CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 27085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 9470-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 476/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09470 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- _ Premesso che: 1. in relazione alla registrazione di un decreto emesso dal Tribunale di Vicenza con cui era stato omologato il concordato fallimentare delle società [OSCURATO:PERSONA], proposto dalla srl [OSCURATO:PERSONA] in qualità di terzo assuntore, l'Agenzia delle Entrate, considerato che l'attivo fallimentare trasferito all'assuntore era di valore inferiore rispetto all'entità dei debiti allo stesso accollati, applicava il criterio di tassazione di cui all'art.9, della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n.131 del 1986, commisurando l' imposta, sul richiamo all'art. 21, comma 2, del d.P.R. 131/1986, all'entità dei debiti accollati all'assuntore con esclusione dalla base imponibile del valore dei beni trasferiti; 2. in accoglimento del ricorso della srl [OSCURATO:PERSONA] la CTP di Vicenza annullava l'avviso sul motivo che doveva essere applicato il terzo comma dell'art.21 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (secondo cui: «Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono»); 3. con la sentenza in epigrafe la CTR ha confermato la decisione di primo grado; 4. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di tale sentenza; 5. la contribuente resiste con controricorso; considerato che: 1. con l'unico motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art.21 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 2. il ricorso va dichiarato inammissibile in applicazione del principio per cui " In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la "ratio decidendi" della sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento" (Cass. Sez. 6 -2, ordinanza n. 5001 del 02/03/2018). 2.1. Nella fattispecie, così come si desume sia dalla pagina 3 del ricorso per cassazione, l'Agenzia ha correlato la base imponibile dell'imposta liquidata a quella disposizione (art. 9 della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), che ha riguardo agli «Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale», sul presupposto che, in ragione della necessaria connessione tra trasferimento dei beni compresi nell'attivo fallimentare e accollo delle obbligazioni scaturenti dal concordato, l'uno e l'altro conseguendo, dunque, dal decreto di omologa del concordato, dovesse trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quanto alla tassazione della «sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa» determinandosi quindi la base imponibile ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. e, e comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in relazione all'ammontare cumulativo delle passività accollate. 2.3. L'Agenzia in questa sede si limita ad insistere nella correttezza delle propria impostazione contraddetta dalla CTR in conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte. 2.4. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, in tema d'imposta di registro, il decreto di omologazione del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli "atti di omologazione" contenuto nell'art. 8, lett. g), della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Cass., Sez. 6^-5, 12 febbraio 2018, n. 3286; Cass., Sez. 6^-5, 14 marzo 2018, n. 6207; Cass., Sez. 1^, 20 marzo 2018, n. 6983; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2020, n. 13352; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2020, n. 26441; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11925). Proprio in ragione della connessione su cui l'Agenzia fa perno, tra beni ceduti al terzo assuntore ed accollo dei debiti del fallimento, deve trovare diretta applicazione la diversa disposizione di cui all'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, alla cui stregua (come già secondo il testo speculare dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, come modificato dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 1984 n. 6): «Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni» (Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11925; Cass. 34249/2021). Il concordato fallimentare (art. 124 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267) non ha natura contrattuale, posto che i relativi effetti, anche traslativi (tra le tante: Cass., Sez. 1", 1 marzo 2010, n. 4863; Cass., Sez. 1^, 15 marzo 2013, n. 6643), non derivano dalla convenzione delle parti, ma dalla legge, che attribuisce alla omologazione l'effetto di sovrapporsi agli accordi tra le parti, che ne costituiscono soltanto il presupposto e che in essa sono trasfusi e rimangono assorbiti (Cass., Sez. 1^, 19 gennaio 1984, n. 455 - vedansi, altresì: Cass., Sez. 1^, 17 marzo 2004, n. 5391; Cass., Sez. 1^, 15 marzo 2013, n. 6643; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2019, n. 18125). Tanto che la stessa disciplina della risoluzione del concordato prescinde dall'accertamento della non imputabilità della causa, il cui esame «è precluso dai limitati poteri spettanti al tribunale, il quale, non avendo altro compito che quello di accertare se il concordato sia stato eseguito o meno nei termini e con le modalità stabiliti dalla sentenza di omologazione, non gode di alcun margine di discrezionalità nella valutazione della gravità e dell'imputabilità dell'inadempimento» (Cass., Sez. 1^, 10 gennaio 1996, n. 157; Cass., Sez. 1^, 27 dicembre 1996, n. 11503; Cass., Sez. 1", 4 agosto 2017, n. 19604). Nel concordato fallimentare, che costituisce modalità di chiusura del fallimento alternativa alla procedura fallimentare, con l'apertura di una fase sostitutiva della liquidazione fallimentare cui si correla la permanenza degli organi fallimentari, in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito, per il buon fine del concordato medesimo, o l'eventualità della sua risoluzione od annullamento (Cass., Sez. 1^, 21 luglio 2011, n. 16040; Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2013, n. 11027), gli obblighi del terzo assuntore - corrispondano o meno (per espressa previsione recepita nella omologazione del concordato) ai soli crediti ammessi al passivo - non possono intendersi alla stregua del prezzo dei beni ceduti (art. 43, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), in quanto l'assunzione di detti debiti costituisce effetto legale naturale, ed imprescindibile, del mezzo di liquidazione alternativo alla procedura fallimentare (mezzo che, come tale, rimane sottoposto al controllo degli organi fallimentari), i debiti in questione, piuttosto, concorrendo a diminuire intrinsecamente lo stesso valore dei beni trasferiti. 3. all'inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'amministrazione alle spese; 4.non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dato che la ricorrente è una amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla srl [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6000,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese genera