Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 agosto 2020

Cassazione n. 28050/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5742/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA, sezione staccata di CATANIA,n. 4541 / 2020 , depositata il 07/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Ragusa che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90 per cento dell’Irpefpagata per gli anni 1990, 1991, 1992, richiesto ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. La C.t.r. riteneva tempestiva la domanda del contribuente.

Affermava che il presupposto per avvalersi dell’agevolazione era da collegare all’entrata in vigore delle diverse leggi di proroga, sino all’ultima del 22 febbraio 2008, che aveva definitivamente fissato al 31 marzo 2008 il termine da cui far decorrere i quattro anni entro i quali chiedere il rimborso ex art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 .

Aggiungeva che il contribuente aveva presentato l’istanza nel febbraio 2011 e, dunque, entro il termine decadenziale stabilito dalla legge.

Escludeva, infine, che il rimborso violasse la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato atteso che quest’ultima riguardava l’attività di impresa ed il contribuente non era soggetto Iva.

Considerato che:

1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell’art. 21, comma 2, d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 38 d.P.R.29 settembre 1973, n. 602 .

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’istanza di rimborso potesse proporsi entro quattro anni a decorrere dal 31 marzo 2008 ex art. 38-bis d.P.R. n. 602 del 1973 invece che nel termine biennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 28 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 febbraio 2008, n. 31di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, Deduce che l’istanza, presentata dal contribuente in data 28 febbraio 2011era tardiva in quanto il termine era scaduto l’01 marzo 2010.

2. Il motivo è fondato.

2.1. La Corte ha già chiarito che,in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 1 comma665, legge n. 190 del 2014 è norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10per cento, previsto dall'art. 9, co. 17, legge n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della leggen. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (Cass. 26/02/2020, n. 5167,Cass. 02/10/2019, n. 24562, Cass. 22/07/2016, n. 15252).

2.2. La C.t.r., ritenendo tempestiva l’istanza avanzata nel febbraio 2011, oltre il termine di decadenza come sopra individuato, non si è attenuta a questi principi.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

4. Le spese del le fasi del giudizio di merito restano compensate, stante la peculiarità delle questioni trattate.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Dichiara interamente compensate le spese delle fasi di merito.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 Condanna l'intimato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1205,00 per co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5742/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di CATANIA,n. 4541 / 2020 , depositata il 07/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Ragusa che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90 per cento dell’Irpefpagata per gli anni 1990, 1991, 1992, richiesto ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. La C.t.r. riteneva tempestiva la domanda del contribuente. Affermava che il presupposto per avvalersi dell’agevolazione era da collegare all’entrata in vigore delle diverse leggi di proroga, sino all’ultima del 22 febbraio 2008, che aveva definitivamente fissato al 31 marzo 2008 il termine da cui far decorrere i quattro anni entro i quali chiedere il rimborso ex art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 . Aggiungeva che il contribuente aveva presentato l’istanza nel febbraio 2011 e, dunque, entro il termine decadenziale stabilito dalla legge. Escludeva, infine, che il rimborso violasse la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato atteso che quest’ultima riguardava l’attività di impresa ed il contribuente non era soggetto Iva. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell’art. 21, comma 2, d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 38 d.P.R.29 settembre 1973, n. 602 . Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’istanza di rimborso potesse proporsi entro quattro anni a decorrere dal 31 marzo 2008 ex art. 38-bis d.P.R. n. 602 del 1973 invece che nel termine biennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 28 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 febbraio 2008, n. 31di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, Deduce che l’istanza, presentata dal contribuente in data 28 febbraio 2011era tardiva in quanto il termine era scaduto l’01 marzo 2010. 2. Il motivo è fondato. 2.1. La Corte ha già chiarito che,in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 1 comma665, legge n. 190 del 2014 è norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10per cento, previsto dall'art. 9, co. 17, legge n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della leggen. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (Cass. 26/02/2020, n. 5167,Cass. 02/10/2019, n. 24562, Cass. 22/07/2016, n. 15252). 2.2. La C.t.r., ritenendo tempestiva l’istanza avanzata nel febbraio 2011, oltre il termine di decadenza come sopra individuato, non si è attenuta a questi principi. 3. Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. 4. Le spese del le fasi del giudizio di merito restano compensate, stante la peculiarità delle questioni trattate. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Dichiara interamente compensate le spese delle fasi di merito. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 Condanna l'intimato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1205,00 per co
Sentenza Cassazione n. 28050/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris