato alcunché sul suo operato e non risultando alcun atto di depauperamento di tale società ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA].

Tanto è vero che il Tribunale di Verbania, con la sentenza n. 614 del 16 dicembre 2014, irrevocabile in data 8 febbraio 2015, nell’assolvere il proposto «per non avere commesso il fatto» dal reato di infedele dichiarazione exart. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 per l’annualità 2007, avrebbe riconosciuto che nel fallimento [OSCURATO:SOCIETA]non erano emerse irregolarità in capo agli amministratori o indebiti prelievi soci dai conti, tali da rendere obbligatoria un’indagine penale; ciò che precluderebbe una rivalutazione di quei fatti storici quali indici di pericolosità generica. [OSCURATO:SOCIETA], l’erronea indicazione del proposto quale «amministratore di fatto» della [OSCURATO:SOCIETA]. configurerebbe una violazione dell’art. 2639 cod. civ., il quale richiede l’esercizio in modo «continuativo e significativo dei poteri tipici»inerenti alla qualifica o alla funzione, non essendo a tal fine sufficiente il dato della delega di [OSCURATO:PERSONA], al tempo in cui era socio di [OSCURATO:SOCIETA]., ad operare su un unico conto corrente della società, delega peraltro mai esercitata.

Secondo la Difesa, inoltre , la Brovelli, escussa a dibattimento all’udienza del 20 novembre 2014, avrebbe confermato la propria carica e ruolo in [OSCURATO:SOCIETA]sicché sarebbe stato affermato un fatto incompatibile con quanto accertato dalla Corte di appello, inviolazione del divieto di bis in idem per essersi proceduto a una rivalutazione di fatti coperti da provvedimenti favorevoli al proposto emessi in sede penale.

Sotto altro profilo, la Difesa opina che non potrebbero essere utilizzati, a tal fine i debiti che la società avrebbe maturato verso l’Erario, considerato che il mero statusdi evasore fiscale non è sufficiente a fondare la misura di prevenzione patrimoniale e che la Commissione tributaria di Milano, con pronuncia del 9 luglio 2013, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe escluso, nel periodo in cui era socio, che egli «abbia deciso ovvero autorizzato operazioni dannose per la società ed inoltre abbia percepito concretamente una qualsiasi quota di utili societari».

Quanto, ancora, alla vicenda della IMAs.r.l., in relazione alla quale la Corte di appello avrebbe ravvisato delle distrazioni in danno della società commesse da [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto, anche in tal caso eglinon sarebbe mai stato interessato da procedimenti per bancarotta fraudolenta in danno della società, né il curatore fallimentare o il Giudice delegato, né la Procura della Repubblica avrebbero mai ravvisato ipotesi di reati fallimentari rispetto alla società; né sarebbe mai statooggetto di accertamento, né in sede fallimentare né penale, il ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], come evidenziato per la [OSCURATO:SOCIETA]., nella vicenda della IMA non risult erebbe ravvisabile, nei suoi confronti, nessuno degli elementi sintomatici previsti dall’art. 2639 cod. civ.

Peraltro, il decreto vorrebbe qualificare quale «distrazione» in danno d ella [OSCURATO:SOCIETA]. la cessione del contratto di leasingda ta l e società a lla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], al di là della circostanza per cui non sarebbe mai stato neppure ipotizzato che tale operazione da parte dellaIMA fosse stata ideata o gestita da [OSCURATO:PERSONA], la cessione , sollevando la stessa IMA dal debito dei canoni scaduti con accollo di quelli successivi da parte dellaSobeca s .r.l. , a vrebbe rappresentato un vantaggio e non un danno per la società cedente , sicché non p otrebbe configura rsi alc una «distrazione».

3.1.1. Sotto altro aspetto il ricorso lamenta la mancata dimostrazione del carattere lucrogenetico delle attività delittuose e del fatto che il proposto avesse vissuto, anche in parte,con i proventi di esse (oltre che del fatto che tali proventi fossero confluiti negli acquisti dei beni candidati all’ablazione).

3.2. Le censure difensive testé riassunte sono complessivamente infondate.

Va premesso che la fattispecie prevista dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 ricorre in relazione a «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».

La giurisprudenza di legittimità ritiene, sulla sciadella sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale, che la verifica di tale fattispecie di pericolosità cd. generica debbapassare attraverso l’accertamento di specifici elementi di fatto dai quali desumere che si sia al cospetto di delitti commessi abitualmente dal soggetto,che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui e che costituiscano - o abbiano costituito in una data epoca - l ’ unico reddito o una componente significativa del reddito del soggetto(ex plurimis Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 03 ; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827 - 01 ; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737- 01 ; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2 019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv. 275888- 01 ).

Nel declinare tali requisiti di fattispecie la giurisprudenza ha precisato che essendo necessaria la commissione di delitti, non è sufficiente la realizzazione di un qualsiasi illecito (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv.273976 - 01 ; Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, Crea, Rv. 252240 -01), dovendo quindi escludersi, ad esempio, che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a consentire l’applicazione della misura (Sez. 5, n. 6067 del 6/12/2016, dep. 2017, Malara, 269026 -01; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D’Alessandro, Rv. 272267 - 01 ); e, inoltre, che la nozione «abitualità» postula una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione), in modo che si possa «attribuire al proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, in motivazione), tanto da connotarne «in modo significativo lo stiledi vita» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, in motivazione).

Quanto, inoltre , al riferimento ai «proventi» delle attività delittuose, esso è stato interpretato nel senso di richiedere che dalla realizzazione di tali attività sia scaturita un’effettiva produzione di profitti illeciti (così Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione).

Quanto, poi, alle modalità dell’accertamento, la circostanza che la disposizione in esame faccia riferimento agli «elementi di fatto» su cui l’applicazione della misura deve basarsi e non già agli indizi richiesti ai fini dell’individuazione delle categorie di pericolosità qualificata previste dall’art. 4, d.lgs. n. 159 del 2011, ha indotto la giurisprudenza di legittimità a ritenere necessario, alla luce del principio del «giusto processo»enunciato dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU, un effettivo accertamento del fatto, realizzato in sede penale o attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., in motivazione; Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, in motivazione; in termini v. anche Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D’Alessandro, in motivazione).

In altri termini, ai fini del giudizio di pericolosità generica occorrerà un pregresso accertamento in sede penale, costituito da una sentenza di condanna o anche da una sentenza di proscioglimento (per prescrizione, amnistia o indulto) che però contenga, in motivazione, un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte del proposto (così Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv.272496 -01; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D’Alessandro, Rv.272266 -01; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320 - 01 ).

Nella medesima prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il giudizio di pericolosità generica nei confronti del proposto possa essere formulato sulla base di una sentenza definitiva di patteggiamento (arg. exSez. 6, n. 34670 del 26/10/2020, Blandino, Rv. 279955 -01), atteso che tra gli effetti penali che si estinguono, ai sensi dell ’ art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell’estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personali; e che, pertanto, è legittimo addurre, a sostegno del giudizio di pericolosità sociale, elementi risultanti dal giudizio penale di cognizione conclusosi con sentenza di patteggiamento, posto cheessa, quantunque non sia una decisione che accerta la responsabilità, non è, tuttavia, una conclusione assolutoria per l’imputato, di tal che il giudice della prevenzione, che legittimamente può ritenere la pericolosità sociale anche sulla base di elementi acquisiti in un giudizio conclusosi con sentenza di assoluzione, a maggior ragione può trarre spunti da quanto emerge nel rito speciale, per trasfonderli nel giudizio di pericolosità sociale (così Sez. 5, n. 3181 del 14/11/2018, dep. 2019, Raffaelli, non massimata; Sez. 6, n. 37472 del 20/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271370 - 01; Sez. 1, n. 1063 del 17/12/2008, dep. 2009, Ciminello, Rv. 243929 -01; Sez. 2, n. 13243 del 18/01/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236385- 01; Sez. 1, n. 2142 del 16/04/1998, Castellano, Rv. 211032 - 01).

Viceversa, l’esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato delitto impedisce che esso possa essere assunto a fondamento della misura (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo,Rv. 280145 - 01 ; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri,Rv. 277908 - 01 ; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496 - 01 ), posto che, mancando uno dei presupposti su cui si fonda la fattispecie (così Sez. 1, n. 43826 del 3/10/2018, R., in motivazione), l’accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale (così Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, in motivazione); tanto più che l’art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 prevede, tra le cause sopravvenute di revocazione della confisca di prevenzione, la pronuncia di sentenze che accertino fatti che escludono in modo assoluto l’esistenza dei presupposti per la confisca.

Infatti, pur riconoscendosi l’autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione, il principio di non contraddizione dell’ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU fa sì che l’inesistenzadi un determinato fatto, accertata con provvedimento irrevocabile, impedisca di assumerlo come elemento di fatto rilevante ai fini del giudizio di pericolosità (Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, Curci, Rv. 287312 - 01).

Diversa da tale ipotesi, in cui è la stessa esistenza del fatto ad essere stata esclusa, è quella in cui il proscioglimento consegua alla insussistenza del delitto, di cui non ricorrano tutti i requisiti di fattispecie: in tal caso, infatti, un indirizzo giurisprudenziale che si va consolidando ritiene che il principio di autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione faccia sì che la pericolosità generica del proposto possa essere affermata anche in presenza di una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che risultino delineati, con sufficiente chiarezza, quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti -nel merito o per preclusioni processuali -per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini,Rv. 284488 - 01; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia,Rv. 282655 - 01 ; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 -01; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA].

Coop,Rv. 277225 - 05 ; Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276917 - 01 ).

Inoltr e, dal l ’ autonomia del procedimento rispetto al giudizio di meritoderiva chela prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall’art. 192, cod. proc. pen., néle chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti (così Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049 - 01 ; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 04; Sez. 5, n. 17946 del 15/03/2018, Buggea, Rv. 273036 -01; Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265862 -01; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819 - 01; Sez. 1, n. 20160 del 29/04/2011, Bagala’, Rv. 250278 -01; Sez. 1, n. 8914 del 20/11/2000, dep. 2001, Pugliarelli, Rv. 218359 - 01; Sez. 5, n. 3203 del 05/06/2000, Gioè, Rv. 216693 -01; Sez. 1, n. 5786 del 21/10/1999, dep. 2000, Castelluccia, Rv. 215117 -01; Sez. 1, n. 5522 del 3/11/1995, dep. 1996, Repaci, Rv. 203027 –01).

3.4. Alla luce dell’esposizione che precede deve, dunque, ritenersi infondata la tesi difensiva secondo cui i fatti oggetto delle sentenze prima richiamate (v. supra §

3.1. del «considerato in diritto») non avrebbero potuto essere posti a fondamento del giudizio di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 e la provvista proveniente dal finanziamento dalla Giss.a.s. non potrebbe dirsi acquisita in costanza di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], quanto ai delitti oggetto delle sentenze definitive che avrebbero assolto il proposto in relazione alle 3 truffe commesse nell’ambito della società Gima in danno di Minonzio, Tonetti e Marenda (sentenza della Corte di appello di Milano), alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale di Comoin data 17 ottobre 1984), ai reati tributari relativi alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (sentenza del Tribunale di Verbania in data 16 dicembre 2014), va osservato che è senz’altro vero, come sostiene la Difesa, che l’accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale.E, tuttavia, mentre con riferimento alle 3 truffe e alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è del tutto generico nell’indicare in che modo esse avrebbero contribuito al giudizio di pericolosità sociale del proposto, per quanto invece riguarda i fatti oggetto della pronuncia del Tribunale di Verbania va rilevato che se,con tale sentenza,[OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in relazione agli omessi versamenti tributari relativi alle dichiarazioni IVA e IRES nel 2008 della [OSCURATO:SOCIETA]. , nondimeno essa ha offerto una serie di elementi di fatto indicativi di una sua responsabilità per le condotte distrattive ivi descritte, realizzate attraverso ripetute operazioni di depauperamento del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.di cui [OSCURATO:PERSONA] era l’amministratore di fatto.

E su tali basi, muovendo da una autonoma valutazione del materiale istruttorio disponibile, i Giudici della prevenzione sono approdati alla soluzione ricordata, evidenziando, peraltro, come il Tribunale di Verbania, nel giungere alla pronuncia assolutoria, disponesse diun quadro probatorio incompleto,ben differente da quello emerso nel procedimento di prevenzione, grazie alla possibilità di acquisire una visione di insieme delle attività criminali di [OSCURATO:PERSONA] ricavabili da una pluralità di procedimenti.

Del pari, quanto alle sentenze di amnistia c.d. secca relative alle truffe commesse nell’ambito della Gima e ai danni della [OSCURATO:PERSONA] (dichiarate, rispettivamente, dal Giudice istruttore del Tribunale di Varese il 18 ottobre 1982 e dal Tribunale di Milano il 12 aprile 1994), non può condividersi la tesi difensiva secondo cui esse sarebbero state emesse prima del rinvio a giudizio e, dunque, in assenza di accertamento dei fatti contestati, sicché esse sarebbero idonee a estinguere, ai sensi degli artt. 151 e 210 cod. pen., le misure di sicurezza, anche tenuto conto che, secondo l’art. 8, d.lgs. n. 231 del 2001, ove il reato presupposto dell’ente si sia estinto per amnistia, non è possibile procedere per la responsabilità amministrativa nei confronti della persona giuridica.

In realtà, dalla piana lettura dei due provvedimenti di merito è dato evincere che il procedimento non erastato definito con un decreto di archiviazione, bensì con una sentenza che, in conformità dell’art. 152 del cod. proc. pen. del 1930, aveva da t o puntualmente conto degli elementi ostativi ad una pronuncia di proscioglimento nel merito.

Del tutto congetturale, per converso, è l’affermazione secondo cui dal momento che, per alcune delle truffe maturate nell’ambito della società Gima, si era proceduto con il contraddittorio e [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto con formula ampia, non potrebbe escludersi che, ove si fosse proceduto a giudizio anche per le altre contestazioni di truffa oggetto di amnistia, si sarebbe pervenuti ad analoghe sentenze assolutorie.

Per quanto, poi, riguarda i fatti di cui alla bancarotta fraudolenta della società [OSCURATO:PERSONA], oggetto di una sentenza di patteggiamento, infondata è la tesi difensiva secondo cui essa sarebbe priva di rilevanza nel giudizio di prevenzione ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., a mente del quale la sentenza di applicazione della pena non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, amministrativi, tributari e contabili.

Come precisato dal decreto impugnato, tale disposizione processuale non ricomprende espressamente anche i giudizi di prevenzione; e l’argomento difensivo che richiama una sostanziale omogeneità tra procedimento di prevenzione o procedimento applicativo delle misure di sicurezza diverse da quella obbligatoria di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen. finisce per prospettare una non consentita applicazione analogica della norma in parola .

Il ricorso all ’ analogia, infatti, presuppone l’esistenza di una lacuna normativa, ovvero la mancanza di assetto regolativo di un determinato fenomeno che non conseguaa una volontaria scelta del legislatore.

Nessuno specifico argomento può, nondimeno, prospettarsi (e né il ricorso lo deduce)per affermare che, nella specie, ricorra una lacuna e non già , appunto, una consapevole scelta del legislatore(ubi lex voluit dixit).E del resto, il legislatore è più volte intervenuto, nel tempo, a disciplinare tale rito speciale e, dunque, ben avrebbe potuto integrare le norme in materia, ricomprendendo espressamente il giudizio di prevenzione tra quelli per i quali la sentenza di applicazione della pena non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova.

Né appare fondata la qualificazione del giudizio di prevenzione come «procedimento amministrativo», che peraltro il ricorso afferma ma senza offrire un ’ adeguata argomentazione a sostegno; e che , in ogni caso, è smentita dalla natura pacificamente giurisdizionale, ancorché «non penale», della relativa procedura.

Quanto, poi, alla tesi secondo cui la modifica del comma 1-bisdell’art. 445 ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 avrebbe comportato che alla sentenza di patteggiamento non sia più attribuita natura di vera e propria sentenza di condanna, venendo ad essa soltanto « equiparata » , giova rilevare che l’argomentazionededotta è, in ogni caso, irrilevante.

In disparte il fatto che la suddetta equiparazione consente ragionevolmente di ritenere che, fuori dai casi espressamente previsti, tra i quali non rientra il procedimento di prevenzione, anche la sentenza di applicazione della pena possa ritenersi idonea a cristallizzare il medesimo accertamento fattuale della sentenza di condanna tout court, appare in ogni caso tranciante la considerazione checiò che rileva, ai fini del giudizio di prevenzione, non è tanto che il fatto delittuoso sia stato positivamente accertato dalla sentenza emessa nel giudizio di cognizione, quanto che il fatto medesimo non sia stato da essa escluso, posto che soltanto in tal caso al giudice della prevenzione sarebbe precluso esperire quell’autonoma valutazione che costituisce la cifra caratteristica del peculiare giudizio sulla pericolosità di cui si discute.E del restociò risulta difficilmente contestabile una volta ammesso che gli elementi da valorizzare, ai fini del giudizio di prevenzione , non debbono essere tratti necessariamente da sentenze definitive di condanna, potendo essere utilizzati anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell’ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (tra tante, Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, 21/07/2017, Rv. 271372- 01 ) .

Questo è, del resto, il senso dell ’ affermazione, pienamente condivisibile, contenuta nel decreto, secondo cui ciò che rileva nel procedimento di prevenzione non è «l’esito del processo penale, ma sono gli elementi di fatto acquisiti nel processo o nel corso delle indagini», i quali vengono autonomamente valutati da parte del giudice della prevenzione in quanto non esclusi dalla irrevocabile sentenza emessa nel giudizio di cognizione.

In tale prospettiva, l’affermazione difensiva secondo cui la sentenza di applicazione non avrebbe operato una ricognizione nel merito dei fatti contestati secondo i principi tipici di formazione della prova nel processo penale, sicché le condotte di bancarotta fraudolenta contestate a [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero qualificarsi quali «elementi di fatto» comprovanti la pericolosità del proposto, costituisce una mera petizione di principio che muove da astratte considerazioni senza confrontarsi con la motivazione resa, sul punto, dal decreto impugnato.

La Corte di appello, infatti, ha affermato che,da quanto emerso nel relativo procedimento,il dominus della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era [OSCURATO:PERSONA] anche dopo l’assunzione della carica di amministratore da parte di [OSCURATO:PERSONA], mera testa di legno, come dimostrato anche dal suo interrogatorio oltre che dalle dichiarazioni rese da Domeniconi; e che l’entità delle somme distratte dallaGironi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era stata quantificata sulla base del passivo, bensì sulla base delle documentazione nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva che il profitto complessivo ammontavaa 268.634.820 lire.

Parimenti infondata, per le ragioni già esplicitate con riferimento all’analogo argomento svolto dalla Difesa con riferimento alle fattispecie oggetto di amnistia, è l’affermazione secondo cui, essendo stata la pena applicata dalla sentenza di patteggiamento condonata ai sensi del d.P.R. n. 394 del 1990, e precludendo l’indulto l’applicazione della misura di sicurezza, anche la misura di prevenzione non potrebbe essere applicata.

Anche in tal caso, infatti, il ragionamento difensivo muove da una applicazione analogica dell’art. 210 cod. pen., presupponente una lacuna che, anche in tale ipotesi,non è dato in alcun modo ravvisare.

Del tutto generico è, infine, l’argomento difensivo che fa leva sulla struttura inquisitoria del vecchio codice di procedura penale per inferirne una sorta di strutturale inadeguatezza dell’accertamento compiuto in relazione alle truffe compiute nell’ambito delle società Gima e ai danni d i [OSCURATO:PERSONA] nonché alla bancarotta fraudolenta della società [OSCURATO:PERSONA] , senza confrontarsi con il contenuto della relativa decisione, per come riportata nel decreto impugnato, ad affermare, del tutto apoditticamente, la violazione dei principi del «giusto processo».

Venendo, infine, ai reati di appropriazione indebita o bancarotta fraudolenta maturati nell’ambito delle vicende delle società Giss.a.s., [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:SOCIETA]., Co.Bios.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. , in relazione ai quali non era mai stata svolta un’indagine penale,va ribadito che il principio di autonomia del procedimento di prevenzione ne consente una piena valutazione, quand’anche in assenza di un provvedimento in sede di cognizioneche ne abbia accertato l’esistenza.

3.5. Nel merito dei singoli accertamenti, la Difesa ha ulteriormente opinato, quanto al finanziamento della Giss.a.s., effettuato nel 1991, che l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, secondo cui esso riguarderebbe il provento di un’attività di appropriazione indebita ovvero di reimpiego di proventi derivanti dalle truffe operate nell’ambito della società Gima e dalle distrazioni della bancarotta della società [OSCURATO:PERSONA] , non avrebbe avuto una « base cognitiva processualmente certa», in assenza di unasentenza di condanna e di una indagine penale o tributaria rispetto alle suddette ipotesi delittuose; né sussisterebbero i requisiti per l’integrazione di un’appropriazione indebita, essendo stato il finanziamento regolarmente deliberato in accordo con il socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA], a favore del socio accomandante [OSCURATO:PERSONA], con la previsione della restituzione in caso di richiesta della società e la conseguente insussistenza di una interversio possessionis.

In realtà, ribadito che la mancata iscrizione di procedimenti penali a carico del proposto per condotte appropriative relative al finanziamento operato dalla [OSCURATO:SOCIETA] è circostanza irrilevante alla luce dell’autonomia tra giudizio penale e giudizio di prevenzione, il decreto ha evidenziato come tale finanziamento fosse stato erogato a titolo gratuito e non fosse mai stato restituito da [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione del carattere distrattivo dell’operazione, confermato dalla indisponibilità, in capo ai creditori, di un’azione diretta nei confronti di un soggetto che, come [OSCURATO:PERSONA], era un socio accomandante e che, come tale, rispondeva nei limiti della quota conferita.Fermo restando che, come osservato dal decreto impugnato, quand’anche si accedesse alla tesi difensiva che esclude la configurabilità di un’appropriazione indebita, il finanziamento erogato dalla Gis sasavrebbe avuto, comunque, natura illecita, in quanto frutto di investimenti (ossia la compravendita di rami d’azienda alla Conad e ad [OSCURATO:PERSONA]) effettuati a partire da una provvista illecita utilizzata per la sua costituzione, in quanto priva dicorrispondenza rispetto a fonti di reddito accertate e in assenza di spiegazion i sull e somme utilizzat e, salvo che per il riferimentooperato da [OSCURATO:PERSONA] a un pagamento con cambiali rimasto, però , privo di riscontri; ovvero a partire da un aumento di capitale il cui esborso non era compatibile coi redditi leciti accertati.

Quanto, all’argomentazione secondo cui il finanziamento dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non potrebbe ritenersi derivante da reimpieghi di proventi derivanti dalle truffe commesse nell’ambito della società Gima e dalla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] , essa si fonda, ancora una volta, sulla tesi, già ritenuta infondata (v. supra §

3.1. del «considerato in diritto»), secondo cui le prime si collocherebbero quasi un decennio prima del finanziamento dalla Gise riguarderebbero reati per cui sarebbe intervenuta assoluzione ovvero estinzione per amnistia senza un accertamento nel merito in particolare della derivazione di un profitto in capo al proposto; e secondo cui le seconde sarebbero rimaste allo stadio di mere ipotesi investigative in ragione della inidoneità della sentenza di patteggiamento a realizzare un accertamento dell’effettiva esistenza delle distrazioni e circa la generazione di liquidità in capo al proposto che possa essere confluita nella Gis a distanza di vari anni .

Tali considerazioni rendono sostanzialmente superflue le ulteriori argomentazioni difensive circa l’irrilevanza penale della mancata indicazione dei finanziamenti nella dichiarazione dei redditi del proposto nell’anno di competenza.

Quanto, poi, alla configurabilità dei reati previsti dagli artt. 216 e 223 legge fall. rispetto alle già richiamate «distrazioni» commesse nell ’ ambito delle società D.N.I., [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:SOCIETA]. , il ricorso ha dedotto , quanto al finanziamento soci che la D.N.I.aveva effettuato, nel 2008, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultimo aveva a sua volta versato a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per finanziar n e parte degli acquisti, che tale finanziamento avesse trovato la propria origine lecita nella plusvalenza che la D.N.I. aveva ricavato dalla vendita alla Dimar di due punti vendita che, in precedenza,la stessa D.N.I. aveva acquistato dalle società [OSCURATO:SOCIETA]e Co.B io [OSCURATO:SOCIETA] lusvalenza che, secondo la Corte di appello, era derivata da condotte distrattive in danno di quelle società ma di cui, secondo la Difesa,non vi sarebbe alcuna prova, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] era ad esse estraneo, che egli non sarebbemai statoindagato per bancarotta fraudolenta rispetto a tali società, che la D.N.I.non era mai fallita né era stata oggetto di procedure concorsuali, sicché non poteva parlarsi di condotte distrattive;fermo restando che, in ogni caso, il finanziamento a [OSCURATO:PERSONA] era stato regolarmente deliberato dall’assemblea dei soci di una società in bonis.

Leargomentazioni difensive sono però aspecifiche e , sostanzialmente , non si confrontano con quanto riportato alle pag. 105-106 del decreto impugnato,nelle quali è statopuntualmente evidenziato il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno della D.N.I.ed è stata congruamente motiv ata la natura illecita del finanziamento, compiuto utilizzando somme derivanti dalle distrazioni commesse rispetto alle società I.F.C.e [OSCURATO:SOCIETA]., per le quali aveva riportato condanna il solo [OSCURATO:PERSONA] ma che la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base di una congrua e logica motivazione, che fossero state realizzate dallo stesso Pivettiinsieme a [OSCURATO:PERSONA] .

Nel dettaglio, il decreto impugnato ha ricordato che, nell’ottobre del 2006, la [OSCURATO:SOCIETA]., di cui erano soci [OSCURATO:PERSONA] e VanniPivetti, aveva acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]due aziende in Camporosso al prezzo di 512.000 euro, le quali erano state oggetto di un’attività distrattiva, di natura illecita, in quanto la società cedente versava già in uno stato di dissesto che era noto aquella acquirente.

Indi, un anno dopo, nel gennaio 2008, la [OSCURATO:SOCIETA]aveva costituito la [OSCURATO:SOCIETA]., cui aveva conferito le aziende di Camporosso, stimandone il valore in 690.000 euro;e dieci giorni dopo la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. , la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ced uto l ’ intera partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA] a lla Dimar s . p . a . al prezzo di 2.200.000 euro , realizzando una plusvalenza di 1.688.000 euro rispetto al prezzo in precedenza pagato allaI.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che le due aziende di Camporosso erano il provento di un’attività distrattiva ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]anche il ricavato della loro vendita allaDimar s.p.a.doveva ritenersi illecito .

Analog amente è a dirsi per ilfinanziamento derivante dalla plusvalenza ottenuta dalla D.N.I. s . r . l . grazie alla rivendita alla Dimar del punto vendita di [OSCURATO:SOCIETA] che la prima aveva acquistato dallaCo.Bio s . r . l . a un prezzo sottostimato ; operazione ritenuta di natura distrattiva già dalla sentenza della C orte di a pp ello di Genova in data 2 luglio 2019.

Quanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione d ella D.N.I. s . r . l . , il decreto ha ricordato che all’atto della sua costituzione era stata nominata amministratrice, sia pure per un breve periodo, MichelaTolu , persona di fiducia d i [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dellaMercatone di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta mero amministratore di facciata secondo ilconsueto modus operandidi [OSCURATO:PERSONA] , il quale, all ’uscita d i [OSCURATO:PERSONA] dalla società, aveva fatto designare comeamministratore [OSCURATO:PERSONA] , anch ’ egli indicato comepersona di sua fiducia che ne eseguiva le direttive.

Analogamente, quanto alle distrazioni ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]., costituite quantomeno dalla cessione del punto vendita di Sanremo allaSobeca s.r.l. nel maggio 2007, quando la [OSCURATO:SOCIETA]. era già in stato di dissesto (v. p. 98 del decreto impugnato), il decreto avrebbe erroneamente ritenuto che il proposto fosse amministratore di fatto di tale società pur non essendo mai stato sottoposto a procedimento per bancarotta, mai ipotizzata dal curatore o dal giudice delegato, e non risultando alcun atto di depauperamento di tale società ascrivibile al proposto.

Tanto è vero, opina ancora la Difesa,che il Tribunale di Verbania, con la sentenza n. 614 del 16 dicembre 2014, irrevocabile in data 8 febbraio 2015, nell’assolvere il proposto «per non avere commesso il fatto»dal reato di infedele dichiarazione ex art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 per l ’ annualità 2007, avrebbe riconosciuto che nel fallimento [OSCURATO:SOCIETA]non erano emerse irregolarità in capo agli amministratori o indebiti prelievi soci dai conti, tali da rendere obbligatoria un’indagine penale; ciò che precluderebbe una rivalutazione di quei fatti storici quali indici di pericolosità generica. [OSCURATO:SOCIETA], l’erronea indicazione del proposto quale «amministratore di fatto» della [OSCURATO:SOCIETA]. configurerebbe una violazione dell’art. 2639 cod. civ., il quale richiede l’esercizio in modo «continuativo e significativo dei poteri tipici»inerenti alla qualifica o alla funzione, non essendo a tal fine sufficiente il dato della delega di [OSCURATO:PERSONA], al tempo in cui era socio di [OSCURATO:SOCIETA]., ad operare su un unico conto corrente della società, peraltro mai esercitata.

Sul punto deve, nondimeno, osservarsi che, ancora una volta, le argomentazioni difensive ribadiscono una tesi che la Corte territoriale ha motivatamente disatteso.Infatti, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato delegato ad operare sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]., di per sé non significativa di potere gestorio, è stata in realtà valutata unitamente agli elementi indicativi del fatto che LorellaBrovelli, formale amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., fosse in realtà una prestanome dello stessoCaserta.

All ’ uopo, il decreto ha sottolineato come la donna, del tutto priva della formazione necessaria per gestire una società di non modeste dimensioni, avessecontinuato a operare presso le società riconducibili al proposto anche dopo la suauscita dalla C.G.F. s . r . l . , percependo redditi da lavoro dalla [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . nel 2008 , nonché, nel 2009 e 2010 , da lla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e, dal 2012 al 2015,dalla [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . , di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto, a riprova del suo ruolo subordinato rispetto al proposto.

Circostanze, quelle appena ricordate, del tutto pretermesse dalle deduzioni con cui la Difesa ha ricordato che la Brovelli, escussa a dibatt imento all ’ udienza del 20 novembre 2014, aveva confermato la propria carica e ruolo n ella [OSCURATO:SOCIETA]. sicché il decreto impugnato avrebbe affermato un fatto incompatibile con quanto emerso nel giudizio di cognizione.

Deve, pertanto, ritenersi chela diversità degli elementi di fatto valutati dai Giudici della prevenzione consentanodi escludere la denunciata violazione del divieto di bis in idem , asserita mente compiuta dalla Corte territoriale attraverso una rivalutazione di fatti coperti dal giudicato relativo aprovvedimenti favorevoli al proposto emessi in sede penale.

Sotto altro profilo, la Difesa opina che non potrebbero essere utilizzati, nell’ambito del giudizio di pericolosità sociale,i debiti che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe maturato verso l ’ E rario, considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,il mero status di evasore fiscale non è sufficiente a fondare la misura di prevenzione patrimoniale e che la Commissione tributaria di Milano, con pronuncia del 9 luglio 2013, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe escluso, nel periodo in cui era socio, che egli «abbia deciso ovvero autorizzato operazioni dannose per la società ed inoltre abbia percepito concretamente una qualsiasi quota di utili societari».

Anche in questo caso, tuttavia, si è al cospetto di rilievi difensivi meramente reiterativi, già sottoposti alla valutazione della Corte territoriale e puntualmente disattesicon congrua e logica motivazione, resa, in particolare, a lle pag. 66 e seguenti del decreto, ove sono stati riportati e analizzati gli elementi che consentono di ritenere che a [OSCURATO:PERSONA] fosse imputabile, quale amministratore di fatto dellaC.[OSCURATO:SOCIETA]., il dissesto che avev a portato al fallimento d ella società in data7 maggio 2009, determinato dai rilevan ti debiti accumulati verso l ’ E rario e dalle sistematiche condotte distrattive che avevano portato alla spoliazione della società in favore di altre società riconducibili allo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Quanto, ancora, alle condotte distrattive ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della IMAs.r.l., la Difesa ha dedotto che, anche in tal caso , il proposto non sarebbe mai stato coinvolto in procedimenti per bancarotta fraudolenta in danno della società, né il curatore fallimentare o il Giudice delegato, né la Procura della Repubblica avrebbero mai ravvisato ipotesi di reati fallimentari rispetto alla società; né sarebbe mai stata oggetto di accertamento, né in sede fallimentare né penale, l’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] quale amministrazione di fatto.

Tale argomentazione, invero, non si confronta con quanto riportato nel decreto sul punto, ovvero che [OSCURATO:PERSONA] era stato colui che, insieme a Gasparetto, suo uomo di fiducia e prestanome anche in altre società, si era presentato al curatore per fornirgli le informazioni sulle vicende della società in epoca successiva alla cessazione dell’attivitàda parte di quest’ultima, cercando di accreditare la tesi dell’insussistenza di una situazione di dissesto, contraddetta dalla presenza di ingenti debiti nei confronti dell’Inps, richiedente il fallimento.E su tali basi è stato ritenuto che egli fosse responsabile della cessione di un contratto di leasingdalla IMAalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., qualificata com e « distrazione » in danno di IMA in ragione della situazione di forte esposizione debitoria in cui essa versava, essendo dunque irrilevante, stante la valutazione compiuta a partire da circostanze non valutate nel giudizio di cognizione, che in sede di cognizione non fosse stato ipotizzato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella suddetta operazione.Tale ricostruzione, invero, è stata del tutto accantonata dalla Difesa laddove essa ha afferma to , del tutto apoditticamente e senza confrontarsi con essa, che non risulterebbe ravvisabile, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alcuno degli elementi sintomatici previsti dall’art. 2639 cod. civ.

Quanto poi all’assunto secondo cui la cessione del contratto di leasing, sollevando la IMAdal debito dei canoni scaduti con accollo di quelli successivi da parte dellaSobeca s .r.l. , a vrebbe rappresentato un vantaggio e non un danno per la cedente, tantoda non potersi configurare alcuna «distrazione», deve osservarsi che la Corte di appello ha dato atto che non era stato prodotto il contratto di cessione sicchénon era possibile verificare le condizioni della cessione, se a titolo gratuito o oneroso e,in tale caso, quale ne fosse il corrispettivo , sicché la censura difensiva ha carattere chiaramente fattualee, come tale, non è consentita.

3.6. Le considerazioni che precedono, dunque, attestano che, contrariamente all’assunto difensivo apoditticamente svolto con il secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha dato dimostrazione de gl i ingenti profitti generati dalle reiterate condotte di truffa,di bancarotta per distrazione e di violazione della normativa fiscale realizzate da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto di una galassia di società collegate nell’illecita operatività,nell’arco temporale di interesse e, al contempo,dell’incidenza dei profitti sui redditi del proposto,confermata dalla possibilità di mantenere l ’ accertato tenore di vita elevato e di effettuare investimenti destinati alla realizzazione di ulteriori profitti illeciti.

4. Le questioni sulla esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della confisca: le censure proposte dalla Difesa di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con il terzo motivo, la Difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all’applicabilità retroattiva degli artt. 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, 14, legge n. 55 del 1990, 11-ter, d.l.n. 92 del 2008, per avere la Corte territoriale applicato la confisca anche a beni immobili acquistati dalla Sobecas.r.l. nel periodo compreso tra la bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:SOCIETA]. , co nsumata nel 1993, e il 2008, benchéla normativa in materia di misure di prevenzione all’epoca vigente al tempus commissi delicti, contenuta nell’art. 14, legge n. 55 del 1990, non contemplasse la bancarotta fraudolenta tra i reati valutabili ai fini del giudiziodi pericolosità sociale necessario per l ’ adozione di una misura di prevenzione patrimoniale.

4.2. Sotto un differente profilo, il ricorso denuncia la mancata dimostrazione della correlazione tra i proventi di derivazione illecita eventualmente ritenuti sussistenti e gli acquisti dei beni sottoposti a confisca, non essendovi corrispondenza tra l’epoca in cui essi furono compiuti e la perimetrazione temporale della pericolosità generica del proposto, la quale sarebbe stata illegittimamente estesa nonostante i lunghi periodi in cui [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe astenuto dalla commissione di reati.

In questo modo, opina ancora il ricorso, la pericolosità generica sarebbe stata valutata secondo i parametri propri della pericolosità cd. qualificata, che consentono, per gli indiziari di appartenenza ad associazioni mafiose, di considerare l’intero periodo di vita del proposto, anche in presenza di significativi «periodi silenti».

4.2.1. Nel dettaglio, la Difesa ha evidenziato che , rispetto all ’ acquisto, nel 1991, dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Repubblica 82, le condotte di truffa e di bancarotta fraudolenta si collocherebbero temporalmente tra il 1980 e il 1984, data del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], ovvero un decennio prima.

Né potrebbe ipotizzarsi che la provvista illecita, comunque irrisoria alla luce del modico valore delle distrazioni della bancarotta della [OSCURATO:PERSONA], sia stata utilizzata nell’attività della Giss.a.s. , costitui ta l ’11 giugno 1987, e in particolare per l ’ acquisto del ramo d’azienda del 26 giugno 1987 poi rivenduto alla Conade dal quale la società ebbe a trarre la provvista poi destinata alla costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ai primi acquisti immobiliari di quest’ultima.

Si tratterebbe, infatti, di un’asserzione meramente ipotetica, che lo stesso Tribunale di prime cure definirebbe come «congetturale», non sostenuta da alcun elemento di fatto.

E invero, il decreto impugnato, pur avendo indicato gli anni «1980-1983»e «1992-2018»quali periodi in cui sarebbero state poste in essere dal proposto condotte delittuose espressive di pericolosità sociale, avrebbe erroneamente ritenuto che le operazioni compiute nel periodo «1987-1991»(costituzione e finanziamento della [OSCURATO:SOCIETA]. e acquisto dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] Repubblica da parte della Sobecas.r.l.), pur in assenza di manifestazioni di pericolosità sociale del proposto e di reati lucrogenetici, rivestissero origine illecita.

4.2.2. Del pari, con riferimento ai tre fatti di bancarotta fraudolenta inerenti alle società C.V.L., M.D.V. 2010e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], la Difesa osserva come la «continuità»tra essi sia smentita dal fatto che, tra essi, ricorrerebbero quasi 20 anni (dal 1993 al 2018), tanto da far escludere l’esistenza di un «medesimo disegno criminoso»tra essi, peraltro mai accertato.

In particolare, quanto alla C.V.L.s.r.l. le condotte di bancarotta fraudolenta si collocherebbero nel 1993, sicché esse sarebbero distanti sia dall’acquisto dei beni di Sobecas.r.l., avvenuti negli anni 1998 -2001, sia dalla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] , fallita nel 1984, sia dalla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], fallita nel 2013, sicché la presenza di un periodo silente tanto ampio impedirebbe di ritenere che i beni acquistati in anni successivi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. possano derivare causalmente da detto reato.In ogni caso, la bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:SOCIETA]non avrebbe generato alcun profitto illecito in capo al proposto utilizzato per l’acquisto dei beni confiscati, avendo essa avuto ad oggetto una distrazione di merce del valore di circa 900.000.000 di lire alla C.V.L.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( poi [OSCURATO:SOCIETA].), senza che sia stato dimostrato che essa si sia tradotta in utilità a favore del proposto, essendo stata compiuta a favore di persone giuridiche (C.V.L.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi IMAs.r.l.), alla cui gestione [OSCURATO:PERSONA] era estraneo, e non essendo stato dimostrato che essa abbia avuto un’effettiva redditività anche per le società destinatarie, sicché la ricostruzione del decreto impugnato si fonderebbe su mere congetture.

Non si potrebbe confondere, infatti, l’utilità ricevuta da una società con la nozione di profitto o provento delittuoso del proposto, essendo necessario documentare come il flusso economico dell’utilità sarebbe giunto al proposto.

4.2.3. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:SOCIETA] , la sentenza del Tribunale di Imperia avrebbe assolto [OSCURATO:PERSONA] «perché il fatto non sussiste»dalle contestazioni dei reati di cui agli artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000.

Per quanto attiene alla bancarotta fraudolenta, in disparte che non sarebbe stato accertato processualmente che utilità derivanti dalle condotte di bancarotta fraudolenta siano state destinate agli acquisti di immobili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l ., la diminuzione patrimoniale in pregiudizio della società sarebbe derivata non dalla distrazione di risorse, bensì dalla differente valutazione di un cespite patrimoniale venduto, sicché non vi sarebbe stato alcun profitto “liquido”suscettibile di investimento per il proposto; così come l’utilizzo di una carta di credito aziendale da parte del proposto per il pagamento di spese personali non potrebbe averedeterminato un incremento patrimoniale conferibile nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la nozione di «provento»richiamata dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 presupporrebbe un’entrata nel patrimonio del proposto e non una differente valorizzazione di un cespite patrimoniale o un «risparmio di spesa», sicché le predette condotte distrattive non avrebbero avuto carattere «lucrogenetico».

4.2.4. Per quanto attiene alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] con inflitta sentenza della Corte di appello di Milano 12 luglio 2021 per la bancarotta della MDV 2010s.r.l. , fallita nel 2018, il reato riguarderebbe condotte poste in essere tra il 2015 e il 2018, successivamente agli acquisti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dei beni da confiscare, sicché esso non potrebbe essere posto a fondamento della confisca, richiamando un finanziamento e un pagamento effettuati dalla MDV 2010a favore della [OSCURATO:PERSONA] nel 2012 e 2013.

4.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che devono ritenersi infondate le censure difensive con le quali è stato dedotto che il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 1990 e il 2008 sarebbe stato privo di base legale in considerazione dell’inapplicabilità retroattiva dell’art. 11-ter,d.l. n. 92 del 2008 c on cui era stata reintrodott a la possibilità di disporre la confisca nei confronti di soggetti pericolosi generici, che la legge n. 55del 1990 aveva, invece, limitato ai soggetti pericolosi qualificati e pericolosi generici che avessero commesso determinati reati, tra cui non rientrava, appunto,il delitto di bancarotta.La Corte di appello, infatti, ha correttamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha escluso la natura sanzionatoria della confisca, chiarendo che, di conseguenza, non trova applicazione il principio di irretroattività dettato dall’art. 2 cod. pen., che opera unicamente con riferimento alla materia delle pene, cui le misure di prevenzione sono estranee.

Da tale corretta premessa, invero, consegue la riespansione del principio generale del tempus regit actum, che diversamente da quanto dedotto in ricorso, è stato, nella specie, applicato in maniera pedissequa.

Detto principio, infatti, sancisce la regola della applicabilità della disciplina vigente al momento in cui la norma de quasia stata applicata, ancorché non vigente al momento in cui si erano verificati i singoli requisiti di fattispecie. [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che, al momento della richiesta dell’organo proponente,l’art. 14, legge n. 55 del 1990 era stato modificato nel senso di comprendere i fatti di bancarotta tra le attività delittuose «lucrogenetiche» suscettibili di fondare il giudizio di pericolosità qualificata, il decreto impugnato ha condivisibilmente respinto l’eccezione difensiva.

Tale conclusione appare conforme all’ormai consolidatoorientamento giurisprudenziale che ritiene convenzionalmente legittima l’applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento a fatti anteriori all’entrata in vigore delle norme che le disciplinano, poiché le stesse, in quanto connotate da natura preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di «pena» di cui all’art. 7 CEDU (cosìSez. 2 n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 – 01; Sez. 3, n. 23435 del 30/01/2020, Scarano, non massimata; Sez. 1, n. 30710 del 20/01/2018, Saetta, non massimata), come del resto riconosciutodalla stessa Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n.24 del 2019, ha affermato che le misure di prevenzione non costituiscono una sanzione, ma sono la naturale conseguenza dell’illecita acquisizione dei beni, la quale determina un vizio genetico nella costituzione del diritto di proprietà in chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità,sicché ad esse non può essere esteso lo statuto convenzionale delle penedettato da gli artt. 6 e 7 CEDU.

Posizione, questa, confermata recentemente anche dalla Corte EDU, che ha esclu so di potere equiparare l a natura giuridica della confisca a quelladelle sanzioni penali ( così Corte EDU, 20 gennaio 2025, Garofalo c.

Italia).

4.4. Quanto alle ulteriori questioni poste dalla Difesa di [OSCURATO:PERSONA] appare opportuno ricordare, preliminarmente, che l’art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011, stabilisce l’adozione della confisca di prevenzione dei beni «di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego». [OSCURATO:SOCIETA], il presupposto per la confisca di beni riferibili, direttamente per interposta persona, al soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011, corrisponde a due situazioni fondamentali: la prima, relativa al caso in cui il bene sia frutto di attività illecite o ne costituisca il reimpiego; la seconda concernente l’ipotesi in cui l’interessato non sia in grado di giustificarne la provenienza e vi sia una sproporzione tra il suo valore e il reddito o l’attività economica del proposto.

Sotto altro profilo, dal momento che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche «misura temporale» del suo ambito applicativo, si è affermato che, con riferimento ai casi, qui in rilievo, di pericolosità cd. generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 -01).

Va, peraltro, precisato che la successiva giurisprudenza di legittimità, pur riaffermando detto principio, ha comunqueammesso la confisca dei beni acquistati nel periodo immediatamente successivo al termine finale della pericolosità sociale,a condizione che tali acquisti siano, comunque, correlati al periodo di pericolosità, richiedendo al giudice di individuare degli indici fattuali che siano dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimonialidalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, esistendoun collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l’incremento patrimoniale «ingiustificato» che ha generato i beni oggetto di confisca (Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 280667 -02).

4.1. Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati hanno offerto una motivazione non certo apparente dell’esistenza dei presupposti per la confisca evidenziando la significativa sproporzione tra il valore di alcuni dei beni sottoposti a confisca e le risorse economiche del proposto e del suo nucleo familiare ovvero tra queste ultime e l’ammontare dei conferimenti effettuati a beneficio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da questa utilizzati per procedere all ’ acquisto di alcuni beni immobili, anch’essi destinatari della misura ablatoria.

E con riferimento al profilo della perimetrazione temporale, va rimarcato che essa è stata ricostruita attraverso la ricostruzione dell’alternarsi, per vari decenni, di attività criminali e attività economiche che pur muovendosi, apparentemente, in una cornice di legalità, sottendevano, al contrario, operazioni di reimpiego di somme di provenienza illecita, trattandosi di immissioni di liquidità non giustificati dalle capacità reddittuali dei conferenti.

Questa continuità del processo osmotico tra operazioni delittuose e reimpieghi in società operanti in un circuito di apparente legalità è stata efficacemente rappresentata dalla Corte territoriale con il riferimento a “fasi cicliche”, a indicare un modus operandi che ha finito per proiettarsi sulla intera vita professionale del proposto. [OSCURATO:SOCIETA], nel caso in esame non vi è stata alcuna sovrapposizione tra i parametri propri della pericolosità cd. qualificatae quelli della pericolosità generica, quanto una continua interazione tra attività criminose e operazioni apparentemente legali, protrattasi per alcuni decenni e, come tale, suscettibile di un unitario apprezzamento, a ricomprendere anche periodidi astensione dal compimento di azioni delittuose.

4.1.1. Venendo all’esame dettagliato delle doglianze difensive sul punto, il ricorso lamenta che l’acquisto, avvenuto in data 8 novembre1991, dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] Repubblica n. 82, al prezzo di 740 milioni di lire, non potrebbe essere ricondotto alle condotte di truffa e di bancarotta fraudolenta commesse da [OSCURATO:PERSONA] nella prima fase della sua carriera criminale, le quali si collocherebbero tra il 1980 e il 1984, data del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], ovvero circa un decennio prima.

Tuttavia, il decreto impugnato ha ricostruito in maniera adeguatamente precisa la continuità esistente tra le prime attività illecite (truffe e distrazioni di beni della [OSCURATO:PERSONA]), conl’accumulazione originaria che esse avevano consentito e la costituzione, appena 3 anni dopo il fallimento di talesocietà, della [OSCURATO:SOCIETA]attraverso il conferimento di somme sproporzionate alle disponibilità del nucleo e, dunque, con il reimpiego, all ’ interno di quest ’ ultima società , di illecit e provvisteattraverso l ’ acquisto , in data 26 giugno 1987 , d i due ram i d ’ azienda che eranostati, poi,rivenduti alla Conad e alla [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . u nipersonale , ottenendole risorse necessarie per la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per i suo i primi acquisti immobiliari, tra cui, appunto, quello di [OSCURATO:PERSONA] Repubblica.Inoltre, va evidenziato che, secondo quanto riportato dal decreto impugnato , le somme utilizzate per saldare le rate del mutuo acceso per l’acquisto, stavolta corrisposte negli anni successivi all’acquisto, derivavano da conferimentiparimenti privi di giustificazione rispetto alle risorse lecite a disposizione degli interessati.

Sul punto, va, del resto , ribadito che la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull’assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l’acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato e ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l’eventuale incapienza di risorse lecite (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Terzi interessati in proc.

Valle, Rv. 271217 - 01).

Donde la manifesta infondatezza delle censure difensive sul punto.

4.1.2. Quanto, poi,alla [OSCURATO:SOCIETA]. , le cui condotte di bancarotta fraudolenta sono statecollocate nel 1993, la Difesa sostiene che esse non avrebbe ro generato , in capo al proposto, un profitto illecito utilizzato per l’acquisto dei beni confiscati, essendosi al cospetto diuna distrazione di merce del valore di circa 900.000.000 di lire compiuta afavore della C.V.L. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( poi [OSCURATO:SOCIETA]. ), senza che sia stato dimostrato che essa si sia tradotta in utilità a favore del proposto, estraneo a tali società e non essendo stato dimostrato che tale provvista abbia avuto un’effettiva redditività anche per le società destinatarie.

Il motivo, sostanzialmente reiterativo, non si confronta con quanto osservato dalla Corte territoriale, secondo cui le distrazioni ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:SOCIETA]. avevano costituito parte della provvista da cui [OSCURATO:PERSONA] aveva attinto le somme destinate allaSobeca s.r.l. a titolo di finanziamento negli anni 1994, 1995, 1996, i cui impieghi eccedevano le risorse a disposizione del nucleo familiare diCaserta, utilizzati per gli acquisti immobiliari effettuati nel 1998 (ovvero l’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via XX Settembre n. 106 e i terreni siti in [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]) .

Esso deve, dunque, ritenersi inammissibile.

4.1.3. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:SOCIETA] , la sentenza del Tribunale di Imperia avrebbe assolto [OSCURATO:PERSONA] «perché il fatto non sussiste»dalle contestazioni dei reati di cui agli artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000.

Per quanto attiene alla bancarotta fraudolenta, in disparte il fatto che non sarebbe stato accertato processualmente che utilità derivanti dalle condotte di bancarotta fraudolenta siano state destinate agli acquisti di immobili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l ., la diminuzione patrimoniale in pregiudizio dellasocietà sarebbe derivata non dalla distrazione di risorse, bensì dalla differente valutazione di un cespite patrimoniale venduto, sicché non vi sarebbe stato alcun profitto “liquido”suscettibile di investimento per il proposto; così come l’utilizzo di una carta di credito aziendale da parte del proposto per il pagamento di spese personali non potrebbe aver determinato un incremento patrimoniale conferibile nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la nozione di «provento»richiamata dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 presupporrebbe un’entrata nel patrimonio del proposto e non una differente valorizzazione di un cespite patrimoniale o un «risparmio di spesa», sicché le predette condotte distrattive non avrebbero avuto carattere «lucrogenetico».

Sul punto giova, tuttavia, osservare innanzitutto che il decreto ha posto in relazione i fatti distrattivi, oggetto di puntuale accertamento incidentale nel giudizio di prevenzione, con l’acquisto dellavilla in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, avvenuto nel2011, ma con il versamento di assegni bancari per 60.000 euro già nel 2010grazie a una provvista deriva nt e dal bonifico di 100.000 euro eseguito grazieal versamento,sul conto corrente n. 0229010 del proposto, lo stesso giorno, di un assegno bancario di pari importo a debito della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].

In ogni caso è stato evidenziato come, nello stesso periodo, [OSCURATO:PERSONA] avesse provveduto al versamento nelle casse dellaSobeca s.r.l. della somma di 402.000 euro nel 2010 e, nel 2011, di 306.500 euro; operazioni ritenute di natura distrattiva essendo la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]ormai prossima al fallimento.

In ogni caso, quanto alle rate di mutuo, onorate negli anni successivi, il decreto ha sottolineato come esse fossero state pagate grazie ai proventi delle distrazioni ai danni dellaMercatone di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché delle distrazioni ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]Pertanto, il ricorso deve ritenersi, su tali profili, aspecifico. 4.1.4.

Per quanto attiene, infine, alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la bancarotta della [OSCURATO:SOCIETA]. , la Difesa opina che l e condotte sarebbero state poste in esseretra il 2015 e il 2018, successivamente agli acquisti dei beni da confiscare da parte della Sobecas.r.l., sicché esse non potrebbe ro essere post e a fondamento della confisca.Tale assunto non può però essere condiviso, atteso che le condotte di bancarotta contestate sono anche precedenti al 2015 e che, in ogni caso, proprio nel corso del 2017, allorché venivano compiuti atti dissipativi dei beni della [OSCURATO:SOCIETA]., le rate di mutuo risultavano addebitate sul conto corrente n. 1000/18489 dellaSobeca il qual e veniva alimentato anche da bonifici provenienti dalle [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . , indicati come strumentali alle manovre distrattive in danno della stessa [OSCURATO:SOCIETA]Profilo con il qualeil ricorso non si è in alcun modo confrontato.

5. (segue) le questioni sulla esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della confisca.

Le censure proposte con il ricorso della Sobecas.r.l.

5.1. Come anticipato imotivi del ricorso presentato nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] , prospettati con l’atto principale e integrati dai motivi nuovi, prospettano una pluralità di censure afferenti alla corretta configurabilità della pericolosità sociale del proposto, alla sua perimetrazione temporale, alla astratta configurabilità della fattispecie di appropriazione indebita del finanziamento di 700 milioni di lire della Giss.a.s. confluito n ell e casse dell a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nonché a lla ricostruzione dei redditi del proposto e del suo nucleo familiare.

5.2. Ciò pone, all’evidenza, una questione preliminare, afferente alla legittimazione del terzo interessatoa proporre , in quanto proprietario del bene confiscato, il ricorso per cassazione.

In argomento , v a innanzitutto ribadito che i soggetti terzi sono, nel procedimento di prevenzione,coloro i quali non sono « parti » del procedimento inteso all’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale e, in particolare , i titolari di diritti autonomi sulle res oggetto di ablazione , incompatibili con la pretesa dello Stato di confisca dei beni e, in primo luogo, i titolari del diritto di proprietàsu di essi.

L’ampiezza dello ius impugnandi ad essi riconosciuto è da tempo oggetto di una vivace controversia giurisprudenziale, che ha di recente determinato, come già ricordato, la pronuncia dell’ordinanza n. 43160del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata rimessa alle Sezioni unite la seguente questione: «se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo possa rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso».

In esito alla relativa camera di consiglio, tenutasi il 27 marzo 2025, le Sezioni unite, per quanto riportato nell’informazione provvisoria n. 3/2025 hanno affermato il seguente principiodi diritto: «in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati.

A tale fine può dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum».

Tale principio, per quanto è dato ricavare dalla notizia di decisione, sicolloca in continuità con l’orientamento prevalente in seno alla giurisprudenza di legittimità (fra le più recenti v.

Sez. 2, n. 1251 del 07/11/2024 , dep. 2025 , Scozzari,Rv. 287474 - 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2024 , Granato, Rv. 286441 -01; Sez. 6, n. 17519 del 27/02/2024, Ingrassia, Rv. 286418 - 01 ; Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Grizzaffi, Rv. 286058 - 01 ; Sez. 1, n. 35669 del 11/05/2023, Jelmoni, Rv. 285202- 01 ) , secondo il quale, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore dei beni confiscati e il reddito dichiarato, nonché la illecita provenienza dei beni stessi, che solo il proposto può avere interesse a far valere.

5.3. Consegue a tale premessa che le questioni dedotte con il ricorso e con i motivi nuovivolte a censurare la decisione impugnata in relazione ai profili diversi da quelli relativialla proprietà dei beni devono ritenersi inammissibili, ivi comprese quelle relative alle questioni di diritto intertemporale che sono state diffusamente prospettate anche con le numerose memorie presentate nel corso del presente procedimento.

In ogni caso, il ricorso, complessivamente considerato, rivela aspetti di aspecificità e di manifesta infondatezza nelle parti in cui esso ripropone, di fatto , le medesime doglianze avanzate in sede di appello, sollecitando un di fferente apprezzamento degli elementi di fatto ritenuti rilevanti dai Giudici di merito ai fini della integrazione della fattispecie ablativa. [OSCURATO:SOCIETA], i provvedimenti di merito hanno puntualmente dato conto degli elementi di fatto e di natura logica a partire dai quali è stato ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] l’amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che, dunque, al di là del fatto della formale intestazione dei beni a detta società, il proposto avesse l’effettiva disponibilità della compagine aziendale e, dunque, dei beni immobili che erano stati da essa acquistati e dei conti correnti alla stessa intestati.

In particolare, i Giudici dellaprevenzione hanno evidenziato che: il proposto era stato il maggiorefinanziatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; l a società era stata avviata grazie al finanziamento offerto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e reperito proprio da [OSCURATO:PERSONA]; nel contratto di finanziamento della G is si riportava che la richiesta d el proposto , indicato come il soggetto che aveva richiesto il prestito, era stata motivata con l’acquisto di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], il quale, in realtà, era statoacquistato dalla Sobecas.r.l.; [OSCURATO:PERSONA] e non la moglie, la quale era pur proprietaria del 99% delle quote dellaSobeca e ne era l ’ amministratore unico , avev a fo rn i to le informazioni al consulente circa le realtà aziendali acquistate, analogamente a quanto fatto dal proposto allorché, dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., egli aveva interloquito con il curatoree lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel corso del giudizio davanti al Tribunale di Milano, aveva conferma to tali informazioni; nel corso della perquisizione all’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] , disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo per i reati di cui agli artt. 216 e 217 legge f all . in danno della soc. [OSCURATO:PERSONA], erano state rinvenute delle cartelle contenenti documentazione della Sobecas.r.l.; quest ’ ultima, poi, aveva intratten uto molteplici e importanti rapporti economici con le società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e nel patrimonio di essa erano confluitii proventi delle attività distrattive compiute, con il fattivo concorso del proposto,ai danni di altre società di fatto amministrate da costui: proventi che venivanoreinvestiti in acquisti immobiliari intestati alla [OSCURATO:PERSONA] .

Inoltre, benché la formale amministratrice della società fosse [OSCURATO:PERSONA] , moglie di [OSCURATO:PERSONA] , gli elementi acquisiti in merito all’attività della società hanno consentito di escludere che costei fosse tale, coerentemente con un consolidato modus operandi che, del resto, vedeva [OSCURATO:PERSONA] quale reale gest o re anche de l l e altre società, avvalendosi di amministratori di diritto compiacenti;tanto più che nel caso della Sobecal’amministratrice e socia di maggioranza era la moglie e che, dal gennaio 2015, la socia di minoranza era divenuta la figlia, cui il propostoaveva ceduto le proprie quote, di fatto mantenendo il controllo sulla società e , d unque , garantendosiche il patrimonio rimanesse in famiglia.

Indi, sulla base della documentazione richiamata a pagina 113 del decreto impugnato la Corte ha offerto congrua motivazione del la provenienza dell e provviste utilizzat e per gli acquisti immobiliari effettuati dalla S o beca s.r.l. , costituita prevalentemente da finanziamenti erogati dal proposto ovvero dal ricavato dell’impiego di beni che erano stati, comunque, acquistati grazie a tali finanziamenti.

Inoltre,diversamente da quanto dedotto dal ricorso, è stato precisato che i finanziamenti erogati da [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dai quali, come detto, la società aveva tratto la provvista per gli acquisti immobiliari, si collocavano negli anni in cui egli era stato ritenuto socialmente pericoloso e in cui non disponeva di risorse di origine lecita sufficienti a far fronte agli esborsinecessari agli acquisti, anche rispettoalle uscite connesse alle ordinarie esigenze di vita sue e del nucleo.In particolare, alle pagine 115 e ss . del decreto impugnato la Corte territoriale ha compiuto una dettagliata analisi della provenienza delle provvist e utilizzate per gli acquisti immobiliari effettuati nel 1998, negli anni 2000-2001 e nel 2011; mentr e con riferimento all ’ acquisto di terreni e d ell ’ autorimessa , effettuato nel 2013, sono assai puntuali le considerazioni svolte nel provvedimento alle pagine 129 e seguenti.

Nel frangente, peraltro, la Corte territoriale ha preso in esame,efficacemente confutandoli,i rilievi difensivi concernenti i singoli acquisti da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., evidenziando come la sequenza delle operazioni compiute negli anni consentissedi conferma re che [OSCURATO:PERSONA] a veva gestito la società ricorrente come fosse propria e che,nell’ambito di tali attività gestorie, egli aveva consumato una serie di operazioni distrattive ai danni di altre società allo stesso riferibili, come nel caso delle operazioni dell’agosto 2010, allorché [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato dal conto della Sobecas.r.l.la somma che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva pag ato all a [OSCURATO:PERSONA] di Ventimiglias.r.l., quale corrispettivo, peraltro sottostimato, del ramo di azienda di [OSCURATO:SOCIETA],corso Limone; o del l ’ utilizzo del conto della [OSCURATO:PERSONA] per finanziare , nell’ottobre 2009, la D.N.I . s.r.l. , a nch ’ essa riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], con un’operazione che, in quanto realizzata a titolo gratuito , non aveva alcuna apparente giustificazione economica; o, ancora dell’uso,sempre a titolo gratuito, da parte della famiglia [OSCURATO:PERSONA],di un appartamento del complesso immobiliare sito in [OSCURATO:PERSONA], via XX settembre n. 106, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] , destinato ad abitazione familiare quantomeno dalluglio 1995 al febbraio 2015 e in assenza di prova alcuna di una corresponsione d e i relativi canoni di locazione da parte di Casertao della moglie; della disponibilità gratuita, in capo a lla fam i glia [OSCURATO:PERSONA] , della villa sita in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], di mq 541, sontuosamente ristrutturata, di proprietà dellaSobeca s.r.l. , ritenuta essere l’abitazione di famiglia e attualmente occupata dalla moglie del proposto; dell’immissione,nei conti della societàricorrente, di somme ottenute da [OSCURATO:PERSONA] in restituzione di finanziamenti da società in stato di decozione.

Tali elementi di fatto sono stati valorizzati , nell ’ ambito di una valutazione di merito che si sottrae alla possibilità di un diverso apprezza mento in sede di legittimità, per ritenere che la forma [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.fosse stata utilizzata come uno schermo giuridico attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto agi re quale effettivo titolare dei beniconfiscati.

E ciò in conformità dell ’ orientamento secondo il quale la confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un’attività d’impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale e all’insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l’acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, posto che,in tal caso,è l’attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno e inquinante del mercato in ragione della permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA] soc. coop, Rv. 277225 -07).

E ciò, dunque, anche quando, come avvenuto nel caso di specie, la restituzione dei conferimenti dei soci da parte della società ricorrente abbia avuto luogo a partire da una provvista derivantedall’impiego di beni acquisiti con denaro di origine illecita, essendo certamente legittima la confisca di prevenzione di beni acquistati con il ricavato dalla dismissione di altri beni, la cui acquisizione non trovi conforto in una proporzionata disponibilità finanziaria, reddituale o comunque lecita, nel periodo di riferimento (Sez. 2, n. 27932 del 15/03/2019, Italia, Rv. 276667 -01).

5.4. Fondato è, infine,il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e relativo alla richiesta di restituzione della somma di 20.000 euro versata alla società dallasocia, [OSCURATO:PERSONA] , a titolo di prestito infruttifero .

In proposito, deve preliminarmente osservarsi la piena legittimazione alla proposizione del ricorso da parte della società, portatrice di uno specifico interesse alla caducazione di una misura che le sottrarrebbe la disponibilità di una somma conferita, a titolo di prestito infruttifero, dalla socia di minoranza al fine di finanziare i lavori di ristrutturazione del tetto di un’immobile, intestatoalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sito in [OSCURATO:PERSONA], via XX Settembre n. 106, con obbligo in capo alla società di restituirlo immediatamente se i lavori non fossero stati effettuati.Per tale ragione, essendo venuta meno, per effetto del provvedimento di sequestro dell’immobile, la possibilità di eseguire i lavoriin questione, la società ha certamente un interesse alla eliminazione del vincolo al fine di potererestituire il denaro alla socia che ha effettuato il conferimento, onde sottrarsi a eventuali iniziative giudiziarie che la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da : [OSCURATO:PERSONA] FRANCOnato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso ildecreto del 11 /0 4 /2024 del la CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleMARIELLA [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricors i . lette le memorie scritte presentate dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ZANALDAnell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , i quali hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 33 in data 8 luglio 2024 , l a Corte di appello di Torino – Sezionemisure di prevenzione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , conferma nd o il decreto n. 122 in data 5 aprile 2023 del Tribunale di Torino, Sezionemisure di prevenzione, con il quale era stata disposta, nei confronti dello stessoCaserta, la confisca di beni mobili e immobili formalmente intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma di fatto a lui riconducibili ; beni costituiti dagli immobili ubicati in [OSCURATO:PERSONA], corso Repubblica n. 82, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15 e via XX Settembre n. 106, nonché dai terreni e fabbricati siti in [OSCURATO:PERSONA], località Vado delle Fosse e contrada [OSCURATO:PERSONA], dalla quota del 50%di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di terreni siti in Oleggio, nonché d a i saldi attivi dei conti correnti bancari intestati allaSobeca s.r.l. (indicati con il n. 785 acceso presso UBI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., filiale n. 5412 di [OSCURATO:PERSONA] e con il n. 1000/18489 acceso presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., filiale n. 00121 di [OSCURATO:PERSONA]) e d a ogni altro conto corrente bancario o deposito titoliintestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . Con lo stesso decreto la Corte di appello hadichiarato inammissibile la richiesta di revoca della confisca della somma di 20.000,00 euro avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In sintesi, a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato formulato un giudizio di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo che egli si fosse reso responsabile, a partire dai primi anni ‘80, di una pluralità di reati lucrogenetici (ovvero di fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale o comunque di attività distrattive ai danni dei creditori di diverse società,quali la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la C.V.L s .r.l. , la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. , la [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. , la [OSCURATO:SOCIETA].; nonché di fatti di appropriazione indebita ovvero di indebita restituzione dei finanziamenti erogati dalla Gis s . a . s . e da lla D.N.I. s . r . l . ), utilizzando una serie di società costituite o acquisite al fine di compiere illeciti in danno dei creditori e dell’Erario. Tali società venivano svuotate dell ’ attivo attraverso operazioni distrattive e di dissipazione (tra cui l ’ accollo di spese personali del proposto e del figlio Francesco)e, indi, lasciate fallire; e le risorse illegalmente conseguite attraverso tale modus operandi venivano, poi, utilizzate per ricominciare ilciclo con altre società non ancora attenzion at e d a gli organi di controllo.Attraverso tali modalità er ano state acquisite del le risorse finanziarie , dell’ammontare di vari milioni di euro,a loro volta utilizzat e per acquist are i beni sottoposti a confisca, formalmente intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., « cassaforte immobiliare di famiglia»costituita con la moglie convivente del proposto, [OSCURATO:PERSONA], in data 8 ottobre 1991.A sostegno della provenienza illecita delle somme utilizzate per gli acquisti, i decreti hanno dato atto della rilevante discrasiatra il valore dei beni in questione e quello dei redditi dichiarati , nonc hé delle entrate e delle uscite connesse all’attività economico-finanziaria e ai bisogni familiari. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decre to di appello per mezzo de i D ifensor i di fiducia , avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione , di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 42, 111 Cost., 6,Convenzione EDU, 1, comma 1, lett. b ) , 4, comma 1 , lett. c ), 16, 18, 20, 23,24, 28e 29 , d.lgs. n. 159 del 2011, 445 , c omma 1 - bis , c od . p roc . p en ., nonché degli artt. 151,174, 210, 646 cod. p en ., 216 e 223 r . d . n. 267 del 1942 e 2639 cod.civ., 10, comma 3 e 27, comma 2 , d . l gs. n. 159 del 2011 per avere il decreto impugnato erroneamente qualificato [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto pericoloso sin dall’inizio degli anni ‘80 sulla base di sentenze di assoluzione, declaratorie di amnistia e di una sentenza di patteggiamento,nonché per l’erronea affermazione dell’illiceità della provvista derivante dal finanziamentodella Gis s . a . s . del 1991 e per il richiamo a condotte distrattive non configurabili come bancarotta fraudolenta e per le quali Casertanon sarebbe mai stato sottoposto a procedimento penale . Dopo avere premesso che sarebbero stati considerati come illeciti tutti gli incrementi patrimoniali conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] nell’arco di 40 anni e per i quali l’interessatonon abbia offertola prova della loro provenienza lecita, con una chiara inversione dell’onere della prova previsto per i cas i di pericolosità generica , il ricorso lamenta che siano stati erroneamente valorizzati taluni fatti oggetto di sentenze definitive che avevano assolto il proposto ( come nel caso delle truffe commesse nell’ambito della società Gima, della vicenda di [OSCURATO:PERSONA], dei reati tributari relativi allaC.[OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ) , di sentenze di amnistia c.d. secca,ossia emesse in assenza di accertamento dei fatti contestati, idonee a estinguere, ai sensi dell’art. 210 cod. pen., l’applicazione di misure di sicurezza, cui dovrebbe essereequiparata la misura di prevenzione (come le truffe relative alle società [OSCURATO:PERSONA] ) , di una sentenza di patteggiamento ( per la bancarotta fraudolenta della società [OSCURATO:PERSONA] ) , priva di efficacia nel giudizio di prevenzione ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis,cod. proc. pen. e per la quale era statodisposto l’indulto, con conseguente inapplicabilità della misura di sicurezza ai sensi dell’art. 210 cod. pen.,ovvero di sentenze rese in procedimenti che non avevano mai avuto ad oggetto quei reati (è il caso dei delitti di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta in relazione alle vicende delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. ); e senza un accertamento concreto della «lucrogeneticità» delle condotte del proposto e del conseguimento, da esse, di provviste illecite, utilizzate n ell ’ acquisto dei beni confiscati.In tal modo, la Corte non si sarebbe attenuta al principio secondo cui il giudice della prevenzione, ai fini dell’affermazione di pericolosità generica, non può ricorrere a mere ipotesi indiziarie o a ricostruzioni prive di riscontro, ma deve individuare, sulla base di dati processuali certi, la commissione abituale di delitti concretamente lucrogenetici e produttivi di redditi che abbiano generato profitti in capo al proposto. Di conseguenza, la provvista proveniente dal finanziamento dalla Giss.a.s. non p otrebbe dirsi di natura delittuosa; né potrebbero venire in rilievo, ai fini del giudizio di pericolosità, le truffe aggravate ascritte a [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della società [OSCURATO:SOCIETA]. e in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , la bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:PERSONA], gli addebiti valutari della vicenda di [OSCURATO:PERSONA], nonché lecondotte «distrattive» in danno delle società [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:SOCIETA]. , C . G . F . s .r.l . , [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 16, 18, 20, 23 e 24,d.lgs. n. 159 del 2011, nonché degli artt. 216 e 223 r.d.n. 267 del 1942 in relazione agli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 quanto alla nozione di derivazione illecita dei beni confiscabili , in assenza di concomitanza temporale tra le manifestazioni di pericolosità e l’acquisto deibeni e di correlazione tra gli acquisti e la commissione di delitti «lucrogenetici». 2.2.1.Secondo la Difesa non vi sarebbe correlazione temporale tra il periodo di ritenuta pericolosità generica del proposto e la datazione degli acquisti. Nel dettaglio, rispetto all’acquisto, nel 1991, dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Repubblica n. 82 , l e condotte di truffa e d i bancarotta fraudolenta si collocherebbero temporalmente tra il 1980 e il 1984, data del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], ovvero un decennio prima.Né p otrebbe ipotizzarsi che l a provvista illecita, comunque irrisoria alla luce del modico valore delle distrazioni d e lla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA], s i a stata utilizzat a nell ’ attività d ella [OSCURATO:SOCIETA]. , costituita l’11giugno 1987, e in particolare p e r l ’ acquisto del ramo d ’ azienda del 26 giugno 1987 poi rivenduto allaConad e dal quale la società tra ss e la provvista destinata alla costituzione dellaSobeca s.r.l. e ai primi acquisti immobiliari di quest ’ ultima. Si tratterebbe, invero, di un’asserzione meramente ipotetica, che lo stesso Tribunale di prime cure avrebbe definito«congetturale» , non sostenuta da alcun elemento di fatto. E invero, il decreto impugnato, pur avendo indicato gli anni «1980-1983» e « 1992 - 2018 » quali periodi in cui sarebbero state poste in essere dal proposto condotte delittuose espressive di pericolosità sociale, avrebbe erroneamente ritenuto che le operazioni compiute nel periodo 1987-1991 (costituzione e finanziamento della [OSCURATO:SOCIETA]. e acquisto dell ’ immobile di Cors o Repubblica da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ), pur in assenza di manifestazioni di pericolosità sociale del proposto e di reati lucrogenetici, rivestissero origine illecita. 2.2.2.Del pari, con riferimento ai tre fatti di bancarotta fraudolenta inerenti alle società C.V.L., M.D.V.2010e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], la Difesa osserva come la«continuità» tra ess i sia smentita dal fatto che, tra tali episodi , vi sarebbero quasi 20 anni (dal 1993 al 2018), tanto da far escludere l ’ esistenza di un «medesimo disegno criminoso»tra i medesimi, peraltro mai accertato. In particolare, quanto allaC.[OSCURATO:SOCIETA]. , l e condotte d i bancarotta fraudolenta si collocherebbero nel 1993, sicché essesarebbero distanti sia dall’acquisto dei beni di Sobecas.r.l., avvenuti negli anni 1998 - 2001 , sia dalla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] , fallita nel 1984, sia dalla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] , fallita nel 2013,sicché la presenza di un periodo silente tanto ampio impedirebbe di ritenere che i beni acquistati in anni successivi da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. possano deriva r e causalmente da talereato. In ogni caso, la bancarotta fraudolenta della C.V.L.s.r.l.non avrebbe generato , in capo al proposto,alcun profitto illecito che sia stato utilizzato per l ’ acquisto dei beni confiscati, avendo essa avuto ad oggetto una distrazione di merce del valore di circa 900 milioni di lire a lla C.V.L. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. ) , senza che sia stato dimostrato che essa si fosse tradotta in utilità a favore del proposto, essendo stata compiuta in favore di persone giuridiche ( C.V.L. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , poi [OSCURATO:SOCIETA]. ) alla cui gestione [OSCURATO:PERSONA] era estraneo , e non essendo stato dimostrato che la distrazione abbia avuto un ’ effettiva redditività anche per le società destinatarie, sicché la ricostruzione del decreto impugnato si fonderebbe su mere congetture. Non si p otrebbe confondere, infatti, l ’ utilità ricevuta da una società con la nozione di profitto o provento delittuoso del proposto, essendo necessariodocumentare, ai fini della confisca, come il flusso economico dell’utilità sarebbe giuntoal proposto. 2.2.3. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] , la sentenza del Tribunale di Imperia avrebbeassolto [OSCURATO:PERSONA] « perché il fatto non sussiste » dalle contestazioni dei reati di cui agli artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000. Per quanto attiene alla bancarotta fraudolenta, in disparte il fatto che non sarebbe stato accertato processualmente che utilità derivanti dalle condotte di bancarotta fraudolenta siano state destinate agli acquisti di immobili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . , l a diminuzione patrimoniale in pregiudizio della prima società sarebbe deriva ta non dalla distrazione di risorse, bensì dalla differente valutazione di un cespite patrimoniale venduto, sicché n on vi sarebbe stato alc un profitto “ liquid o ” suscettibile di investimento per il proposto; così come l’utilizzo di una carta di credito aziendale da parte del proposto per il pagamento di spese personali non po trebbe aver determinato un incremento patrimoniale conferibilenella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la nozione di «provento» richiamata dal l ’ art. 1, lett. b ) , d.lgs. n. 159 del 2011 presupporrebbe un’entrata nel patrimonio del proposto e non un a differente valorizzazione di un cespite patrimoniale o un « risparmio di spesa » , sicché le predette condotte distrattive non avrebbero avuto carattere «lucrogenetico». 2.2.4.Per quanto attiene alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] , dichiarata con sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 luglio 2021,per la bancarotta della MDV 2010s.r.l., fallita nel 2018, il reato riguarderebbe condotte poste in essere tra il 2015 e il 2018e, dunque , successivamente a ll’ acquist o, da parte d ella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dei beni da confiscare, sicché esso non potrebbeessere posto a fondamento della misura ablativa, richiamando un finanziamento e un pagamento effettuati dallaMDV 2010 a favore d ella [OSCURATO:PERSONA] nel 2012 e 2013. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, lett. b),d.lgs. n. 159 del 2011 , 14 , legge n . 55 del 1990 , 11 - ter , d . l . n. 92 del 2008, nonché degli artt. 25, 42 Cost. e 1 del [OSCURATO:PERSONA] a ddizionale n. 1 alla Convenzione EDUe degli artt. 10, comma 3 e 27 , comma 2 , d.lgs. n. 159 del 2011 quanto all’erronea applicazione dei principi della sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale e d ella s entenza della Corte europea dei diritti dell ’ Uomo « [OSCURATO:PERSONA] c. Italia»in relazione all’applicabilità retroattiva delle norm e in materia di misure di prevenzione rispetto a condotte non costituenti base legale per la pericolosità generica secondo la legge vigente al momento della loro commissione. La tesi accolta dalla Corte di appello , secondo cui le misure di prevenzione patrimonialiavrebbero natura « non penale » e le norme che le disciplinano non soggiacerebbero al divieto di applicazione retroattiva, sarebbe in contrasto conil più recente diritto vivente,secondo cui ad esse si applic herebbero comunque i principi di legalità,tassatività, determinatezza e prevedibilità delle conseguenze personali e patrimoniali di determinate condotte. Tale assunto, affermato dall a Corte costituzionale con la se ntenza n. 24 del 2019 in materia di misur e di sicurezza, sarebbe stato ribadito dalla Grande Camera della Cedu (sentenza del 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia) con riferimento all’art. 1, n.2, della legge n. 1423 del 1956, confluito nell’attuale art. 1 , lett . b ), d.lgs. n. 159 del 2011 , ritenuto non compatibile con i principi della Convenzione EDU in quanto redatto «in termini vaghi ed eccessivamente ampi», tali da non soddisfa re « i requisiti di prevedibilità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte».Ciò che, all’evidenza, non consentirebbe di ritenere che la misura di prevenzione patrimoniale possa applicarsi con effetto retroattivo nei confronti di coloro che commiserodeterminati reati al tempo in cui,per essi, non ne era consentita l ’applicazione, come del resto affermato, di recente, dalle Sezioni u nite in materia di confisca cd. allargata, allorché sarebbe stato applicato il principio tempus regit actum di cui all ’ art. 11 delle Preleggi.Su tali basi, nel caso di specie, i Giudici della prevenzione avrebbero dovuto applicarel’art. 14, legge n . 55 del 1990 nel testo vigente nel momento in cui era stata commessa la bancarotta relativa alla C.V.L. s .r.l . , che non contemplava la bancarotta fraudolenta quale reato sintomatico di pericolosità sociale.Peraltro, anche l’affermazione della natura «non penale» delle misure di prevenzione patrimoniali sarebbe ormai superata da lla Corte europea dei diritti dell’Uomo, che con p rovvedimento interlocutorio del 10 luglio 2023 avrebbe invitatole parti a dedurre in merito allaqualificazione di ess e come sanzion i penal i , adombrando la possibile violazione dell’art. 7 della Convenzione ; e che, nel procedimento scaturito dal r icor so n. 76967/17 , avrebbe invitato il Governo italiano, con nota pubblicata il 18 dicembre 2023, a fornire chiarimenti sulla conformità dell’ingerenza nel godimento dei beni da parte dei ricorrenti con l’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale n. 1della Convenzione EDU, con specifico riferimento alla chiarezza, precisione, prevedibilità nell’applicazione e nelle conseguenze,e allacompatibilità con lo Stato di diritto dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 , nonché alla necessità e proporzione di tali misure, adombrando la qualificazione della misura di prevenzione quale «pena»ai sensi dell’art. 7, CEDU. 3. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., terza interessata nel procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],per mezzo dei Difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l uca [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3, 24, 42, 111 Cost., 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1,lett. c), 10, 18, 19, 23, 24 e 27,d.lgs. n. 159 del 2011 , nonché la violazione degli artt. 125 , comma 3, 192 cod. proc., per essere il decreto impugnato caratterizzato da vizio assoluto di motivazione sull’asserita «disponibilità effettiva» dei beni oggetto di confisca in capo al proposto e di correlazione temporale tra gli acquisti e la pericolosità sociale, in mancanza di un effettivo confronto con le allegazioni difensive comprovantila liceità dei flussi finanziari della [OSCURATO:PERSONA] utilizzati per l ’ acquisto dei beni e l’effettiva titolarità dei beni stessi da parte della societàin questione. Il decreto impugnato, pur richiamando le allegazioni difensive sulla lecita provenienza delle risorse e sulla effettiva titolarità in capo alla terza interessata dei beni sottoposti a confisca, non si sarebbeconfrontato con tali emergenze. [OSCURATO:SOCIETA], la terza interessata, mediante la produzione di tre relazioni di consulenza tecnica, datate29 marzo 2022, 7 dicembre 2022 e 3 febbraio 2023 , avrebbedocumentato la propria capacità di investimento e i leciti flussi economici che costituirono la provvista utilizzata per i singoli acquisti immobiliari , con particolare riguardoalla provvista derivata dalle operazioni della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Dimar; eavrebbe documentato la pressoché integrale restituzione al proposto, da parte della società, dei conferimentieffettuati in qualità di socio. Una ricostruzione , quella del consulente,che la Corte territoriale avrebbe ritenuto inattendibile sulla base di una presunzione assoluta, palesata dal l’uso di espressioni meramente ipotetiche, quali, a titolo esemplificativo , quelle adoper ate in relazione alla operazione di cessione di esercizi commerciali dallaSobeca a lla Dimar . Del pari, il decreto, purdando atto dell ’ allegazione di una lecita attività lavorativa da parte del nucleo familiare del proposto sin dagli anni ‘80, nonché dell’esistenza di introiti riconducibili,ad esempio, all e cessioni del bar Piccadilly e d ell ’ alloggio di Baveno, tuttavia li considererebbetamquam non essent. In questo modo, la confisca sarebbe stata adottata in assenza diun compendio indiziario contraddistinto da gravità, precisione e concordanza, sicché, in definitiva, la motivazione adottata sarebbe meramente apparente, in violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazionealla sussistenza della qualifica di «amministratore di fatto» della [OSCURATO:PERSONA] in capo al proposto , alla provenienza delle risorse destinate alle singole operazioni di acquisto degli immobili candidati all’ablazione, alla titolarità effettiva dei beni e dei conti correnti intestati a lla Sobecas.r.l. in capo a quest ’ ultima società . 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, comma 1, lett. b),4, comma 1, lett. c ) , 16 , 19, 20 , 24 e 26 ss. , d.lgs. n. 159 del 2011 , 2639 cod.civ., nonché degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 , per avere la sentenza erroneamente applicato le nozioni di «amministrazione di fatto»e di « fittizia intestazione » , con riferimento alla effettiva titolarità dei beni della terza interessata assoggettati ad ablazione. Il decreto impugnato sarebbe incorso in una violazione di legge nell’interpretazione delle nozioni di «amministrazione di fatto» e di « fittizia intestazione»di cui agli artt. 2639 cod. c iv . e 26 , d.lgs. n. 159 del 2011 a partire dalle quali sarebbe stata erroneamenteaffermata,in capo al proposto, la titolarità sostanziale dei beni di proprietà della Sobecanonostante la dismissione delle sue quote in favore della figlia, sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] «gestisse la società come cosa propria».Infatti, il decreto applic herebbe erroneamente l ’ art. 2639 cod. civ. , secondo cui per l’attribuzione della predetta qualifica è necessario l ’ esercizio in modo «continuativo e significativo dei poteri tipici» ad essa inerenti, richiama ndo occasionali relazioni di natura economica tra la società e soggetti terzi ovvero episodi avvenuti in epoca anteriore al gennaio - febbraio 2015, allorquando si verificò la definitiva uscita di [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] , sicché il ruolo di «amministratore di fatto»di [OSCURATO:PERSONA] verrebbe portat o all ’ epoca attuale in virtù del vincolo con la moglie, amministratore unico della società e socio al 99%, e con la figlia, socioall’1%. Quanto alla nozione di « intestazione fittizia » dei beni assoggettati ad ablazione, il decreto, pur dando atto dell’uscita del proposto dal capitale della [OSCURATO:PERSONA] nel 2015, tacerebbe sul la titolarità effettiva dei beni confiscati e sull’inesistenza di atti di disposizione patrimoniale del proposto dal 2015 in avanti, non confrontandosi con la circostanza che la presunzione relativa di titolarità sostanziale in capo al proposto in caso di intestazioni o trasferimenti di beni è limitata ad atti intervenuti nei due anni antecedenti alla proposta di applicazione della misura di prevenzione,avanzata in data 17 maggio 2021 , potendo l’esistenza di un rapporto tra proposto e familiari costituire, tutt’al più, un indizio che deve essere valutato congiuntamente alla possibilità/impossibilità del proposto di documentare la lecita provenienza del bene nonché alla circostanza che il formale titolare del bene sia o meno provvisto di un’effettiva capacità economica. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2, 3 , 24,42, 111 Cost., 1 , comma 1, lett. b ), 4, comma 1 , lett. c ), 16 , 24, 26 e 28 , d.lgs. n. 159del 2011, 216 r.d. n. 267 del 1942 , 10 , comma 3, 27 , comma 2 , d.lgs. n. 159del 2011, per avere il decreto impugnato erroneamente applicato le disposizioni in materiadi pericolosità generica disponendo la confisca di tutti i beni mobili e immobili intestati allaSobeca s.r.l. nonostante le allegazioni della terza interessata dimostrativedell’effettiva titolarità dei beni in capo ad essa e che gli acquisti avvennero utilizzando lecite e proporzionate disponibilità economiche. Il decreto equiparerebbe erroneamente le ipotesi di pericolosità generica ex art. 1, lett. b)a que lle di pericolosità qualificata ex art. 4, comma 1, lett. a ) e b ) , d.lgs. n. 159 del 2011, benché , n el primo caso , spett i all ’ organo accusatorio provare che il bene acquisito sia collegato a una illecita provenienza delittuosaa partire da una sentenza passata in giudicato o comunque da atti processuali. Infatti, l’impugnato decretoavrebbe ritenuto che tutti gli incrementi patrimoniali fossero illeciti proventi di delitti, anche a discapito di sentenze passate in giudicato che avevano assolto il proposto o ritenuto non configurabili dei reati. Pertanto, il decreto sarebbe incorso, innanzitutto,nella violazione degli artt. 1 , comma 1,lett. b), 4 lett. c ), 16 , 18 , 19 , 20 , 23 , 24 e 28 d.l g s. n. 159 del 2011 per avere erroneamente disposto l’ablazione di tutti i cespiti intestati alla [OSCURATO:PERSONA], asserendonela illecita provenienza sulla base di generiche indicazioni circa il fatto chetutti i finanziamenti erogati da [OSCURATO:PERSONA] in suo favore, da cui la società aveva trattola provvista per gli acquisti immobiliari , si colloca va no in anni in cui egli era pericoloso e non disponeva di risorse lecitesufficienti a far fronte agli esborsi. In realtà,quanto alla provvista utilizzata per la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] e per l’acquisto dell’immobile sitoin [OSCURATO:PERSONA], corso Repubblica n. 82 operato nel 1991, in relazione allaquale il decreto si limiterebbe ad asserire che ess a , derivan do dal finanziamentodallaGis s.a.s. , « ha origine illecita » in virtù di condotte illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] negli anni 1980 –1983, sussisterebbe un salto cronologico tra tali condotte delittuose e la costituzione della società in data11 giugno 1987, avvenuta,per ammissione della Corte territoriale, con proventi proporzionati alle disponibilità del nucleo familiare del proposto.Inoltre, dal momento che fu la [OSCURATO:SOCIETA]. a porre in essere l e operazioni dalle quali derivò la plusvalenza che rappresentò la provvista per il finanziamento di 700.000.000 di lire concesso per la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] nel 1991 , il decreto errerebbe nell ’ interpreta r e la nozione di «sproporzione» e di « illecita provenienza » per l ’ applicabilità della confisca di prevenzione, dato che esse presuppo rrebber o l ’ accertamento dell’esistenza delle condizioni di pericolosità generica del proposto al momento dell’acquisto di ogni singolo bene oggetto della proposta di applicazione della confisca. Pertanto, i l decreto avrebbe illegittimamente confisca to i beni della società in assenza della necessaria correlazione causale e temporale tra una condotta delittuosa lucrogenetica e il momento di acquisto del singolo bene , peraltro asserendo, sempreerroneamente, che d a ll ’ illiceità della provvista iniziale deriverebbela illiceità delle successive operazioni immobiliari. Inoltre, il decreto sarebbe incorso nella violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, 16, 19,comma 3, 20, 23 , c omma 3 e 24 , d.lgs. n. 159 del 2011 , nella parte in cui ha disposto l’ablazione dei cespiti intestati alla terza interessataa partire da un inquinamento della provvista economica utilizzata per il loro acquisto che si sarebbe prodotto con il mero transito suiconti correnti della [OSCURATO:PERSONA] di singoli flussi finanziari.In particolare, quanto all’acquisto dell’immobile sito in A rona, via XX Settembre n. 106,dei terreni siti in [OSCURATO:PERSONA] e del 50% dei terreni siti in Oleggio, il provvedimento impugnato, pur dando atto delle allegazioni difensive sulla lecita origine della provvista, avrebberitenuto di disattenderle sulla scorta di una «illiceità derivata » dei ricavi provenienti dalla dismissione di beni la cui acquisizione non trovava conforto in una proporzionata disponibilità finanziaria , senza considerare le lecite risorse documentate dai ricorrenti e, in particolare, l’erogazione di un mutuo fondiario nel 1995, che Sobecasarebbe stata in grado di onorare con proprie risorse lecite.Analogamente, quanto al l ’acquisto dell ’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], il decreto si sarebbe limitato ad a ffermare la illiceità della provvista utilizzata apartire da presunte distrazioni in danno d ella C.G.F.s.r.l., nonostante la documentata esistenza di introiti non provenienti dal proposto. In particolare, il decreto riterrebbe che la provvista utilizzata dalla Sobecaper acquistare da lla [OSCURATO:SOCIETA]. i tre esercizi commerciali poi ceduti alla [OSCURATO:SOCIETA]. con un introito di 1.400.000 euro utilizzato per l ’ acquisto dell’immobile in questione, derivida finanziamenti erogati da [OSCURATO:PERSONA] e frutt o del reimpiego di somme provenienti da operazioni distrattiv e, senza che però detta provenienza sia mai stata accertata in sede penale ov e , anzi , l a sentenza assolutoria del proposto daireati fiscal i escluderebbe che il giudizio di pericolosità sociale generica sia stato compiut o su una « base cognitiva processualmente certa». Infine, quanto all’acquisto di terreni e dell’autorimessa in [OSCURATO:PERSONA] (2013), il decreto opererebbe un rinvio al decreto del Tribunale , eludendo le allegazioni del ricorrente in merito alla lecita provvista derivante dai canoni di locazione e dal ricavato della vendita allaDimar [OSCURATO:SOCIETA] altro profilo il decreto incorrerebbenella violazione degli artt. 1, comma 1,lett. b), 4 , 24 d.lgs. n. 159 del 2011 , 646 cod. pen. 216 e 223 , r.d. n. 267 del 1942 per avere erroneamente ravvisato un ’ appropriazione indebita nel finanziamento di 700 milioni di lire della [OSCURATO:SOCIETA]. confluito in [OSCURATO:PERSONA] benché il finanziamento stesso fosse stato regolarmente deliberato con la previsione di restituzione in caso di richiesta della societàe la conseguente insussistenza di una interversiopossessionis da parte del proposto ; ovvero per avere ritenuto illecito tale finanziamento per non essere stato indicato nella dichiarazione dei redditi del proposto nell’anno di competenza, in violazione del T.U. Irpef secondo cui i finanziamenti non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.Del pari, quanto agli ulteriori finanziamenti da parte dei soc i della [OSCURATO:PERSONA] , il decreto avrebbe fatto erroneamente riferimento alla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], senza indicare quale sarebbe stata la condotta distrattiva da cui sia derivata la provenienza illecita del finanziamentoe,anzi , venendo in rilievo , in tale bancarotta,l’erronea valutazione dell’avviamento dei rami d’azienda ceduti. Il decreto configurerebbe come distrattive le cessioni di tre esercizi commerciali dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a lla [OSCURATO:PERSONA] senza dimostrarne la natura depauperatoriae senza che il proposto f osse mai stato attinto da procedimenti penali per reati fallimentari in danno dellaC.[OSCURATO:SOCIETA]., essendo anzi stato assolto , «per non avere commesso il fatto»,dal reato di infedele dichiarazione ex art. 4 , d.lgs. n. 74del 2000 per l ’anno 2007 d ella [OSCURATO:SOCIETA]. dal Tribunale di Verbania con sentenza 16 dicembre 2014 ; ciò c he avrebbe imposto di esclud ere tali condotte contestate ai fini delgiudizio di pericolosità sociale. Con riferimento allaC.[OSCURATO:SOCIETA]. e alla « cessione di terreni in Oleggio » all a [OSCURATO:PERSONA], il decreto indicherebbe il proposto come soggetto che avrebbe agito in «conflitto d’interessi»,concetto civilistico irrilevante in sede penale, salvo l’ipotesi, estranea alla presente vicenda, di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ. , peraltro mai richiamatadalla Corte territoriale. Inoltre, i l decreto a vrebbe erroneamente configurato come « distrattivo » il finanziamento della D.N.I. a [OSCURATO:PERSONA] e da lui utilizzato per un conferimento a favore dellaSobeca, atteso che la D.N.I non sarebbe mai fallita , sicché , in tal caso, il decreto non individuerebbealcuna «condotta delittuosa» del proposto. Analogamente, quanto alla bancarotta della [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbe stat a indicatala condotta distrattiva lucrogenetica utilizzata per il finanziamento soci della [OSCURATO:PERSONA] , tanto più che tale bancarotta riguarda va « condotte successive all’ultimo acquisto immobiliare di [OSCURATO:PERSONA]» e le condotte ivi contestate erano posteriori rispetto all’ultimo acquisto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nel 2013 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Quanto, ancora, al subentro della [OSCURATO:PERSONA] nel leasing stipulato d a lla IMA , qualificato come condotta distrattiva,l’operazione, sollevando la IMA dal debito dei canoni scaduti con accollo di quelli successivi, avrebbe rappresentato un vantaggio e non un danno per tale società. Sotto altro profilo, il decreto sarebbe incorso nell’erronea interpretazione dell’art. 24 in relazione all’ipotesi di pericolosità generica prevista dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159del 2011, nella parte in cui il provvedimento impugnato a vrebbe sovrapposto la nozione di reddito della persona fisica aquella di reddito dell’ente, senza considerare la diversità tra redditività della società e dei soci persone fisiche. Del pari,sarebbe erroneo paragonare le dichiarazioni delle persone fisiche de l nucleo familiare con quelle della società, ch e avrebbe presenta to una propria dichiarazione dei redditi mai oggetto di contestazioni, né sarebbemai stata posta in dubbio la veridicità dei bilanci approvati da Sobecas.r.l., tant’è che per le quote sociali non sarebbero stati richiesti né il sequestro né la confisca. [OSCURATO:SOCIETA], il riferimentoa un tenore di vita luss uoso da parte del proposto e del suo nucleo familiare sarebbe inconferente rispetto al patrimonio dellaSobeca s.r.l . 3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 18, 23 e 24 , d.lgs. n. 159 del 2011e 568, comma 4, cod. proc. pen. quanto alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di restituzione della somma di 20.000.00 euro avanzata da [OSCURATO:PERSONA], socia di minoranza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da lei versata a titolo di prestitoinfruttifero alla società sul conto corrente di quest’ultima presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.filiale di [OSCURATO:PERSONA]. L a società non sarebbe stata privata dell’ordinaria gestione poiché non sottoposta ad amministrazione giudiziale e non sarebbero state sequestrate le singole quote societarie, tra cui quella di [OSCURATO:PERSONA]. L ’ importo in questione sarebbe stato versato come da delibera dell’assemblea dei soci dellaSobeca in data 18 ottobre 2021, da cui si evince rebbe che il prestito era diretto a finanzia re i lavori di ristrutturazione del tetto dell’immobile dellaSobeca s.r.l. , sito in [OSCURATO:PERSONA], via XX Settembre n. 106, con obbligo in capo allasocietà di restituirlo immediatamente se i lavori non fossero stati effettuati.In conseguenza del sequestro di prevenzione sarebbe venuta meno la destinazione della somma alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , che ben pot eva chiedere i l dissequestro della somma in quanto giacente sul proprio conto corrente, conformemente alparere favorevole della Pubblico ministero, reso all ’ udienza del 10maggio 2022. In ogni caso, non sarebbe ipotizzabile alcuna derivazione causale di tale denaro dai delitti connessialla pericolosità generica del proposto, né alcuna riconducibilità della predetta somma alla persona del proposto, il quale fuoriuscì dallaSobeca s.r.l. sin dal 2015. P ertanto, ricorrerebbe la violazione dell ’ art. 568, comma 4, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale escluso l ’ interesse a impugnare del terzo, laddove laSobeca s.r.l. avrebbe interesse alla revoca della confisca essendo venuto meno il titolo sotteso al prestito da parte della socia di minoranza, che potrebbe,quindi, rivendicare la restituzione e d esporre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.a vertenza civilistica in cui sarebbe sicuramente soccombente. 3.5. In ultimo, la Difesa formula istanza di correzione di errori materiali exart.130 cod. proc. pen. chiedendo che la Corte di cassazione voglia correggere : a pagina 56, rigo 26 le parole « Lire 1.000.000 euro » con quelle « Lire 1.000.000,00»;a pagina 58, rigo 10, le parole « 16.600.000 » con quelle « Euro 16.600,00», secondo quanto risult erebbe a pagina 100 dell ’ a nnotazione della Guardia di Finanza di Milano -G.I.C.O. n. prot. 290396 del 6maggio 2021, allegato 2 alla Proposta di applicazione della misura di prevenzione del 17 maggio 2021 avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano);a pagina 127, rigo 35, le parole «16.600.000»con quelle « Euro 16.600,00 » , come da lla citata a nnotazione del 6 maggio 2021; a pagina 127, rigo 39 , le parole « 3.000.000 euro » con quelle «3.000,00 euro», come risult erebbe d a lla pag. 31 del r icorso in appello d ella Sobecas.r.l. 4. In data 24 luglio 2024 è pervenuta in Cancelleria una memoria, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per conto del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale, nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha depositato le consulenze tecniche contabili datate29 marzo 2022, 7 dicembre 2022 e 3 febbraio 2023, a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], con cui sarebbe stata documentata la liceità dei flussi finanziari utilizzati dalla Sobecaper l’acquisto dei singoli immobili nonché la tracciabilità dei saldi attivi dei conti correnti alla stessa intestati. 5. In data 24 dicembre 2024 è pervenu ta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestoil rigetto dei ricorsi. 6. Con PEC in data 16 dicembre 2 0 24 è pervenuta una memoria, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per conto del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale, nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., i Difensori hanno proposto motivi nuovi, con i quali hanno evidenziato: sotto un primo profilo, che la Quinta Sezione penale, con ordinanza n. 43160 del 7/11/2024, ha rimesso al vaglio delle Sezioni unite ilquesito relativo alla estensione della legittimazione del terzo interessato a ricorrere avvero il provvedimento che abbia disposto la confisca di prevenzione; sotto un secondo aspetto, il sopravvenire di un decreto della Corte di appello di Catania in data 11 luglio 2024 che avrebbe disposto la revocazione ex art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011 del decreto di confisca della Corte di appello di Caltanissetta che aveva fondato l’affermazione di pericolosità del proposto sullacondanna per il reato di cui all’art. 12-quinquesd.l. n. 306 del 1992, commesso in epoca in cui tale fattispecie non era contemplata tra le ipotesi delittuose rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità sociale. Su tali basi le Difese hanno ribadito, in relazione ai motivi primo e terzo del ricorso principale, la denunciadella violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b), 16, 24 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011, 13, 25, 41, 42, 117 Cost., 7 Convenzione EDU e 1 [OSCURATO:PERSONA] addizionale CEDU, 14, legge n. 55 del 1990 e 11-terd.l. n. 92 del 2008, in relazione agli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per l’erronea applicazione retroattiva della confiscaad acquisti compiuti in periodo di pericolosità generica del proposto, con conseguenti riflessi sulla posizione della società proprietaria dei beni confiscati; nonché, in relazione al terzo motivo del ricorso principale, sia la violazione degli artt. 1, comma 1,lett. b), 4, comma 1, lett. b), 16, 24 e 27 , d.lgs. n. 159del 2011 , 13, 25, 41, 42 e 117 Cost., 7 CEDU, 2 , [OSCURATO:PERSONA] n. 4 CEDU , 1 , [OSCURATO:PERSONA] addizionale CEDU, in relazione agli artt. 10,comma 3 e 27 , comma 2 , d.lgs. n. 159del 2011 per l’ erronea applicazione d ella pericolosità generica non sufficientemente tassativizzata all’epoca delle condotte illecite attribuite al proposto, sia la violazione degli artt. 1, 4, 24 e 26, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agliartt. 10,comma 3 e 27, comma 2 , d . l gs. n. 159 del 2011 per omessa individuazione di condotte illecite effettivamente lucrogenetiche, produttive di redditi reimpiegati nell’acquisto dei beni confiscati alla terza interessata, sia la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 4, comma 1, lett. b), 24 e 26,d.lgs. n. 159del 2011 e 125, comma 3, cod. p roc . p en . in relazione a gli artt. 10 , comma 3 e 27,comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per l’ erronea affermazione relativa alla collocazione dell’acquisto dei beni confiscati in periodo di pericolosità sociale o immediatamente successivo, in assenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali da una provvista formatasi nel periodo di compimento di attività illecite. 6. Con comunicazione via PEC pervenuta in data 17 dicembre 2024, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], una memoriacontenente motivi nuovi in relazione al le questioni di diritto dedotte conil terzo motivo del ricorso principale e relative all ’ insussistenza di una base legale dellamisura di prevenzione nel momento in cui erano stati acquistati ibeni sottoposti a confisca, con conseguente violazione dell’art. 14, legge n . 55 del 1990, nonché agli artt. 25, 42 e 117 Cost ., del l ’ art. 7 , Convenzione EDU e dell’art. 1, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 della Convenzione come interpretati dalla sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale sulla scorta della s entenza della Grande Camera della Corte Edu - [OSCURATO:PERSONA] c. Italia. Tale prospettiva interpretativa sarebbe stata seguita dalla Cortedi appello di Catania, la quale, con decreto in data 11luglio 2024, avrebbe disposto la revocazione ex art. 28 , d . l gs. n. 159 del 2011 del d ecreto di confisca emesso d a lla Corte d i a ppello di Caltanissetta, che aveva fondatol’affermazione di pericolosità del proposto sulla sua condanna per il reato di cui all ’ art. 12 - quinques , d . l . n. 306 del 1992, commesso in epoca incui tale fattispecie non era contemplata tra i casi rilevanti ai fini del giudiziodi pericolosità sociale , di tal che la misura non avrebbe potuto essere disposta alla luce dei principi di legalità, di tassatività, determinatezzae di prevedibilità delle conseguenze personali e patrimoniali dideterminate condotte. Iprincipi in questione rileverebbero, inoltre, anche rispetto al la portata d e ll ’ art. 1 , lett. b), d . l gs. n. 159 del 2011 , di cui l a sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale avrebbe fornit o una interpretazione tassativizzante e «costituzionalmente orientata», consentendone una prevedibilità da parte dei consociati precedentemente non ravvisabile. E dal momento che le condotte lucrogenetiche sicollocherebbero in un lasso temporale anteriore alle pronunce della Suprema Corte che hanno operato la «tassativizzazione» della fattispecie, all’epoca delle condotte del proposto, anteriori a tale pronuncia, per i consociati non sarebbe stata ragionevolmente prevedibile la modalità dicomportamento cui conformarsi ai finidell’applicazione della confisca. 7. Con comunicazione via PEC pervenuta il 3 gennaio 2025 , gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale del 24 dicembre 2024, ribadendo che le questioni dedotte non configurerebbero dei vizi della motivazione , quanto delle ipotesi di violazion e di legge in ordine all’interpretazione offerta dell’art. 1, comma 1 , lett. b ) , d . l gs. n. 159 del 2011 relativamente alla nozione di «condotte delittuose lucrogenetiche » (quale , ad esempio,il reato di appropriazione indebita per quanto riguarda il finanziamento della Giss.a.s. di 700 milioni di lire alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), a l la correlazione causale tra la commissione di delitti e la produzione di un rilevante reddito illecito , alla correlazione causale e alla coincidenza temporaletra la commissione di tali delitti e l’acquisizione di ciascunbene candidato all ’ ablazione, nonché tra quest ’ ultima e il periodo dimanifestazione di pericolosità sociale del proposto. Quanto al richiamo al propostoquale «bancarottiere seriale», tale locuzione evocherebbe la fattispecie di cui all’art. 1, lett. a), ritenuta contrastante con i principi di tassatività e prevedibilitàdalla Corte costituzionale. Q uanto alle truffe nell ’ ambito della società Gima, risalenti agli anni ‘80, per esse sarebbe interven uta una declaratoria di amnistia secca, senza la possibilità di procedere al necessario accertamento istruttorio in contraddittorio;mentre con riferimento alle ulteriori ipotesi di truffa aggravata non amnistiabili, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe statoassolto con formula ampia, con conseguente elisione di quelle condotte ai fini della pericolosità generica.Quanto alla sentenza emessa nell’affare [OSCURATO:PERSONA], si ribadisce che trattavasi di sentenza di patteggiamento non utilizzabilenei giudizi di prevenzione e che, in ogni caso, non vi erastato un accertamento dibattimentale sul merito dei fatti. In ultimo , quanto alla vicenda relativa alla C.G.F.s.r.l., v i sarebbe stata una sentenza assolutoria del Tribunale di Verbaniain data 16 dicembre 2014. Infine, con riferimento alle censure elevate con il terzo m otivo in ordine ai profili di diritto intertemporale, si ri badisce che solo in epoca successiva all’acquisto dei beni confiscati eraintervenuta un ’ interpretazione giurisprudenziale sufficientemente precisa della fattispecie. Peraltro, con la sentenza della CEDU 26/9/2024, Gangemi c.Italia, nel solco della pronuncia [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato ritenuto che la fattispeciedell’art. 1, lett. b ) , d.lgs. n. 159 del 2011 difetti di chiarezza eprevedibilità, con violazione dell’art. 2, Prot. n. 4 Convenzione EDU. Infine, con la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024 sarebbe stato ribadito il necessario ancoraggio ai principi di legalità eproporzionalità anche in materia di misure di prevenzione. 8. In data 3 gennaio 2025 è pervenuta in Cancelleria una nuova memoria, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per conto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale, nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., i Difensori hanno replicato alla requisitoria del Procuratore generale del 24 dicembre 2024 e, in particolare, alla parte relativa all’estensione del diritto di impugnazione in capo al terzo interessato, oggetto dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite del 7 novembre 2024. Secondo una recente pronuncia delle Suprema Corte, il diritto al contraddittorio del terzo, quale parte processuale, non incontrerebbelimitazioni e sarebbetutelato dagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 117 Cost.Inoltre, l’impugnazione della società non si sarebbe limitata a riproporredoglianze già avanzate in sede di appello, come ritenuto dalla requisitoria, sottolineandosi l’erroneainterpretazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), 16, 24, 26 e 27 , d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento alle nozionidi « sproporzione » , « illecita provenienza » e pericolosità generica ai sensi dell’art.1 come interpretato dalla sentenza della Corte c ostituzionale n. 24/2019; nonché, correlativamente, in relazione allaricostruzione della capacità economica e dei leciti flussi finanziari,oggetto di specifiche allegazioni della terza interessata. Quanto, infine, ai profili di diritto intertemporale, prevedibilità e tassatività - determinatezza della fattispecie di pericolosità generica ex art. 1, lett. b ), d.lgs. n. 159 del 2011 , solo in epoca successiva all ’ acquisto dei beni assoggettati a misura ablativa sarebbe intervenuta un ’ interpretazione giurisprudenziale sufficientemente precisa dellasuddetta fattispecie, con l ’ individuazione del c.d. «triplice requisito».Tale prospettazione difensiva sarebbe stata confermata dal la sentenza della CEDU del 26/09/2024, Gangemi c.Italia, secondo cui la fattispecie di cui all’art. 1,lett. b ) , d.lgs. n. 159 del 2011 difett erebbe di chiarezza e prevedibilità, con violazione dell’art. 2 Prot. n. 4, Convenzione EDU.Nel medesimo solco, la sentenza della Corte c ostituzionale n. 162/2024 a vrebbe ribadito il necessario ancoraggio ai principi di legalità eproporzionalità in materia di misure di prevenzione, come riconosciutodal decreto della Corte di appello di Catania in data11 luglio 2024, che a vrebbe disposto la revocazione ex art. 28 , d.lgs. n. 159 del 2011 di un decreto di confisca in relazione a reati commessi in epoca in cui essi non eranotra i presuppost i per formulare il giudizio di pericolosità sociale. 9. All’udienza del 10 gennaio 2025 il Collegio, su richiesta della Difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2024, ha disposto un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delleSezioni unite all’esito dell’udienza del 27marzo 2025 (r.g. n. 27791/2024). 10. Con comunicazione pervenuta via PEC il 12 maggio 20 25 , gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno depositato , nell ’ interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., una memoria contenente motivi nuovi , articolati a partire dal la pronuncia delleSezioni Unite, all’esito della camera di consiglio del 27marzo 2025, dalla cui informazione provvisoria,contrassegnata dal n. 3/2025, si ricaverebbe che al terzo interessato s ia consentito dedurre ogni elemento utile rispetto a l thema probandumcostituito dalla effettiva titolarità dei beni confiscati. Sotto un primo profilo, in relazione al primo e al terzo m otivo del ricorso principale e al primo dei motivi aggiunti, si prospetta laviolazione degli artt. 1, comma 1,lett. b), 4, comma 1, lett. b), 16, 24 e 27 , d.lgs. n. 159 del 2011 , 13, 25, 41, 42, 117 Cost., 7 Convenzione EDU,1, [OSCURATO:PERSONA] addizionale CEDU, art. 14, leggen. 55 del 1990 e 11 - ter d . l . n. 92 del 2008, in relazione agli artt. 10 , comma 3 e 27,comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per erronea applicazione d ella confisca a beni legittimamente acquisiti dalla terza interessata, nonché per erronea applicazione della categoria di pericolosità generica non sufficientemente tassativizzata all’epoca della commissione delle condotte illecite.Con riferimento alle nozioni di «sproporzione»e «illecita provenienza » il decreto avrebbe disposto la confisca in assenza di condotte lucrogenetiche correlabili alle acquisizioni dei beni intestati alla terza interessata.La Corte territoriale avrebbe equiparato, sul versante probatorio, un’ipotesi di pericolosità generica a una di pericolosità qualificata, con conseguente confiscabilità della res in assenza di correlazione causale e temporale tra le condotte lucrogenetiche e il momento di acquisto di ciascun bene. Inoltre, il d ecreto impugnato dedu rrebb e “ l ’ inquinamento ” della provvista economica lecitamente accumulata dalla terza interessata dal mero transito su conti correnti dellaSobeca di singoli flussi finanziari, benché fosse stato dimostrato che gli immobili di [OSCURATO:PERSONA], via XX Settembre n. 106 e corso Repubblica n. 82, avevano genera to utili rilevanti da affitti, utilizzati per il pagamento delle rate del mutuo acceso per l’acquisto della villa in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 15. Infine, si ribadisce che la confiscadi beni acquistati dalla società tra il 1991 e il 2008sarebbe avvenuta nonostante che , secondo la normativa all ’ epoca vigente, la bancarotta fraudolenta non rientrasse tra gli indicatori di pericolosità sociale generica, in violazione del principio che imponela necessaria «prevedibilità» dell e fattispecie di cui agli artt. 1 e 4, d.lgs. n. 159 del 2011 . A questo riguardo si ribadisce che soltanto in forza della pronuncia della Corte costituzionale n. 24/2019 sarebbestata fornita una interpretazione tassativizzante e « costituzionalmente orientata»dell’art. 1, comma 1, lett. b ), d.lgs. 159 del 2011 , consentendone una effettiva prevedibilità da parte dei consociati. Sotto altro profilo, in relazione al primo e al secondo m otiv o del ricorso principale e al primo dei motivi aggiunti, la memoria prospetta laviolazione degli artt. 1, comma 1,lett. b), 4, comma 1, lett. b), 7, 10, comma 3, 16, 19, 24, 26 e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, 2639 cod. c iv ., nonché degli artt. 125, comma 3, 192 cod.proc. p en . con riferimento alle allegazioni difensive relative alla liceità dei flussi finanziari della terza interessata utilizzati per l’acquisto dei beni confiscati, all’assenza di una «disponibilità effettiva» dei beni in capo al proposto e di correlazione temporale tra gli acquisti e la pericolosità sociale generica, con conseguenti riflessi sulla titolarità dei beni confiscati in capo alla terza interessata, effettiva proprietaria di essi . Il decreto manc herebbe di motivazione quanto alle allegazioni difensive concernenti la capacità di investimento e autonomia patrimoniale e reddituale del terzo, la ricostruzione dei leciti flussi economici che costituironola provvista impiegata per i singoli acquisti e la lecita origine e tracciabilità delle somme in giacenza sui conti correnti societari. Per altro verso, nonostante quanto documentat o d a lle tre relazioni di consulenza tecnica allegate al ricorso principale, il decreto impugnato si sarebbe limitato a una mera reiterazione delle considerazioni del primo Giudice, senza confrontarsicon i motivi di appello, che escludevano che le risorse utilizzate d a lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l ’ acquisto degli immobili fossero qualificabili quale profitto di reato. I G iudici della prevenzione non avrebbero considerato l ’ autonomia patrimoniale e reddituale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la cui situazione patrimoniale era proporzionata al valore dei beni confiscati, acquistati con risorse provenienti da l finanziamento ad opera della Gis di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s. , la cui provvistaderivava dalla vendita di due supermercati alla Conad . D’altronde, nelle misure di prevenzione incidenti su beni in complessi aziendali sarebbe necessario un approfondimento sull’entità degli apporti per l’acquisto di beni ovvero la formazione del capitale, dal momento che solo incaso di assoluta o prevalente natura illecita delle risorse impiegate potrebbe essere disposta la confisca integrale di un complesso aziendale, dovendosi altrimenti distinguere gli apporti leciti da quelli illeciti e sottoporre ad ablazione solo quelle parti o quote di valore e di patrimonio riferibili ai secondi. Anche nel casodi specie, peraltro, una volta dimostrata la provenienza lecita degli importi, la decisione impugnata non potrebbe sottoporre ad ablazione i beni dell’impresa riferibili a tali apporti, svincolati da un’attività delittuosa del proposto. Per altro verso, l’erronea interpretazione degli artt. 2639 cod.civ. e 1, lett. b ), 4, 16, 19, 24e 26 , d.lgs. n. 159 del 2011 e delle nozioni di « amministratore di fatto» e di « fittizia intestazione » avrebbe determinato l ’ erronea negazione della titolarità effettiva in capo alla terza interessata dei beni sottoposti a confisca.In tale prospettiva, neppure l’esistenza di un rapporto tra proposto, coniuge e figli consentirebbe un automatismo nella ricostruzione della titolarità dei beni al di fuori dell’ambito delle presunzioni relative di cui all’art. 26,d.lgs. 159 del 2011. 11. In data 12 maggio 2024 è pervenuta in Cancelleria una nuova requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata ribadita larichiesta de l rigetto dei ricorsi . 12. Con PEC pervenuta il 26 maggio 20 25 , gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, nell’interessedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale.Dopo avere evidenziato che le Sezioni unite, secondo quanto evincibile dall’informazione provvisoria n. 3/2025, avrebbero affermato l’ampiezzadel diritto di difesa in capo al terzo interessato, cui sarebbe consentito dedurre ogni elemento utile ai fini del thema probandum, si ribadisce l’erroneitàdell’interpretazione offerta degli artt. 1, comma 1, lett. b), 16, 24, 26 e 27,d.lgs. n. 159 del 2011 quanto alle nozioni di « sproporzione » , di «illecita provenienza»e di pericolosità generica ai sensi del citato art . 1; nonché, correlativamente, quanto alla ricostruzione della capacità economica e dei leciti flussi finanziari, oggetto di specifiche allegazioni della terza interessata. L a memoria del Procuratore generale prospetterebbe apoditticamente l’illiceità di ogni incremento patrimoniale della società, omettendo di confrontarsi con le allegazioni con cui sarebbe stata dimostrata la liceità della provvista utilizzata per la costituzione e dotazione patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] , nonché l ’ esistenza di risorse proporzionate ed estranee alla figura del proposto mediante le quali essaavrebbe effettuato gli acquisti immobiliari . Quanto ai profili di diritto intertemporale, prevedibilità e tassatività-determinatezza della fattispecie di pericolosità generica exart. 1, lett. b ), d.lgs. n. 159 del 2011 , vengono ribadite le considerazioni già articolate con la memoria di replica alla prima requisitoria del Procuratore generale, cui deve pertanto rinviarsi. 13. In data 26 maggio 20 25 gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato , nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, il cui contenuto è sostanzialmente sovrapponibile a quello della prima memoria di replica, pervenuta il 3 gennaio 2025, alla cui sintesi, pertanto, deve rinviarsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è, invece, parzialmente fondat o , sicché essodeve essere accolt o per quanto di ragione . 2. Va premesso che la sovrapposizione di alcune delle censure che sono state poste con i due ricorsi,o comunque la stretta connessione tra esse, ne suggerisce la trattazione congiunta, sicché appare opportuno, per ragioni espositive, il raggruppamento dei vari temi dedotti per macroaree, al cui interno saranno affrontate le varie sotto-articolazioni delleproblematiche di natura giuridica che sono state prospettate dalle parti. E ciò al netto della questione relativa all’ampiezza della legittimazione a ricorrere per cassazione della terza interessata, che verrà trattata, infra,al § 5.2. 2.1. Sempre in premessa giova ricordareche, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale nozione va , nondimeno, ricompresa sia l ’ ipotesi in cui la motivazione del provvedimento sia inesistente, ricorrentenei casi di assenza totale della motivazione, cui consegue la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.e dell ’ art. 10 , d . l gs. n. 159 del 20 11, secondo cui la decisione è assunta « con decreto motivato » ; sia l ’ ipotesi della motivazione apparente, che invece sussiste quando essa sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi, ovvero, ancora, quando essa ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte,il quale, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246- 01 ; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01 ; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080- 01). Tale limitazione, prevista anche per le misure reali a segu i to del richiamo dell ’ art. 10, comma 3 da parte dell’art. 27, comma 2, esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano nellaprospettazion e di illogicità , in una diversa interpretazione degli elementi probatori ovvero in una contraddittorietà del percorso giustificativo, ancorché, dal punto di vista formale, denuncino il vizio di violazione di legge. In o gni caso , secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità devono considerarsi implicitamente disattese le censure incompatibili con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche,del provvedimento medesimo, ovvero quando esse risultino assorbite dall’esame di altro motivo, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente (così Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 – 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 -01; si veda anche Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283 –01). A ciò devono, poi, aggiungersi le regole propri e del giudizio di legittimità, il cui perimetro è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e logica del provvedimento impugnato, senza che la Corte di cassazione possa sostituire al contenuto di esso l a propria alternativa decisione qua nto a lla valutazionedegli elementi probatori, di tal che detta verifica deve necessariamente arrestarsi alla corrispondenza degli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato ai criteri dettati dalla legge per l’applicazione della misura di prevenzione. 2.2. Ancora preliminarmente,giova evidenziare che i Giudici della prevenzione hanno ritenuto di configurare a carico del proposto un giudizio di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo egli utilizzato, fin dagli anni 1980, una serie di società a lui riferibili che venivano costituite al fine di compiere illeciti in danno dei creditori e dell’Erario, operando sul mercato in condizioni indebitamente favorevoli e, parallelamente, venendo svuotate dell’attivo attraverso operazioni distrattive e di dissipazione (tra cui l’accollo di spese personali del proposto e del figlio Francesco) e, quindi, lasciate fallire per ricominciare le medesime attività con altre società non ancora gravate da un numero di illeciti tale da sollecitare l’attenzione degli organi di controllo. Nel dettaglio, il decreto impugnato ha fondato il giudizio di pericolosità generica su una pluralità di fatti oggetto di numerosi procedimenti penali.Alcuni di essi si sono conclusi con sentenze definitive di condanna , ovvero : a ) la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Milano il 12 aprile 1994 relativa a fatti di bancarotta patrimoniale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , consistenti nell’avere [OSCURATO:PERSONA] distratto, quale amministratore unico, tra il settembre e il 21 novembre 1983, ricavi pari a 171.206.421 di lire e merce del valore di 63.524.403 di lire; nonché, quale amministratore di fatto, un autocarro, una partita di pollame del valore di 32.384.000di lire e materiale edile del valore di 1.519.996 di lire; b) la sentenza del Tribunale di Monza del 23 febbraio 2005 per la bancarotta fraudolenta patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA]., per avere distratto, nel 1993,forniture del valore di circa 900 milioni di lire.Altri, invece, hanno portato a una pronuncia di condanna non ancora definitiva, ovvero: A) la sentenza di primo grado del Tribunale di Imperia del 9 dicembre 2019, per la bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., attiva dal 13 aprile 2005, in relazione alla quale Casertaaveva distratto beni del valore complessivo di 1.821.132,69 euro; b) la sentenza del Tribunale di Milano del 16 febbraio 2021, per cui pende giudizio di appello in sede di rinvio in relazione alle ipotesi di bancarotta preferenziale e alla dismissione a prezzo vile di beni della società, di condanna per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 19 luglio 2018, rinvenuta dal curatore fallimentare senza attivo e con un passivo di circa 4 milioni di euro, costituito in parte da debiti derivanti dall’omesso versamento dei contributi previdenziali e delle imposte, rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] avevacommesso fatti distrattivi nel 2010 e 2011. A ltri procedimenti si sono conclusi con sentenze di non doversi procedere per amnistia ai sensi del d.P.R. n. 744 del 1981, pronunciate, rispettivamente, in data 18 ottobre 1982 dal Giudice istruttore del Tribunale di Varese, in ordine a 102 reati di truffa ad opera di [OSCURATO:PERSONA], per un profitto di ammontare pari a 389.207,495 lire e il 12 aprile 1994 dal Tribunale di Milano per truffa ai danni della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] procedimenti, ancora , sono stati definiti con pronunce di assoluzione e, tuttavia, in relazione ad essisono stati valorizzati,ai fini del giudizio di pericolosità, fatti non oggetto di contestazione: è il caso della sentenza del Tribunale di Verbania in data 16 dicembre 2014, che si è conclusa con l’assoluzione per non avere commesso il fatto in relazione agliomessi versamenti tributari concernenti le dichiarazioni IVA e IRES nel 2008 della [OSCURATO:SOCIETA]., costituita dal proposto il 22 gennaio 1997, al 50% con [OSCURATO:PERSONA]: sentenza che, pur non avendo ad oggetto la responsabilità, mai ipotizzata, di [OSCURATO:PERSONA] per la bancarotta fraudolenta della società, di cui è stato ritenuto responsabile solamente l’ultimo dei soci e amministratori, ha fatto emergere la corresponsabilità del propostoper tali fatti, tenuto conto della riconducibilità a costui della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale era stata coinvolta nelle operazioni di depauperamento del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]con conseguente bancarotta, erroneamente non contestata, ma riconducibile allo schema delittuoso seguito, in quegli stessi anni, per la cessione allaMercatone di [OSCURATO:SOCIETA]., che sia il Tribunale di Imperia che quello di Milano hanno ritenuto di natura fraudolenta.In altri casi, infine, sono state valorizzate condotte illecite, asseritamente integranti reati mai formalmente contestati ad alcuno , come nel caso di quelle emerse in relazione ai finanziamenti erogati dalla Giss.a.s. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., configuranti il reato di appropriazione indebita nonché quello di cui all’art. 2626 cod. civ., qualora si ritenga che le disposizioni patrimoniali dissimulassero la restituzione di conferimenti ai soci ovvero di ricettazione. A partire da tali reati i provvedimenti di merito hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia conseguito delle risorse finanziarie illecitenell’ordine di vari milioni di euro, utilizzate per l’acquisto dei beni sottoposti a confisca, tenuto conto dello sbilancio tra i redditi dichiarati e le entrate/uscite connesse all’attività economico-finanziaria e ai bisogni familiari, sbilancio calcolato: nel periodo 1985-1995, caratterizzato dalle due bancarotte per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in 719.519,21 euro e nel periodo 1996-2018, in cui cadono altri fatti dibancarotte, in 1.101.607,96 euro. Tale sbilancio è stato ritenuto complessivamente congruo rispetto all’ammontare dei profitti illeciti tratti dalle bancarotte e dai plurimi illeciti tributari commessi durante le gestioni imprenditoriali riferibili al proposto, tanto da far ritenere che gli immobili confiscati fossero stati acquistati con risorse finanziarie frutto diretto o indiretto di attività illecite o che ne costituissero il reimpiego, essendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.l’immobiliare che [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito insieme alla moglie convivente, [OSCURATO:PERSONA], in data 8 ottobre 1991, dopo la bancarotta ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]. e durante il periodo in cui erano stati commessi i fatti di bancarotta in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] era , quindi, diventata la «cassaforte di famiglia», attraverso l’intestazione di case e di terreni di cui essa acquisiva la disponibilità grazie ai proventi dei delitti commessi dal proposto , avendo essa operato, sin dalla costituzione, grazie alla percezione di «finanziamenti soci» di entità incompatibile con i redditi leciti familiari, essendo i primipari, nel 1991-1992, a 356.051,19 euro a fronte di redditi familiari che, nel periodo 1985-1992, presentavanodisponibilità nette complessive pari a70.818,58 euro, in parte peraltro assorbitedalle esigenze di vita della famiglia nel periodo di riferimento, durante il quale il nucleo era cresciuto di numero e nelle necessità di spesa, tanto da doversi ricondurre le predette disponibilità finanziarie alle condotte di bancarotta fraudolenta ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , commesse nel periodo in questione e in quel lo immediatamente precedente. Gli accrediti di «finanziamenti soci»di entità fortemente sproporzionata rispetto al le disponibilità finanziarie lecite del proposto e della moglie, [OSCURATO:PERSONA], risultavano per di più proseguiti, in maniera costante e in parallelo con le condotte delittuose ulteriormente riferibili al proposto. Infatti, tra il 1991 e il 1997,[OSCURATO:PERSONA] e la moglie avevano finanziato la Sobecas.r.l. per importi complessivi superiori al miliardo di lire, a fronte di redditi dichiarati, in tale arco temporale, inferiori a 136 milioni di lire ed essendo stati gli accolli di mutui ipotecari e la sottoscrizione di cambiali restituiti facendo ricorso a somme di origine delittuosa provenienti da [OSCURATO:PERSONA], a conferma dell’inquinamento radicale delle attività economiche svolte dall’immobiliare. Tanto più che i ricavi dell’immobiliare erano frutto delle locazioni attive e delle plusvalenze collegate alle cessioni e discendevano da rapporti con altre società amministrate dal proposto (come nel caso diC.[OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), il cui attivo era stato svuotato da condotte di bancarotta di cui [OSCURATO:PERSONA] risultava responsabile o che erano state gestite senza assolvere gli obblighi tributari. 3. Il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Difesa di [OSCURATO:PERSONA], il giudizio di pericolosità generica formulato a carico del proposto sarebbe stato compiuto in violazione dei criteri stabiliti dalla legge ed elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento delle abituali attività delittuose produttive di redditi illeciti che costituiscano fonte di sostentamento e che siano stati utilizzati dal proposto per l ’ acquisto dei beni confiscandi(primo e secondo motivo del suo ricorso ) . 3.1. Con riferimento, in particolare, alla verifica della abituale commissione di attività di natura delittuosa da parte di [OSCURATO:PERSONA], sono state articolate, innanzitutto, una serie di censure in relazione al rispetto delle regole che sovrintendono all’accertamento da parte del giudice della prevenzione. Infatti, quanto ai delitti oggetto delle sentenze definitive che avrebbero assolto il proposto in relazione alle 3 truffe della società Gima commesse in danno di Minonzio, Tonetti e Marenda (sentenza della Corte di appello di Milano), alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale di Como), ai reati tributari relativi alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] , il ricorso evidenzia come l’accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedirebbe di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale. Del pari, quanto alle sentenze di amnistia c.d. secca relative alle truffe commesse nell’ambito della Gimae della [OSCURATO:PERSONA] (dichiarate, rispettivamente, dal Giudice istruttore del Tribunale di Varese il 18 ottobre 1982 e dal Tribunale di Milano il 12 aprile 1994), la difesa lamenta che esse siano state emesse prima del rinvio a giudizio e, dunque, in assenza di accertamento dei fatti contestati; tanto piùche, secondo l’art. 8, d.lgs. n. 231 del 2001, ove il reato presupposto dell’ente si sia estinto per amnistia, non è possibile procedere per la responsabilità amministrativa nei confronti della persona giuridica. Inoltre, dal momento che, per alcune delle truffe commesse nell’ambito della società Gima si era proceduto con il contraddittorio e [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto con formula ampia, non potrebbe escludersi che, ove si fosse proceduto a giudizio anche per le altre contestazioni di truffa oggetto di amnistia, si sarebbe pervenuti ad analoghe sentenze assolutorie. Per quanto, poi, riguarda i fatti di cui alla bancarotta fraudolenta della società [OSCURATO:PERSONA], oggetto di una sentenza di patteggiamento, essa sarebbe priva di rilevanza nel giudizio di prevenzione ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., a mente del quale la sentenza di applicazione della pena non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, amministrativi, tributari e contabili, dovendo riconoscersiuna sostanziale omogeneità tra procedimento di prevenzione o procedimento applicativo delle misure di sicurezza diverse da quella obbligatoria di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen. Inoltre, la modifica del comma 1-bis dell’art. 445 ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 avrebbe comportato che alla sentenza di patteggiamento non sia più attribuita natura di vera e propria sentenza di condanna, venendo ad essa solo « equiparata » , sicché la sentenza di applicazione non avrebbe operato una ricognizione nel merito dei fatti contestati secondo i principi tipici di formazione della prova nel processo penalee le condotte di bancarotta fraudolenta contestate a [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero qualificarsi quali «elementi di fatto» comprovanti la pericolosità del proposto. Tanto più che la pena applicata dalla sentenza di patteggiamento sarebbe stata condonata ai sensi del d.P.R. n. 394 del 1990 e che l’indulto preclude l’applicazione della misura di sicurezza, cui la misura di prevenzione sa rebbe assimilabile. Sotto altro profilo, la Difesa sottolinea la struttura inquisitoria del vecchio codice di procedura penale per inferirne la strutturale inadeguatezza dell’accertamento compiuto in relazione alle truffe compiute nell ’ ambito delle società [OSCURATO:PERSONA] e alla bancarotta fraudolenta della società [OSCURATO:PERSONA] . Il ricorso ulteriormente opina, quanto al finanziamento della [OSCURATO:SOCIETA]. , effettuato nel 1991, che l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, secondo cui esso riguarderebbe il provento di un’attività di appropriazione indebita ovvero di reimpiego di proventi derivanti dalle truffe operate nell’ambito della società Gimae dalle distrazioni della bancarotta della società [OSCURATO:PERSONA] , non avrebbe avuto una «base cognitiva processualmente certa», in assenza di una sentenza di condanna e di una indagine penale o tributaria rispetto alle suddette ipotesi delittuose; e che non sussisterebbero i requisiti per l ’ integrazione di un’appropriazione indebita, essendo stato il finanziamento regolarmente deliberato in accordo con il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] a favore del socio accomandante [OSCURATO:PERSONA], con la previsione di restituzione in caso di richiesta della società e la conseguente insussistenza di una interversio possessionis. Diversamente opinando, secondo la Difesaqualunque finanziamento al socio configurerebbe un’appropriazione indebita, fintanto che esso non venga restituito. Né il finanziamento dalla [OSCURATO:SOCIETA]. potrebbe ritenersi derivante da reimpieghi di proventi derivanti dalle truffe commesse nell’ambito della società Gimae dalla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA], atteso che le prime si collocherebbero quasi un decennio prima del finanziamento effettuato dalla Gise riguarderebbero reati per cui sarebbe intervenuta assoluzione ovvero declaratoria di estinzione per amnistia senza un accertamento nel merito della derivazione di un profitto in capo al proposto; mentre le seconde sarebbero rimaste allo stadio di mere ipotesi investigative in ragione della inidoneità della sentenza di patteggiamento a realizzare un accertamento dell’effettiva esistenza delle distrazioni e circa la generazione di liquidità in capo al proposto che possa essere confluita nella Gisa distanza di vari anni, tenuto conto del carattere irrisorio delle distrazioni. Infine, si opina l’irrilevanza penale della mancata indicazione dei finanziamenti nella dichiarazione dei redditi del proposto nell’anno di competenza. Quanto, poi, alla configurabilità dei reati previsti dagli artt. 216 e 223 legge fall. rispetto alle già richiamate «distrazioni» commesse nell ’ ambito delle società D.N.I., [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:SOCIETA]. , il ricorso osserva, quanto al « finanziamento soci » che la D.N.I.aveva effettuato, nel 2008, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che egli aveva utilizzato per finanziare, quale socio di minoranza dellaSobeca s.r.l. , parte degli acquisti di quest’ultima, che tale finanziamento avesse trovato la propria origine lecita nella plusvalenza che la D.N.I. aveva ricavato dalla cessione alla Dimar di due punti vendita che, in precedenza, la stessa D.N.I. aveva acquistato dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e C o .B io s.r.l. ; plusvalenza che, secondo la Corte di appello sarebbe derivata da condotte distrattive in danno di quelle società,di cui però non vi sarebbe alcuna prova, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] era ad esse estraneo, che egli non fu mai indagato per bancarotta fraudolenta rispetto a tali società, che la D.N.I. non era mai fallita né era stata oggetto di procedure concorsuali, sicché non poteva parlarsi di condotte distrattive e che, in ogni caso, il finanziamento a [OSCURATO:PERSONA] era stato regolarmente deliberato dall’assemblea dei soci di una società in bonis. Analogamente, quanto alle «distrazioni» ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. , costituite quantomeno dalla cessione del punto vendita di Sanremo allaSobeca s.r.l. nel maggio 2007, quando [OSCURATO:SOCIETA]. era già in stato di dissesto, il decreto avrebbe erroneamente interpretato la nozione di «elementi di fatto»nel ritenere il proposto quale amministratore di fatto di tale società benché egli non fosse mai stato sottoposto a procedimento per bancarotta, né il curatore o il giudice delegato avessero rilevato alcunché sul suo operato e non risultando alcun atto di depauperamento di tale società ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA]. Tanto è vero che il Tribunale di Verbania, con la sentenza n. 614 del 16 dicembre 2014, irrevocabile in data 8 febbraio 2015, nell’assolvere il proposto «per non avere commesso il fatto» dal reato di infedele dichiarazione exart. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 per l’annualità 2007, avrebbe riconosciuto che nel fallimento [OSCURATO:SOCIETA]non erano emerse irregolarità in capo agli amministratori o indebiti prelievi soci dai conti, tali da rendere obbligatoria un’indagine penale; ciò che precluderebbe una rivalutazione di quei fatti storici quali indici di pericolosità generica. [OSCURATO:SOCIETA], l’erronea indicazione del proposto quale «amministratore di fatto» della [OSCURATO:SOCIETA]. configurerebbe una violazione dell’art. 2639 cod. civ., il quale richiede l’esercizio in modo «continuativo e significativo dei poteri tipici»inerenti alla qualifica o alla funzione, non essendo a tal fine sufficiente il dato della delega di [OSCURATO:PERSONA], al tempo in cui era socio di [OSCURATO:SOCIETA]., ad operare su un unico conto corrente della società, delega peraltro mai esercitata. Secondo la Difesa, inoltre , la Brovelli, escussa a dibattimento all’udienza del 20 novembre 2014, avrebbe confermato la propria carica e ruolo in [OSCURATO:SOCIETA]sicché sarebbe stato affermato un fatto incompatibile con quanto accertato dalla Corte di appello, inviolazione del divieto di bis in idem per essersi proceduto a una rivalutazione di fatti coperti da provvedimenti favorevoli al proposto emessi in sede penale. Sotto altro profilo, la Difesa opina che non potrebbero essere utilizzati, a tal fine i debiti che la società avrebbe maturato verso l’Erario, considerato che il mero statusdi evasore fiscale non è sufficiente a fondare la misura di prevenzione patrimoniale e che la Commissione tributaria di Milano, con pronuncia del 9 luglio 2013, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe escluso, nel periodo in cui era socio, che egli «abbia deciso ovvero autorizzato operazioni dannose per la società ed inoltre abbia percepito concretamente una qualsiasi quota di utili societari». Quanto, ancora, alla vicenda della IMAs.r.l., in relazione alla quale la Corte di appello avrebbe ravvisato delle distrazioni in danno della società commesse da [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto, anche in tal caso eglinon sarebbe mai stato interessato da procedimenti per bancarotta fraudolenta in danno della società, né il curatore fallimentare o il Giudice delegato, né la Procura della Repubblica avrebbero mai ravvisato ipotesi di reati fallimentari rispetto alla società; né sarebbe mai statooggetto di accertamento, né in sede fallimentare né penale, il ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], come evidenziato per la [OSCURATO:SOCIETA]., nella vicenda della IMA non risult erebbe ravvisabile, nei suoi confronti, nessuno degli elementi sintomatici previsti dall’art. 2639 cod. civ. Peraltro, il decreto vorrebbe qualificare quale «distrazione» in danno d ella [OSCURATO:SOCIETA]. la cessione del contratto di leasingda ta l e società a lla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], al di là della circostanza per cui non sarebbe mai stato neppure ipotizzato che tale operazione da parte dellaIMA fosse stata ideata o gestita da [OSCURATO:PERSONA], la cessione , sollevando la stessa IMA dal debito dei canoni scaduti con accollo di quelli successivi da parte dellaSobeca s .r.l. , a vrebbe rappresentato un vantaggio e non un danno per la società cedente , sicché non p otrebbe configura rsi alc una «distrazione». 3.1.1. Sotto altro aspetto il ricorso lamenta la mancata dimostrazione del carattere lucrogenetico delle attività delittuose e del fatto che il proposto avesse vissuto, anche in parte,con i proventi di esse (oltre che del fatto che tali proventi fossero confluiti negli acquisti dei beni candidati all’ablazione). 3.2. Le censure difensive testé riassunte sono complessivamente infondate. Va premesso che la fattispecie prevista dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 ricorre in relazione a «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose». La giurisprudenza di legittimità ritiene, sulla sciadella sentenza n. 24/2019 della Corte costituzionale, che la verifica di tale fattispecie di pericolosità cd. generica debbapassare attraverso l’accertamento di specifici elementi di fatto dai quali desumere che si sia al cospetto di delitti commessi abitualmente dal soggetto,che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui e che costituiscano - o abbiano costituito in una data epoca - l ’ unico reddito o una componente significativa del reddito del soggetto(ex plurimis Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 03 ; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827 - 01 ; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737- 01 ; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2 019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv. 275888- 01 ). Nel declinare tali requisiti di fattispecie la giurisprudenza ha precisato che essendo necessaria la commissione di delitti, non è sufficiente la realizzazione di un qualsiasi illecito (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., Rv.273976 - 01 ; Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012, Crea, Rv. 252240 -01), dovendo quindi escludersi, ad esempio, che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a consentire l’applicazione della misura (Sez. 5, n. 6067 del 6/12/2016, dep. 2017, Malara, 269026 -01; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D’Alessandro, Rv. 272267 - 01 ); e, inoltre, che la nozione «abitualità» postula una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione), in modo che si possa «attribuire al proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, in motivazione), tanto da connotarne «in modo significativo lo stiledi vita» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, in motivazione). Quanto, inoltre , al riferimento ai «proventi» delle attività delittuose, esso è stato interpretato nel senso di richiedere che dalla realizzazione di tali attività sia scaturita un’effettiva produzione di profitti illeciti (così Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, in motivazione). Quanto, poi, alle modalità dell’accertamento, la circostanza che la disposizione in esame faccia riferimento agli «elementi di fatto» su cui l’applicazione della misura deve basarsi e non già agli indizi richiesti ai fini dell’individuazione delle categorie di pericolosità qualificata previste dall’art. 4, d.lgs. n. 159 del 2011, ha indotto la giurisprudenza di legittimità a ritenere necessario, alla luce del principio del «giusto processo»enunciato dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU, un effettivo accertamento del fatto, realizzato in sede penale o attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R., in motivazione; Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017, dep. 2018, Bosco, in motivazione; in termini v. anche Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D’Alessandro, in motivazione). In altri termini, ai fini del giudizio di pericolosità generica occorrerà un pregresso accertamento in sede penale, costituito da una sentenza di condanna o anche da una sentenza di proscioglimento (per prescrizione, amnistia o indulto) che però contenga, in motivazione, un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte del proposto (così Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv.272496 -01; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, D’Alessandro, Rv.272266 -01; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264320 - 01 ). Nella medesima prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il giudizio di pericolosità generica nei confronti del proposto possa essere formulato sulla base di una sentenza definitiva di patteggiamento (arg. exSez. 6, n. 34670 del 26/10/2020, Blandino, Rv. 279955 -01), atteso che tra gli effetti penali che si estinguono, ai sensi dell ’ art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell’estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personali; e che, pertanto, è legittimo addurre, a sostegno del giudizio di pericolosità sociale, elementi risultanti dal giudizio penale di cognizione conclusosi con sentenza di patteggiamento, posto cheessa, quantunque non sia una decisione che accerta la responsabilità, non è, tuttavia, una conclusione assolutoria per l’imputato, di tal che il giudice della prevenzione, che legittimamente può ritenere la pericolosità sociale anche sulla base di elementi acquisiti in un giudizio conclusosi con sentenza di assoluzione, a maggior ragione può trarre spunti da quanto emerge nel rito speciale, per trasfonderli nel giudizio di pericolosità sociale (così Sez. 5, n. 3181 del 14/11/2018, dep. 2019, Raffaelli, non massimata; Sez. 6, n. 37472 del 20/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271370 - 01; Sez. 1, n. 1063 del 17/12/2008, dep. 2009, Ciminello, Rv. 243929 -01; Sez. 2, n. 13243 del 18/01/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236385- 01; Sez. 1, n. 2142 del 16/04/1998, Castellano, Rv. 211032 - 01). Viceversa, l’esistenza di una sentenza di proscioglimento nel merito per un determinato delitto impedisce che esso possa essere assunto a fondamento della misura (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo,Rv. 280145 - 01 ; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri,Rv. 277908 - 01 ; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496 - 01 ), posto che, mancando uno dei presupposti su cui si fonda la fattispecie (così Sez. 1, n. 43826 del 3/10/2018, R., in motivazione), l’accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale (così Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, in motivazione); tanto più che l’art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 prevede, tra le cause sopravvenute di revocazione della confisca di prevenzione, la pronuncia di sentenze che accertino fatti che escludono in modo assoluto l’esistenza dei presupposti per la confisca. Infatti, pur riconoscendosi l’autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione, il principio di non contraddizione dell’ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU fa sì che l’inesistenzadi un determinato fatto, accertata con provvedimento irrevocabile, impedisca di assumerlo come elemento di fatto rilevante ai fini del giudizio di pericolosità (Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, Curci, Rv. 287312 - 01). Diversa da tale ipotesi, in cui è la stessa esistenza del fatto ad essere stata esclusa, è quella in cui il proscioglimento consegua alla insussistenza del delitto, di cui non ricorrano tutti i requisiti di fattispecie: in tal caso, infatti, un indirizzo giurisprudenziale che si va consolidando ritiene che il principio di autonomia tra il procedimento penale e quello di prevenzione faccia sì che la pericolosità generica del proposto possa essere affermata anche in presenza di una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che risultino delineati, con sufficiente chiarezza, quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti -nel merito o per preclusioni processuali -per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini,Rv. 284488 - 01; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia,Rv. 282655 - 01 ; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 -01; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop,Rv. 277225 - 05 ; Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276917 - 01 ). Inoltr e, dal l ’ autonomia del procedimento rispetto al giudizio di meritoderiva chela prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall’art. 192, cod. proc. pen., néle chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti (così Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049 - 01 ; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 04; Sez. 5, n. 17946 del 15/03/2018, Buggea, Rv. 273036 -01; Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265862 -01; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819 - 01; Sez. 1, n. 20160 del 29/04/2011, Bagala’, Rv. 250278 -01; Sez. 1, n. 8914 del 20/11/2000, dep. 2001, Pugliarelli, Rv. 218359 - 01; Sez. 5, n. 3203 del 05/06/2000, Gioè, Rv. 216693 -01; Sez. 1, n. 5786 del 21/10/1999, dep. 2000, Castelluccia, Rv. 215117 -01; Sez. 1, n. 5522 del 3/11/1995, dep. 1996, Repaci, Rv. 203027 –01). 3.4. Alla luce dell’esposizione che precede deve, dunque, ritenersi infondata la tesi difensiva secondo cui i fatti oggetto delle sentenze prima richiamate (v. supra § 3.1. del «considerato in diritto») non avrebbero potuto essere posti a fondamento del giudizio di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 e la provvista proveniente dal finanziamento dalla Giss.a.s. non potrebbe dirsi acquisita in costanza di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], quanto ai delitti oggetto delle sentenze definitive che avrebbero assolto il proposto in relazione alle 3 truffe commesse nell’ambito della società Gima in danno di Minonzio, Tonetti e Marenda (sentenza della Corte di appello di Milano), alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale di Comoin data 17 ottobre 1984), ai reati tributari relativi alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (sentenza del Tribunale di Verbania in data 16 dicembre 2014), va osservato che è senz’altro vero, come sostiene la Difesa, che l’accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale.E, tuttavia, mentre con riferimento alle 3 truffe e alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è del tutto generico nell’indicare in che modo esse avrebbero contribuito al giudizio di pericolosità sociale del proposto, per quanto invece riguarda i fatti oggetto della pronuncia del Tribunale di Verbania va rilevato che se,con tale sentenza,[OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in relazione agli omessi versamenti tributari relativi alle dichiarazioni IVA e IRES nel 2008 della [OSCURATO:SOCIETA]. , nondimeno essa ha offerto una serie di elementi di fatto indicativi di una sua responsabilità per le condotte distrattive ivi descritte, realizzate attraverso ripetute operazioni di depauperamento del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.di cui [OSCURATO:PERSONA] era l’amministratore di fatto. E su tali basi, muovendo da una autonoma valutazione del materiale istruttorio disponibile, i Giudici della prevenzione sono approdati alla soluzione ricordata, evidenziando, peraltro, come il Tribunale di Verbania, nel giungere alla pronuncia assolutoria, disponesse diun quadro probatorio incompleto,ben differente da quello emerso nel procedimento di prevenzione, grazie alla possibilità di acquisire una visione di insieme delle attività criminali di [OSCURATO:PERSONA] ricavabili da una pluralità di procedimenti. Del pari, quanto alle sentenze di amnistia c.d. secca relative alle truffe commesse nell’ambito della Gima e ai danni della [OSCURATO:PERSONA] (dichiarate, rispettivamente, dal Giudice istruttore del Tribunale di Varese il 18 ottobre 1982 e dal Tribunale di Milano il 12 aprile 1994), non può condividersi la tesi difensiva secondo cui esse sarebbero state emesse prima del rinvio a giudizio e, dunque, in assenza di accertamento dei fatti contestati, sicché esse sarebbero idonee a estinguere, ai sensi degli artt. 151 e 210 cod. pen., le misure di sicurezza, anche tenuto conto che, secondo l’art. 8, d.lgs. n. 231 del 2001, ove il reato presupposto dell’ente si sia estinto per amnistia, non è possibile procedere per la responsabilità amministrativa nei confronti della persona giuridica. In realtà, dalla piana lettura dei due provvedimenti di merito è dato evincere che il procedimento non erastato definito con un decreto di archiviazione, bensì con una sentenza che, in conformità dell’art. 152 del cod. proc. pen. del 1930, aveva da t o puntualmente conto degli elementi ostativi ad una pronuncia di proscioglimento nel merito. Del tutto congetturale, per converso, è l’affermazione secondo cui dal momento che, per alcune delle truffe maturate nell’ambito della società Gima, si era proceduto con il contraddittorio e [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto con formula ampia, non potrebbe escludersi che, ove si fosse proceduto a giudizio anche per le altre contestazioni di truffa oggetto di amnistia, si sarebbe pervenuti ad analoghe sentenze assolutorie. Per quanto, poi, riguarda i fatti di cui alla bancarotta fraudolenta della società [OSCURATO:PERSONA], oggetto di una sentenza di patteggiamento, infondata è la tesi difensiva secondo cui essa sarebbe priva di rilevanza nel giudizio di prevenzione ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., a mente del quale la sentenza di applicazione della pena non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, amministrativi, tributari e contabili. Come precisato dal decreto impugnato, tale disposizione processuale non ricomprende espressamente anche i giudizi di prevenzione; e l’argomento difensivo che richiama una sostanziale omogeneità tra procedimento di prevenzione o procedimento applicativo delle misure di sicurezza diverse da quella obbligatoria di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen. finisce per prospettare una non consentita applicazione analogica della norma in parola . Il ricorso all ’ analogia, infatti, presuppone l’esistenza di una lacuna normativa, ovvero la mancanza di assetto regolativo di un determinato fenomeno che non conseguaa una volontaria scelta del legislatore. Nessuno specifico argomento può, nondimeno, prospettarsi (e né il ricorso lo deduce)per affermare che, nella specie, ricorra una lacuna e non già , appunto, una consapevole scelta del legislatore(ubi lex voluit dixit).E del resto, il legislatore è più volte intervenuto, nel tempo, a disciplinare tale rito speciale e, dunque, ben avrebbe potuto integrare le norme in materia, ricomprendendo espressamente il giudizio di prevenzione tra quelli per i quali la sentenza di applicazione della pena non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova. Né appare fondata la qualificazione del giudizio di prevenzione come «procedimento amministrativo», che peraltro il ricorso afferma ma senza offrire un ’ adeguata argomentazione a sostegno; e che , in ogni caso, è smentita dalla natura pacificamente giurisdizionale, ancorché «non penale», della relativa procedura. Quanto, poi, alla tesi secondo cui la modifica del comma 1-bisdell’art. 445 ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 avrebbe comportato che alla sentenza di patteggiamento non sia più attribuita natura di vera e propria sentenza di condanna, venendo ad essa soltanto « equiparata » , giova rilevare che l’argomentazionededotta è, in ogni caso, irrilevante. In disparte il fatto che la suddetta equiparazione consente ragionevolmente di ritenere che, fuori dai casi espressamente previsti, tra i quali non rientra il procedimento di prevenzione, anche la sentenza di applicazione della pena possa ritenersi idonea a cristallizzare il medesimo accertamento fattuale della sentenza di condanna tout court, appare in ogni caso tranciante la considerazione checiò che rileva, ai fini del giudizio di prevenzione, non è tanto che il fatto delittuoso sia stato positivamente accertato dalla sentenza emessa nel giudizio di cognizione, quanto che il fatto medesimo non sia stato da essa escluso, posto che soltanto in tal caso al giudice della prevenzione sarebbe precluso esperire quell’autonoma valutazione che costituisce la cifra caratteristica del peculiare giudizio sulla pericolosità di cui si discute.E del restociò risulta difficilmente contestabile una volta ammesso che gli elementi da valorizzare, ai fini del giudizio di prevenzione , non debbono essere tratti necessariamente da sentenze definitive di condanna, potendo essere utilizzati anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell’ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (tra tante, Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, 21/07/2017, Rv. 271372- 01 ) . Questo è, del resto, il senso dell ’ affermazione, pienamente condivisibile, contenuta nel decreto, secondo cui ciò che rileva nel procedimento di prevenzione non è «l’esito del processo penale, ma sono gli elementi di fatto acquisiti nel processo o nel corso delle indagini», i quali vengono autonomamente valutati da parte del giudice della prevenzione in quanto non esclusi dalla irrevocabile sentenza emessa nel giudizio di cognizione. In tale prospettiva, l’affermazione difensiva secondo cui la sentenza di applicazione non avrebbe operato una ricognizione nel merito dei fatti contestati secondo i principi tipici di formazione della prova nel processo penale, sicché le condotte di bancarotta fraudolenta contestate a [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero qualificarsi quali «elementi di fatto» comprovanti la pericolosità del proposto, costituisce una mera petizione di principio che muove da astratte considerazioni senza confrontarsi con la motivazione resa, sul punto, dal decreto impugnato. La Corte di appello, infatti, ha affermato che,da quanto emerso nel relativo procedimento,il dominus della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era [OSCURATO:PERSONA] anche dopo l’assunzione della carica di amministratore da parte di [OSCURATO:PERSONA], mera testa di legno, come dimostrato anche dal suo interrogatorio oltre che dalle dichiarazioni rese da Domeniconi; e che l’entità delle somme distratte dallaGironi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era stata quantificata sulla base del passivo, bensì sulla base delle documentazione nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva che il profitto complessivo ammontavaa 268.634.820 lire. Parimenti infondata, per le ragioni già esplicitate con riferimento all’analogo argomento svolto dalla Difesa con riferimento alle fattispecie oggetto di amnistia, è l’affermazione secondo cui, essendo stata la pena applicata dalla sentenza di patteggiamento condonata ai sensi del d.P.R. n. 394 del 1990, e precludendo l’indulto l’applicazione della misura di sicurezza, anche la misura di prevenzione non potrebbe essere applicata. Anche in tal caso, infatti, il ragionamento difensivo muove da una applicazione analogica dell’art. 210 cod. pen., presupponente una lacuna che, anche in tale ipotesi,non è dato in alcun modo ravvisare. Del tutto generico è, infine, l’argomento difensivo che fa leva sulla struttura inquisitoria del vecchio codice di procedura penale per inferirne una sorta di strutturale inadeguatezza dell’accertamento compiuto in relazione alle truffe compiute nell’ambito delle società Gima e ai danni d i [OSCURATO:PERSONA] nonché alla bancarotta fraudolenta della società [OSCURATO:PERSONA] , senza confrontarsi con il contenuto della relativa decisione, per come riportata nel decreto impugnato, ad affermare, del tutto apoditticamente, la violazione dei principi del «giusto processo». Venendo, infine, ai reati di appropriazione indebita o bancarotta fraudolenta maturati nell’ambito delle vicende delle società Giss.a.s., [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:SOCIETA]., Co.Bios.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. , in relazione ai quali non era mai stata svolta un’indagine penale,va ribadito che il principio di autonomia del procedimento di prevenzione ne consente una piena valutazione, quand’anche in assenza di un provvedimento in sede di cognizioneche ne abbia accertato l’esistenza. 3.5. Nel merito dei singoli accertamenti, la Difesa ha ulteriormente opinato, quanto al finanziamento della Giss.a.s., effettuato nel 1991, che l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, secondo cui esso riguarderebbe il provento di un’attività di appropriazione indebita ovvero di reimpiego di proventi derivanti dalle truffe operate nell’ambito della società Gima e dalle distrazioni della bancarotta della società [OSCURATO:PERSONA] , non avrebbe avuto una « base cognitiva processualmente certa», in assenza di unasentenza di condanna e di una indagine penale o tributaria rispetto alle suddette ipotesi delittuose; né sussisterebbero i requisiti per l’integrazione di un’appropriazione indebita, essendo stato il finanziamento regolarmente deliberato in accordo con il socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA], a favore del socio accomandante [OSCURATO:PERSONA], con la previsione della restituzione in caso di richiesta della società e la conseguente insussistenza di una interversio possessionis. In realtà, ribadito che la mancata iscrizione di procedimenti penali a carico del proposto per condotte appropriative relative al finanziamento operato dalla [OSCURATO:SOCIETA] è circostanza irrilevante alla luce dell’autonomia tra giudizio penale e giudizio di prevenzione, il decreto ha evidenziato come tale finanziamento fosse stato erogato a titolo gratuito e non fosse mai stato restituito da [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione del carattere distrattivo dell’operazione, confermato dalla indisponibilità, in capo ai creditori, di un’azione diretta nei confronti di un soggetto che, come [OSCURATO:PERSONA], era un socio accomandante e che, come tale, rispondeva nei limiti della quota conferita.Fermo restando che, come osservato dal decreto impugnato, quand’anche si accedesse alla tesi difensiva che esclude la configurabilità di un’appropriazione indebita, il finanziamento erogato dalla Gis sasavrebbe avuto, comunque, natura illecita, in quanto frutto di investimenti (ossia la compravendita di rami d’azienda alla Conad e ad [OSCURATO:PERSONA]) effettuati a partire da una provvista illecita utilizzata per la sua costituzione, in quanto priva dicorrispondenza rispetto a fonti di reddito accertate e in assenza di spiegazion i sull e somme utilizzat e, salvo che per il riferimentooperato da [OSCURATO:PERSONA] a un pagamento con cambiali rimasto, però , privo di riscontri; ovvero a partire da un aumento di capitale il cui esborso non era compatibile coi redditi leciti accertati. Quanto, all’argomentazione secondo cui il finanziamento dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non potrebbe ritenersi derivante da reimpieghi di proventi derivanti dalle truffe commesse nell’ambito della società Gima e dalla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] , essa si fonda, ancora una volta, sulla tesi, già ritenuta infondata (v. supra § 3.1. del «considerato in diritto»), secondo cui le prime si collocherebbero quasi un decennio prima del finanziamento dalla Gise riguarderebbero reati per cui sarebbe intervenuta assoluzione ovvero estinzione per amnistia senza un accertamento nel merito in particolare della derivazione di un profitto in capo al proposto; e secondo cui le seconde sarebbero rimaste allo stadio di mere ipotesi investigative in ragione della inidoneità della sentenza di patteggiamento a realizzare un accertamento dell’effettiva esistenza delle distrazioni e circa la generazione di liquidità in capo al proposto che possa essere confluita nella Gis a distanza di vari anni . Tali considerazioni rendono sostanzialmente superflue le ulteriori argomentazioni difensive circa l’irrilevanza penale della mancata indicazione dei finanziamenti nella dichiarazione dei redditi del proposto nell’anno di competenza. Quanto, poi, alla configurabilità dei reati previsti dagli artt. 216 e 223 legge fall. rispetto alle già richiamate «distrazioni» commesse nell ’ ambito delle società D.N.I., [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:SOCIETA]. , il ricorso ha dedotto , quanto al finanziamento soci che la D.N.I.aveva effettuato, nel 2008, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultimo aveva a sua volta versato a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per finanziar n e parte degli acquisti, che tale finanziamento avesse trovato la propria origine lecita nella plusvalenza che la D.N.I. aveva ricavato dalla vendita alla Dimar di due punti vendita che, in precedenza,la stessa D.N.I. aveva acquistato dalle società [OSCURATO:SOCIETA]e Co.B io [OSCURATO:SOCIETA] lusvalenza che, secondo la Corte di appello, era derivata da condotte distrattive in danno di quelle società ma di cui, secondo la Difesa,non vi sarebbe alcuna prova, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] era ad esse estraneo, che egli non sarebbemai statoindagato per bancarotta fraudolenta rispetto a tali società, che la D.N.I.non era mai fallita né era stata oggetto di procedure concorsuali, sicché non poteva parlarsi di condotte distrattive;fermo restando che, in ogni caso, il finanziamento a [OSCURATO:PERSONA] era stato regolarmente deliberato dall’assemblea dei soci di una società in bonis. Leargomentazioni difensive sono però aspecifiche e , sostanzialmente , non si confrontano con quanto riportato alle pag. 105-106 del decreto impugnato,nelle quali è statopuntualmente evidenziato il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno della D.N.I.ed è stata congruamente motiv ata la natura illecita del finanziamento, compiuto utilizzando somme derivanti dalle distrazioni commesse rispetto alle società I.F.C.e [OSCURATO:SOCIETA]., per le quali aveva riportato condanna il solo [OSCURATO:PERSONA] ma che la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base di una congrua e logica motivazione, che fossero state realizzate dallo stesso Pivettiinsieme a [OSCURATO:PERSONA] . Nel dettaglio, il decreto impugnato ha ricordato che, nell’ottobre del 2006, la [OSCURATO:SOCIETA]., di cui erano soci [OSCURATO:PERSONA] e VanniPivetti, aveva acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]due aziende in Camporosso al prezzo di 512.000 euro, le quali erano state oggetto di un’attività distrattiva, di natura illecita, in quanto la società cedente versava già in uno stato di dissesto che era noto aquella acquirente. Indi, un anno dopo, nel gennaio 2008, la [OSCURATO:SOCIETA]aveva costituito la [OSCURATO:SOCIETA]., cui aveva conferito le aziende di Camporosso, stimandone il valore in 690.000 euro;e dieci giorni dopo la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. , la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ced uto l ’ intera partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA] a lla Dimar s . p . a . al prezzo di 2.200.000 euro , realizzando una plusvalenza di 1.688.000 euro rispetto al prezzo in precedenza pagato allaI.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che le due aziende di Camporosso erano il provento di un’attività distrattiva ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]anche il ricavato della loro vendita allaDimar s.p.a.doveva ritenersi illecito . Analog amente è a dirsi per ilfinanziamento derivante dalla plusvalenza ottenuta dalla D.N.I. s . r . l . grazie alla rivendita alla Dimar del punto vendita di [OSCURATO:SOCIETA] che la prima aveva acquistato dallaCo.Bio s . r . l . a un prezzo sottostimato ; operazione ritenuta di natura distrattiva già dalla sentenza della C orte di a pp ello di Genova in data 2 luglio 2019. Quanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione d ella D.N.I. s . r . l . , il decreto ha ricordato che all’atto della sua costituzione era stata nominata amministratrice, sia pure per un breve periodo, MichelaTolu , persona di fiducia d i [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dellaMercatone di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta mero amministratore di facciata secondo ilconsueto modus operandidi [OSCURATO:PERSONA] , il quale, all ’uscita d i [OSCURATO:PERSONA] dalla società, aveva fatto designare comeamministratore [OSCURATO:PERSONA] , anch ’ egli indicato comepersona di sua fiducia che ne eseguiva le direttive. Analogamente, quanto alle distrazioni ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]., costituite quantomeno dalla cessione del punto vendita di Sanremo allaSobeca s.r.l. nel maggio 2007, quando la [OSCURATO:SOCIETA]. era già in stato di dissesto (v. p. 98 del decreto impugnato), il decreto avrebbe erroneamente ritenuto che il proposto fosse amministratore di fatto di tale società pur non essendo mai stato sottoposto a procedimento per bancarotta, mai ipotizzata dal curatore o dal giudice delegato, e non risultando alcun atto di depauperamento di tale società ascrivibile al proposto. Tanto è vero, opina ancora la Difesa,che il Tribunale di Verbania, con la sentenza n. 614 del 16 dicembre 2014, irrevocabile in data 8 febbraio 2015, nell’assolvere il proposto «per non avere commesso il fatto»dal reato di infedele dichiarazione ex art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 per l ’ annualità 2007, avrebbe riconosciuto che nel fallimento [OSCURATO:SOCIETA]non erano emerse irregolarità in capo agli amministratori o indebiti prelievi soci dai conti, tali da rendere obbligatoria un’indagine penale; ciò che precluderebbe una rivalutazione di quei fatti storici quali indici di pericolosità generica. [OSCURATO:SOCIETA], l’erronea indicazione del proposto quale «amministratore di fatto» della [OSCURATO:SOCIETA]. configurerebbe una violazione dell’art. 2639 cod. civ., il quale richiede l’esercizio in modo «continuativo e significativo dei poteri tipici»inerenti alla qualifica o alla funzione, non essendo a tal fine sufficiente il dato della delega di [OSCURATO:PERSONA], al tempo in cui era socio di [OSCURATO:SOCIETA]., ad operare su un unico conto corrente della società, peraltro mai esercitata. Sul punto deve, nondimeno, osservarsi che, ancora una volta, le argomentazioni difensive ribadiscono una tesi che la Corte territoriale ha motivatamente disatteso.Infatti, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato delegato ad operare sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]., di per sé non significativa di potere gestorio, è stata in realtà valutata unitamente agli elementi indicativi del fatto che LorellaBrovelli, formale amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., fosse in realtà una prestanome dello stessoCaserta. All ’ uopo, il decreto ha sottolineato come la donna, del tutto priva della formazione necessaria per gestire una società di non modeste dimensioni, avessecontinuato a operare presso le società riconducibili al proposto anche dopo la suauscita dalla C.G.F. s . r . l . , percependo redditi da lavoro dalla [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . nel 2008 , nonché, nel 2009 e 2010 , da lla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e, dal 2012 al 2015,dalla [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . , di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto, a riprova del suo ruolo subordinato rispetto al proposto. Circostanze, quelle appena ricordate, del tutto pretermesse dalle deduzioni con cui la Difesa ha ricordato che la Brovelli, escussa a dibatt imento all ’ udienza del 20 novembre 2014, aveva confermato la propria carica e ruolo n ella [OSCURATO:SOCIETA]. sicché il decreto impugnato avrebbe affermato un fatto incompatibile con quanto emerso nel giudizio di cognizione. Deve, pertanto, ritenersi chela diversità degli elementi di fatto valutati dai Giudici della prevenzione consentanodi escludere la denunciata violazione del divieto di bis in idem , asserita mente compiuta dalla Corte territoriale attraverso una rivalutazione di fatti coperti dal giudicato relativo aprovvedimenti favorevoli al proposto emessi in sede penale. Sotto altro profilo, la Difesa opina che non potrebbero essere utilizzati, nell’ambito del giudizio di pericolosità sociale,i debiti che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe maturato verso l ’ E rario, considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,il mero status di evasore fiscale non è sufficiente a fondare la misura di prevenzione patrimoniale e che la Commissione tributaria di Milano, con pronuncia del 9 luglio 2013, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe escluso, nel periodo in cui era socio, che egli «abbia deciso ovvero autorizzato operazioni dannose per la società ed inoltre abbia percepito concretamente una qualsiasi quota di utili societari». Anche in questo caso, tuttavia, si è al cospetto di rilievi difensivi meramente reiterativi, già sottoposti alla valutazione della Corte territoriale e puntualmente disattesicon congrua e logica motivazione, resa, in particolare, a lle pag. 66 e seguenti del decreto, ove sono stati riportati e analizzati gli elementi che consentono di ritenere che a [OSCURATO:PERSONA] fosse imputabile, quale amministratore di fatto dellaC.[OSCURATO:SOCIETA]., il dissesto che avev a portato al fallimento d ella società in data7 maggio 2009, determinato dai rilevan ti debiti accumulati verso l ’ E rario e dalle sistematiche condotte distrattive che avevano portato alla spoliazione della società in favore di altre società riconducibili allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, ancora, alle condotte distrattive ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della IMAs.r.l., la Difesa ha dedotto che, anche in tal caso , il proposto non sarebbe mai stato coinvolto in procedimenti per bancarotta fraudolenta in danno della società, né il curatore fallimentare o il Giudice delegato, né la Procura della Repubblica avrebbero mai ravvisato ipotesi di reati fallimentari rispetto alla società; né sarebbe mai stata oggetto di accertamento, né in sede fallimentare né penale, l’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] quale amministrazione di fatto. Tale argomentazione, invero, non si confronta con quanto riportato nel decreto sul punto, ovvero che [OSCURATO:PERSONA] era stato colui che, insieme a Gasparetto, suo uomo di fiducia e prestanome anche in altre società, si era presentato al curatore per fornirgli le informazioni sulle vicende della società in epoca successiva alla cessazione dell’attivitàda parte di quest’ultima, cercando di accreditare la tesi dell’insussistenza di una situazione di dissesto, contraddetta dalla presenza di ingenti debiti nei confronti dell’Inps, richiedente il fallimento.E su tali basi è stato ritenuto che egli fosse responsabile della cessione di un contratto di leasingdalla IMAalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., qualificata com e « distrazione » in danno di IMA in ragione della situazione di forte esposizione debitoria in cui essa versava, essendo dunque irrilevante, stante la valutazione compiuta a partire da circostanze non valutate nel giudizio di cognizione, che in sede di cognizione non fosse stato ipotizzato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella suddetta operazione.Tale ricostruzione, invero, è stata del tutto accantonata dalla Difesa laddove essa ha afferma to , del tutto apoditticamente e senza confrontarsi con essa, che non risulterebbe ravvisabile, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alcuno degli elementi sintomatici previsti dall’art. 2639 cod. civ. Quanto poi all’assunto secondo cui la cessione del contratto di leasing, sollevando la IMAdal debito dei canoni scaduti con accollo di quelli successivi da parte dellaSobeca s .r.l. , a vrebbe rappresentato un vantaggio e non un danno per la cedente, tantoda non potersi configurare alcuna «distrazione», deve osservarsi che la Corte di appello ha dato atto che non era stato prodotto il contratto di cessione sicchénon era possibile verificare le condizioni della cessione, se a titolo gratuito o oneroso e,in tale caso, quale ne fosse il corrispettivo , sicché la censura difensiva ha carattere chiaramente fattualee, come tale, non è consentita. 3.6. Le considerazioni che precedono, dunque, attestano che, contrariamente all’assunto difensivo apoditticamente svolto con il secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha dato dimostrazione de gl i ingenti profitti generati dalle reiterate condotte di truffa,di bancarotta per distrazione e di violazione della normativa fiscale realizzate da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto di una galassia di società collegate nell’illecita operatività,nell’arco temporale di interesse e, al contempo,dell’incidenza dei profitti sui redditi del proposto,confermata dalla possibilità di mantenere l ’ accertato tenore di vita elevato e di effettuare investimenti destinati alla realizzazione di ulteriori profitti illeciti. 4. Le questioni sulla esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della confisca: le censure proposte dalla Difesa di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il terzo motivo, la Difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all’applicabilità retroattiva degli artt. 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, 14, legge n. 55 del 1990, 11-ter, d.l.n. 92 del 2008, per avere la Corte territoriale applicato la confisca anche a beni immobili acquistati dalla Sobecas.r.l. nel periodo compreso tra la bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:SOCIETA]. , co nsumata nel 1993, e il 2008, benchéla normativa in materia di misure di prevenzione all’epoca vigente al tempus commissi delicti, contenuta nell’art. 14, legge n. 55 del 1990, non contemplasse la bancarotta fraudolenta tra i reati valutabili ai fini del giudiziodi pericolosità sociale necessario per l ’ adozione di una misura di prevenzione patrimoniale. 4.2. Sotto un differente profilo, il ricorso denuncia la mancata dimostrazione della correlazione tra i proventi di derivazione illecita eventualmente ritenuti sussistenti e gli acquisti dei beni sottoposti a confisca, non essendovi corrispondenza tra l’epoca in cui essi furono compiuti e la perimetrazione temporale della pericolosità generica del proposto, la quale sarebbe stata illegittimamente estesa nonostante i lunghi periodi in cui [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe astenuto dalla commissione di reati. In questo modo, opina ancora il ricorso, la pericolosità generica sarebbe stata valutata secondo i parametri propri della pericolosità cd. qualificata, che consentono, per gli indiziari di appartenenza ad associazioni mafiose, di considerare l’intero periodo di vita del proposto, anche in presenza di significativi «periodi silenti». 4.2.1. Nel dettaglio, la Difesa ha evidenziato che , rispetto all ’ acquisto, nel 1991, dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Repubblica 82, le condotte di truffa e di bancarotta fraudolenta si collocherebbero temporalmente tra il 1980 e il 1984, data del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], ovvero un decennio prima. Né potrebbe ipotizzarsi che la provvista illecita, comunque irrisoria alla luce del modico valore delle distrazioni della bancarotta della [OSCURATO:PERSONA], sia stata utilizzata nell’attività della Giss.a.s. , costitui ta l ’11 giugno 1987, e in particolare per l ’ acquisto del ramo d’azienda del 26 giugno 1987 poi rivenduto alla Conade dal quale la società ebbe a trarre la provvista poi destinata alla costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ai primi acquisti immobiliari di quest’ultima. Si tratterebbe, infatti, di un’asserzione meramente ipotetica, che lo stesso Tribunale di prime cure definirebbe come «congetturale», non sostenuta da alcun elemento di fatto. E invero, il decreto impugnato, pur avendo indicato gli anni «1980-1983»e «1992-2018»quali periodi in cui sarebbero state poste in essere dal proposto condotte delittuose espressive di pericolosità sociale, avrebbe erroneamente ritenuto che le operazioni compiute nel periodo «1987-1991»(costituzione e finanziamento della [OSCURATO:SOCIETA]. e acquisto dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] Repubblica da parte della Sobecas.r.l.), pur in assenza di manifestazioni di pericolosità sociale del proposto e di reati lucrogenetici, rivestissero origine illecita. 4.2.2. Del pari, con riferimento ai tre fatti di bancarotta fraudolenta inerenti alle società C.V.L., M.D.V. 2010e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], la Difesa osserva come la «continuità»tra essi sia smentita dal fatto che, tra essi, ricorrerebbero quasi 20 anni (dal 1993 al 2018), tanto da far escludere l’esistenza di un «medesimo disegno criminoso»tra essi, peraltro mai accertato. In particolare, quanto alla C.V.L.s.r.l. le condotte di bancarotta fraudolenta si collocherebbero nel 1993, sicché esse sarebbero distanti sia dall’acquisto dei beni di Sobecas.r.l., avvenuti negli anni 1998 -2001, sia dalla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] , fallita nel 1984, sia dalla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], fallita nel 2013, sicché la presenza di un periodo silente tanto ampio impedirebbe di ritenere che i beni acquistati in anni successivi dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. possano derivare causalmente da detto reato.In ogni caso, la bancarotta fraudolenta della [OSCURATO:SOCIETA]non avrebbe generato alcun profitto illecito in capo al proposto utilizzato per l’acquisto dei beni confiscati, avendo essa avuto ad oggetto una distrazione di merce del valore di circa 900.000.000 di lire alla C.V.L.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( poi [OSCURATO:SOCIETA].), senza che sia stato dimostrato che essa si sia tradotta in utilità a favore del proposto, essendo stata compiuta a favore di persone giuridiche (C.V.L.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi IMAs.r.l.), alla cui gestione [OSCURATO:PERSONA] era estraneo, e non essendo stato dimostrato che essa abbia avuto un’effettiva redditività anche per le società destinatarie, sicché la ricostruzione del decreto impugnato si fonderebbe su mere congetture. Non si potrebbe confondere, infatti, l’utilità ricevuta da una società con la nozione di profitto o provento delittuoso del proposto, essendo necessario documentare come il flusso economico dell’utilità sarebbe giunto al proposto. 4.2.3. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:SOCIETA] , la sentenza del Tribunale di Imperia avrebbe assolto [OSCURATO:PERSONA] «perché il fatto non sussiste»dalle contestazioni dei reati di cui agli artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000. Per quanto attiene alla bancarotta fraudolenta, in disparte che non sarebbe stato accertato processualmente che utilità derivanti dalle condotte di bancarotta fraudolenta siano state destinate agli acquisti di immobili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l ., la diminuzione patrimoniale in pregiudizio della società sarebbe derivata non dalla distrazione di risorse, bensì dalla differente valutazione di un cespite patrimoniale venduto, sicché non vi sarebbe stato alcun profitto “liquido”suscettibile di investimento per il proposto; così come l’utilizzo di una carta di credito aziendale da parte del proposto per il pagamento di spese personali non potrebbe averedeterminato un incremento patrimoniale conferibile nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la nozione di «provento»richiamata dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 presupporrebbe un’entrata nel patrimonio del proposto e non una differente valorizzazione di un cespite patrimoniale o un «risparmio di spesa», sicché le predette condotte distrattive non avrebbero avuto carattere «lucrogenetico». 4.2.4. Per quanto attiene alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] con inflitta sentenza della Corte di appello di Milano 12 luglio 2021 per la bancarotta della MDV 2010s.r.l. , fallita nel 2018, il reato riguarderebbe condotte poste in essere tra il 2015 e il 2018, successivamente agli acquisti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dei beni da confiscare, sicché esso non potrebbe essere posto a fondamento della confisca, richiamando un finanziamento e un pagamento effettuati dalla MDV 2010a favore della [OSCURATO:PERSONA] nel 2012 e 2013. 4.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che devono ritenersi infondate le censure difensive con le quali è stato dedotto che il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo compreso tra il 1990 e il 2008 sarebbe stato privo di base legale in considerazione dell’inapplicabilità retroattiva dell’art. 11-ter,d.l. n. 92 del 2008 c on cui era stata reintrodott a la possibilità di disporre la confisca nei confronti di soggetti pericolosi generici, che la legge n. 55del 1990 aveva, invece, limitato ai soggetti pericolosi qualificati e pericolosi generici che avessero commesso determinati reati, tra cui non rientrava, appunto,il delitto di bancarotta.La Corte di appello, infatti, ha correttamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha escluso la natura sanzionatoria della confisca, chiarendo che, di conseguenza, non trova applicazione il principio di irretroattività dettato dall’art. 2 cod. pen., che opera unicamente con riferimento alla materia delle pene, cui le misure di prevenzione sono estranee. Da tale corretta premessa, invero, consegue la riespansione del principio generale del tempus regit actum, che diversamente da quanto dedotto in ricorso, è stato, nella specie, applicato in maniera pedissequa. Detto principio, infatti, sancisce la regola della applicabilità della disciplina vigente al momento in cui la norma de quasia stata applicata, ancorché non vigente al momento in cui si erano verificati i singoli requisiti di fattispecie. [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che, al momento della richiesta dell’organo proponente,l’art. 14, legge n. 55 del 1990 era stato modificato nel senso di comprendere i fatti di bancarotta tra le attività delittuose «lucrogenetiche» suscettibili di fondare il giudizio di pericolosità qualificata, il decreto impugnato ha condivisibilmente respinto l’eccezione difensiva. Tale conclusione appare conforme all’ormai consolidatoorientamento giurisprudenziale che ritiene convenzionalmente legittima l’applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento a fatti anteriori all’entrata in vigore delle norme che le disciplinano, poiché le stesse, in quanto connotate da natura preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di «pena» di cui all’art. 7 CEDU (cosìSez. 2 n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 – 01; Sez. 3, n. 23435 del 30/01/2020, Scarano, non massimata; Sez. 1, n. 30710 del 20/01/2018, Saetta, non massimata), come del resto riconosciutodalla stessa Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n.24 del 2019, ha affermato che le misure di prevenzione non costituiscono una sanzione, ma sono la naturale conseguenza dell’illecita acquisizione dei beni, la quale determina un vizio genetico nella costituzione del diritto di proprietà in chi ne abbia acquisito la materiale disponibilità,sicché ad esse non può essere esteso lo statuto convenzionale delle penedettato da gli artt. 6 e 7 CEDU. Posizione, questa, confermata recentemente anche dalla Corte EDU, che ha esclu so di potere equiparare l a natura giuridica della confisca a quelladelle sanzioni penali ( così Corte EDU, 20 gennaio 2025, Garofalo c. Italia). 4.4. Quanto alle ulteriori questioni poste dalla Difesa di [OSCURATO:PERSONA] appare opportuno ricordare, preliminarmente, che l’art. 24, d.lgs. n. 159 del 2011, stabilisce l’adozione della confisca di prevenzione dei beni «di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego». [OSCURATO:SOCIETA], il presupposto per la confisca di beni riferibili, direttamente per interposta persona, al soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011, corrisponde a due situazioni fondamentali: la prima, relativa al caso in cui il bene sia frutto di attività illecite o ne costituisca il reimpiego; la seconda concernente l’ipotesi in cui l’interessato non sia in grado di giustificarne la provenienza e vi sia una sproporzione tra il suo valore e il reddito o l’attività economica del proposto. Sotto altro profilo, dal momento che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche «misura temporale» del suo ambito applicativo, si è affermato che, con riferimento ai casi, qui in rilievo, di pericolosità cd. generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 -01). Va, peraltro, precisato che la successiva giurisprudenza di legittimità, pur riaffermando detto principio, ha comunqueammesso la confisca dei beni acquistati nel periodo immediatamente successivo al termine finale della pericolosità sociale,a condizione che tali acquisti siano, comunque, correlati al periodo di pericolosità, richiedendo al giudice di individuare degli indici fattuali che siano dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimonialidalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, esistendoun collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l’incremento patrimoniale «ingiustificato» che ha generato i beni oggetto di confisca (Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 280667 -02). 4.1. Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati hanno offerto una motivazione non certo apparente dell’esistenza dei presupposti per la confisca evidenziando la significativa sproporzione tra il valore di alcuni dei beni sottoposti a confisca e le risorse economiche del proposto e del suo nucleo familiare ovvero tra queste ultime e l’ammontare dei conferimenti effettuati a beneficio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da questa utilizzati per procedere all ’ acquisto di alcuni beni immobili, anch’essi destinatari della misura ablatoria. E con riferimento al profilo della perimetrazione temporale, va rimarcato che essa è stata ricostruita attraverso la ricostruzione dell’alternarsi, per vari decenni, di attività criminali e attività economiche che pur muovendosi, apparentemente, in una cornice di legalità, sottendevano, al contrario, operazioni di reimpiego di somme di provenienza illecita, trattandosi di immissioni di liquidità non giustificati dalle capacità reddittuali dei conferenti. Questa continuità del processo osmotico tra operazioni delittuose e reimpieghi in società operanti in un circuito di apparente legalità è stata efficacemente rappresentata dalla Corte territoriale con il riferimento a “fasi cicliche”, a indicare un modus operandi che ha finito per proiettarsi sulla intera vita professionale del proposto. [OSCURATO:SOCIETA], nel caso in esame non vi è stata alcuna sovrapposizione tra i parametri propri della pericolosità cd. qualificatae quelli della pericolosità generica, quanto una continua interazione tra attività criminose e operazioni apparentemente legali, protrattasi per alcuni decenni e, come tale, suscettibile di un unitario apprezzamento, a ricomprendere anche periodidi astensione dal compimento di azioni delittuose. 4.1.1. Venendo all’esame dettagliato delle doglianze difensive sul punto, il ricorso lamenta che l’acquisto, avvenuto in data 8 novembre1991, dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] Repubblica n. 82, al prezzo di 740 milioni di lire, non potrebbe essere ricondotto alle condotte di truffa e di bancarotta fraudolenta commesse da [OSCURATO:PERSONA] nella prima fase della sua carriera criminale, le quali si collocherebbero tra il 1980 e il 1984, data del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], ovvero circa un decennio prima. Tuttavia, il decreto impugnato ha ricostruito in maniera adeguatamente precisa la continuità esistente tra le prime attività illecite (truffe e distrazioni di beni della [OSCURATO:PERSONA]), conl’accumulazione originaria che esse avevano consentito e la costituzione, appena 3 anni dopo il fallimento di talesocietà, della [OSCURATO:SOCIETA]attraverso il conferimento di somme sproporzionate alle disponibilità del nucleo e, dunque, con il reimpiego, all ’ interno di quest ’ ultima società , di illecit e provvisteattraverso l ’ acquisto , in data 26 giugno 1987 , d i due ram i d ’ azienda che eranostati, poi,rivenduti alla Conad e alla [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . u nipersonale , ottenendole risorse necessarie per la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per i suo i primi acquisti immobiliari, tra cui, appunto, quello di [OSCURATO:PERSONA] Repubblica.Inoltre, va evidenziato che, secondo quanto riportato dal decreto impugnato , le somme utilizzate per saldare le rate del mutuo acceso per l’acquisto, stavolta corrisposte negli anni successivi all’acquisto, derivavano da conferimentiparimenti privi di giustificazione rispetto alle risorse lecite a disposizione degli interessati. Sul punto, va, del resto , ribadito che la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull’assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l’acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato e ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l’eventuale incapienza di risorse lecite (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Terzi interessati in proc. Valle, Rv. 271217 - 01). Donde la manifesta infondatezza delle censure difensive sul punto. 4.1.2. Quanto, poi,alla [OSCURATO:SOCIETA]. , le cui condotte di bancarotta fraudolenta sono statecollocate nel 1993, la Difesa sostiene che esse non avrebbe ro generato , in capo al proposto, un profitto illecito utilizzato per l’acquisto dei beni confiscati, essendosi al cospetto diuna distrazione di merce del valore di circa 900.000.000 di lire compiuta afavore della C.V.L. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( poi [OSCURATO:SOCIETA]. ), senza che sia stato dimostrato che essa si sia tradotta in utilità a favore del proposto, estraneo a tali società e non essendo stato dimostrato che tale provvista abbia avuto un’effettiva redditività anche per le società destinatarie. Il motivo, sostanzialmente reiterativo, non si confronta con quanto osservato dalla Corte territoriale, secondo cui le distrazioni ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:SOCIETA]. avevano costituito parte della provvista da cui [OSCURATO:PERSONA] aveva attinto le somme destinate allaSobeca s.r.l. a titolo di finanziamento negli anni 1994, 1995, 1996, i cui impieghi eccedevano le risorse a disposizione del nucleo familiare diCaserta, utilizzati per gli acquisti immobiliari effettuati nel 1998 (ovvero l’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via XX Settembre n. 106 e i terreni siti in [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]) . Esso deve, dunque, ritenersi inammissibile. 4.1.3. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:SOCIETA] , la sentenza del Tribunale di Imperia avrebbe assolto [OSCURATO:PERSONA] «perché il fatto non sussiste»dalle contestazioni dei reati di cui agli artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000. Per quanto attiene alla bancarotta fraudolenta, in disparte il fatto che non sarebbe stato accertato processualmente che utilità derivanti dalle condotte di bancarotta fraudolenta siano state destinate agli acquisti di immobili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l ., la diminuzione patrimoniale in pregiudizio dellasocietà sarebbe derivata non dalla distrazione di risorse, bensì dalla differente valutazione di un cespite patrimoniale venduto, sicché non vi sarebbe stato alcun profitto “liquido”suscettibile di investimento per il proposto; così come l’utilizzo di una carta di credito aziendale da parte del proposto per il pagamento di spese personali non potrebbe aver determinato un incremento patrimoniale conferibile nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la nozione di «provento»richiamata dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 presupporrebbe un’entrata nel patrimonio del proposto e non una differente valorizzazione di un cespite patrimoniale o un «risparmio di spesa», sicché le predette condotte distrattive non avrebbero avuto carattere «lucrogenetico». Sul punto giova, tuttavia, osservare innanzitutto che il decreto ha posto in relazione i fatti distrattivi, oggetto di puntuale accertamento incidentale nel giudizio di prevenzione, con l’acquisto dellavilla in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, avvenuto nel2011, ma con il versamento di assegni bancari per 60.000 euro già nel 2010grazie a una provvista deriva nt e dal bonifico di 100.000 euro eseguito grazieal versamento,sul conto corrente n. 0229010 del proposto, lo stesso giorno, di un assegno bancario di pari importo a debito della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. In ogni caso è stato evidenziato come, nello stesso periodo, [OSCURATO:PERSONA] avesse provveduto al versamento nelle casse dellaSobeca s.r.l. della somma di 402.000 euro nel 2010 e, nel 2011, di 306.500 euro; operazioni ritenute di natura distrattiva essendo la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]ormai prossima al fallimento. In ogni caso, quanto alle rate di mutuo, onorate negli anni successivi, il decreto ha sottolineato come esse fossero state pagate grazie ai proventi delle distrazioni ai danni dellaMercatone di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché delle distrazioni ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]Pertanto, il ricorso deve ritenersi, su tali profili, aspecifico. 4.1.4. Per quanto attiene, infine, alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la bancarotta della [OSCURATO:SOCIETA]. , la Difesa opina che l e condotte sarebbero state poste in esseretra il 2015 e il 2018, successivamente agli acquisti dei beni da confiscare da parte della Sobecas.r.l., sicché esse non potrebbe ro essere post e a fondamento della confisca.Tale assunto non può però essere condiviso, atteso che le condotte di bancarotta contestate sono anche precedenti al 2015 e che, in ogni caso, proprio nel corso del 2017, allorché venivano compiuti atti dissipativi dei beni della [OSCURATO:SOCIETA]., le rate di mutuo risultavano addebitate sul conto corrente n. 1000/18489 dellaSobeca il qual e veniva alimentato anche da bonifici provenienti dalle [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . , indicati come strumentali alle manovre distrattive in danno della stessa [OSCURATO:SOCIETA]Profilo con il qualeil ricorso non si è in alcun modo confrontato. 5. (segue) le questioni sulla esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della confisca. Le censure proposte con il ricorso della Sobecas.r.l. 5.1. Come anticipato imotivi del ricorso presentato nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] , prospettati con l’atto principale e integrati dai motivi nuovi, prospettano una pluralità di censure afferenti alla corretta configurabilità della pericolosità sociale del proposto, alla sua perimetrazione temporale, alla astratta configurabilità della fattispecie di appropriazione indebita del finanziamento di 700 milioni di lire della Giss.a.s. confluito n ell e casse dell a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nonché a lla ricostruzione dei redditi del proposto e del suo nucleo familiare. 5.2. Ciò pone, all’evidenza, una questione preliminare, afferente alla legittimazione del terzo interessatoa proporre , in quanto proprietario del bene confiscato, il ricorso per cassazione. In argomento , v a innanzitutto ribadito che i soggetti terzi sono, nel procedimento di prevenzione,coloro i quali non sono « parti » del procedimento inteso all’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale e, in particolare , i titolari di diritti autonomi sulle res oggetto di ablazione , incompatibili con la pretesa dello Stato di confisca dei beni e, in primo luogo, i titolari del diritto di proprietàsu di essi. L’ampiezza dello ius impugnandi ad essi riconosciuto è da tempo oggetto di una vivace controversia giurisprudenziale, che ha di recente determinato, come già ricordato, la pronuncia dell’ordinanza n. 43160del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata rimessa alle Sezioni unite la seguente questione: «se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo possa rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso». In esito alla relativa camera di consiglio, tenutasi il 27 marzo 2025, le Sezioni unite, per quanto riportato nell’informazione provvisoria n. 3/2025 hanno affermato il seguente principiodi diritto: «in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati. A tale fine può dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum». Tale principio, per quanto è dato ricavare dalla notizia di decisione, sicolloca in continuità con l’orientamento prevalente in seno alla giurisprudenza di legittimità (fra le più recenti v. Sez. 2, n. 1251 del 07/11/2024 , dep. 2025 , Scozzari,Rv. 287474 - 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2024 , Granato, Rv. 286441 -01; Sez. 6, n. 17519 del 27/02/2024, Ingrassia, Rv. 286418 - 01 ; Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Grizzaffi, Rv. 286058 - 01 ; Sez. 1, n. 35669 del 11/05/2023, Jelmoni, Rv. 285202- 01 ) , secondo il quale, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore dei beni confiscati e il reddito dichiarato, nonché la illecita provenienza dei beni stessi, che solo il proposto può avere interesse a far valere. 5.3. Consegue a tale premessa che le questioni dedotte con il ricorso e con i motivi nuovivolte a censurare la decisione impugnata in relazione ai profili diversi da quelli relativialla proprietà dei beni devono ritenersi inammissibili, ivi comprese quelle relative alle questioni di diritto intertemporale che sono state diffusamente prospettate anche con le numerose memorie presentate nel corso del presente procedimento. In ogni caso, il ricorso, complessivamente considerato, rivela aspetti di aspecificità e di manifesta infondatezza nelle parti in cui esso ripropone, di fatto , le medesime doglianze avanzate in sede di appello, sollecitando un di fferente apprezzamento degli elementi di fatto ritenuti rilevanti dai Giudici di merito ai fini della integrazione della fattispecie ablativa. [OSCURATO:SOCIETA], i provvedimenti di merito hanno puntualmente dato conto degli elementi di fatto e di natura logica a partire dai quali è stato ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] l’amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che, dunque, al di là del fatto della formale intestazione dei beni a detta società, il proposto avesse l’effettiva disponibilità della compagine aziendale e, dunque, dei beni immobili che erano stati da essa acquistati e dei conti correnti alla stessa intestati. In particolare, i Giudici dellaprevenzione hanno evidenziato che: il proposto era stato il maggiorefinanziatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; l a società era stata avviata grazie al finanziamento offerto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e reperito proprio da [OSCURATO:PERSONA]; nel contratto di finanziamento della G is si riportava che la richiesta d el proposto , indicato come il soggetto che aveva richiesto il prestito, era stata motivata con l’acquisto di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], il quale, in realtà, era statoacquistato dalla Sobecas.r.l.; [OSCURATO:PERSONA] e non la moglie, la quale era pur proprietaria del 99% delle quote dellaSobeca e ne era l ’ amministratore unico , avev a fo rn i to le informazioni al consulente circa le realtà aziendali acquistate, analogamente a quanto fatto dal proposto allorché, dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., egli aveva interloquito con il curatoree lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel corso del giudizio davanti al Tribunale di Milano, aveva conferma to tali informazioni; nel corso della perquisizione all’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] , disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo per i reati di cui agli artt. 216 e 217 legge f all . in danno della soc. [OSCURATO:PERSONA], erano state rinvenute delle cartelle contenenti documentazione della Sobecas.r.l.; quest ’ ultima, poi, aveva intratten uto molteplici e importanti rapporti economici con le società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e nel patrimonio di essa erano confluitii proventi delle attività distrattive compiute, con il fattivo concorso del proposto,ai danni di altre società di fatto amministrate da costui: proventi che venivanoreinvestiti in acquisti immobiliari intestati alla [OSCURATO:PERSONA] . Inoltre, benché la formale amministratrice della società fosse [OSCURATO:PERSONA] , moglie di [OSCURATO:PERSONA] , gli elementi acquisiti in merito all’attività della società hanno consentito di escludere che costei fosse tale, coerentemente con un consolidato modus operandi che, del resto, vedeva [OSCURATO:PERSONA] quale reale gest o re anche de l l e altre società, avvalendosi di amministratori di diritto compiacenti;tanto più che nel caso della Sobecal’amministratrice e socia di maggioranza era la moglie e che, dal gennaio 2015, la socia di minoranza era divenuta la figlia, cui il propostoaveva ceduto le proprie quote, di fatto mantenendo il controllo sulla società e , d unque , garantendosiche il patrimonio rimanesse in famiglia. Indi, sulla base della documentazione richiamata a pagina 113 del decreto impugnato la Corte ha offerto congrua motivazione del la provenienza dell e provviste utilizzat e per gli acquisti immobiliari effettuati dalla S o beca s.r.l. , costituita prevalentemente da finanziamenti erogati dal proposto ovvero dal ricavato dell’impiego di beni che erano stati, comunque, acquistati grazie a tali finanziamenti. Inoltre,diversamente da quanto dedotto dal ricorso, è stato precisato che i finanziamenti erogati da [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dai quali, come detto, la società aveva tratto la provvista per gli acquisti immobiliari, si collocavano negli anni in cui egli era stato ritenuto socialmente pericoloso e in cui non disponeva di risorse di origine lecita sufficienti a far fronte agli esborsinecessari agli acquisti, anche rispettoalle uscite connesse alle ordinarie esigenze di vita sue e del nucleo.In particolare, alle pagine 115 e ss . del decreto impugnato la Corte territoriale ha compiuto una dettagliata analisi della provenienza delle provvist e utilizzate per gli acquisti immobiliari effettuati nel 1998, negli anni 2000-2001 e nel 2011; mentr e con riferimento all ’ acquisto di terreni e d ell ’ autorimessa , effettuato nel 2013, sono assai puntuali le considerazioni svolte nel provvedimento alle pagine 129 e seguenti. Nel frangente, peraltro, la Corte territoriale ha preso in esame,efficacemente confutandoli,i rilievi difensivi concernenti i singoli acquisti da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., evidenziando come la sequenza delle operazioni compiute negli anni consentissedi conferma re che [OSCURATO:PERSONA] a veva gestito la società ricorrente come fosse propria e che,nell’ambito di tali attività gestorie, egli aveva consumato una serie di operazioni distrattive ai danni di altre società allo stesso riferibili, come nel caso delle operazioni dell’agosto 2010, allorché [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato dal conto della Sobecas.r.l.la somma che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva pag ato all a [OSCURATO:PERSONA] di Ventimiglias.r.l., quale corrispettivo, peraltro sottostimato, del ramo di azienda di [OSCURATO:SOCIETA],corso Limone; o del l ’ utilizzo del conto della [OSCURATO:PERSONA] per finanziare , nell’ottobre 2009, la D.N.I . s.r.l. , a nch ’ essa riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], con un’operazione che, in quanto realizzata a titolo gratuito , non aveva alcuna apparente giustificazione economica; o, ancora dell’uso,sempre a titolo gratuito, da parte della famiglia [OSCURATO:PERSONA],di un appartamento del complesso immobiliare sito in [OSCURATO:PERSONA], via XX settembre n. 106, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] , destinato ad abitazione familiare quantomeno dalluglio 1995 al febbraio 2015 e in assenza di prova alcuna di una corresponsione d e i relativi canoni di locazione da parte di Casertao della moglie; della disponibilità gratuita, in capo a lla fam i glia [OSCURATO:PERSONA] , della villa sita in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], di mq 541, sontuosamente ristrutturata, di proprietà dellaSobeca s.r.l. , ritenuta essere l’abitazione di famiglia e attualmente occupata dalla moglie del proposto; dell’immissione,nei conti della societàricorrente, di somme ottenute da [OSCURATO:PERSONA] in restituzione di finanziamenti da società in stato di decozione. Tali elementi di fatto sono stati valorizzati , nell ’ ambito di una valutazione di merito che si sottrae alla possibilità di un diverso apprezza mento in sede di legittimità, per ritenere che la forma [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.fosse stata utilizzata come uno schermo giuridico attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto agi re quale effettivo titolare dei beniconfiscati. E ciò in conformità dell ’ orientamento secondo il quale la confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un’attività d’impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale e all’insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l’acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, posto che,in tal caso,è l’attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno e inquinante del mercato in ragione della permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA] soc. coop, Rv. 277225 -07). E ciò, dunque, anche quando, come avvenuto nel caso di specie, la restituzione dei conferimenti dei soci da parte della società ricorrente abbia avuto luogo a partire da una provvista derivantedall’impiego di beni acquisiti con denaro di origine illecita, essendo certamente legittima la confisca di prevenzione di beni acquistati con il ricavato dalla dismissione di altri beni, la cui acquisizione non trovi conforto in una proporzionata disponibilità finanziaria, reddituale o comunque lecita, nel periodo di riferimento (Sez. 2, n. 27932 del 15/03/2019, Italia, Rv. 276667 -01). 5.4. Fondato è, infine,il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e relativo alla richiesta di restituzione della somma di 20.000 euro versata alla società dallasocia, [OSCURATO:PERSONA] , a titolo di prestito infruttifero . In proposito, deve preliminarmente osservarsi la piena legittimazione alla proposizione del ricorso da parte della società, portatrice di uno specifico interesse alla caducazione di una misura che le sottrarrebbe la disponibilità di una somma conferita, a titolo di prestito infruttifero, dalla socia di minoranza al fine di finanziare i lavori di ristrutturazione del tetto di un’immobile, intestatoalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sito in [OSCURATO:PERSONA], via XX Settembre n. 106, con obbligo in capo alla società di restituirlo immediatamente se i lavori non fossero stati effettuati.Per tale ragione, essendo venuta meno, per effetto del provvedimento di sequestro dell’immobile, la possibilità di eseguire i lavoriin questione, la società ha certamente un interesse alla eliminazione del vincolo al fine di potererestituire il denaro alla socia che ha effettuato il conferimento, onde sottrarsi a eventuali iniziative giudiziarie che la
Decreto Cassazione n. 30020/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris