CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15742/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 7791-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI, 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 11/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] chiese al Pretore di Potenza di essere reintegrato nel possesso di una servitù di passaggio esercitata per l'accesso ad un suo locale, attraverso un pianerottolo compreso nell'adiacente edificio di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; nel ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] lamentò che, nel 1985/1986, il fabbricato, danneggiato dal terremoto del 1980, era stato demolito e ricostruito e la Gentileschi, nel settembre 1989, aveva ridotto lo spazio utile per il transito, delimitandolo con una ringhiera collocata in posizione diversa da quella in cui si trovava nel vecchio immobile. Con sentenza 29.4.1994, il Pretore respinse la domanda alla quale la convenuta aveva resistito, sostenendo che lo spostamento della ringhiera non impediva di raggiungere il locale dell'attore e sì era reso necessario in seguito all'apertura, nel nuovo fabbricato, di una finestra che non esisteva nel precedente. La decisione, confermata dal Tribunale di Potenza con sentenza 12.11.1997, venne cassata da questa Suprema Corte con sentenza 20.3.2001 n. 3984, con rinvio alla Corte di appello di Potenza per accertare se il ricorrente utilizzasse l'intero spazio del pianerottolo per accedere al locale. La Corte di appello di Potenza, quale giudice del rinvio, respinse la domanda. A seguito di ricorso per cassazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], la sentenza d'appello venne nuovamente cassata con sentenza N. 6656/2011 per insufficiente ed incongrua motivazione in ordine alla situazione possessoria esistente dopo la ricostruzione. La Corte d'appello di Potenza, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse l'appello e, per l'effetto ordinò a [OSCURATO:PERSONA] di Ric. 2017 n. 07791 sez. 52 - ud. 03-12-2021 -2- reintegrare il [OSCURATO:PERSONA] nel possesso della superficie di pianerottolo antistante il suo locale. Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt..116 c.p.c. e 1168 c.c., oltre al vizio di omessa pronuncia in ordine al possesso dell'esercizio del passaggio sul pianerottolo, dopo la ricostruzione. La ricorrente contesta che fosse stata fornita la prova della data della diversa apposizione della ringhiera dopo la ricostruzione, in seguito al terremoto e che le prove assunte dimostrassero l'esercizio del possesso; d'altra parte, secondo la ricorrente, l'apposizione della ringhiera non avrebbe privato l'esercizio del diritto del [OSCURATO:PERSONA] ma avrebbe reso unicamente meno comodo il passaggio sicchè si tratterebbe al più di una molestia. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l'omessa pronuncia su punti decisivi della controversia in ordine alle domande o alle eccezioni formulate dalle parti in relazione all'assenza di prova dell'esercizio del possesso del [OSCURATO:PERSONA] dopo la ricostruzione.Con il medesimo motivo, si censura la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai dei testi in relazione alle risultanze della prova documentale. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Va, in primo luogo evidenziato, che nel giudizio di rinvio a seguito per insufficiente o carente motivazione, il giudice è tenuto a colmare le lacune motivazionali sulla base delle indicazioni fornite da questa Corte. Ric. 2017 n. 07791 sez. 52 - ud. 03-12-2021 -3- Come affermato in motivazione "è' principio pacifico che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi ed alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222)". Nel caso di specie, secondo il giudice di legittimità, la motivazione addotta dalla Corte territoriale appariva insufficiente ed incongrua in relazione all'esercizio della servitù di passaggio dopo la ricostruzione, considerando che la Gentileschi aveva resistito al ricorso, sostenendo che lo spostamento della ringhiera non impediva al ricorrente di raggiungere il locale, con ciò implicitamente ammettendo la modifica dello stato dei luoghi. Inoltre, il giudice d'appello non aveva considerato il verbale dei vigili urbani del giugno 1990. Questa Corte aveva ribadito la distinzione tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, chiedendo al giudice di rinvio una motivazione che tenesse conto della circostanza che la convenuta non aveva contestato l'esercizio del passaggio dal pianerottolo. i \ iL Il giudice del rinvio ha accertato che vi era stato lo 1] ' spostamento della ringhiera e che lo spazio di accesso alla sua proprietà si era ridotto a poco più di un metro, rendendo in tal modo più gravoso e notevolmente difficoltoso l'estrinsecarsi della posizione del possessore ( Cass. Civ., Sez. II, 15.7.2003, n.11036). Ric. 2017 n. 07791 sez. 52 - ud. 03-12-2021 -4- In materia di tutela possessoria delle servitù di passaggio, diretta al ripristino dello stato di fatto, mutato contro la volontà del possessore del fondo dominante, è irrilevante accertare se la servitù sia ancora esercitabile con diverse modalità, dovendosi solo verificare se vi sia stata una modifica dello stato dei luoghi tale da produrre un'apprezzabile riduzione delle possibilità di utilizzo della detta servitù, caratterizzanti il possesso precedente (Cass. Ci., Sez. II, 22.6.2017, n.15517). Il ricorso, lungi dal censurare la violazione o la falsa applicazione di legge, sollecita una diversa qualificazione della fattispecie concreta, attraverso una rivisitazione delle prove, inammissibili in sede di legittimità. Del resto, in tema di azioni possessorie, la distinzione tra spoglio e molestia riguarda la natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che il primo incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la seconda si rivolge contro l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo; la qualificazione della fattispecie concreta un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, da effettuarsi in base alle prove acquisite nel processo e sottratto al sindacato di legittimità ove scevro da vizi logici e di diritto ( Cass. Civ., Sez. II, 30.9.2016, n.19586). Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso Ric. 2017 n. 07791 sez. 52 - ud. 03-12-2021 -5- principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione