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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49020/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 del TRIBUNALE di CATANIA( dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al concorso in tentato furto aggravato; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761) e, in ogni caso, è generica, poiché il ricorso non indica, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art.129 cod. proc. pen. e quale sia la causa di proscioglimento non valutata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 del TRIBUNALE di CATANIA( dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al concorso in tentato furto aggravato; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761) e, in ogni caso, è generica, poiché il ricorso non indica, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art.129 cod. proc. pen. e quale sia la causa di proscioglimento non valutata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/
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